Art. 3 Commissione d'esame 1. Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e' istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi, e da cinque membri supplenti in tutto, compreso il presidente. 2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio di cui al comma 1, iscritti alle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili con almeno otto anni di anzianita', assicurando la presenza di professionisti iscritti in ciascuna sezione. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il Consiglio nazionale di cui al comma 1 designa professionisti iscritti nell'ambito di una sola delle due sezioni. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professori di prima o di seconda fascia nelle materie elencate nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente regolamento; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente e' effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di cassazione, ovvero tra i magistrati del distretto della Corte d'appello di Roma che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita'. 3. La commissione e' nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale di cui al comma 1 con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza del presidente e dei componenti effettivi o supplenti nella misura di cinque componenti in tutto, compreso il presidente, di cui almeno un professionista, un professore ed un magistrato. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dall'altro componente effettivo designato dal Consiglio nazionale di cui al comma 1. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale di cui al comma 1, avente minore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza. 4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione, nonche' i compensi determinati dal Consiglio nazionale di cui al comma 1 sono a carico del predetto Consiglio.