Art. 6 Modifiche al codice penale in materia di procedibilita' 1. All'articolo 581, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «a querela della persona offesa,» sono inserite le seguenti: «salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies),». 2. All'articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «previste negli articoli» sono inserite le seguenti: «61, numero 11-octies),».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 581, prima comma, del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 581 (Percosse). - Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, numero 11-octies), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. Omissis» - Si riporta il testo dell'art. 582, secondo comma, del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 582 (Lesione personale). - Omissis Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'art. 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa.»