Art. 9 
 
                       Sanzione amministrativa 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque  tenga  condotte
violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di  personale
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o  di  chiunque
svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o  soccorso
funzionali allo svolgimento di  dette  professioni  presso  strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche  o  private  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro
5.000.