Art. 5 Svolgimento dell'esame 1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema di cui all'allegato B) che costituisce parte integrante del presente decreto, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, adottato ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, rilasciata in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e a copia di un documento di identita'. 2. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce, su convocazione del presidente, per la fissazione del calendario delle prove di esame. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova orale non puo' intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione da parte della commissione e del calendario delle prove e' data immediata comunicazione all'interessato, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda, almeno sessanta giorni prima della prova, nonche' alla Direzione generale degli Affari interni del Dipartimento degli Affari di giustizia, del Ministero della giustizia.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, vedi note all'art. 2.