Art. 4 
 
                      Conservazione e fruizione 
 
  1. Dalla data del verbale di  consegna,  gli  enti  ai  quali  sono
trasferiti i beni di cui all'articolo 1, comma  1,  si  impegnano  ad
assicurare e sostenere la conservazione degli stessi e  a  destinarli
ad attivita' strumentali al raggiungimento di finalita' di  interesse
pubblico.