Art. 2 
 
           Disposizioni in materia di trasporto scolastico 
 
  1. Al fine di consentire  l'erogazione  dei  servizi  di  trasporto
scolastico  in  conformita'  alle  misure   di   contenimento   della
diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui all'articolo 39,
comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  nonche'  quelle
attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio  2020  il
cui comunicato e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 188  del  28
luglio  2020,  possono  essere  utilizzate  dai  comuni,  nel  limite
complessivo di 150  milioni,  per  il  finanziamento  di  servizi  di
trasporto scolastico aggiuntivi. A  tal  fine,  ciascun  comune  puo'
destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel
limite del 30% della spesa sostenuta per le  medesime  finalita'  nel
2019.