Art. 4 Obblighi degli operatori di comunicazioni elettroniche di rete mobile 1. Gli operatori di comunicazioni elettroniche di rete mobile attuano le disposizioni di cui all'articolo 2 secondo il cronoprogramma riportato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante al presente decreto, il cui rispetto e' verificato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 3, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 del medesimo articolo.