Art. 3 Istituzione del Comitato tecnico del servizio IT-Alert 1. Al fine di procedere al monitoraggio e all'aggiornamento delle modalita' di funzionamento del servizio IT-Alert, e' istituito il Comitato tecnico del servizio IT-Alert. 2. Il Comitato tecnico e' coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la protezione civile, ed e' costituito da due rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante della Fondazione CIMA - Centro internazionale in monitoraggio ambientale, quale centro di competenza del servizio nazionale della protezione civile e due rappresentanti degli enti territoriali indicati dalla Conferenza unificata. Ai componenti non spettano compensi, indennita', rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato. 3. Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono definite le modalita' di funzionamento del Comitato tecnico con particolare riferimento alle modalita' e ai casi di partecipazione di soggetti privati coinvolti nell'erogazione e nel funzionamento del servizio IT-Alert e nell'aggiornamento delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al presente decreto. Il Comitato tecnico, anche ai fini delle eventuali sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, verifica, con cadenza almeno semestrale, la rispondenza delle attivita' svolte dagli operatori alle disposizioni tecniche e procedurali contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Al fine del miglioramento del servizio il Comitato tecnico verifica lo stato di attivazione del servizio e della corretta trasmissione dei messaggi IT-Alert e dei contenuti, nonche' l'attivazione, gestione ed autorizzazione della richiesta e le modalita' di invio dei messaggi IT-Alert. 4. Alle modifiche all'allegato 1 dovute ad adeguamento funzionale e innovazione tecnologica si provvede mediante appendici di natura tecnica e operativa allo stesso allegato 1, predisposte dal Comitato tecnico, che sono adottate con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Dette appendici costituiscono uno strumento per aggiornare esclusivamente dal punto di vista tecnico l'allegato 1, senza incidere in alcun modo sugli obblighi gravanti sugli operatori di telefonia mobile.
Note all'art. 3: - Si riporta l'art. 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 33 (Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'.): «Art. 10 (Sanzioni). - 1. La decisione vincolante dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adottata in sede di risoluzione delle controversie di cui all'art. 9 costituisce un ordine ai sensi dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche. 2. Per le violazioni degli obblighi di cui al comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro. 3. Per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 4, commi 1, ultimo periodo, e 2, il Ministero dello sviluppo economico applica ai soggetti che non ottemperano all'obbligo di comunicazione ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 98, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 5.000 euro a 50.000 euro. 4. Per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 4, comma 4, il Ministero dello sviluppo economico applica ai soggetti che non ottemperano all'obbligo di consentire l'accesso alle informazioni richieste ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 98, comma 9, secondo periodo del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 5.000 euro a 50.000 euro.»