Art. 5 
 
Lavoro agile e  congedo  straordinario  per  i  genitori  durante  il
  periodo  di  quarantena  obbligatoria  del  figlio  convivente  per
  contatti scolastici 
 
  1. Un genitore lavoratore dipendente puo' svolgere  la  prestazione
di  lavoro  in  modalita'  agile  per  tutto  o  parte  del   periodo
corrispondente alla durata della quarantena  del  figlio  convivente,
minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di  prevenzione
della  ASL  territorialmente  competente  a   seguito   di   contatto
verificatosi all'interno del plesso scolastico. 
  2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione  lavorativa  non  possa
essere svolta in modalita'  agile  e  comunque  in  alternativa  alla
misura  di  cui  al  comma  1,  uno  dei  genitori,  alternativamente
all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o  parte  del  periodo
corrispondente alla durata della quarantena  del  figlio,  minore  di
anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della  ASL
territorialmente  competente  a  seguito  di  contatto   verificatosi
all'interno del plesso scolastico. 
  3. Per i periodi  di  congedo  fruiti  ai  sensi  del  comma  2  e'
riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai  sensi  del  comma  6,
un'indennita'  pari  al  50  per  cento  della  retribuzione  stessa,
calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23  del  testo  unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno  della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, a eccezione  del  comma  2  del  medesimo  articolo.  I
suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 
  4. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle  misure  di
cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro  titolo  l'attivita'
di lavoro in modalita' agile o comunque non svolge  alcuna  attivita'
lavorativa, l'altro genitore non puo' chiedere di  fruire  di  alcuna
delle predette misure. 
  5.  Il  beneficio  di  cui  al  presente   articolo   puo'   essere
riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi
entro il 31 dicembre 2020. 
  6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 e' riconosciuto nel limite
di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del limite di spesa di cui al  presente  comma.  Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
  7. Al fine di garantire  la  sostituzione  del  personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5,  e'
autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. 
  8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 pari a 51,5 milioni di euro
per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  22-ter,  comma  1,
primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e  successive
modificazioni. 
  9. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.