Art. 4 
 
                        Vigilanza sugli esami 
 
  1. Il Ministero della giustizia  esercita  l'alta  vigilanza  sugli
esami e sulla commissione prevista dall'articolo  3,  in  conformita'
alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 28  giugno  2005,
n. 139. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          legislativo 28 giugno 2005, n. 139: 
              «Art. 3 (Tutela dei  titoli  professionali).  -  1.  E'
          vietato sia  l'uso  dei  titoli  professionali  di  cui  al
          successivo   art.   39,   sia   del   termine    abbreviato
          "commercialista" da parte di chi non ne abbia diritto.».