Art. 3 
 
                         Commissione d'esame 
 
  1.  Presso  il  Consiglio   nazionale   dell'Ordine   dei   dottori
commercialisti e degli esperti contabili e' istituita una commissione
d'esame per lo svolgimento  della  prova  attitudinale,  composta  da
cinque membri effettivi, e  da  cinque  membri  supplenti  in  tutto,
compreso il presidente. 
  2. La nomina di due membri effettivi e di due membri  supplenti  e'
effettuata tra professionisti, designati  dal  Consiglio  di  cui  al
comma  1,  iscritti  alle  sezioni  A  e  B  dell'albo  dei   dottori
commercialisti  ed  esperti  contabili  con  almeno  otto   anni   di
anzianita', assicurando la presenza  di  professionisti  iscritti  in
ciascuna sezione. Qualora non sia possibile  designare  i  componenti
effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il  Consiglio
nazionale  di  cui  al  comma  1  designa   professionisti   iscritti
nell'ambito di una sola delle due sezioni. La nomina  di  due  membri
effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra  professori  di
prima o di seconda fascia nelle materie  elencate  nell'allegato  A),
che costituisce parte integrante del presente regolamento; la  nomina
di un membro effettivo e di un membro supplente e' effettuata  tra  i
magistrati in servizio presso la Suprema Corte di cassazione,  ovvero
tra i magistrati del distretto della  Corte  d'appello  di  Roma  che
abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita'. 
  3. La commissione  e'  nominata  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia e dura in carica tre anni. La commissione,  presieduta  dal
componente designato dal Consiglio nazionale di cui al  comma  1  con
maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale,  giudica  e
delibera con la presenza del presidente e dei componenti effettivi  o
supplenti nella misura di cinque componenti  in  tutto,  compreso  il
presidente, di cui almeno un  professionista,  un  professore  ed  un
magistrato.  In  caso  di  assenza  o  impedimento   dei   componenti
effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti. In  caso
di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta
dall'altro componente effettivo designato dal Consiglio nazionale  di
cui al comma 1. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente,
designato dal Consiglio nazionale di cui al comma  1,  avente  minore
anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le  deliberazioni  e
le valutazioni diverse da quelle disciplinate  dall'articolo  6  sono
adottate a maggioranza. 
  4.  Il  rimborso  delle  spese  sostenute  dai   componenti   della
commissione, nonche' i compensi determinati dal  Consiglio  nazionale
di cui al comma 1 sono a carico del predetto Consiglio.