La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Ai fini della presente  legge  si  intendono  quali  professioni
sanitarie quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della  legge
11 gennaio 2018, n. 3, e  quali  professioni  socio-sanitarie  quelle
individuate dall'articolo 5 della medesima legge n. 3 del 2018. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  Testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 6,  7,  8  e  9
          della legge 11 gennaio 2018, n. 3  (Delega  al  Governo  in
          materia di sperimentazione clinica  di  medicinali  nonche'
          disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie  e
          per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute): 
                «Art. 4 (Riordino della disciplina degli Ordini delle
          professioni sanitarie). - 1.  Al  decreto  legislativo  del
          Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,
          ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, i capi I, II
          e III sono sostituiti dai seguenti: 
                  "Capo I (Degli ordini delle professioni  sanitarie)
          - Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie). -  1.  Nelle
          circoscrizioni  geografiche  corrispondenti  alle  province
          esistenti alla data del 31 dicembre  2012  sono  costituiti
          gli Ordini dei medici-chirurghi e  degli  odontoiatri,  dei
          veterinari, dei farmacisti, dei biologi,  dei  fisici,  dei
          chimici,   delle   professioni   infermieristiche,    della
          professione  di  ostetrica  e  dei  tecnici   sanitari   di
          radiologia medica e delle professioni  sanitarie  tecniche,
          della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero
          dei   professionisti   residenti    nella    circoscrizione
          geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti
          a livello nazionale  ovvero  sussistano  altre  ragioni  di
          carattere storico, topografico, sociale o  demografico,  il
          Ministero  della  salute,  d'intesa   con   le   rispettive
          Federazioni nazionali e  sentiti  gli  Ordini  interessati,
          puo'  disporre  che  un   Ordine   abbia   per   competenza
          territoriale  due   o   piu'   circoscrizioni   geografiche
          confinanti ovvero una o piu' regioni. 
                  2.  Per  l'esercizio  di  funzioni  di  particolare
          rilevanza, il  Ministero  della  salute,  d'intesa  con  le
          rispettive  Federazioni  nazionali  e  sentiti  gli  Ordini
          interessati,  puo'  disporre  il   ricorso   a   forme   di
          avvalimento o di associazione tra i medesimi. 
                  3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali: 
                    a) sono enti pubblici non  economici  e  agiscono
          quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli
          interessi pubblici,  garantiti  dall'ordinamento,  connessi
          all'esercizio professionale; 
                    b)  sono  dotati   di   autonomia   patrimoniale,
          finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla
          vigilanza  del  Ministero  della  salute;  sono  finanziati
          esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri
          per la finanza pubblica; 
                    c)  promuovono   e   assicurano   l'indipendenza,
          l'autonomia  e  la  responsabilita'  delle  professioni   e
          dell'esercizio       professionale,       la       qualita'
          tecnico-professionale,  la  valorizzazione  della  funzione
          sociale, la salvaguardia dei diritti umani e  dei  principi
          etici dell'esercizio professionale indicati nei  rispettivi
          codici deontologici, al fine di garantire la  tutela  della
          salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di
          rappresentanza sindacale; 
                    d) verificano il possesso dei  titoli  abilitanti
          all'esercizio  professionale  e  curano  la  tenuta,  anche
          informatizzata, e la pubblicita', anche  telematica,  degli
          albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di
          specifici elenchi; 
                    e) assicurano un adeguato sistema di informazione
          sull'attivita'  svolta,  per  garantire  accessibilita'   e
          trasparenza alla loro azione, in coerenza  con  i  principi
          del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
                    f)  partecipano  alle  procedure  relative   alla
          programmazione  dei  fabbisogni  di  professionisti,   alle
          attivita'   formative   e   all'esame    di    abilitazione
          all'esercizio professionale; 
                    g) rendono il proprio parere  obbligatorio  sulla
          disciplina   regolamentare   dell'esame   di   abilitazione
          all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi,
          previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio  degli
          Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari; 
                    h) concorrono con le autorita' locali e  centrali
          nello  studio  e  nell'attuazione  dei  provvedimenti   che
          possano  interessare  l'Ordine  e  contribuiscono  con   le
          istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private  alla
          promozione, organizzazione e  valutazione  delle  attivita'
          formative e dei processi di aggiornamento per  lo  sviluppo
          continuo professionale di tutti  gli  iscritti  agli  albi,
          promuovendo il  mantenimento  dei  requisiti  professionali
          anche tramite i crediti formativi acquisiti sul  territorio
          nazionale e all'estero; 
                    i)  separano,   nell'esercizio   della   funzione
          disciplinare,   a   garanzia   del   diritto   di   difesa,
          dell'autonomia e della terzieta' del giudizio disciplinare,
          la funzione istruttoria da quella giudicante. A  tal  fine,
          in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di  albo,
          composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti
          sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari
          di albo  della  corrispettiva  professione,  garantendo  la
          rappresentanza di tutti gli  Ordini,  e  un  rappresentante
          estraneo  alla  professione  nominato  dal  Ministro  della
          salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti  o  su
          richiesta  del  presidente  della  competente   commissione
          disciplinare o d'ufficio,  compiono  gli  atti  preordinati
          all'instaurazione    del     procedimento     disciplinare,
          sottoponendo  all'organo   giudicante   la   documentazione
          acquisita e le motivazioni per  il  proscioglimento  o  per
          l'apertura del  procedimento  disciplinare,  formulando  in
          questo caso il profilo  di  addebito.  I  componenti  degli
          uffici istruttori non possono partecipare  ai  procedimenti
          relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza; 
                    l)  vigilano  sugli  iscritti   agli   albi,   in
          qualsiasi  forma  giuridica  svolgano  la  loro   attivita'
          professionale,  compresa   quella   societaria,   irrogando
          sanzioni disciplinari  secondo  una  graduazione  correlata
          alla volontarieta' della condotta,  alla  gravita'  e  alla
          reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi  a
          carico degli iscritti, derivanti dalla normativa  nazionale
          e regionale vigente  e  dalle  disposizioni  contenute  nei
          contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro. 
                  Art. 2 (Organi). -  1.  Sono  organi  degli  Ordini
          delle professioni sanitarie: 
                    a) il presidente; 
                    b) il Consiglio direttivo; 
                    c)  la  commissione  di  albo,  per  gli   Ordini
          comprendenti piu' professioni; 
                    d) il collegio dei revisori. 
                  2. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere
          e il ricambio generazionale nella  rappresentanza,  secondo
          modalita' stabilite con successivi regolamenti,  elegge  in
          assemblea,  fra  gli  iscritti  agli  albi,  a  maggioranza
          relativa dei voti ed a scrutinio segreto: 
                    a)  il  Consiglio  direttivo,  che,  fatto  salvo
          quanto previsto per la professione odontoiatrica  dall'art.
          6 della legge 24 luglio 1985,  n.  409,  e'  costituito  da
          sette componenti se gli iscritti all'albo non  superano  il
          numero di cinquecento, da nove componenti se  gli  iscritti
          all'albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e
          da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano  i
          millecinquecento; con decreto del Ministro della salute  e'
          determinata  la  composizione   del   Consiglio   direttivo
          dell'Ordine dei tecnici sanitari  di  radiologia  medica  e
          delle professioni sanitarie tecniche, della  riabilitazione
          e della prevenzione, nonche' la composizione del  Consiglio
          direttivo dell'Ordine delle  professioni  infermieristiche,
          garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte  le
          professioni che ne fanno parte; 
                    b)  la  commissione  di   albo,   che,   per   la
          professione  odontoiatrica,   e'   costituita   da   cinque
          componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i
          millecinquecento,  da  sette  componenti  se  gli  iscritti
          superano i millecinquecento ma sono inferiori a  tremila  e
          da nove componenti se gli iscritti superano  i  tremila  e,
          per la professione medica, e' costituita  dalla  componente
          medica del Consiglio direttivo; con  decreto  del  Ministro
          della  salute  e'   determinata   la   composizione   delle
          commissioni di albo  all'interno  dell'Ordine  dei  tecnici
          sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
          tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche'
          la  composizione  delle  commissioni  di  albo  all'interno
          dell'Ordine delle professioni infermieristiche. 
                  3. Il collegio  dei  revisori  e'  composto  da  un
          presidente iscritto nel Registro dei revisori legali  e  da
          tre membri, di cui uno supplente, eletti tra  gli  iscritti
          agli albi. Nel caso di Ordini con piu' albi, fermo restando
          il  numero  dei  componenti,  e'   rimessa   allo   statuto
          l'individuazione   di   misure   atte   a   garantire    la
          rappresentanza delle diverse professioni. 
                  4.  La  votazione  per  l'elezione  del   Consiglio
          direttivo e della commissione di albo e'  valida  in  prima
          convocazione quando abbiano  votato  almeno  i  due  quinti
          degli iscritti o in seconda convocazione qualunque  sia  il
          numero dei votanti purche' non inferiore a un quinto  degli
          iscritti. A partire dalla terza convocazione  la  votazione
          e' valida qualunque sia il numero dei votanti. 
                  5. Le votazioni durano da un minimo  di  due  a  un
          massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e
          si svolgono anche in piu' sedi, con forme e  modalita'  che
          ne garantiscano la  piena  accessibilita'  in  ragione  del
          numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale  e  delle
          caratteristiche  geografiche.  Qualora  l'Ordine  abbia  un
          numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata  delle
          votazioni  non  puo'  essere  inferiore  a  tre  giorni.  I
          risultati delle votazioni devono  essere  comunicati  entro
          quindici  giorni  da   ciascun   Ordine   alla   rispettiva
          Federazione nazionale e  al  Ministero  della  salute.  Con
          decreto  del  Ministro  della  salute,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, sono definite le  procedure  per  la
          composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire
          la  terzieta'  di  chi  ne  fa  parte,  le  procedure   per
          l'indizione delle  elezioni,  per  la  presentazione  delle
          liste e per lo svolgimento delle operazioni di  voto  e  di
          scrutinio  nonche'  le  modalita'  di  conservazione  delle
          schede,  prevedendo  la  possibilita'  per  gli  Ordini  di
          stabilire che le  votazioni  abbiano  luogo  con  modalita'
          telematiche. 
                  6. Avverso la validita' delle operazioni elettorali
          e'  ammesso  ricorso  alla  Commissione  centrale  per  gli
          esercenti le professioni sanitarie. 
                  7. I componenti del Consiglio direttivo  durano  in
          carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve
          essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il
          Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve  essere
          effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. 
                  8. Ogni  Consiglio  direttivo  elegge  nel  proprio
          seno,  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  il
          presidente,  il  vice  presidente,  il   tesoriere   e   il
          segretario,   che   possono   essere   sfiduciati,    anche
          singolarmente,  con  la  maggioranza  dei  due  terzi   dei
          componenti del Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi puo'
          essere rieletto nella stessa  carica  consecutivamente  una
          sola volta. 
                  9. Il presidente ha la rappresentanza  dell'Ordine,
          di cui convoca e  presiede  il  Consiglio  direttivo  e  le
          assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce
          in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni
          a lui eventualmente delegate dal presidente. 
                  10. In caso di piu' albi nello stesso  Ordine,  con
          le modalita' di cui al comma 8  ogni  commissione  di  albo
          elegge e puo' sfiduciare il presidente, il vice  presidente
          e, per gli albi con  un  numero  di  iscritti  superiore  a
          mille, il segretario. Il presidente  ha  la  rappresentanza
          dell'albo, di cui convoca e  presiede  la  commissione.  Il
          vice  presidente  sostituisce  il  presidente  in  caso  di
          necessita' ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese
          quelle  inerenti  alla  segreteria  della  commissione   in
          relazione agli albi  con  un  numero  di  iscritti  pari  o
          inferiore a mille. 
                  Art. 3 (Compiti del  Consiglio  direttivo  e  della
          commissione di  albo).  -  1.  Al  Consiglio  direttivo  di
          ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni: 
                    a)  iscrivere  i  professionisti  all'Ordine  nel
          rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine  e
          pubblicarli all'inizio di ogni anno; 
                    b) vigilare  sulla  conservazione  del  decoro  e
          dell'indipendenza dell'Ordine; 
                    c) designare i rappresentanti dell'Ordine  presso
          commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale
          o comunale; 
                    d) promuovere  e  favorire  tutte  le  iniziative
          intese a facilitare il progresso culturale degli  iscritti,
          anche  in   riferimento   alla   formazione   universitaria
          finalizzata all'accesso alla professione; 
                    e) interporsi, se richiesto,  nelle  controversie
          fra gli iscritti, o fra un iscritto  e  persona  o  ente  a
          favore dei quali questi abbia prestato o presti la  propria
          opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per
          altre  questioni  inerenti   all'esercizio   professionale,
          procurando la conciliazione della vertenza e,  in  caso  di
          mancata  conciliazione,   dando   il   suo   parere   sulle
          controversie stesse; 
                    f)  provvedere   all'amministrazione   dei   beni
          spettanti   all'Ordine    e    proporre    all'approvazione
          dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo  e  il
          conto consuntivo; 
                    g) proporre all'approvazione dell'assemblea degli
          iscritti la  tassa  annuale,  anche  diversificata  tenendo
          conto  delle  condizioni  economiche  e  lavorative   degli
          iscritti,  necessaria  a  coprire  le  spese  di  gestione,
          nonche'  la  tassa  per  il  rilascio  dei  pareri  per  la
          liquidazione degli onorari. 
                  2. Alle commissioni di albo  spettano  le  seguenti
          attribuzioni: 
                    a) proporre al Consiglio  direttivo  l'iscrizione
          all'albo del professionista; 
                    b)   assumere,   nel   rispetto   dell'integrita'
          funzionale  dell'Ordine,  la  rappresentanza   esponenziale
          della professione e, negli Ordini con piu' albi, esercitare
          le attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del  comma
          1, eccettuati i casi in cui le  designazioni  di  cui  alla
          suddetta lettera c) concernono uno  o  piu'  rappresentanti
          dell'intero Ordine; 
                    c) adottare e dare  esecuzione  ai  provvedimenti
          disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e
          a tutte le altre  disposizioni  di  Ordine  disciplinare  e
          sanzionatorio contenute nelle leggi e  nei  regolamenti  in
          vigore; 
                    d) esercitare  le  funzioni  gestionali  comprese
          nell'ambito  delle  competenze  proprie,  come  individuate
          dalla legge e dallo statuto; 
                    e) dare il proprio concorso alle autorita' locali
          nello  studio  e  nell'attuazione  dei  provvedimenti   che
          comunque possano interessare la professione. 
                  3.  Per  gli  Ordini   che   comprendono   un'unica
          professione le funzioni e i compiti  della  commissione  di
          albo spettano al Consiglio direttivo. 
                  4. Contro i provvedimenti per le  materie  indicate
          ai commi 1, lettera a), e 2, lettere  a)  e  c),  e  quelli
          adottati ai sensi del comma 3 nelle  medesime  materie,  e'
          ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti
          le professioni sanitarie. 
                  Art. 4 (Scioglimento dei Consigli direttivi e delle
          commissioni di albo).  -  1.  I  Consigli  direttivi  e  le
          commissioni di albo sono sciolti quando non siano in  grado
          di funzionare regolarmente o qualora si  configurino  gravi
          violazioni della normativa vigente. 
                  2. Lo scioglimento  e'  disposto  con  decreto  del
          Ministro della salute, sentite  le  rispettive  Federazioni
          nazionali.  Con  lo  stesso   decreto   e'   nominata   una
          commissione straordinaria di tre  componenti,  di  cui  non
          piu'  di  due  iscritti  agli  albi   professionali   della
          categoria e uno individuato dal Ministro della salute. Alla
          commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio o
          della commissione disciolti. 
                  3.  Entro  tre  mesi  dallo  scioglimento  si  deve
          procedere alle nuove elezioni. 
                  4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro
          anni. 
                  Capo II (Degli albi professionali) - Art.  5  (Albi
          professionali). - 1. Ciascun Ordine  ha  uno  o  piu'  albi
          permanenti, in cui sono  iscritti  i  professionisti  della
          rispettiva  professione,  ed  elenchi  per   categorie   di
          professionisti laddove previsti da specifiche norme. 
                  2. Per l'esercizio di  ciascuna  delle  professioni
          sanitarie,  in  qualunque  forma   giuridica   svolto,   e'
          necessaria l'iscrizione al rispettivo albo. 
                  3. Per l'iscrizione all'albo e' necessario: 
                    a) avere il pieno godimento dei diritti civili; 
                    b) essere in possesso del  prescritto  titolo  ed
          essere abilitati all'esercizio professionale in Italia; 
                    c) avere la residenza o il domicilio o esercitare
          la professione nella circoscrizione dell'Ordine. 
                  4.  Fermo  restando  quanto  disposto  dal  decreto
          legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  in  materia   di
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   possono
          essere iscritti all'albo  gli  stranieri  in  possesso  dei
          requisiti di cui al comma 3, che siano  in  regola  con  le
          norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia. 
                  5. Gli iscritti che si  stabiliscono  in  un  Paese
          estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine
          professionale italiano di appartenenza. 
                  Art. 6 (Cancellazione dall'albo  professionale).  -
          1. La cancellazione dall'albo e' pronunziata dal  Consiglio
          direttivo, d'ufficio o  su  richiesta  del  Ministro  della
          salute o del procuratore della Repubblica, nei casi: 
                    a) di perdita del godimento dei diritti civili; 
                    b)   di   accertata   carenza    dei    requisiti
          professionali di cui all'art. 5, comma 3, lettera b); 
                    c) di rinunzia all'iscrizione; 
                    d) di  morosita'  nel  pagamento  dei  contributi
          previsti dal presente decreto; 
                    e)  di  trasferimento  all'estero,  salvo  quanto
          previsto dall'art. 5, comma 5. 
                  2. La cancellazione, tranne  nei  casi  di  cui  al
          comma 1, lettera c), non puo'  essere  pronunziata  se  non
          dopo  aver  sentito  l'interessato,  ovvero  dopo   mancata
          risposta del medesimo  a  tre  convocazioni  per  tre  mesi
          consecutivi. La cancellazione  ha  efficacia  in  tutto  il
          territorio nazionale. 
                  Capo III (Delle federazioni  nazionali)  -  Art.  7
          (Federazioni nazionali). - 1. Gli Ordini territoriali  sono
          riuniti in Federazioni nazionali  con  sede  in  Roma,  che
          assumono la rappresentanza  esponenziale  delle  rispettive
          professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei  e
          internazionali. 
                  2.  Alle  Federazioni  nazionali  sono   attribuiti
          compiti  di  indirizzo  e  coordinamento  e   di   supporto
          amministrativo agli Ordini e  alle  Federazioni  regionali,
          ove  costituite,  nell'espletamento  dei  compiti  e  delle
          funzioni istituzionali. 
                  3.  Le  Federazioni  nazionali  emanano  il  codice
          deontologico, approvato nei rispettivi  Consigli  nazionali
          da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e
          rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali,  che
          lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi. 
                  Art. 8 (Organi delle Federazioni nazionali).  -  1.
          Sono organi delle Federazioni nazionali: 
                    a) il presidente; 
                    b) il Consiglio nazionale; 
                    c) il Comitato centrale; 
                    d) la commissione di  albo,  per  le  Federazioni
          comprendenti piu' professioni; 
                    e) il collegio dei revisori. 
                  2.  Le  Federazioni  sono  dirette   dal   Comitato
          centrale costituito da  quindici  componenti,  fatto  salvo
          quanto previsto dall'art. 6 della legge 24 luglio 1985,  n.
          409. 
                  3. Il collegio  dei  revisori  e'  composto  da  un
          presidente iscritto nel Registro dei revisori legali  e  da
          tre membri, di cui uno supplente, eletti tra  gli  iscritti
          agli albi. 
                  4. La commissione per gli iscritti  all'albo  degli
          odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti
          delle commissioni di albo  territoriali  contestualmente  e
          con le stesse modalita' e procedure di cui ai commi 8, 9  e
          10. I  primi  eletti  entrano  a  far  parte  del  Comitato
          centrale della Federazione  nazionale  a  norma  dei  commi
          secondo e terzo dell'art. 6 della legge 24 luglio 1985,  n.
          409. La commissione di albo per la  professione  medica  e'
          costituita dalla componente medica del  Comitato  centrale.
          Con decreto del Ministro della  salute  e'  determinata  la
          composizione delle commissioni di  albo  all'interno  della
          Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari  di
          radiologia medica e delle professioni  sanitarie  tecniche,
          della  riabilitazione  e  della  prevenzione,  nonche'   la
          composizione delle commissioni di  albo  all'interno  della
          Federazione  nazionale  degli  Ordini   delle   professioni
          infermieristiche. 
                  5. I rappresentanti di albo eletti si costituiscono
          come  commissione  disciplinare  di   albo   con   funzione
          giudicante  nei  confronti  dei  componenti  dei   Consigli
          direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo  e  nei
          confronti  dei  componenti  delle   commissioni   di   albo
          territoriali. E' istituito l'ufficio istruttorio  nazionale
          di albo, costituito da cinque  componenti  sorteggiati  tra
          quelli facenti parte dei  corrispettivi  uffici  istruttori
          regionali e da un rappresentante estraneo alla  professione
          nominato dal Ministro della salute. 
                  6. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio  seno,
          a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente,
          il vice presidente,  il  tesoriere  e  il  segretario,  che
          possono essere  sfiduciati,  anche  singolarmente,  con  la
          maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.
          Chi ha svolto tali incarichi  puo'  essere  rieletto  nella
          stessa carica consecutivamente una sola volta. 
                  7.  Il  presidente  ha  la   rappresentanza   della
          Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato centrale
          e il Consiglio nazionale,  composto  dai  presidenti  degli
          Ordini professionali; il vice presidente lo sostituisce  in
          caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a
          lui eventualmente delegate dal presidente. 
                  8. I Comitati centrali sono eletti  dai  presidenti
          dei  rispettivi  Ordini,  nel  primo  trimestre   dell'anno
          successivo  all'elezione  dei  presidenti  e  dei  Consigli
          direttivi degli Ordini professionali, tra gli iscritti agli
          albi,  a  maggioranza  relativa  dei  voti  e  a  scrutinio
          segreto, favorendo l'equilibrio di  genere  e  il  ricambio
          generazionale  nella  rappresentanza,  con   le   modalita'
          determinate con successivi regolamenti. I Comitati centrali
          durano in carica quattro anni. 
                  9. Ciascun presidente dispone di un voto  per  ogni
          cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta
          iscritti al rispettivo albo. 
                  10.   Avverso   la   validita'   delle   operazioni
          elettorali e' ammesso ricorso alla Commissione centrale per
          gli esercenti le professioni sanitarie. 
                  11.  Il  Consiglio  nazionale   e'   composto   dai
          presidenti dei rispettivi Ordini. 
                  12. Spetta al  Consiglio  nazionale  l'approvazione
          del  bilancio  preventivo  e  del  conto  consuntivo  della
          Federazione su  proposta  del  Comitato  centrale,  nonche'
          l'approvazione del codice deontologico e  dello  statuto  e
          delle loro eventuali modificazioni. 
                  13.  Il  Consiglio  nazionale,  su   proposta   del
          Comitato  centrale,  stabilisce  il  contributo  annuo  che
          ciascun Ordine deve  versare  in  rapporto  al  numero  dei
          propri  iscritti  per  le  spese  di  funzionamento   della
          Federazione. 
                  14. All'amministrazione  dei  beni  spettanti  alla
          Federazione provvede il Comitato centrale. 
                  15. Al Comitato centrale  di  ciascuna  Federazione
          spettano le seguenti attribuzioni: 
                    a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli  albi
          e gli elenchi unici nazionali degli iscritti; 
                    b)   vigilare,   sul   piano   nazionale,   sulla
          conservazione  del   decoro   e   dell'indipendenza   delle
          rispettive professioni; 
                    c)  coordinare  e  promuovere   l'attivita'   dei
          rispettivi Ordini nelle materie  che,  in  quanto  inerenti
          alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono  uniformita'
          di interpretazione ed applicazione; 
                    d) promuovere e favorire,  sul  piano  nazionale,
          tutte le iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera d); 
                    e) designare i rappresentanti  della  Federazione
          presso commissioni, enti  od  organizzazioni  di  carattere
          nazionale, europeo ed internazionale; 
                    f) dare direttive di  massima  per  la  soluzione
          delle controversie di cui  alla  lettera  e)  del  comma  1
          dell'art. 3. 
                  16.  Alle   commissioni   di   albo   di   ciascuna
          Federazione spettano le seguenti attribuzioni: 
                    a)  dare  il  proprio  concorso  alle   autorita'
          centrali nello studio e nell'attuazione  dei  provvedimenti
          che comunque possano interessare la professione; 
                    b) esercitare il potere disciplinare, a norma del
          comma 5; 
                    c) nelle Federazioni con piu' albi, esercitare le
          funzioni di cui alle lettere d), e) ed  f)  del  comma  15,
          eccettuati i casi  in  cui  le  designazioni  di  cui  alla
          suddetta lettera e) concernano uno  o  piu'  rappresentanti
          dell'intera Federazione. 
                  17. In caso di piu' albi nella stessa  Federazione,
          con le modalita' di cui al comma 6 ogni commissione di albo
          elegge e puo' sfiduciare il presidente, il vice  presidente
          e  il  segretario.  Il  presidente  ha  la   rappresentanza
          dell'albo e convoca e presiede la commissione; puo' inoltre
          convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di  albo.
          Il vice presidente sostituisce il  presidente  in  caso  di
          necessita' ed esercita  le  funzioni  a  lui  delegate.  Il
          segretario svolge  le  funzioni  inerenti  alla  segreteria
          della commissione. 
                  18. Per le  Federazioni  che  comprendono  un'unica
          professione le funzioni ed i compiti della  commissione  di
          albo spettano al Comitato centrale. 
                  19. Contro i provvedimenti adottati  ai  sensi  del
          comma 16, lettera b), e del comma  18  e'  ammesso  ricorso
          alla Commissione centrale per gli esercenti le  professioni
          sanitarie. 
                  20. I Comitati centrali e le  commissioni  di  albo
          sono sciolti  quando  non  siano  in  grado  di  funzionare
          regolarmente o  qualora  si  configurino  gravi  violazioni
          della normativa vigente. Lo scioglimento  e'  disposto  con
          decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto e'
          nominata   una   commissione   straordinaria   di    cinque
          componenti, di cui non  piu'  di  due  iscritti  agli  albi
          professionali della categoria; alla  commissione  competono
          tutte le attribuzioni  del  Comitato  o  della  commissione
          disciolti.  Entro  tre  mesi  dallo  scioglimento  si  deve
          procedere alle nuove elezioni. Il nuovo  Comitato  centrale
          eletto dura in carica quattro anni". 
                2. I presidenti delle Federazioni  nazionali  di  cui
          all'art. 8, comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,
          come modificato dal comma 1  del  presente  articolo,  sono
          membri di diritto del Consiglio superiore di sanita'. 
                3. Gli Ordini e i rispettivi organi  in  essere  alla
          data di entrata in vigore della presente legge  restano  in
          carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze
          ad essi attribuite dalla legislazione vigente;  il  rinnovo
          avviene con le modalita' previste dalle disposizioni di cui
          al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui  al
          comma 5. 
                4. Gli organi  delle  Federazioni  nazionali  di  cui
          all'art. 8, comma  1,  del  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,  restano
          in carica fino alla  fine  del  proprio  mandato;  il  loro
          rinnovo   avviene   con   le   modalita'   previste   dalle
          disposizioni di cui al presente articolo e dai  regolamenti
          attuativi di cui al comma 5. 
                5.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente articolo si provvede entro sei mesi dalla data  di
          entrata in vigore della presente legge, mediante uno o piu'
          regolamenti adottati con decreto del Ministro della  salute
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province  autonome
          di Trento e di Bolzano e previo  parere  delle  Federazioni
          nazionali interessate, da  esprimere  entro  trenta  giorni
          dalla richiesta. Tali regolamenti disciplinano: 
                  a)  le  norme  relative  all'elezione,  con  metodo
          democratico, degli organi, ivi comprese le  commissioni  di
          albo, il regime delle incompatibilita'  e,  fermo  restando
          quanto disposto dagli articoli 2, comma 8, secondo periodo,
          e 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo  del
          Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,
          come sostituiti dal  comma  1  del  presente  articolo,  il
          limite dei  mandati  degli  organi  degli  Ordini  e  delle
          relative Federazioni nazionali; 
                  b) i criteri e le modalita' per  l'applicazione  di
          atti sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini; 
                  c)  la  tenuta  degli  albi,  le  iscrizioni  e  le
          cancellazioni dagli albi stessi; 
                  d) la riscossione ed erogazione dei contributi,  la
          gestione amministrativa e contabile degli  Ordini  e  delle
          Federazioni; 
                  e) l'istituzione delle assemblee dei presidenti  di
          albo  con  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  delle
          attivita' istituzionali a questi affidate; 
                  f)  le  sanzioni,  opportunamente  graduate,  ed  i
          procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi
          alla Commissione centrale per gli esercenti le  professioni
          sanitarie. 
                6. Lo statuto delle Federazioni nazionali,  approvato
          dai Consigli nazionali, definisce: 
                  a)  la   costituzione   e   l'articolazione   delle
          Federazioni   regionali   o   interregionali,    il    loro
          funzionamento   e   le   modalita'   della    contribuzione
          strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni  di
          rappresentanza esponenziale delle  professioni  presso  gli
          enti e le istituzioni regionali di riferimento; 
                  b) le attribuzioni di funzioni e  le  modalita'  di
          funzionamento degli organi; 
                  c) le modalita' di articolazione territoriale degli
          Ordini; 
                  d) l'organizzazione e gestione  degli  uffici,  del
          patrimonio, delle risorse umane e finanziarie. 
                7.  Fino  alla  data  di  entrata   in   vigore   dei
          regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi
          5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonche' i regolamenti  di
          organizzazione delle Federazioni nazionali. 
                8. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  dei
          regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi
          5 e 6, sono abrogati gli articoli 20, 22, 23, 24,  25,  26,
          27 e 28 del decreto legislativo del Capo provvisorio  dello
          Stato 13 settembre 1946, n. 233. 
                9. Dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge i collegi delle professioni sanitarie e le rispettive
          Federazioni nazionali sono trasformati nel modo seguente: 
                  a) i  collegi  e  le  Federazioni  nazionali  degli
          infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle
          vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni
          infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle
          professioni  infermieristiche.  L'albo   degli   infermieri
          professionali  assume  la  denominazione  di   albo   degli
          infermieri. L'albo delle vigilatrici d'infanzia  assume  la
          denominazione di albo degli infermieri pediatrici; 
                  b) i  collegi  delle  ostetriche  in  Ordini  della
          professione di ostetrica; 
                  c) i collegi dei  tecnici  sanitari  di  radiologia
          medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia  medica
          e   delle    professioni    sanitarie    tecniche,    della
          riabilitazione e della prevenzione; 
                  d) nel caso in cui il numero degli  iscritti  a  un
          albo   sia   superiore   a   cinquantamila    unita',    il
          rappresentante  legale   dell'albo   puo'   richiedere   al
          Ministero della salute l'istituzione di un nuovo Ordine che
          assuma la  denominazione  corrispondente  alla  professione
          sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine  avviene
          secondo modalita'  e  termini  stabiliti  con  decreto  del
          Ministro della salute emanato ai sensi dell'art. 17,  comma
          3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                10. La professione di assistente sanitario confluisce
          nell'Ordine di cui al comma 9,  lettera  c),  del  presente
          articolo ai sensi dell'art. 4 della legge 1° febbraio 2006,
          n. 43. 
                11. Le Federazioni nazionali degli Ordini di  cui  al
          comma 9, lettere a), b) e c),  assumono  la  denominazione,
          rispettivamente,  di  Federazione  nazionale  degli  Ordini
          delle professioni infermieristiche,  Federazione  nazionale
          degli Ordini della professione di ostetrica  e  Federazione
          nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari  di  radiologia
          medica  e  delle  professioni  sanitarie  tecniche,   della
          riabilitazione e della prevenzione. 
                12. Agli Ordini di cui al comma  9  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  del   Capo
          provvisorio dello Stato 13 settembre  1946,  n.  233,  come
          modificato dal comma 1 del presente articolo. 
                13. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
          salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari  di  radiologia
          medica e all'albo degli assistenti sanitari sono istituiti,
          presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera c),  gli  albi
          delle professioni sanitarie tecniche, della  riabilitazione
          e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati
          abilitati all'esercizio  di  tali  professioni,  nonche'  i
          possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea
          abilitante, ai sensi dell'art. 4 della  legge  26  febbraio
          14.  Fino  alla  piena  funzionalita'  degli   albi   delle
          professioni  sanitarie  tecniche,  della  riabilitazione  e
          della    prevenzione    sono    garantite    le     attuali
          rappresentativita' e operativita' dei tecnici  sanitari  di
          radiologia  medica  in  seno  ai  neocostituiti  Ordini,  e
          relativa Federazione nazionale,  dei  tecnici  sanitari  di
          radiologia medica e delle professioni  sanitarie  tecniche,
          della riabilitazione e della prevenzione.» 
                «Art. 6 (Modifica dell'art. 5 della legge 1° febbraio
          2006, n. 43). - 1. L'art. 5 della legge 1°  febbraio  2006,
          n. 43, e' sostituito dal seguente: 
                  "Art. 5  (Individuazione  e  istituzione  di  nuove
          professioni sanitarie).  -  1.  L'individuazione  di  nuove
          professioni sanitarie da comprendere in una delle  aree  di
          cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10  agosto  2000,
          n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto in  tutto
          il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento  di
          direttive dell'Unione europea ovvero per  iniziativa  dello
          Stato o delle regioni,  in  considerazione  dei  fabbisogni
          connessi  agli  obiettivi  di  salute  previsti  nel  Piano
          sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non
          trovino  rispondenza  in  professioni  gia'   riconosciute,
          ovvero  su  iniziativa  delle  associazioni   professionali
          rappresentative  di  coloro  che  intendono  ottenere  tale
          riconoscimento. A tal  fine,  le  associazioni  interessate
          inviano istanza motivata al Ministero della salute, che  si
          pronuncia entro  i  successivi  sei  mesi  e,  in  caso  di
          valutazione positiva, attiva la procedura di cui  al  comma
          2. 
                  2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie  e'
          effettuata,  nel   rispetto   dei   principi   fondamentali
          stabiliti   dalla    presente    legge,    previo    parere
          tecnico-scientifico del  Consiglio  superiore  di  sanita',
          mediante uno o piu' accordi, sanciti in sede di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai   sensi
          dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          e recepiti con decreti  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 
                  3. Gli accordi di cui al  comma  2  individuano  il
          titolo professionale, l'ambito  di  attivita'  di  ciascuna
          professione,  i  criteri  di  valutazione   dell'esperienza
          professionale nonche' i criteri per il  riconoscimento  dei
          titoli   equipollenti.    Con    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro della salute, acquisito il  parere
          del  Consiglio  universitario  nazionale  e  del  Consiglio
          superiore di sanita', e' definito  l'ordinamento  didattico
          della formazione universitaria  per  le  nuove  professioni
          sanitarie individuate ai sensi del presente articolo. 
                  4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le
          nuove    professioni     sanitarie     avviene     evitando
          parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni  gia'
          riconosciute o con le specializzazioni delle stesse".» 
                «Art.   7   (Individuazione   e   istituzione   delle
          professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico). -
          1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate
          le  professioni  dell'osteopata  e  del  chiropratico,  per
          l'istituzione delle quali si applica la  procedura  di  cui
          all'art. 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006,  n.  43,
          come sostituito dall'art. 6 della presente legge. 
                2.  Con  accordo  stipulato  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono stabiliti l'ambito di attivita' e  le  funzioni
          caratterizzanti  le  professioni   dell'osteopata   e   del
          chiropratico,  i  criteri  di  valutazione  dell'esperienza
          professionale nonche' i criteri per il  riconoscimento  dei
          titoli   equipollenti.    Con    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro della salute,  da  adottare  entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, acquisito  il  parere  del  Consiglio  universitario
          nazionale  e  del  Consiglio  superiore  di  sanita',  sono
          definiti   l'ordinamento   didattico    della    formazione
          universitaria in osteopatia e in chiropratica  nonche'  gli
          eventuali percorsi formativi integrativi.» 
                «Art. 8 (Ordinamento delle professioni di  chimico  e
          di fisico). - 1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9,  10,
          11, 12, 13, 14, 15, 17,  18,  19,  20,  21,  22  e  23  del
          regolamento di cui al regio decreto 1° marzo 1928, n.  842,
          per  l'esercizio  della  professione   di   chimico,   sono
          abrogati. 
                2. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza
          sul  Consiglio  nazionale  dei  chimici   che   assume   la
          denominazione di Federazione  nazionale  degli  Ordini  dei
          chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni
          di cui al decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello
          Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge  17
          aprile 1956, n. 561. 
                3. All'art. 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897,  le
          parole: "i chimici," sono soppresse. 
                4. All'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale
          23 novembre 1944, n. 382, le  parole:  "di  chimico,"  sono
          soppresse. 
                5.  All'art.   17,   secondo   comma,   del   decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello Stato  13  settembre
          1946, n. 233, e successive modificazioni, dopo  la  lettera
          e) sono aggiunte le seguenti: 
                  "e-bis) per l'esame  degli  affari  concernenti  la
          professione di chimico, un  ispettore  generale  chimico  e
          otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti; 
                  e-ter) per  l'esame  degli  affari  concernenti  la
          professione di fisico, un ispettore generale fisico e  otto
          fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti". 
                6. All'art.  1,  comma  1,  del  regolamento  per  il
          riordino del sistema elettorale e della composizione  degli
          organi di Ordini  professionali,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  8  luglio  2005,  n.  169,  le
          parole: "dei chimici," sono soppresse. 
                7. Fino all'adozione di specifico regolamento recante
          modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per
          l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove  per
          l'esercizio delle  professioni  di  chimico  e  di  fisico,
          nonche'  della   disciplina   dei   relativi   ordinamenti,
          nell'albo  professionale  dell'Ordine  dei  chimici  e  dei
          fisici sono istituiti, all'interno delle relative sezioni A
          e B, i settori "Chimica"  e  "Fisica"  nel  rispetto  delle
          previsioni dell'art. 3 del regolamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. 
                8. Il Ministro della  salute,  entro  novanta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni  di
          cui ai commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo
          precedente il Ministro della  salute  adotta  altresi'  gli
          atti necessari all'articolazione territoriale degli  Ordini
          dei chimici e dei fisici e nomina i commissari straordinari
          per  l'indizione  delle  elezioni  secondo   le   modalita'
          previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello
          Stato 13 settembre 1946, n. 233. I Consigli direttivi degli
          Ordini dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici  in
          essere alla data di entrata in vigore della presente  legge
          restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le
          competenze ad essi attribuite dalla  legislazione  vigente;
          il rinnovo avviene con le modalita' previste dalla presente
          legge e dai relativi provvedimenti attuativi. 
                9. Dall'attuazione del comma 5  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.» 
                «Art. 9 (Ordinamento delle professioni di  biologo  e
          di psicologo). - 1. Gli articoli da 14 a 30, 32 e da  35  a
          45 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati. Nella
          medesima  legge,  ogni  riferimento   al   Ministro   della
          giustizia e al Ministero della giustizia si intende  fatto,
          rispettivamente, al Ministro della salute  e  al  Ministero
          della salute. 
                2. L'art. 46 della legge 24 maggio 1967, n.  396,  e'
          sostituito dal seguente: 
                  "Art. 46 (Vigilanza del Ministro della  salute).  -
          1. Il  Ministro  della  salute  esercita  l'alta  vigilanza
          sull'Ordine nazionale dei biologi". 
                3. Il Ministro della  salute,  entro  novanta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          adotta gli atti necessari all'esercizio delle  funzioni  di
          cui ai commi 1 e 2. Entro il  termine  di  cui  al  periodo
          precedente il Ministro della salute, sentito  il  Consiglio
          dell'Ordine nazionale dei biologi, adotta altresi' gli atti
          necessari all'articolazione  territoriale  dell'Ordine  dei
          biologi e nomina i commissari straordinari per  l'indizione
          delle elezioni secondo le modalita'  previste  dal  decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello Stato  13  settembre
          1946, n. 233, ratificato dalla legge  17  aprile  1956,  n.
          561,  in  quanto  applicabile.  Il  Consiglio   dell'Ordine
          nazionale dei biologi in essere alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge resta in carica fino alla  fine
          del proprio mandato con le competenze  ad  esso  attribuite
          dalla legislazione  vigente;  il  rinnovo  avviene  con  le
          modalita' previste dalle disposizioni  legislative  vigenti
          al momento delle  elezioni  e  dai  relativi  provvedimenti
          attuativi. 
                4. All'art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e'
          premesso il seguente: 
                  "Art. 01 (Categoria professionale degli psicologi).
          - 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge
          e' ricompresa  tra  le  professioni  sanitarie  di  cui  al
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  13
          settembre 1946, n. 233, ratificato dalla  legge  17  aprile
          1956, n. 561". 
                5. All'art. 20 della legge 18 febbraio 1989,  n.  56,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
                    "1. Le  elezioni  per  il  rinnovo  dei  consigli
          territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel
          terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La  proclamazione
          degli eletti deve essere effettuata entro  il  31  dicembre
          dello stesso anno"; 
                  b) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
                    "11. Le votazioni durano  da  un  minimo  di  due
          giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi,  di  cui
          uno festivo, e si svolgono anche in piu' sedi, con forma  e
          modalita' che ne garantiscano la  piena  accessibilita'  in
          ragione   del   numero   degli   iscritti,    dell'ampiezza
          territoriale e delle caratteristiche  geografiche.  Qualora
          l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a  5.000  la
          durata delle votazioni non  puo'  essere  inferiore  a  tre
          giorni. Il  presidente  e'  responsabile  del  procedimento
          elettorale. La votazione e' valida  in  prima  convocazione
          quando abbia votato almeno un  quarto  degli  iscritti;  in
          seconda convocazione qualunque sia il  numero  dei  votanti
          purche' non inferiore a un decimo degli iscritti"; 
                  c) il comma 12 e' abrogato. 
                6.  Nella  legge  18  febbraio  1989,  n.  56,   ogni
          riferimento  al  Ministro  di  grazia  e  giustizia  e   al
          Ministero  di  grazia  e  giustizia   si   intende   fatto,
          rispettivamente, al Ministro della salute  e  al  Ministero
          della salute.  Il  Ministro  della  salute,  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  adotta  gli  atti  funzionali  all'esercizio  delle
          funzioni di cui ai commi 4 e 5 e al presente comma, sentito
          il Consiglio nazionale degli psicologi.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 11
          gennaio 2018, n. 3: 
                «Art.  5  (Istituzione  dell'area  delle  professioni
          sociosanitarie). - 1. Al fine di rafforzare la tutela della
          salute, intesa come stato di benessere fisico,  psichico  e
          sociale, in applicazione dell'art. 6 dell'intesa sancita il
          10 luglio 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della  legge
          5 giugno 2003, n. 131, tra il  Governo,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, sul  nuovo  Patto
          per la salute per gli anni 2014-2016, e'  istituita  l'area
          delle professioni sociosanitarie, secondo  quanto  previsto
          dall'art. 3-octies  del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502. 
                2. In attuazione  delle  disposizioni  del  comma  1,
          mediante uno o piu' accordi, sanciti in sede di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai   sensi
          dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          e recepiti con decreti  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sono
          individuati  nuovi  profili  professionali   sociosanitari.
          L'individuazione di tali profili,  il  cui  esercizio  deve
          essere  riconosciuto  in  tutto  il  territorio  nazionale,
          avviene in  considerazione  dei  fabbisogni  connessi  agli
          obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute e  nei
          Piani sanitari e sociosanitari regionali, che  non  trovino
          rispondenza in professioni gia' riconosciute. 
                3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano l'ambito
          di  attivita'  dei  profili   professionali   sociosanitari
          definendone  le  funzioni   caratterizzanti   ed   evitando
          parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni  gia'
          riconosciute o con le specializzazioni delle stesse. 
                4.  Con  successivo  accordo  sancito  in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  sono
          stabiliti  i  criteri  per  il  riconoscimento  dei  titoli
          equipollenti   ai   fini   dell'esercizio    dei    profili
          professionali di cui ai commi precedenti. Con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          di concerto  con  il  Ministro  della  salute,  sentite  le
          competenti commissioni parlamentari e acquisito  il  parere
          del  Consiglio  universitario  nazionale  e  del  Consiglio
          superiore di sanita', e' definito  l'ordinamento  didattico
          della formazione per i profili professionali sociosanitari. 
                5. Sono compresi nell'area professionale  di  cui  al
          presente articolo i preesistenti profili  professionali  di
          operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed
          educatore professionale. Resta fermo che i predetti profili
          professionali  afferiscono  agli   Ordini   di   rispettiva
          appartenenza, ove previsti.»