Art. 2 Modalita' di attivazione del sistema IT-Alert 1. I requisiti funzionali per la realizzazione e messa in opera dei sistemi e delle metodologie necessarie all'invio dei messaggi originati dal sistema IT-Alert attraverso le reti mobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dd) del decreto legislativo n. 259/2003, degli operatori di comunicazioni elettroniche sono definiti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, e che definisce gli aspetti tecnico-operativi relativi: a) alle modalita' e ai criteri di attivazione del servizio IT-Alert da realizzarsi secondo gli standard internazionali applicabili; b) alle modalita' e ai criteri di attivazione dei messaggi IT-Alert; c) alle modalita' di definizione dei contenuti dei messaggi IT-Alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in relazione agli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e dell'opportunita' di attivare misure di autoprotezione dei cittadini; d) alle modalita' di gestione della richiesta per l'attivazione dei messaggi IT-Alert; e) alle modalita' di autorizzazione della richiesta di attivazione di cui alla lettera d); f) alle modalita' di invio dei messaggi IT-Alert; g) ai criteri e alle modalita' finalizzate a garantire che l'utilizzo e il trattamento dei dati eventualmente raccolti nell'ambito del funzionamento del sistema IT-Alert avvengano nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e che sia escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalita' diverse da quelle di cui al presente articolo.
Note all'art. 2: - Si riporta l'art. 1, comma 1, lettera dd) del decreto legislativo n. 259/2003: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente Codice si intende per: a) - cc) Omissis. dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato.». - Si riporta l'art. 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile): «Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (art. 2, legge 225/1992). - 1. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in: a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potesta' legislativa; c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che in ragione della loro intensita' o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'art. 24.»