IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104; 
  Considerata la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  introdurre
misure indifferibili in connessione all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, in materia di trasporto pubblico locale  e  scolastico,  di
lavoro agile e congedi  in  casi  di  quarantena  obbligatoria  degli
studenti, nonche' per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 e per la
sospensione di versamenti tributari e contributivi e agevolazioni per
imprese a Lampedusa e Linosa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 3 settembre 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri  dell'economia  e   delle   finanze,   dell'interno,   delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, della salute  e  per
le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con  i  Ministri  del
lavoro e delle politiche sociali, per  la  pubblica  amministrazione,
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 
 
  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale  e
regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio  pubblico  e
consentire l'erogazione di servizi di trasporto  pubblico  locale  in
conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19
di cui al  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e  al  decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
luglio 2020, n.  74,  le  risorse  dell'articolo  44,  comma  1,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 possono essere utilizzate, oltre
che per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  dell'articolo  200  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche per  il  finanziamento,  nel
limite di 300 milioni di euro, di  servizi  aggiuntivi  di  trasporto
pubblico locale e regionale, destinato anche a  studenti,  occorrenti
per   fronteggiare   le    esigenze    trasportistiche    conseguenti
all'attuazione    delle    misure    di    contenimento     derivanti
dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti  e
le modalita' organizzative per il contenimento della  diffusione  del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le  Linee  Guida  per  il
trasporto scolastico dedicato, ove i  predetti  servizi  nel  periodo
ante COVID abbiano  avuto  un  riempimento  superiore  all'80%  della
capacita'. 
  2.  Ciascuna  Regione   e   Provincia   autonoma   e'   autorizzata
all'attivazione dei servizi aggiuntivi di cui al comma 1, nei  limiti
del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili  applicando  alla
spesa autorizzata al comma 1 le medesime percentuali di  ripartizione
previste  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77. Con il decreto di cui al  medesimo  articolo  44,
comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n.  104  si  provvede  alla
definizione delle quote da assegnare a ciascuna Regione  e  Provincia
autonoma per le finalita' indicate al  comma  1  e  alla  conseguente
ripartizione delle risorse, anche attraverso  compensazioni  tra  gli
enti stessi.