Art. 2 
 
            Modalita' di attivazione del sistema IT-Alert 
 
  1. I requisiti funzionali per la realizzazione e messa in opera dei
sistemi  e  delle  metodologie  necessarie  all'invio  dei   messaggi
originati dal sistema IT-Alert  attraverso  le  reti  mobili  di  cui
all'articolo 1, comma 1,  lettere  dd)  del  decreto  legislativo  n.
259/2003, degli operatori di comunicazioni elettroniche sono definiti
nell'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, e che definisce gli aspetti tecnico-operativi relativi: 
    a) alle modalita'  e  ai  criteri  di  attivazione  del  servizio
IT-Alert  da  realizzarsi   secondo   gli   standard   internazionali
applicabili; 
    b) alle modalita'  e  ai  criteri  di  attivazione  dei  messaggi
IT-Alert; 
    c) alle modalita'  di  definizione  dei  contenuti  dei  messaggi
IT-Alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in  relazione  agli
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1 e dell'opportunita' di attivare  misure  di  autoprotezione  dei
cittadini; 
    d) alle modalita' di gestione della richiesta  per  l'attivazione
dei messaggi IT-Alert; 
    e)  alle  modalita'  di   autorizzazione   della   richiesta   di
attivazione di cui alla lettera d); 
    f) alle modalita' di invio dei messaggi IT-Alert; 
    g) ai criteri  e  alle  modalita'  finalizzate  a  garantire  che
l'utilizzo  e  il  trattamento  dei   dati   eventualmente   raccolti
nell'ambito del funzionamento  del  sistema  IT-Alert  avvengano  nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati  personali
e che sia escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalita'  diverse
da quelle di cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'art. 1, comma 1, lettera dd) del decreto
          legislativo n. 259/2003: 
                «Art. 1 (Definizioni).  - 1.  Ai  fini  del  presente
          Codice si intende per: 
                  a) - cc) Omissis. 
              dd) reti di comunicazione  elettronica:  i  sistemi  di
          trasmissione  e,  se  del  caso,  le   apparecchiature   di
          commutazione o di instradamento e  altre  risorse,  inclusi
          gli  elementi  di  rete  non  attivi,  che  consentono   di
          trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo  di  fibre
          ottiche o con altri  mezzi  elettromagnetici,  comprese  le
          reti satellitari, le  reti  terrestri  mobili  e  fisse  (a
          commutazione di circuito e  a  commutazione  di  pacchetto,
          compresa Internet), le reti utilizzate  per  la  diffusione
          circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi  per
          il trasporto della corrente elettrica, nella misura in  cui
          siano  utilizzati  per  trasmettere  i  segnali,  le   reti
          televisive  via  cavo,  indipendentemente   dal   tipo   di
          informazione trasportato.». 
              - Si riporta l'art. 7 del decreto legislativo 2 gennaio
          2018, n. 1 (Codice della protezione civile): 
                «Art.  7  (Tipologia  degli  eventi  emergenziali  di
          protezione civile (art. 2, legge 225/1992). -  1.  Ai  fini
          dello svolgimento delle attivita' di cui  all'art.  2,  gli
          eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in: 
                  a) emergenze  connesse  con  eventi  calamitosi  di
          origine naturale o derivanti dall'attivita'  dell'uomo  che
          possono essere fronteggiati mediante interventi  attuabili,
          dai  singoli  enti  e  amministrazioni  competenti  in  via
          ordinaria; 
                  b) emergenze  connesse  con  eventi  calamitosi  di
          origine naturale o derivanti dall'attivita'  dell'uomo  che
          per  loro  natura  o  estensione  comportano   l'intervento
          coordinato di piu' enti o amministrazioni, e debbono essere
          fronteggiati con mezzi e poteri straordinari  da  impiegare
          durante  limitati   e   predefiniti   periodi   di   tempo,
          disciplinati dalle Regioni e  dalle  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano  nell'esercizio   della   rispettiva
          potesta' legislativa; 
                  c) emergenze  di  rilievo  nazionale  connesse  con
          eventi  calamitosi  di   origine   naturale   o   derivanti
          dall'attivita'  dell'uomo  che  in   ragione   della   loro
          intensita'   o   estensione   debbono,   con   immediatezza
          d'intervento,  essere  fronteggiate  con  mezzi  e   poteri
          straordinari da impiegare durante  limitati  e  predefiniti
          periodi di tempo ai sensi dell'art. 24.»