Art. 7 
 
                        Misure di prevenzione 
 
  1. Al fine di prevenire episodi di aggressione o  di  violenza,  le
strutture presso le quali opera il personale di  cui  all'articolo  1
della presente legge prevedono, nei propri piani  per  la  sicurezza,
misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le  forze
di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.