Art. 5 
 
                       Svolgimento dell'esame 
 
  1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale  dell'Ordine  dei
dottori  commercialisti  e  degli  esperti   contabili   domanda   di
ammissione all'esame redatta secondo lo schema di cui all'allegato B)
che costituisce parte integrante del presente decreto,  unitamente  a
copia del decreto di riconoscimento, adottato ai sensi  dell'articolo
16, comma 6,  del  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,
rilasciata in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e a copia di un
documento di identita'. 
  2. Entro il  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
domanda, la Commissione si riunisce, su convocazione del  presidente,
per la fissazione del calendario delle prove di esame.  Tra  la  data
fissata per lo svolgimento della prova scritta  o  pratica  e  quella
della prova orale non puo' intercorrere  un  intervallo  inferiore  a
trenta e superiore a sessanta giorni.  Della  convocazione  da  parte
della commissione e del calendario  delle  prove  e'  data  immediata
comunicazione all'interessato,  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata indicato nella  domanda,  almeno  sessanta  giorni  prima
della prova, nonche' alla Direzione generale degli Affari interni del
Dipartimento  degli  Affari  di  giustizia,   del   Ministero   della
giustizia. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il  testo  dell'art.  16,  comma  6,  del  citato
          decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  vedi  note
          all'art. 2.