Art. 2 
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme
  in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
  - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo  III  Servizio  di  gestione
  integrata dei rifiuti. 
 
  1. Dopo l'articolo 198 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
  «Art. 198-bis (Programma nazionale per la gestione dei rifiuti).  -
1. Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del  mare
predispone, con il supporto di ISPRA, il Programma nazionale  per  la
gestione dei rifiuti. Il Programma nazionale e' sottoposto a verifica
di assoggettabilita' a VAS, ai sensi dell'articolo  12  del  presente
decreto, ed e' approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, con decreto del  Ministro  dell'ambiente  della  tutela  del
territorio e del mare. 
  2. Il Programma nazionale  fissa  i  macro-obiettivi,  definisce  i
criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province  autonome
si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di  gestione  dei
rifiuti di cui all'articolo 199 del presente decreto. 
  3. Il Programma nazionale contiene: 
    a) i dati inerenti  alla  produzione,  su  scala  nazionale,  dei
rifiuti per tipo, quantita', e fonte; 
    b) la ricognizione  impiantistica  nazionale,  per  tipologia  di
impianti e per regione; 
    c) l'adozione di criteri generali per la redazione  di  piani  di
settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti,  incluse  quelle
derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi,  finalizzati
alla riduzione, il riciclaggio, il recupero  e  l'ottimizzazione  dei
flussi stessi; 
    d) l'indicazione dei criteri  generali  per  l'individuazione  di
macroaree,  definite   tramite   accordi   tra   Regioni   ai   sensi
dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione,  che  consentano
la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo,
ambientale ed economico, sulla base  del  principio  di  prossimita',
anche relativamente agli impianti di recupero, in  coordinamento  con
quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera f); 
    e) lo stato di attuazione in relazione  al  raggiungimento  degli
obiettivi derivanti dal diritto dell'Unione europea in relazione alla
gestione dei rifiuti  e  l'individuazione  delle  politiche  e  degli
obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini  del  pieno
raggiungimento dei medesimi; 
    f)  l'individuazione  dei  flussi  omogenei  di  produzione   dei
rifiuti, che presentano le  maggiori  difficolta'  di  smaltimento  o
particolari possibilita' di recupero sia per  le  sostanze  impiegate
nei prodotti base  sia  per  la  quantita'  complessiva  dei  rifiuti
medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici  da  soddisfare,  anche
per macroaree, tenendo conto della pianificazione  regionale,  e  con
finalita' di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree  del
territorio nazionale; 
    g) l'individuazione di flussi omogenei di  rifiuti  funzionali  e
strategici per l'economia  circolare  e  di  misure  che  ne  possano
promuovere ulteriormente il loro riciclo; 
    h) la definizione  di  un  Piano  nazionale  di  comunicazione  e
conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economica circolare; 
    i) il piano di gestione delle macerie e dei  materiali  derivanti
dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito
di un evento sismico, definito d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, sulla base dell'istruttoria presentata da  ciascuna
Regione e Provincia autonoma. 
  4. Il Programma nazionale puo', inoltre, contenere: 
    a)  l'indicazione  delle   misure   atte   ad   incoraggiare   la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei
rifiuti; 
    b) la definizione di meccanismi vincolanti  di  solidarieta'  tra
Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze. 
  5. In sede di prima applicazione, il  Programma  nazionale  per  la
gestione dei rifiuti e' approvato entro  18  mesi  dalla  entrata  in
vigore della presente disposizione. Il Ministero dell'ambiente  della
tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni  6
anni,  tenendo  conto,  tra  l'altro,  delle   modifiche   normative,
organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario  nazionale  e
sovranazionale.». 
  2. L'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato: 
    a) al comma 1, le parole «Per l'approvazione dei piani regionali»
sono sostituite dalle seguenti: «L'approvazione dei  piani  regionali
avviene tramite atto amministrativo e»; le parole «i medesimi uffici»
sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici competenti»; 
    b) al comma 3: 
      1. alla lettera a), prima della parola «tipo» sono inserite  le
seguenti: «l'indicazione del»; 
      2.  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)   la
ricognizione degli impianti di trattamento,  smaltimento  e  recupero
esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati,  rifiuti
pericolosi, rifiuti contenenti quantita' importanti di materie  prime
critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una  normativa  unionale
specifica;»; 
      3. alla lettera e) prima della parola «politiche» sono inserite
le seguenti: «l'indicazione delle»; 
      4. la lettera h) e' sostituita dalla seguente:  «h)  prevedono,
per gli ambiti territoriali ottimali piu' meritevoli, un  sistema  di
premialita' tenuto conto delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente;»; 
      5. la lettera l) e' sostituita dalla seguente:  «l)  i  criteri
per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione  degli
impianti  di  recupero  e  smaltimento  dei  rifiuti,   nonche'   per
l'individuazione dei luoghi o impianti adatti  allo  smaltimento  dei
rifiuti;»; 
      6. alla lettera r), alla fine del primo periodo dopo le  parole
«ulteriori misure adeguate» sono inserite le seguenti: «anche per  la
riduzione dei rifiuti alimentari  nella  produzione  primaria,  nella
trasformazione e nella fabbricazione e nel consumo»; 
      7. alla lettera r), il segno di interpunzione «.» e' sostituito
dal seguente: «;» e dopo la lettera r)  sono  aggiunte  le  seguenti:
«r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di
cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis), della direttiva 1999/31/CE o in
altri documenti strategici  che  coprano  l'intero  territorio  dello
Stato membro interessato; 
      r-ter) misure per contrastare e prevenire  tutte  le  forme  di
dispersione di rifiuti e  per  rimuovere  tutti  i  tipi  di  rifiuti
dispersi.»; 
    c) al comma 8, le parole «il 12 dicembre 2013.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «18 mesi dalla pubblicazione del Programma  Nazionale
di cui all'articolo 198-bis, a meno che non siano gia'  conformi  nei
contenuti o in grado di garantire comunque  il  raggiungimento  degli
obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso i piani sono
adeguati in occasione della prima  approvazione  o  aggiornamento  ai
sensi del comma 10.»; 
    d) al comma 10, le parole «,  sentite  le  province  interessate,
d'intesa tra loro o singolarmente,»  e  le  parole  «,  nonche'  alla
programmazione degli interventi attuativi occorrenti  in  conformita'
alle procedure e nei limiti delle risorse  previste  dalla  normativa
vigente» sono soppresse; 
    e) al comma 11: 
      1.  dopo  la  parola  «mare»   sono   aggiunte   le   seguenti:
«esclusivamente tramite la piattaforma telematica MonitorPiani,»; 
      2. le parole «dei programmi di prevenzione dei rifiuti  di  cui
al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di altri piani
regionali di gestione di specifiche tipologie di rifiuti»; 
      3. dopo  le  parole  «Commissione  europea»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e comunicano periodicamente idonei indicatori e  obiettivi
qualitativi o quantitativi che diano evidenza  dell'attuazione  delle
misure previste dai piani»; 
    f) al comma 12, dopo le parole «e dei» sono aggiunte le  seguenti
«piani e»; 
    g) al comma 12-bis: 
      1. dopo la parola «informazioni» sono aggiunte le seguenti: «da
comunicare esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al
comma 11, alla quale ISPRA avra' accesso per i dati di competenza.»; 
      2. dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) per ogni
impianto di recupero di materia autorizzato  con  i  criteri  di  cui
all'articolo  184-ter,  ubicazione,  proprieta',  capacita'  nominale
autorizzata, quantita' di  rifiuti  in  ingresso  e  quantitativi  di
materia recuperata.». 
  3. L'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato: 
    a) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis. I rifiuti  raccolti  in  modo  differenziato  non  sono
miscelati  con  altri  rifiuti  o  altri  materiali  che  ne  possano
compromettere le operazioni di preparazione  per  il  riutilizzo,  di
riciclaggio e di altre operazioni di recupero. 
      6-ter. Alla disposizione di cui al comma 6-bis si puo' derogare
nel caso di raccolta congiunta di piu'  materiali  purche'  cio'  sia
economicamente sostenibile e  non  pregiudichi  la  possibilita'  che
siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altre  operazioni
di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un  risultato  di
qualita'  comparabile  a  quello  ottenuto   mediante   la   raccolta
differenziata delle singole frazioni. 
      6-quater. La raccolta differenziata e' effettuata almeno per la
carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il  legno,
nonche' per i tessili  entro  il  1°  gennaio  2022;  per  i  rifiuti
organici; per imballaggi, rifiuti da  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi
compresi materassi e mobili. 
      6-quinquies. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  promuove,  previa  consultazione   con   le
associazioni di categoria, la demolizione selettiva, onde  consentire
la rimozione e il trattamento  sicuro  delle  sostanze  pericolose  e
facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualita', di quanto
residua dalle attivita'  di  costruzione  e  demolizione  tramite  la
rimozione selettiva dei materiali, nonche' garantire l'istituzione di
sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione  almeno
per  legno,  frazioni  minerali  (cemento,  mattoni,   piastrelle   e
ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.»; 
    b) al comma 3-quater le parole «ed assimilati» sono soppresse. 
  4. Dopo l'articolo 205 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
  «Art. 205-bis (Regole per il calcolo degli  obiettivi).  -  1.  Gli
obiettivi di cui all'articolo 181 sono calcolati tramite: 
    a) il peso  dei  rifiuti  urbani  prodotti  e  preparati  per  il
riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile; 
    b) il  peso  dei  rifiuti  urbani  preparati  per  il  riutilizzo
calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti  che
sono divenuti rifiuti urbani e  sono  stati  sottoposti  a  tutte  le
necessarie  operazioni  di  controllo,  pulizia  o  riparazione   per
consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento; 
    c) il peso dei rifiuti urbani riciclati calcolato  come  il  peso
dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte  le  necessarie
operazioni di controllo, cernita e altre operazioni  preliminari  per
eliminare  i  materiali  di  scarto  che  non  sono  interessati  dal
successivo ritrattamento e  per  garantire  un  riciclaggio  di  alta
qualita', sono immessi nell'operazione di riciclaggio  con  la  quale
sono effettivamente ritrattati per  ottenere  prodotti,  materiali  o
sostanze. 
  2. Ai fini del comma 1, lettera c),  il  peso  dei  rifiuti  urbani
riciclati e' misurato  all'atto  dell'immissione  nell'operazione  di
riciclaggio. 
  3. In deroga al comma 1, il peso dei rifiuti urbani riciclati  puo'
essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione  di  selezione  a
condizione che: 
    a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati; 
    b) il peso dei materiali o delle sostanze che  sono  rimossi  con
ulteriori operazioni, precedenti l'operazione di  riciclaggio  e  che
non sono successivamente riciclati, non  sia  incluso  nel  peso  dei
rifiuti comunicati come riciclati. 
  4. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 4,
lettere c), d) ed e), siano stati  conseguiti,  l'ISPRA  tiene  conto
delle seguenti disposizioni: 
    a) la quantita' di rifiuti urbani biodegradabili raccolti in modo
differenziato in ingresso agli impianti  di  trattamento  aerobico  o
anaerobico e' computata come  riciclata  se  il  trattamento  produce
compost, digestato o altro prodotto in uscita  con  analoga  resa  di
contenuto  riciclato  rispetto  all'apporto,   destinato   a   essere
utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora  il
prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, lo stesso e' computato
come  riciclato  solo  se  il  suo  utilizzo  comporta  benefici  per
l'agricoltura o un miglioramento dell'ambiente; 
    b) le quantita' di materiali di  rifiuto  che  hanno  cessato  di
essere rifiuti prima di essere sottoposti  ad  ulteriore  trattamento
possono  essere  computati  come  riciclati  a  condizione  che  tali
materiali siano destinati all'ottenimento di  prodotti,  materiali  o
sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria  o  per  altri
fini. I materiali di cui  e'  cessata  la  qualifica  di  rifiuti  da
utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da
incenerire, o da utilizzare in riempimenti o smaltiti  in  discarica,
non sono computati ai  fini  del  conseguimento  degli  obiettivi  di
riciclaggio; 
    c) e' possibile tener conto del riciclaggio dei metalli  separati
dopo l'incenerimento di rifiuti urbani, a condizione  che  i  metalli
riciclati soddisfino i criteri di qualita' stabiliti con la decisione
di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019; 
    d) e'  possibile  computare,  ai  fini  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo 181, comma 4, lettere a), b), c), d)  ed  e)  i  rifiuti
raccolti ed inviati in un altro Stato membro per essere preparati per
il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento; 
    e) e' possibile computare i rifiuti esportati  fuori  dell'Unione
per la preparazione per il riutilizzo o il  riciclaggio  soltanto  se
gli obblighi di cui all'articolo 188-bis sono soddisfatti  e  se,  in
conformita' del regolamento (CE)  n.  1013/2006,  l'esportatore  puo'
provare che la spedizione di rifiuti e'  conforme  agli  obblighi  di
tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione
ha avuto luogo in condizioni che siano  ampiamente  equivalenti  agli
obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell'Unione.». 
  4-bis. Al comma 6 dell'articolo 206-bis del decreto  legislativo  3
aprile  2006,  n. 152,  le  parole:  «al  presente   articolo»   sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 4  dell'articolo  178-ter  e  al
presente articolo». 
  5. L'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato: 
    a) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Le  imprese  tenute
ad  aderire  al  sistema  di  tracciabilita'  dei  rifiuti   di   cui
all'articolo   188-bis,   procedono   all'iscrizione   al    Registro
elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti istituito  ai
sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14  dicembre  2018,  n.  135,
attraverso la  piattaforma  telematica  dell'Albo  nazionale  gestori
ambientali, che fornisce mediante le Sezioni regionali e  provinciali
il necessario supporto tecnico operativo, ed assicura la gestione dei
rapporti con l'utenza e la riscossione dei contributi.»; 
    b)  al  comma  12,  le  parole  «sistema   di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,
comma 2, lettera a)» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sistema  di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis»; 
    c) al comma 17, ultimo periodo, le parole  «Capitolo  7082»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «Capitolo   7083   (spesa   corrente
funzionamento registro)». 
  6. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e' inserito il seguente: 
  «Art. 214-ter  (Determinazione  delle  condizioni  per  l'esercizio
delle  operazioni  di  preparazione  per  il  riutilizzo   in   forma
semplificata). - 1. L'esercizio delle operazioni di preparazione  per
il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti,
di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a partire
dall'entrata in vigore del  decreto  di  cui  al  comma  2,  mediante
segnalazione  certificata   di   inizio   di   attivita'   ai   sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell'articolo  17,
comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  definite  le
modalita' operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti
minimi di qualificazione degli operatori  necessari  per  l'esercizio
delle operazioni di preparazione  per  il  riutilizzo,  le  quantita'
massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche  dei
rifiuti, nonche' le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in
base alle quali prodotti o componenti di prodotti  diventati  rifiuti
sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il  testo  dell'articolo  199  del   citato   decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 199 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite
          le province, i comuni e,  per  quanto  riguarda  i  rifiuti
          urbani, le Autorita' d'ambito di cui all'articolo 201,  nel
          rispetto  dei  principi  e  delle  finalita'  di  cui  agli
          articoli 177, 178, 179, 180,  181,  182  e  182-bis  ed  in
          conformita' ai  criteri  generali  stabiliti  dall'articolo
          195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente
          articolo,  predispongono  e  adottano  piani  regionali  di
          gestione dei rifiuti. L'approvazione  dei  piani  regionali
          avviene  tramite  atto  amministrativo  e  si  applica   la
          procedura di cui alla Parte  II  del  presente  decreto  in
          materia di VAS. Presso gli uffici competenti  sono  inoltre
          rese disponibili informazioni relative alla  partecipazione
          del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali
          si  e'  fondata  la  decisione,  anche  in  relazione  alle
          osservazioni scritte presentate. 
                2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma  1
          comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti  esistente
          nell'ambito geografico interessato, le misure  da  adottare
          per  migliorare  l'efficacia   ambientale   delle   diverse
          operazioni di gestione dei rifiuti, nonche' una valutazione
          del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli
          obiettivi e  delle  disposizioni  della  parte  quarta  del
          presente decreto. 
                3.  I  piani  regionali  di  gestione   dei   rifiuti
          prevedono inoltre: 
                  a) l'indicazione del tipo, quantita'  e  fonte  dei
          rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi  per
          ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i  rifiuti
          urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente  spediti  da  o
          verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione
          futura dei flussi di rifiuti, nonche' la  fissazione  degli
          obiettivi  di  raccolta  differenziata  da  raggiungere   a
          livello   regionale,   fermo   restando   quanto   disposto
          dall'articolo 205; 
                  b) la ricognizione degli impianti  di  trattamento,
          smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi
          speciali  per  oli  usati,  rifiuti   pericolosi,   rifiuti
          contenenti quantita' importanti di materie prime critiche o
          flussi di rifiuti disciplinati da  una  normativa  unionale
          specifica; 
                  c)  una  valutazione  della  necessita'  di   nuovi
          sistemi  di  raccolta,  della   chiusura   degli   impianti
          esistenti per i rifiuti, di  ulteriori  infrastrutture  per
          gli impianti per i rifiuti in conformita' del principio  di
          autosufficienza e prossimita' di cui agli articoli 181, 182
          e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati; 
                  d) informazioni  sui  criteri  di  riferimento  per
          l'individuazione  dei  siti  e  la  capacita'  dei   futuri
          impianti di smaltimento o dei grandi impianti di  recupero,
          se necessario; 
                  e)  l'indicazione  delle  politiche   generali   di
          gestione  dei  rifiuti,  incluse  tecnologie  e  metodi  di
          gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche  per  i
          rifiuti che pongono problemi particolari di gestione; 
                  f)  la  delimitazione  di   ogni   singolo   ambito
          territoriale  ottimale  sul   territorio   regionale,   nel
          rispetto delle linee guida di cui all'articolo  195,  comma
          1, lettera m); 
                  g) il complesso delle attivita'  e  dei  fabbisogni
          degli  impianti  necessari  a  garantire  la  gestione  dei
          rifiuti urbani secondo criteri di  trasparenza,  efficacia,
          efficienza, economicita' e autosufficienza  della  gestione
          dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno  di  ciascuno
          degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200,
          nonche' ad assicurare lo  smaltimento  e  il  recupero  dei
          rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di  produzione
          al fine di favorire la riduzione  della  movimentazione  di
          rifiuti; 
                  h) prevedono, per gli ambiti territoriali  ottimali
          piu' meritevoli, un sistema  di  premialita'  tenuto  conto
          delle risorse disponibili a legislazione vigente; 
                  i) la stima dei costi delle operazioni di  recupero
          e di smaltimento dei rifiuti urbani; 
                  l) i criteri per l'individuazione  delle  aree  non
          idonee alla localizzazione degli  impianti  di  recupero  e
          smaltimento dei rifiuti, nonche' per  l'individuazione  dei
          luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti; 
                  m) le iniziative volte a favorire,  il  riutilizzo,
          il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di  materiale  ed
          energia, ivi incluso  il  recupero  e  lo  smaltimento  dei
          rifiuti che ne derivino; 
                  n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione
          della raccolta,  della  cernita  e  dello  smaltimento  dei
          rifiuti urbani; 
                  o) la  determinazione,  nel  rispetto  delle  norme
          tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera  a),  di
          disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto; 
                  p) le prescrizioni  in  materia  di  prevenzione  e
          gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio  di  cui
          all'articolo 225, comma 6; 
                  q)  il  programma  per  la  riduzione  dei  rifiuti
          biodegradabili   da   collocare   in   discarica   di   cui
          all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,  n.
          36; 
                  r) un programma di prevenzione della produzione dei
          rifiuti, elaborato sulla base del  programma  nazionale  di
          prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180,  che  descriva
          le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure
          adeguate anche per  la  riduzione  dei  rifiuti  alimentari
          nella produzione primaria,  nella  trasformazione  e  nella
          fabbricazione e nel consumo. Il programma fissa  anche  gli
          obiettivi di prevenzione. Le misure e  gli  obiettivi  sono
          finalizzati  a  dissociare  la  crescita  economica   dagli
          impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il
          programma deve contenere specifici parametri qualitativi  e
          quantitativi per  le  misure  di  prevenzione  al  fine  di
          monitorare  e  valutare  i  progressi   realizzati,   anche
          mediante la fissazione di indicatori; 
                  r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire
          gli obiettivi di cui  all'articolo  5,  paragrafo  3  bis),
          della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti  strategici
          che  coprano  l'intero  territorio   dello   Stato   membro
          interessato; 
                  r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte  le
          forme di dispersione di rifiuti e  per  rimuovere  tutti  i
          tipi di rifiuti dispersi. 
                4. Il piano di gestione dei rifiuti  puo'  contenere,
          tenuto conto  del  livello  e  della  copertura  geografica
          dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi: 
                  a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei
          rifiuti; 
                  b) valutazione dell'utilita' e  dell'idoneita'  del
          ricorso a strumenti  economici  e  di  altro  tipo  per  la
          soluzione di problematiche riguardanti  i  rifiuti,  tenuto
          conto della necessita' di continuare ad assicurare il  buon
          funzionamento del mercato interno; 
                  c) campagne di sensibilizzazione  e  diffusione  di
          informazioni  destinate  al  pubblico  in  generale   o   a
          specifiche categorie di consumatori. 
                5. Il piano regionale  di  gestione  dei  rifiuti  e'
          coordinato con gli altri  strumenti  di  pianificazione  di
          competenza regionale previsti dalla normativa vigente. 
                6. Costituiscono parte integrante del piano regionale
          i piani per la bonifica delle  aree  inquinate  che  devono
          prevedere: 
                  a) l'ordine di priorita' degli  interventi,  basato
          su  un  criterio  di  valutazione  del  rischio   elaborato
          dall'Istituto Superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA); 
                  b) l'individuazione dei siti da bonificare e  delle
          caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; 
                  c) le modalita'  degli  interventi  di  bonifica  e
          risanamento ambientale,  che  privilegino  prioritariamente
          l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
          di rifiuti urbani; 
                  d) la stima degli oneri finanziari; 
                  e) le modalita' di  smaltimento  dei  materiali  da
          asportare. 
                7.  L'approvazione  del  piano  regionale  o  il  suo
          adeguamento  e'  requisito  necessario  per   accedere   ai
          finanziamenti nazionali. 
                8. La regione approva o adegua il piano entro 18 mesi
          dalla  pubblicazione  del  Programma   Nazionale   di   cui
          all'articolo 198-bis, a meno che non  siano  gia'  conformi
          nei  contenuti  o  in  grado  di  garantire   comunque   il
          raggiungimento degli  obiettivi  previsti  dalla  normativa
          europea. In tale caso i piani sono  adeguati  in  occasione
          della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del comma
          10.  Fino  a  tale  momento,  restano  in  vigore  i  piani
          regionali vigenti. 
                9. In caso di inutile decorso del termine di  cui  al
          comma  8  e  di  accertata  inattivita'  nell'approvare   o
          adeguare  il  piano,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente  e  tutela
          del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5,  comma
          1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  diffida
          gli organi  regionali  competenti  a  provvedere  entro  un
          congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in
          via   sostitutiva,   i   provvedimenti    necessari    alla
          elaborazione  e  approvazione  o  adeguamento   del   piano
          regionale. 
                10. Le regioni, per le finalita' di  cui  alla  parte
          quarta del presente  decreto  provvedono  alla  valutazione
          della necessita' dell'aggiornamento del piano  almeno  ogni
          sei anni. 
                11. Le regioni  e  le  province  autonome  comunicano
          tempestivamente al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  esclusivamente  tramite   la
          piattaforma  telematica  MonitorPiani,  l'adozione   o   la
          revisione dei piani di gestione e di altri piani  regionali
          di gestione di specifiche tipologie di rifiuti, al fine del
          successivo invio degli stessi alla  Commissione  europea  e
          comunicano periodicamente  idonei  indicatori  e  obiettivi
          qualitativi   o    quantitativi    che    diano    evidenza
          dell'attuazione delle misure previste dai piani. 
                12. Le regioni e  le  province  autonome  assicurano,
          attraverso propria deliberazione, la pubblicazione  annuale
          nel proprio sito web  di  tutte  le  informazioni  utili  a
          definire lo stato di attuazione dei piani regionali  e  dei
          piane e programmi di cui al presente articolo. 
                12-bis. L'attivita' di vigilanza sulla  gestione  dei
          rifiuti  e'  garantita  almeno  dalla   fruibilita'   delle
          seguenti informazioni da comunicare esclusivamente  tramite
          la piattaforma telematica di cui al comma  11,  alla  quale
          ISPRA avra' accesso per i dati di competenza: 
                  a) produzione  totale  e  pro  capite  dei  rifiuti
          solidi urbani suddivisa per ambito  territoriale  ottimale,
          se costituito, ovvero per ogni comune; 
                  b) percentuale di raccolta differenziata  totale  e
          percentuale di rifiuti effettivamente riciclati; 
                  c)  ubicazione,  proprieta',   capacita'   nominale
          autorizzata e capacita' tecnica delle  piattaforme  per  il
          conferimento   dei   materiali    raccolti    in    maniera
          differenziata,   degli   impianti    di    selezione    del
          multimateriale,    degli    impianti     di     trattamento
          meccanico-biologico, degli  impianti  di  compostaggio,  di
          ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di
          rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli  inceneritori
          e coinceneritori; 
                  d)    per    ogni    impianto    di     trattamento
          meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo  di  impianto
          destinato  al  trattamento   di   rifiuti   solidi   urbani
          indifferenziati, oltre a quanto previsto alla  lettera  c),
          quantita' di rifiuti in ingresso e quantita' di prodotti in
          uscita, suddivisi per codice CER; 
                  e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a
          quanto previsto alla lettera c), quantita'  di  rifiuti  in
          ingresso, suddivisi per codice CER; 
                  f)  per  le  discariche,  ubicazione,   proprieta',
          autorizzazioni,    capacita'    volumetrica    autorizzata,
          capacita' volumetrica residua disponibile  e  quantita'  di
          materiale  ricevuto  suddiviso  per  codice  CER,   nonche'
          quantita' di percolato prodotto. 
                  f-bis) per ogni impianto  di  recupero  di  materia
          autorizzato con i  criteri  di  cui  all'articolo  184-ter,
          ubicazione,  proprieta',  capacita'  nominale  autorizzata,
          quantita' di rifiuti in ingresso e quantitativi di  materia
          recuperata. 
                13. Dall'attuazione del presente articolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Il  testo  dell'articolo  205  del   citato   decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  205  (Misure  per  incrementare  la   raccolta
          differenziata). - 1. Fatto salvo quanto previsto  al  comma
          1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito,
          ovvero in ogni comune deve essere assicurata  una  raccolta
          differenziata  dei  rifiuti  urbani  pari   alle   seguenti
          percentuali minime di rifiuti prodotti: 
                  a) almeno il trentacinque per  cento  entro  il  31
          dicembre 2006; 
                  b) almeno il quarantacinque per cento entro  il  31
          dicembre 2008; 
                  c) almeno il sessantacinque per cento entro  il  31
          dicembre 2012. 
                1-bis. Nel caso in cui, dal punto di  vista  tecnico,
          ambientale ed economico, non sia  realizzabile  raggiungere
          gli obiettivi di cui al comma 1, il comune puo'  richiedere
          al Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del mare una deroga al rispetto degli obblighi  di  cui  al
          medesimo comma 1. Verificata la sussistenza  dei  requisiti
          stabiliti al primo periodo,  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare puo' autorizzare  la
          predetta deroga, previa  stipula  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica di un  accordo  di  programma
          tra Ministero, regione  ed  enti  locali  interessati,  che
          stabilisca: 
                  a) le  modalita'  attraverso  le  quali  il  comune
          richiedente  intende  conseguire  gli  obiettivi   di   cui
          all'articolo 181, comma 1. Le  predette  modalita'  possono
          consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti  in
          altri comuni; 
                  b) la destinazione  a  recupero  di  energia  della
          quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta
          differenziata  e  dei  rifiuti  derivanti  da  impianti  di
          trattamento  dei  rifiuti  indifferenziati,   qualora   non
          destinati al recupero di materia; 
                  c) la percentuale  di  raccolta  differenziata  dei
          rifiuti urbani, da destinare  al  riciclo,  che  il  comune
          richiedente si obbliga ad effettuare. 
                1-ter.  L'accordo  di  programma  di  cui  al   comma
          precedente  puo'  stabilire  obblighi,  in  linea  con   le
          disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati
          al perseguimento delle finalita' di cui alla parte  quarta,
          titolo I, del presente decreto nonche' stabilire  modalita'
          di accertamento  dell'adempimento  degli  obblighi  assunti
          nell'ambito  dell'accordo  di  programma  e  prevedere  una
          disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali
          si conformano a quanto previsto dagli accordi di  programma
          di cui al presente articolo. 
                2. 
                3. Nel caso in cui, a livello di ambito  territoriale
          ottimale se costituito, ovvero in ogni  comune,  non  siano
          conseguiti  gli  obiettivi  minimi  previsti  dal  presente
          articolo, e' applicata un'addizionale del 20 per  cento  al
          tributo di conferimento dei rifiuti in discarica  a  carico
          dei  comuni  che  non  abbiano  raggiunto  le   percentuali
          previste dal comma 1 sulla base  delle  quote  di  raccolta
          differenziata raggiunte nei singoli comuni. 
                3-bis. Al fine di favorire la raccolta  differenziata
          di rifiuti urbani e assimilati, la misura  del  tributo  di
          cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995,
          n. 549, e' modulata  in  base  alla  quota  percentuale  di
          superamento del livello  di  raccolta  differenziata  (RD),
          fatto  salvo  l'ammontare  minimo  fissato  dal  comma   29
          dell'articolo 3 della  medesima  legge  n.  549  del  1995,
          secondo la tabella seguente: 
    

    ===============================================
    | Superamento del livello |                   |
    |   di RD rispetto alla   |   Riduzione del   |
    |    normativa statale    |     tributo       |
    +=========================+===================+
    |  da 0,01 per cento fino |                   |
    |    alla percentuale     |                   |
    |inferiore al 10 per cento|    30 per cento   |
    +-------------------------+-------------------+
    |       10 per cento      |    40 per cento   |
    +-------------------------+-------------------+
    |       15 per cento      |    50 per cento   |
    +-------------------------+-------------------+
    |       20 per cento      |    60 per cento   |
    +-------------------------+-------------------+
    |       25 per cento      |    70 per cento   |
    +-------------------------+-------------------+

    
                3-ter. Per la determinazione del  tributo  si  assume
          come  riferimento  il  valore  di  RD  raggiunto  nell'anno
          precedente. Il grado di efficienza della  RD  e'  calcolato
          annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune. 
                3-quater.  La  regione,  avvalendosi   del   supporto
          tecnico-scientifico del gestore del catasto  regionale  dei
          rifiuti o di altro organismo pubblico che gia' svolge  tale
          attivita', definisce, con apposita deliberazione, il metodo
          standard per calcolare e verificare le  percentuali  di  RD
          dei rifiuti solidi urbani raggiunte in ogni  comune,  sulla
          base di linee guida definite, entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione,  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare. La regione individua  i  formati,  i
          termini e le modalita' di rilevamento  e  trasmissione  dei
          dati che i comuni sono tenuti a comunicare  ai  fini  della
          certificazione della percentuale di RD  raggiunta,  nonche'
          le modalita' di eventuale compensazione o di conguaglio dei
          versamenti  effettuati  in  rapporto  alle  percentuali  da
          applicare. 
                3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma
          3-quater e' effettuata annualmente  dai  comuni  attraverso
          l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta
          del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa,  incompleta  o
          inesatta trasmissione dei dati determina  l'esclusione  del
          comune dall'applicazione della modulazione del  tributo  di
          cui al comma 3-bis. 
                3-sexies.  L'ARPA  o  l'organismo  di  cui  al  comma
          3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla
          loro trasmissione alla regione, che stabilisce  annualmente
          il livello di RD relativo a  ciascun  comune  e  a  ciascun
          ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del
          tributo. 
                3-septies. L'addizionale di cui al  comma  3  non  si
          applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga  di  cui  al
          comma  1-bis  oppure  che  hanno  conseguito  nell'anno  di
          riferimento una produzione  pro  capite  di  rifiuti,  come
          risultante dai  dati  forniti  dal  catasto  regionale  dei
          rifiuti, inferiore di almeno il 30  per  cento  rispetto  a
          quella   media   dell'ambito   territoriale   ottimale   di
          appartenenza,   anche   a   seguito   dell'attivazione   di
          interventi di prevenzione della produzione di rifiuti. 
                3-octies. L'addizionale di cui al comma 3  e'  dovuta
          alle regioni e affluisce in  un  apposito  fondo  regionale
          destinato a finanziare gli interventi di prevenzione  della
          produzione di rifiuti previsti dai piani regionali  di  cui
          all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di  prodotti
          e materiali riciclati di cui  agli  articoli  206-quater  e
          206-quinquies,  il   cofinanziamento   degli   impianti   e
          attivita'  di  informazione  ai  cittadini  in  materia  di
          prevenzione e di raccolta differenziata. 
                4. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  il
          Ministro  delle  attivita'  produttive  d'intesa   con   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  vengono  stabilite  la
          metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui
          ai commi  1  e  2,  nonche'  la  nuova  determinazione  del
          coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29,
          della legge 28 dicembre  1995,  n.  549,  in  relazione  al
          conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2. 
                5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma  4
          continua ad  applicarsi  la  disciplina  attuativa  di  cui
          all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge  28  dicembre
          1995, n. 549. 
                6. Fatti salvi gli  obiettivi  indicati  all'articolo
          181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione e'  valutata
          secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio  e  del  mare  ai  sensi  della
          decisione 2011/753/UE della Commissione,  del  18  novembre
          2011, le regioni tramite apposita legge,  e  previa  intesa
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di  riciclo
          e recupero. 
                6-bis. I rifiuti raccolti in modo  differenziato  non
          sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali  che  ne
          possano compromettere le operazioni di preparazione per  il
          riutilizzo,  di  riciclaggio  e  di  altre  operazioni   di
          recupero. 
                6-ter. Alla disposizione di cui  al  comma  6-bis  si
          puo' derogare  nel  caso  di  raccolta  congiunta  di  piu'
          materiali purche' cio' sia economicamente sostenibile e non
          pregiudichi la possibilita'  che  siano  preparati  per  il
          riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e
          offra, al termine  di  tali  operazioni,  un  risultato  di
          qualita' comparabile a quello ottenuto mediante la raccolta
          differenziata delle singole frazioni. 
                6-quater. La  raccolta  differenziata  e'  effettuata
          almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro,  ove
          possibile per il legno, nonche' per i tessili entro  il  1°
          gennaio 2022;  per  i  rifiuti  organici;  per  imballaggi,
          rifiuti  da  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche,
          rifiuti di pile e  accumulatori,  rifiuti  ingombranti  ivi
          compresi materassi e mobili. 
              6-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare  promuove,  previa  consultazione
          con le associazioni di categoria, la demolizione selettiva,
          onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro  delle
          sostanze  pericolose  e  facilitare  il  riutilizzo  e   il
          riciclaggio di  alta  qualita',  di  quanto  residua  dalle
          attivita' di costruzione e demolizione tramite la rimozione
          selettiva dei materiali, nonche' garantire l'istituzione di
          sistemi  di  selezione  dei  rifiuti   da   costruzione   e
          demolizione almeno per legno, frazioni  minerali  (cemento,
          mattoni, piastrelle e ceramica,  pietre),  metalli,  vetro,
          plastica e gesso.». 
              - Il testo dell'articolo  206-bis  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 206-bis (Vigilanza e controllo  in  materia  di
          gestione  dei  rifiuti).  -  1.  Al   fine   di   garantire
          l'attuazione delle norme  di  cui  alla  parte  quarta  del
          presente   decreto   con   particolare   riferimento   alla
          prevenzione  della  produzione  della  quantita'  e   della
          pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia,  all'efficienza
          ed  all'economicita'  della  gestione  dei  rifiuti,  degli
          imballaggi e  dei  rifiuti  di  imballaggio,  nonche'  alla
          tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          svolge, in particolare, le seguenti funzioni: 
                  a)  vigila  sulla  gestione  dei   rifiuti,   degli
          imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; 
                  b) provvede all'elaborazione  ed  all'aggiornamento
          permanente  di  criteri  e  specifici  obiettivi  d'azione,
          nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di
          un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione
          dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida
          sulle modalita' di gestione  dei  rifiuti  per  migliorarne
          efficacia,  efficienza  e  qualita',  per   promuovere   la
          diffusione delle buone pratiche e delle  migliori  tecniche
          disponibili per la prevenzione, le raccolte  differenziate,
          il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti; 
                  c) predispone il Programma generale di  prevenzione
          di cui all'articolo  225  qualora  il  Consorzio  nazionale
          imballaggi non provveda nei termini previsti; 
                  d) verifica l'attuazione del Programma generale  di
          cui all'articolo 225 ed il raggiungimento  degli  obiettivi
          di recupero e di riciclaggio; 
                  e) verifica i costi di gestione dei rifiuti,  delle
          diverse componenti dei costi medesimi e delle modalita'  di
          gestione ed effettua  analisi  comparative  tra  i  diversi
          ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie; 
                  f)  verifica  livelli  di  qualita'   dei   servizi
          erogati; 
                  g) predispone un rapporto  annuale  sulla  gestione
          dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di  imballaggio
          e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare; 
                  g-bis) elabora i parametri per l'individuazione dei
          costi standard, comunque nel rispetto del  procedimento  di
          determinazione  di   cui   all'articolo   5   del   decreto
          legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e la  definizione  di
          un  sistema  tariffario  equo  e  trasparente  basato   sul
          principio dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina
          paga" e sulla copertura integrale dei costi  efficienti  di
          esercizio e di investimento; 
                  g-ter) elabora uno o piu' schemi tipo di  contratto
          di servizio di cui all'articolo 203; 
                  g-quater) verifica il rispetto dei termini  di  cui
          all'articolo 204, segnalando le inadempienze al  Presidente
          del Consiglio dei ministri; 
                  g-quinquies)  verifica  il   raggiungimento   degli
          obiettivi  stabiliti  dall'Unione  europea  in  materia  di
          rifiuti e accerta il rispetto della responsabilita'  estesa
          del produttore da parte dei produttori e degli  importatori
          di beni. 
                2. - 3. 
                4. Per l'espletamento delle funzioni di  vigilanza  e
          controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente
          e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  si  avvale
          dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le  risorse  di  cui  al
          comma 6. 
                5. 
                6. All'onere derivante dall'esercizio delle  funzioni
          di vigilanza e controllo di cui al  comma  4  dell'articolo
          178-ter e al presente articolo, pari a due milioni di euro,
          aggiornato annualmente al tasso di inflazione,  provvedono,
          tramite  contributi  di  pari   importo   complessivo,   il
          Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo  224,  i
          soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e  c)
          e i Consorzi di  cui  agli  articoli  233,  234,  235,  236
          nonche' quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228.
          Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del mare con  decreto  da  emanarsi  entro  novanta  giorni
          dall'entrata  in  vigore  del  presente   provvedimento   e
          successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina
          l'entita' del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e
          soggetti predetti. Dette somme sono versate  dal  Consorzio
          Nazionale Imballaggi e  dagli  altri  soggetti  e  Consorzi
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della
          finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare.». 
              - Il  testo  dell'articolo  212  del   citato   decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali).  -  1.
          E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente  e  tutela
          del  territorio  e  del  mare,  l'Albo  nazionale   gestori
          ambientali, di seguito denominato Albo,  articolato  in  un
          Comitato nazionale, con sede presso il medesimo  Ministero,
          ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso  le
          Camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          dei capoluoghi di regione  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale  e
          delle Sezioni regionali  e  provinciali  durano  in  carica
          cinque anni. 
                2. Con decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del  mare  sono  istituite  sezioni
          speciali del Comitato nazionale per ogni singola  attivita'
          soggetta ad iscrizione all'Albo,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
          composizione e competenze. Il Comitato nazionale  dell'Albo
          ha potere deliberante ed e' composto da  diciannove  membri
          effettivi   di   comprovata   e   documentata    esperienza
          tecnico-economica  o  giuridica  nelle  materie  ambientali
          nominati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e designati rispettivamente: 
                  a) due dal Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare,  di  cui  uno  con  funzioni  di
          Presidente; 
                  b) uno dal Ministro dello sviluppo  economico,  con
          funzioni di vice-Presidente; 
                  c) uno dal Ministro della salute; 
                  d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; 
                  e) uno dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti; 
                  f) uno dal Ministro dell'interno; 
                  g) tre dalle regioni; 
                  h)  uno  dall'Unione  italiana  delle   Camere   di
          commercio industria, artigianato e agricoltura; 
                  i)  otto   dalle   organizzazioni   imprenditoriali
          maggiormente  rappresentative  delle  categorie  economiche
          interessate,    di    cui    due    dalle    organizzazioni
          rappresentative della categoria degli  autotrasportatori  e
          due dalle organizzazioni che rappresentano  i  gestori  dei
          rifiuti e uno delle  organizzazioni  rappresentative  delle
          imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e  di
          bonifica  di  beni  contenenti  amianto.  Per  ogni  membro
          effettivo e' nominato un supplente. 
                3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo  sono
          istituite con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e sono composte: 
                  a)  dal  Presidente  della  Camera  di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura o  da  un  membro  del
          Consiglio camerale all'uopo  designato  dallo  stesso,  con
          funzioni di Presidente; 
                  b) da un  funzionario  o  dirigente  di  comprovata
          esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
          o   dalla   provincia    autonoma,    con    funzioni    di
          vice-Presidente; 
                  c) da un  funzionario  o  dirigente  di  comprovata
          esperienza nella materia ambientale, designato  dall'Unione
          regionale delle province o dalla provincia autonoma; 
                  d) da un esperto  di  comprovata  esperienza  nella
          materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare; 
                  e); 
                  f). 
                4. 
                5.  L'iscrizione  all'Albo  e'   requisito   per   lo
          svolgimento delle attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di
          rifiuti,  di  bonifica  dei  siti,  di  bonifica  dei  beni
          contenenti amianto, di  commercio  ed  intermediazione  dei
          rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
          dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni  di
          cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223,  224,
          228, 233,  234,  235  e  236,  al  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo  25  luglio
          2005,    n.    151,    limitatamente    all'attivita'    di
          intermediazione e commercio  senza  detenzione  di  rifiuti
          oggetto  previste  nei  citati  articoli.  Per  le  aziende
          speciali, i consorzi di comuni e le  societa'  di  gestione
          dei servizi pubblici  di  cui  al  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, l'iscrizione  all'Albo  e'  effettuata
          con apposita comunicazione del comune o  del  consorzio  di
          comuni alla sezione regionale  territorialmente  competente
          ed e' valida per i servizi di gestione dei  rifiuti  urbani
          prodotti nei medesimi  comuni.  Le  iscrizioni  di  cui  al
          presente comma, gia' effettuate alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
          alla loro naturale scadenza. 
                6. L'iscrizione deve  essere  rinnovata  ogni  cinque
          anni e costituisce titolo per l'esercizio  delle  attivita'
          di   raccolta,   di   trasporto,   di   commercio   e    di
          intermediazione  dei  rifiuti;  per  le   altre   attivita'
          l'iscrizione  abilita  allo  svolgimento  delle   attivita'
          medesime. 
                7. Gli enti e le imprese  iscritte  all'Albo  per  le
          attivita' di raccolta e trasporto  dei  rifiuti  pericolosi
          sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le  attivita'
          di raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  non  pericolosi  a
          condizione  che  tale   ultima   attivita'   non   comporti
          variazione della  classe  per  la  quale  le  imprese  sono
          iscritte. 
                8. I produttori iniziali di  rifiuti  non  pericolosi
          che effettuano  operazioni  di  raccolta  e  trasporto  dei
          propri rifiuti, nonche' i produttori  iniziali  di  rifiuti
          pericolosi  che  effettuano  operazioni   di   raccolta   e
          trasporto dei propri rifiuti pericolosi  in  quantita'  non
          eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,  non
          sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
          condizione  che   tali   operazioni   costituiscano   parte
          integrante ed accessoria  dell'organizzazione  dell'impresa
          dalla quale i rifiuti sono  prodotti.  Detti  soggetti  non
          sono tenuti alla prestazione delle garanzie  finanziarie  e
          sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
          presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
          provinciale  dell'Albo  territorialmente   competente   che
          rilascia  il  relativo  provvedimento  entro  i  successivi
          trenta giorni. Con la comunicazione  l'interessato  attesta
          sotto la sua responsabilita',  ai  sensi  dell'articolo  21
          della legge n. 241 del 1990: 
                  a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita'
          dai quali sono prodotti i rifiuti; 
                  b)  le  caratteristiche,  la  natura  dei   rifiuti
          prodotti 
                  c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica
          dei mezzi utilizzati per il trasporto dei  rifiuti,  tenuto
          anche conto delle modalita' di effettuazione del  trasporto
          medesimo; 
                  d) l'avvenuto versamento  del  diritto  annuale  di
          registrazione  di  50   euro   rideterminabile   ai   sensi
          dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406. 
                  L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10  anni  e
          l'impresa  e'   tenuta   a   comunicare   ogni   variazione
          intervenuta successivamente all'iscrizione.  Le  iscrizioni
          di cui al presente comma, effettuate  entro  il  14  aprile
          2008 ai sensi e per gli effetti della normativa  vigente  a
          quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
                9.  Le  imprese  tenute  ad  aderire  al  sistema  di
          tracciabilita' dei rifiuti  di  cui  all'articolo  188-bis,
          procedono all'iscrizione al Registro elettronico  nazionale
          per  la  tracciabilita'  dei  rifiuti  istituito  ai  sensi
          dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
          attraverso la piattaforma  telematica  dell'Albo  nazionale
          gestori  ambientali,  che  fornisce  mediante  le   Sezioni
          regionali e  provinciali  il  necessario  supporto  tecnico
          operativo,  ed  assicura  la  gestione  dei  rapporti   con
          l'utenza e la riscossione dei contributi. 
                10.  L'iscrizione  all'Albo  per  le   attivita'   di
          raccolta  e   trasporto   dei   rifiuti   pericolosi,   per
          l'attivita' di intermediazione e di commercio  dei  rifiuti
          senza  detenzione  dei  medesimi,   e'   subordinata   alla
          prestazione di idonee garanzie finanziarie a  favore  dello
          Stato i cui importi e modalita' sono stabiliti  con  uno  o
          piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Tali garanzie  sono  ridotte
          del cinquanta per cento per le imprese registrate ai  sensi
          del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento
          nel  caso  di  imprese  in  possesso  della  certificazione
          ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla
          data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano
          la  modalita'  e  gli  importi  previsti  dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre  1996,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 1  del  2  gennaio  1997,  come
          modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente  in  data
          23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  148
          del 26 giugno 1999. 
                11.  Le  imprese  che  effettuano  le  attivita'   di
          bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto
          devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore  della
          regione territorialmente competente per ogni intervento  di
          bonifica  nel  rispetto  dei  criteri   generali   di   cui
          all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali  garanzie  sono
          ridotte del cinquanta per cento per le  imprese  registrate
          ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e  del  quaranta
          per  cento  nel  caso  di   imprese   in   possesso   della
          certificazione ambientale ai sensi della norma Uni  En  Iso
          14001. 
                12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori
          logistici presso le stazioni ferroviarie,  gli  interporti,
          gli impianti di terminalizzazione,  gli  scali  merci  e  i
          porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
          affidati rifiuti in attesa  della  presa  in  carico  degli
          stessi  da  parte  dell'impresa  ferroviaria  o  navale   o
          dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
          di trasporto navale, il raccomandatario  marittimo  di  cui
          alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
          o  noleggiatore,  che  effettuano  il  trasporto,  per  gli
          adempimenti  relativi  al  sistema  di  tracciabilita'  dei
          rifiuti di  cui  all'articolo  188-bis.  L'iscrizione  deve
          essere rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla
          prestazione delle garanzie finanziarie. 
                13.  L'iscrizione  all'Albo  ed  i  provvedimenti  di
          sospensione, di revoca,  di  decadenza  e  di  annullamento
          dell'iscrizione, nonche' l'accettazione,  la  revoca  e  lo
          svincolo  delle  garanzie  finanziarie  che  devono  essere
          prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
          regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede  legale
          l'impresa interessata, in base alla  normativa  vigente  ed
          alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 
                14. Avverso i provvedimenti delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine  di
          decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
          stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo. 
                15. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture  e
          dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto,  sono
          definite  le  attribuzioni  e  le  modalita'  organizzative
          dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle  imprese,
          i requisiti dei  responsabili  tecnici  delle  medesime,  i
          termini e le modalita' di  iscrizione,  i  diritti  annuali
          d'iscrizione.  Fino  all'adozione  del  predetto   decreto,
          continuano  ad  applicarsi,  per  quanto  compatibili,   le
          disposizioni del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406, e  delle  deliberazioni  del  Comitato
          nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
          informa ai seguenti principi: 
                  a) individuazione di  requisiti  per  l'iscrizione,
          validi per tutte le  sezioni,  al  fine  di  uniformare  le
          procedure; 
                  b)   coordinamento   con   la   vigente   normativa
          sull'autotrasporto,   sul   trasporto   ferroviario,    sul
          trasporto  via  mare  e  per  via  navigabile  interna,  in
          coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); 
                  c) effettiva copertura  delle  spese  attraverso  i
          diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; 
                  d) ridefinizione dei diritti  annuali  d'iscrizione
          relativi alle imprese di  trasporto  dei  rifiuti  iscritte
          all'Albo nazionale gestori ambientali; 
                  e)  interconnessione  e  interoperabilita'  con  le
          pubbliche  amministrazioni  competenti   alla   tenuta   di
          pubblici registri; 
                  f)        riformulazione        del         sistema
          disciplinare-sanzionatorio  dell'Albo  e  delle  cause   di
          cancellazione dell'iscrizione; 
                  g)   definizione   delle   competenze    e    delle
          responsabilita' del responsabile tecnico. 
                16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui  al
          presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
          disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
          la gestione dei rifiuti vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore della parte quarta  del  presente  decreto,  la  cui
          abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
          suddetti decreti. 
                17. Agli oneri  per  il  funzionamento  del  Comitato
          nazionale  e  delle  Sezioni  regionali  e  provinciali  si
          provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
          e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le  previsioni,
          anche relative alle modalita' di versamento e di  utilizzo,
          che  saranno   determinate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.
          Fino all'adozione  del  citato  decreto,  si  applicano  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in  data  13  dicembre  1995,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n.  51  del  1°  marzo  1995.  Le  somme  di  cui
          all'articolo  7,  comma  7,  del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo  XXXII,
          capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello
          Stato, per essere riassegnate,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  al  Capitolo  7083  (spesa
          corrente funzionamento registro) dello stato di  previsione
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare. 
                18. I compensi da  corrispondere  ai  componenti  del
          Comitato nazionale  dell'Albo  e  delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7,  comma
          5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28  aprile  1998,
          406. 
                19. La disciplina regolamentare dei casi in  cui,  ai
          sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241,  l'esercizio  di  un'attivita'  privata  puo'   essere
          intrapreso   sulla   base   della   denuncia   di    inizio
          dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione  e
          agli atti di competenza dell'Albo. 
                19-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo  di   iscrizione
          all'Albo  nazionale  gestori  ambientali  gli  imprenditori
          agricoli  di  cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,
          produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
          rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
          regionale dove ha sede l'impresa ai fini  del  conferimento
          degli  stessi  nell'ambito  del  circuito  organizzato   di
          raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1  dell'articolo
          183. 
                20. - 28.».