Art. 3 
 
       Istituzione del Comitato tecnico del servizio IT-Alert 
 
  1. Al fine di procedere al monitoraggio e  all'aggiornamento  delle
modalita' di funzionamento del servizio  IT-Alert,  e'  istituito  il
Comitato tecnico del servizio IT-Alert. 
  2. Il Comitato tecnico e' coordinato dalla Presidenza del Consiglio
dei  ministri  -  Dipartimento  per  la  protezione  civile,  ed   e'
costituito da due rappresentanti del  Dipartimento  della  protezione
civile, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un
rappresentante della  Fondazione  CIMA  -  Centro  internazionale  in
monitoraggio ambientale, quale  centro  di  competenza  del  servizio
nazionale della protezione civile e  due  rappresentanti  degli  enti
territoriali indicati dalla Conferenza unificata. Ai  componenti  non
spettano compensi, indennita', rimborsi spese, gettoni di presenza  o
altro emolumento comunque denominato. 
  3. Con provvedimento del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, sono definite le  modalita'  di  funzionamento  del  Comitato
tecnico con particolare riferimento  alle  modalita'  e  ai  casi  di
partecipazione di soggetti privati coinvolti  nell'erogazione  e  nel
funzionamento  del  servizio  IT-Alert  e  nell'aggiornamento   delle
prescrizioni di cui all'allegato 1 al presente decreto.  Il  Comitato
tecnico, anche ai fini delle  eventuali  sanzioni  amministrative  ai
sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio  2016,  n.
33, verifica, con cadenza almeno  semestrale,  la  rispondenza  delle
attivita'  svolte  dagli  operatori  alle  disposizioni  tecniche   e
procedurali contenute nel presente decreto e nei  suoi  allegati.  Al
fine del miglioramento del servizio il Comitato tecnico  verifica  lo
stato di attivazione del servizio e della corretta  trasmissione  dei
messaggi IT-Alert e dei contenuti, nonche' l'attivazione, gestione ed
autorizzazione della richiesta e le modalita' di invio  dei  messaggi
IT-Alert. 
  4. Alle modifiche all'allegato 1 dovute ad adeguamento funzionale e
innovazione tecnologica si  provvede  mediante  appendici  di  natura
tecnica e operativa allo stesso allegato 1, predisposte dal  Comitato
tecnico, che sono adottate con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile. Dette appendici costituiscono uno  strumento
per aggiornare esclusivamente dal punto di vista  tecnico  l'allegato
1, senza  incidere  in  alcun  modo  sugli  obblighi  gravanti  sugli
operatori di telefonia mobile. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta  l'art.  10  del  decreto  legislativo  15
          febbraio 2016 n. 33 (Attuazione della direttiva  2014/61/UE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
          recante misure volte a ridurre i  costi  dell'installazione
          di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'.): 
                «Art. 10 (Sanzioni). -  1.  La  decisione  vincolante
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adottata
          in sede di risoluzione delle controversie di cui all'art. 9
          costituisce un ordine ai sensi dell'art. 98, comma 11,  del
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante  codice
          delle comunicazioni elettroniche. 
                2. Per le violazioni degli obblighi di cui  al  comma
          1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  applica
          ai soggetti che  non  ottemperano  alla  propria  decisione
          vincolante la sanzione amministrativa  pecuniaria  prevista
          dall'art. 98, comma 11, del decreto legislativo  1°  agosto
          2003,  n.   259,   recante   Codice   delle   comunicazioni
          elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro. 
                3. Per le violazioni degli obblighi di  cui  all'art.
          4, commi  1,  ultimo  periodo,  e  2,  il  Ministero  dello
          sviluppo economico applica ai soggetti che non  ottemperano
          all'obbligo  di  comunicazione  ivi  previsto  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 98,  comma  9,
          secondo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
          259, recante Codice delle  comunicazioni  elettroniche,  in
          misura da 5.000 euro a 50.000 euro. 
                4. Per le violazioni degli obblighi di  cui  all'art.
          4, comma 4, il Ministero dello sviluppo  economico  applica
          ai soggetti che non ottemperano all'obbligo  di  consentire
          l'accesso  alle  informazioni  richieste  ivi  previsto  la
          sanzione amministrativa pecuniaria prevista  dall'art.  98,
          comma 9, secondo periodo del decreto legislativo 1°  agosto
          2003,  n.   259,   recante   codice   delle   comunicazioni
          elettroniche, in misura da 5.000 euro a 50.000 euro.»