Art. 4 
 
         Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale 
 
  1. All'articolo 583-quater del codice penale e' aggiunto, in  fine,
il seguente comma: 
    «Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o
gravissime cagionate a personale esercente una professione  sanitaria
o socio-sanitaria nell'esercizio o  a  causa  delle  funzioni  o  del
servizio, nonche' a chiunque svolga  attivita'  ausiliarie  di  cura,
assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette
professioni, nell'esercizio o a causa di tali attivita'». 
  2. All'articolo 583-quater del codice penale,  alla  rubrica,  sono
aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  nonche'  a  personale
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria  e  a  chiunque
svolga attivita' ausiliarie ad essa funzionali». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 583-quater  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  583-quater  -  Lesioni   personali   gravi   o
          gravissime a un pubblico ufficiale in  servizio  di  ordine
          pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonche' a
          personale   esercente   una   professione    sanitaria    o
          socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie ad
          essa funzionali 
                Nell'ipotesi di  lesioni  personali  cagionate  a  un
          pubblico  ufficiale  in  servizio  di  ordine  pubblico  in
          occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono
          punite con la  reclusione  da  quattro  a  dieci  anni;  le
          lesioni gravissime, con la  reclusione  da  otto  a  sedici
          anni. 
                Le stesse  pene  si  applicano  in  caso  di  lesioni
          personali  gravi  o  gravissime   cagionate   a   personale
          esercente  una  professione  sanitaria  o   socio-sanitaria
          nell'esercizio o a causa delle  funzioni  o  del  servizio,
          nonche' a chiunque svolga  attivita'  ausiliarie  di  cura,
          assistenza   sanitaria   o   soccorso,   funzionali    allo
          svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a  causa
          di tali attivita'.»