Art. 4 
 
Obblighi degli operatori di comunicazioni elettroniche di rete mobile 
 
  1. Gli operatori  di  comunicazioni  elettroniche  di  rete  mobile
attuano  le  disposizioni  di   cui   all'articolo   2   secondo   il
cronoprogramma  riportato  nell'allegato  2,  che  costituisce  parte
integrante al presente decreto, il cui  rispetto  e'  verificato  dal
Comitato   tecnico   di   cui   all'articolo   3,   anche   ai   fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 del
medesimo articolo.