Art. 3 
 
Interventi urgenti per l'avvio e il  regolare  svolgimento  dell'anno
                        scolastico 2020-2021 
 
  1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento  di  spazi
per garantire il corretto e regolare  avvio  e  regolare  svolgimento
dell'anno scolastico 2020-2021, e' autorizzata la spesa di 3  milioni
di euro per l'anno 2020 e 6 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  Le
risorse di cui al presente comma sono destinate a favore  degli  enti
locali per le finalita' di cui all'articolo 32, comma 2, lettera  a),
del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  prioritariamente  per
affitti di spazi e relative spese di conduzione  e  adattamento  alle
esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee.  Con  decreto
del  Ministro  dell'istruzione,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma  1  si  provvede,  quanto  a  1,5
milioni di euro per l'anno  2020  mediante  corrispondente  riduzione
delle risorse previste dall'articolo 1, comma  717,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, quanto a 1,5  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni  2020  e  2021  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge 27  dicembre
2017, n. 205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione  delle  risorse  previste  dall'articolo  3,
comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,  in  aggiunta  alle
misure per l'edilizia scolastica, adottate ai sensi dell'articolo 32,
comma 2, del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  il  Ministero
dell'istruzione destina un importo pari a  10  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli  enti  locali  per  la
realizzazione   di   interventi   strutturali   o   di   manutenzione
straordinaria finalizzati all'adeguamento e  all'adattamento  a  fini
didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti  in  locazione.
Ai relativi  oneri  si  provvede  a  valere  sulle  risorse  previste
dall'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157.
Alle  medesime  finalita'  il   Ministero   dell'istruzione   destina
ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio,
in conto residui,  ai  sensi  del  medesimo  articolo  58-octies  del
decreto-legge  n.  124   del   2019.   Con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo
di cui al primo periodo.