Art. 4 
 
Sospensione versamenti tributari e contributivi,  nonche'  interventi
  finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e
  della pesca, per Lampedusa e Linosa 
 
  1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o
la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa,  i
versamenti  dei  tributi  nonche'  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le  malattie  professionali,  in  scadenza  entro  il  21
dicembre 2020, sono  effettuati  senza  applicazione  di  sanzioni  e
interessi  entro  la  medesima  data.  Resta  ferma  la  facolta'  di
avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi  degli
articoli  126  e  127  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
della rateizzazione fino a un massimo di  ventiquattro  rate  mensili
prevista dall'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104.
Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
  2. In considerazione  dei  flussi  migratori  e  delle  conseguenti
misure di sicurezza sanitaria per  la  prevenzione  del  contagio  da
COVID-19, al fine di  consentire  il  pieno  rilancio  dell'attivita'
turistica  ed  alberghiera,  alle  imprese  del  settore   turistico,
agricole e della pesca con domicilio fiscale nel Comune di  Lampedusa
e Linosa, possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo
9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019,  n.  123,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12  dicembre  2019,  n.  156.  A  tali
agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti  dalla  normativa
dell'Unione europea e le disposizioni della medesima  in  materia  di
aiuti di Stato per i settori interessati. 
  3. I criteri e le modalita' di concessione  delle  agevolazioni  di
cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del  limite
di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro per i beni e  le
attivita' culturali e per il turismo e del Ministro  delle  politiche
agricole e forestali, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e dell'interno, da emanare entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e' autorizzata  la  spesa
di 0,5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021.  Ai
relativi oneri si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero.