Art. 6 
 
                Valutazione della prova attitudinale 
 
  1. Per la valutazione  di  ciascuna  prova  ogni  componente  della
commissione dispone di dieci punti. Alla  prova  orale  sono  ammessi
coloro che abbiano riportato in ciascuno degli elaborati della  prova
scritta o nella prova pratica una votazione minima complessiva pari a
trenta punti. Si considera superato l'esame da  parte  dei  candidati
che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova  orale,
un punteggio complessivo non inferiore a trenta. La previsione di cui
al periodo precedente si applica anche quando  e'  prevista  la  sola
prova orale. 
  2. Dell'avvenuto superamento  dell'esame  la  commissione  rilascia
certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo. 
  3.  In  caso  di  esito  sfavorevole  o  di  mancata  presentazione
dell'interessato senza valida giustificazione, la prova  attitudinale
non puo' essere ripetuta prima di sei mesi. 
  4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti  e
degli esperti contabili  da'  immediata  comunicazione  al  Ministero
della giustizia dell'esito della prova attitudinale.