Art. 2 
 
       Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti 
             le professioni sanitarie e socio-sanitarie 
 
  1. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa  intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  e'  istituito
presso il Ministero della  salute,  entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica,  l'Osservatorio  nazionale  sulla  sicurezza
degli  esercenti  le  professioni  sanitarie  e  socio-sanitarie,  di
seguito denominato «Osservatorio». Col medesimo decreto si provvede a
definire la durata e la  composizione  dell'Osservatorio  costituito,
per la sua meta', da rappresentanti donne, prevedendo la presenza  di
rappresentanti   delle   organizzazioni   sindacali   di    categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle  regioni,  di
un rappresentante  dell'Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari
regionali (Agenas) per le finalita'  di  cui  ai  commi  2  e  3,  di
rappresentanti  dei  Ministeri  dell'interno,  della  difesa,   della
giustizia e del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  degli  ordini
professionali interessati, delle  organizzazioni  di  settore,  delle
associazioni  di  pazienti  e  di  un  rappresentante   dell'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,
nonche' le modalita' con le quali l'organismo  riferisce,  di  regola
annualmente,  sugli  esiti  della  propria  attivita'  ai   Ministeri
interessati. La partecipazione all'Osservatorio non da' diritto  alla
corresponsione di alcuna indennita', rimborso delle spese, gettone di
presenza o altri  emolumenti  comunque  denominati.  In  particolare,
all'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti: 
    a) monitorare gli episodi di violenza  commessi  ai  danni  degli
esercenti le professioni sanitarie e  socio-sanitarie  nell'esercizio
delle loro funzioni; 
    b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti
commessi  con  violenza  o  minaccia  ai  danni  degli  esercenti  le
professioni sanitarie e  socio-sanitarie  nell'esercizio  delle  loro
funzioni; 
    c) promuovere studi e analisi per la formulazione di  proposte  e
misure idonee a ridurre i fattori  di  rischio  negli  ambienti  piu'
esposti; 
    d)  monitorare  l'attuazione  delle  misure  di   prevenzione   e
protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi  di  lavoro
ai sensi  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  anche
promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza; 
    e) promuovere la diffusione delle  buone  prassi  in  materia  di
sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie,
anche nella forma del lavoro in equipe; 
    f) promuovere lo  svolgimento  di  corsi  di  formazione  per  il
personale medico e sanitario, finalizzati  alla  prevenzione  e  alla
gestione delle  situazioni  di  conflitto  nonche'  a  migliorare  la
qualita' della comunicazione con gli utenti. 
  2. L'Osservatorio acquisisce,  con  il  supporto  dell'Osservatorio
nazionale  delle  buone  pratiche  sulla  sicurezza   nella   sanita'
istituito presso  l'Agenas  e  degli  ordini  professionali,  i  dati
regionali relativi all'entita' e alla frequenza del fenomeno  di  cui
al comma 1, lettera a), anche con riguardo alle situazioni di rischio
o di vulnerabilita' nell'ambiente di  lavoro.  Per  le  tematiche  di
comune  interesse,  l'Osservatorio  si  rapporta  con   il   predetto
Osservatorio nazionale delle buone  pratiche  sulla  sicurezza  nella
sanita'. 
  3. L'Osservatorio nazionale delle buone  pratiche  sulla  sicurezza
nella sanita' trasmette tramite l'Agenas i dati di  cui  al  comma  2
acquisiti dai Centri per la  gestione  del  rischio  sanitario  e  la
sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8
marzo 2017, n. 24. 
  4. Il Ministro della  salute  trasmette  annualmente  alle  Camere,
entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di  riferimento,  una
relazione sull'attivita' svolta dall'Osservatorio. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  reca:
          «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.  123,
          in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, della legge
          8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia  di  sicurezza
          delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di
          responsabilita'   professionale    degli    esercenti    le
          professioni sanitarie): 
                «Art. 2 (Attribuzione della funzione di  garante  per
          il diritto alla salute  al  Difensore  civico  regionale  o
          provinciale e  istituzione  dei  Centri  regionali  per  la
          gestione  del  rischio  sanitario  e   la   sicurezza   del
          paziente). - Omissis 
                4. In ogni  regione  e'  istituito,  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica,  il  Centro  per  la  gestione  del
          rischio  sanitario  e  la  sicurezza  del   paziente,   che
          raccoglie  dalle  strutture  sanitarie   e   sociosanitarie
          pubbliche e private i dati regionali sui rischi  ed  eventi
          avversi e  sul  contenzioso  e  li  trasmette  annualmente,
          mediante   procedura   telematica   unificata   a   livello
          nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone  pratiche
          sulla sicurezza nella sanita', di cui all'art. 3. 
                Omissis.»