Art. 2 Contenuto della prova attitudinale 1. La prova attitudinale, prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 ha luogo, presso il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili almeno due volte l'anno, con un intervallo di almeno sei mesi, e comunque nel rispetto del termine di cui all'art. 22, comma 8-ter, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola in una prova scritta o pratica e in una prova orale, ovvero in una sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento adottato dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 2. Nella prima riunione di ciascun anno la commissione di cui all'articolo 3 stabilisce i giorni in cui avranno inizio le sessioni d'esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno, in modo da assicurare il rispetto del termine di cui al comma 1 3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1, che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Il decreto dirigenziale di riconoscimento individua le materie di esame per l'iscrizione nelle sezioni A (dottori commercialisti) e B (esperti contabili) dell'albo tra quelle indicate nella colonna relativa alla sezione A, o tra quelle concernenti la sezione B, di cui all'allegato A) del presente regolamento, in corrispondenza alla richiesta di iscrizione in una delle due diverse sezioni. 4. La prova scritta, che avra' luogo in una o piu' giornate consecutive e della durata massima giornaliera di cinque ore per ciascuna prova, consiste nello svolgimento di uno o piu' elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1. 5. L'eventuale prova pratica ha durata massima di cinque ore e consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attivita' professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1. 6. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1, e puo' vertere sugli elaborati scritti del candidato. 7. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A), che e' trasmesso ai candidati, mediante posta elettronica certificata, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della prova.
Note all'art. 2: - Per il testo degli articoli 22, commi 2 e 8-ter, e 23, comma 3, del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, vedi note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206: «Art. 16 (Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento). - 1. - 5. (Omissis). 6. Sul riconoscimento provvede l'autorita' competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il provvedimento e' pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine e' di quattro mesi. (Omissis).».