Art. 8 
 
Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei
  confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. 
 
  1. E' istituita la «Giornata nazionale di educazione e  prevenzione
contro  la  violenza  nei  confronti  degli  operatori   sanitari   e
socio-sanitari», volta a sensibilizzare la cittadinanza a una cultura
che condanni  ogni  forma  di  violenza.  La  giornata  e'  celebrata
annualmente in una data stabilita  con  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'universita'
e della ricerca. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
connessi all'attuazione del presente articolo con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. La Giornata nazionale di  cui  al  comma  1  non  determina  gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
 
          Note all'art. 8: 
              La legge 27 maggio 1949, n. 260, reca: «Disposizioni in
          materia di ricorrenze festive».