IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice
delle comunicazioni elettroniche; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/1972, del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce  il  Codice  europeo
delle comunicazioni elettroniche e, in  particolare,  l'articolo  110
relativo alle previsioni  riguardanti  l'istituzione  di  sistemi  di
allarme pubblico negli Stati membri; 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo  per
il riordino delle disposizioni  legislative  in  materia  di  sistema
nazionale della protezione civile; 
  Visto il decreto legislativo del 2  gennaio  2018,  n.  1,  recante
codice della protezione civile e, in particolare, l'articolo  20  che
definisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione
dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica  del
Dipartimento della protezione civile; 
  Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante  disposizioni
urgenti per il rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di  eventi  sismici,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55  e,   in
particolare l'articolo 28, comma 2; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Ravvisata la necessita' di procedere all'adozione del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Sentiti il Garante per la protezione dei dati e l'Autorita' per  le
garanzie nelle comunicazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nella  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2020; 
  Visto il parere della Conferenza unificata n. 47 del 7 maggio 2020,
reso ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge  28  agosto
1997, n. 281; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Definizione IT-Alert 
 
  1. Il sistema IT-Alert e' il sistema di allarme  pubblico  definito
all'articolo  1,  comma  1,   lettera   ee-quinquies)   del   decreto
legislativo  1°  agosto  2003,  n.   259,   recante   «Codice   delle
comunicazioni elettroniche». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»