Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme
in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
- Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione
integrata dei rifiuti.
1. Dopo l'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 198-bis (Programma nazionale per la gestione dei rifiuti). -
1. Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare
predispone, con il supporto di ISPRA, il Programma nazionale per la
gestione dei rifiuti. Il Programma nazionale e' sottoposto a verifica
di assoggettabilita' a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del presente
decreto, ed e' approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare.
2. Il Programma nazionale fissa i macro-obiettivi, definisce i
criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome
si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei
rifiuti di cui all'articolo 199 del presente decreto.
3. Il Programma nazionale contiene:
a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei
rifiuti per tipo, quantita', e fonte;
b) la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di
impianti e per regione;
c) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di
settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, incluse quelle
derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi, finalizzati
alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei
flussi stessi;
d) l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione di
macroaree, definite tramite accordi tra Regioni ai sensi
dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, che consentano
la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo,
ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimita',
anche relativamente agli impianti di recupero, in coordinamento con
quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera f);
e) lo stato di attuazione in relazione al raggiungimento degli
obiettivi derivanti dal diritto dell'Unione europea in relazione alla
gestione dei rifiuti e l'individuazione delle politiche e degli
obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno
raggiungimento dei medesimi;
f) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei
rifiuti, che presentano le maggiori difficolta' di smaltimento o
particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze impiegate
nei prodotti base sia per la quantita' complessiva dei rifiuti
medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche
per macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con
finalita' di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree del
territorio nazionale;
g) l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e
strategici per l'economia circolare e di misure che ne possano
promuovere ulteriormente il loro riciclo;
h) la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e
conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economica circolare;
i) il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti
dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito
di un evento sismico, definito d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, sulla base dell'istruttoria presentata da ciascuna
Regione e Provincia autonoma.
4. Il Programma nazionale puo', inoltre, contenere:
a) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei
rifiuti;
b) la definizione di meccanismi vincolanti di solidarieta' tra
Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze.
5. In sede di prima applicazione, il Programma nazionale per la
gestione dei rifiuti e' approvato entro 18 mesi dalla entrata in
vigore della presente disposizione. Il Ministero dell'ambiente della
tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6
anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative,
organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e
sovranazionale.».
2. L'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato:
a) al comma 1, le parole «Per l'approvazione dei piani regionali»
sono sostituite dalle seguenti: «L'approvazione dei piani regionali
avviene tramite atto amministrativo e»; le parole «i medesimi uffici»
sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici competenti»;
b) al comma 3:
1. alla lettera a), prima della parola «tipo» sono inserite le
seguenti: «l'indicazione del»;
2. la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) la
ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero
esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti
pericolosi, rifiuti contenenti quantita' importanti di materie prime
critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale
specifica;»;
3. alla lettera e) prima della parola «politiche» sono inserite
le seguenti: «l'indicazione delle»;
4. la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) prevedono,
per gli ambiti territoriali ottimali piu' meritevoli, un sistema di
premialita' tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione
vigente;»;
5. la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) i criteri
per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonche' per
l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei
rifiuti;»;
6. alla lettera r), alla fine del primo periodo dopo le parole
«ulteriori misure adeguate» sono inserite le seguenti: «anche per la
riduzione dei rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella
trasformazione e nella fabbricazione e nel consumo»;
7. alla lettera r), il segno di interpunzione «.» e' sostituito
dal seguente: «;» e dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti:
«r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di
cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis), della direttiva 1999/31/CE o in
altri documenti strategici che coprano l'intero territorio dello
Stato membro interessato;
r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di
dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti
dispersi.»;
c) al comma 8, le parole «il 12 dicembre 2013.» sono sostituite
dalle seguenti: «18 mesi dalla pubblicazione del Programma Nazionale
di cui all'articolo 198-bis, a meno che non siano gia' conformi nei
contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli
obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso i piani sono
adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento ai
sensi del comma 10.»;
d) al comma 10, le parole «, sentite le province interessate,
d'intesa tra loro o singolarmente,» e le parole «, nonche' alla
programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformita'
alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa
vigente» sono soppresse;
e) al comma 11:
1. dopo la parola «mare» sono aggiunte le seguenti:
«esclusivamente tramite la piattaforma telematica MonitorPiani,»;
2. le parole «dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui
al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di altri piani
regionali di gestione di specifiche tipologie di rifiuti»;
3. dopo le parole «Commissione europea» sono aggiunte le
seguenti: «e comunicano periodicamente idonei indicatori e obiettivi
qualitativi o quantitativi che diano evidenza dell'attuazione delle
misure previste dai piani»;
f) al comma 12, dopo le parole «e dei» sono aggiunte le seguenti
«piani e»;
g) al comma 12-bis:
1. dopo la parola «informazioni» sono aggiunte le seguenti: «da
comunicare esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al
comma 11, alla quale ISPRA avra' accesso per i dati di competenza.»;
2. dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) per ogni
impianto di recupero di materia autorizzato con i criteri di cui
all'articolo 184-ter, ubicazione, proprieta', capacita' nominale
autorizzata, quantita' di rifiuti in ingresso e quantitativi di
materia recuperata.».
3. L'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato:
a) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. I rifiuti raccolti in modo differenziato non sono
miscelati con altri rifiuti o altri materiali che ne possano
compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di
riciclaggio e di altre operazioni di recupero.
6-ter. Alla disposizione di cui al comma 6-bis si puo' derogare
nel caso di raccolta congiunta di piu' materiali purche' cio' sia
economicamente sostenibile e non pregiudichi la possibilita' che
siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni
di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di
qualita' comparabile a quello ottenuto mediante la raccolta
differenziata delle singole frazioni.
6-quater. La raccolta differenziata e' effettuata almeno per la
carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno,
nonche' per i tessili entro il 1° gennaio 2022; per i rifiuti
organici; per imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi
compresi materassi e mobili.
6-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare promuove, previa consultazione con le
associazioni di categoria, la demolizione selettiva, onde consentire
la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e
facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualita', di quanto
residua dalle attivita' di costruzione e demolizione tramite la
rimozione selettiva dei materiali, nonche' garantire l'istituzione di
sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno
per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e
ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.»;
b) al comma 3-quater le parole «ed assimilati» sono soppresse.
4. Dopo l'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 205-bis (Regole per il calcolo degli obiettivi). - 1. Gli
obiettivi di cui all'articolo 181 sono calcolati tramite:
a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il
riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile;
b) il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo
calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che
sono divenuti rifiuti urbani e sono stati sottoposti a tutte le
necessarie operazioni di controllo, pulizia o riparazione per
consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;
c) il peso dei rifiuti urbani riciclati calcolato come il peso
dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie
operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari per
eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal
successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta
qualita', sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale
sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o
sostanze.
2. Ai fini del comma 1, lettera c), il peso dei rifiuti urbani
riciclati e' misurato all'atto dell'immissione nell'operazione di
riciclaggio.
3. In deroga al comma 1, il peso dei rifiuti urbani riciclati puo'
essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di selezione a
condizione che:
a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;
b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con
ulteriori operazioni, precedenti l'operazione di riciclaggio e che
non sono successivamente riciclati, non sia incluso nel peso dei
rifiuti comunicati come riciclati.
4. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 4,
lettere c), d) ed e), siano stati conseguiti, l'ISPRA tiene conto
delle seguenti disposizioni:
a) la quantita' di rifiuti urbani biodegradabili raccolti in modo
differenziato in ingresso agli impianti di trattamento aerobico o
anaerobico e' computata come riciclata se il trattamento produce
compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga resa di
contenuto riciclato rispetto all'apporto, destinato a essere
utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il
prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, lo stesso e' computato
come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per
l'agricoltura o un miglioramento dell'ambiente;
b) le quantita' di materiali di rifiuto che hanno cessato di
essere rifiuti prima di essere sottoposti ad ulteriore trattamento
possono essere computati come riciclati a condizione che tali
materiali siano destinati all'ottenimento di prodotti, materiali o
sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri
fini. I materiali di cui e' cessata la qualifica di rifiuti da
utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da
incenerire, o da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica,
non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di
riciclaggio;
c) e' possibile tener conto del riciclaggio dei metalli separati
dopo l'incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che i metalli
riciclati soddisfino i criteri di qualita' stabiliti con la decisione
di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019;
d) e' possibile computare, ai fini degli obiettivi di cui
all'articolo 181, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) i rifiuti
raccolti ed inviati in un altro Stato membro per essere preparati per
il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento;
e) e' possibile computare i rifiuti esportati fuori dell'Unione
per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio soltanto se
gli obblighi di cui all'articolo 188-bis sono soddisfatti e se, in
conformita' del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore puo'
provare che la spedizione di rifiuti e' conforme agli obblighi di
tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione
ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamente equivalenti agli
obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell'Unione.».
4-bis. Al comma 6 dell'articolo 206-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, le parole: «al presente articolo» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 4 dell'articolo 178-ter e al
presente articolo».
5. L'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato:
a) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Le imprese tenute
ad aderire al sistema di tracciabilita' dei rifiuti di cui
all'articolo 188-bis, procedono all'iscrizione al Registro
elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai
sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori
ambientali, che fornisce mediante le Sezioni regionali e provinciali
il necessario supporto tecnico operativo, ed assicura la gestione dei
rapporti con l'utenza e la riscossione dei contributi.»;
b) al comma 12, le parole «sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis,
comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «sistema di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis»;
c) al comma 17, ultimo periodo, le parole «Capitolo 7082» sono
sostituite dalle seguenti: «Capitolo 7083 (spesa corrente
funzionamento registro)».
6. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e' inserito il seguente:
«Art. 214-ter (Determinazione delle condizioni per l'esercizio
delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma
semplificata). - 1. L'esercizio delle operazioni di preparazione per
il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti,
di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a partire
dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, mediante
segnalazione certificata di inizio di attivita' ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le
modalita' operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti
minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio
delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantita'
massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti, nonche' le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in
base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti
sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 199 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 199 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite
le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti
urbani, le Autorita' d'ambito di cui all'articolo 201, nel
rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli
articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in
conformita' ai criteri generali stabiliti dall'articolo
195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente
articolo, predispongono e adottano piani regionali di
gestione dei rifiuti. L'approvazione dei piani regionali
avviene tramite atto amministrativo e si applica la
procedura di cui alla Parte II del presente decreto in
materia di VAS. Presso gli uffici competenti sono inoltre
rese disponibili informazioni relative alla partecipazione
del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali
si e' fondata la decisione, anche in relazione alle
osservazioni scritte presentate.
2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1
comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente
nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare
per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse
operazioni di gestione dei rifiuti, nonche' una valutazione
del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli
obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del
presente decreto.
3. I piani regionali di gestione dei rifiuti
prevedono inoltre:
a) l'indicazione del tipo, quantita' e fonte dei
rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per
ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti
urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o
verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione
futura dei flussi di rifiuti, nonche' la fissazione degli
obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a
livello regionale, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 205;
b) la ricognizione degli impianti di trattamento,
smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi
speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti
contenenti quantita' importanti di materie prime critiche o
flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale
specifica;
c) una valutazione della necessita' di nuovi
sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti
esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per
gli impianti per i rifiuti in conformita' del principio di
autosufficienza e prossimita' di cui agli articoli 181, 182
e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;
d) informazioni sui criteri di riferimento per
l'individuazione dei siti e la capacita' dei futuri
impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero,
se necessario;
e) l'indicazione delle politiche generali di
gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di
gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i
rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
f) la delimitazione di ogni singolo ambito
territoriale ottimale sul territorio regionale, nel
rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma
1, lettera m);
g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni
degli impianti necessari a garantire la gestione dei
rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia,
efficienza, economicita' e autosufficienza della gestione
dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200,
nonche' ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei
rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione
al fine di favorire la riduzione della movimentazione di
rifiuti;
h) prevedono, per gli ambiti territoriali ottimali
piu' meritevoli, un sistema di premialita' tenuto conto
delle risorse disponibili a legislazione vigente;
i) la stima dei costi delle operazioni di recupero
e di smaltimento dei rifiuti urbani;
l) i criteri per l'individuazione delle aree non
idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e
smaltimento dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei
luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo,
il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed
energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti che ne derivino;
n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione
della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei
rifiuti urbani;
o) la determinazione, nel rispetto delle norme
tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;
p) le prescrizioni in materia di prevenzione e
gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui
all'articolo 225, comma 6;
q) il programma per la riduzione dei rifiuti
biodegradabili da collocare in discarica di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36;
r) un programma di prevenzione della produzione dei
rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di
prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva
le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure
adeguate anche per la riduzione dei rifiuti alimentari
nella produzione primaria, nella trasformazione e nella
fabbricazione e nel consumo. Il programma fissa anche gli
obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono
finalizzati a dissociare la crescita economica dagli
impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il
programma deve contenere specifici parametri qualitativi e
quantitativi per le misure di prevenzione al fine di
monitorare e valutare i progressi realizzati, anche
mediante la fissazione di indicatori;
r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire
gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis),
della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici
che coprano l'intero territorio dello Stato membro
interessato;
r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte le
forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i
tipi di rifiuti dispersi.
4. Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere,
tenuto conto del livello e della copertura geografica
dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:
a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei
rifiuti;
b) valutazione dell'utilita' e dell'idoneita' del
ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la
soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto
conto della necessita' di continuare ad assicurare il buon
funzionamento del mercato interno;
c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di
informazioni destinate al pubblico in generale o a
specifiche categorie di consumatori.
5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e'
coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di
competenza regionale previsti dalla normativa vigente.
6. Costituiscono parte integrante del piano regionale
i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono
prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato
su un criterio di valutazione del rischio elaborato
dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA);
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalita' degli interventi di bonifica e
risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente
l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da
asportare.
7. L'approvazione del piano regionale o il suo
adeguamento e' requisito necessario per accedere ai
finanziamenti nazionali.
8. La regione approva o adegua il piano entro 18 mesi
dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui
all'articolo 198-bis, a meno che non siano gia' conformi
nei contenuti o in grado di garantire comunque il
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa
europea. In tale caso i piani sono adeguati in occasione
della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del comma
10. Fino a tale momento, restano in vigore i piani
regionali vigenti.
9. In caso di inutile decorso del termine di cui al
comma 8 e di accertata inattivita' nell'approvare o
adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela
del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida
gli organi regionali competenti a provvedere entro un
congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in
via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla
elaborazione e approvazione o adeguamento del piano
regionale.
10. Le regioni, per le finalita' di cui alla parte
quarta del presente decreto provvedono alla valutazione
della necessita' dell'aggiornamento del piano almeno ogni
sei anni.
11. Le regioni e le province autonome comunicano
tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare esclusivamente tramite la
piattaforma telematica MonitorPiani, l'adozione o la
revisione dei piani di gestione e di altri piani regionali
di gestione di specifiche tipologie di rifiuti, al fine del
successivo invio degli stessi alla Commissione europea e
comunicano periodicamente idonei indicatori e obiettivi
qualitativi o quantitativi che diano evidenza
dell'attuazione delle misure previste dai piani.
12. Le regioni e le province autonome assicurano,
attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale
nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a
definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei
piane e programmi di cui al presente articolo.
12-bis. L'attivita' di vigilanza sulla gestione dei
rifiuti e' garantita almeno dalla fruibilita' delle
seguenti informazioni da comunicare esclusivamente tramite
la piattaforma telematica di cui al comma 11, alla quale
ISPRA avra' accesso per i dati di competenza:
a) produzione totale e pro capite dei rifiuti
solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale,
se costituito, ovvero per ogni comune;
b) percentuale di raccolta differenziata totale e
percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;
c) ubicazione, proprieta', capacita' nominale
autorizzata e capacita' tecnica delle piattaforme per il
conferimento dei materiali raccolti in maniera
differenziata, degli impianti di selezione del
multimateriale, degli impianti di trattamento
meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di
ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di
rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori
e coinceneritori;
d) per ogni impianto di trattamento
meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto
destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani
indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c),
quantita' di rifiuti in ingresso e quantita' di prodotti in
uscita, suddivisi per codice CER;
e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a
quanto previsto alla lettera c), quantita' di rifiuti in
ingresso, suddivisi per codice CER;
f) per le discariche, ubicazione, proprieta',
autorizzazioni, capacita' volumetrica autorizzata,
capacita' volumetrica residua disponibile e quantita' di
materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonche'
quantita' di percolato prodotto.
f-bis) per ogni impianto di recupero di materia
autorizzato con i criteri di cui all'articolo 184-ter,
ubicazione, proprieta', capacita' nominale autorizzata,
quantita' di rifiuti in ingresso e quantitativi di materia
recuperata.
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Il testo dell'articolo 205 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 205 (Misure per incrementare la raccolta
differenziata). - 1. Fatto salvo quanto previsto al comma
1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito,
ovvero in ogni comune deve essere assicurata una raccolta
differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti
percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31
dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31
dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31
dicembre 2012.
1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico,
ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere
gli obiettivi di cui al comma 1, il comune puo' richiedere
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al
medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti
stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare puo' autorizzare la
predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma
tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che
stabilisca:
a) le modalita' attraverso le quali il comune
richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui
all'articolo 181, comma 1. Le predette modalita' possono
consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in
altri comuni;
b) la destinazione a recupero di energia della
quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta
differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di
trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non
destinati al recupero di materia;
c) la percentuale di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune
richiedente si obbliga ad effettuare.
1-ter. L'accordo di programma di cui al comma
precedente puo' stabilire obblighi, in linea con le
disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati
al perseguimento delle finalita' di cui alla parte quarta,
titolo I, del presente decreto nonche' stabilire modalita'
di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti
nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una
disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali
si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma
di cui al presente articolo.
2.
3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale
ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano
conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente
articolo, e' applicata un'addizionale del 20 per cento al
tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico
dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali
previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta
differenziata raggiunte nei singoli comuni.
3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata
di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di
cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, e' modulata in base alla quota percentuale di
superamento del livello di raccolta differenziata (RD),
fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29
dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995,
secondo la tabella seguente:
===============================================
| Superamento del livello | |
| di RD rispetto alla | Riduzione del |
| normativa statale | tributo |
+=========================+===================+
| da 0,01 per cento fino | |
| alla percentuale | |
|inferiore al 10 per cento| 30 per cento |
+-------------------------+-------------------+
| 10 per cento | 40 per cento |
+-------------------------+-------------------+
| 15 per cento | 50 per cento |
+-------------------------+-------------------+
| 20 per cento | 60 per cento |
+-------------------------+-------------------+
| 25 per cento | 70 per cento |
+-------------------------+-------------------+
3-ter. Per la determinazione del tributo si assume
come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno
precedente. Il grado di efficienza della RD e' calcolato
annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.
3-quater. La regione, avvalendosi del supporto
tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei
rifiuti o di altro organismo pubblico che gia' svolge tale
attivita', definisce, con apposita deliberazione, il metodo
standard per calcolare e verificare le percentuali di RD
dei rifiuti solidi urbani raggiunte in ogni comune, sulla
base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. La regione individua i formati, i
termini e le modalita' di rilevamento e trasmissione dei
dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della
certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonche'
le modalita' di eventuale compensazione o di conguaglio dei
versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da
applicare.
3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma
3-quater e' effettuata annualmente dai comuni attraverso
l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta
del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o
inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del
comune dall'applicazione della modulazione del tributo di
cui al comma 3-bis.
3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al comma
3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla
loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente
il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun
ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del
tributo.
3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si
applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al
comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell'anno di
riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come
risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei
rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a
quella media dell'ambito territoriale ottimale di
appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di
interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.
3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 e' dovuta
alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale
destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della
produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui
all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti
e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e
206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e
attivita' di informazione ai cittadini in materia di
prevenzione e di raccolta differenziata.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la
metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui
ai commi 1 e 2, nonche' la nuova determinazione del
coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al
conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.
5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4
continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui
all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
6. Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo
181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione e' valutata
secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ai sensi della
decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre
2011, le regioni tramite apposita legge, e previa intesa
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo
e recupero.
6-bis. I rifiuti raccolti in modo differenziato non
sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali che ne
possano compromettere le operazioni di preparazione per il
riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di
recupero.
6-ter. Alla disposizione di cui al comma 6-bis si
puo' derogare nel caso di raccolta congiunta di piu'
materiali purche' cio' sia economicamente sostenibile e non
pregiudichi la possibilita' che siano preparati per il
riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e
offra, al termine di tali operazioni, un risultato di
qualita' comparabile a quello ottenuto mediante la raccolta
differenziata delle singole frazioni.
6-quater. La raccolta differenziata e' effettuata
almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove
possibile per il legno, nonche' per i tessili entro il 1°
gennaio 2022; per i rifiuti organici; per imballaggi,
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche,
rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi
compresi materassi e mobili.
6-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare promuove, previa consultazione
con le associazioni di categoria, la demolizione selettiva,
onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle
sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il
riciclaggio di alta qualita', di quanto residua dalle
attivita' di costruzione e demolizione tramite la rimozione
selettiva dei materiali, nonche' garantire l'istituzione di
sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e
demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento,
mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro,
plastica e gesso.».
- Il testo dell'articolo 206-bis del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 206-bis (Vigilanza e controllo in materia di
gestione dei rifiuti). - 1. Al fine di garantire
l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del
presente decreto con particolare riferimento alla
prevenzione della produzione della quantita' e della
pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza
ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla
tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento
permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione,
nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di
un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione
dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida
sulle modalita' di gestione dei rifiuti per migliorarne
efficacia, efficienza e qualita', per promuovere la
diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche
disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate,
il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;
c) predispone il Programma generale di prevenzione
di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale
imballaggi non provveda nei termini previsti;
d) verifica l'attuazione del Programma generale di
cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi
di recupero e di riciclaggio;
e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle
diverse componenti dei costi medesimi e delle modalita' di
gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi
ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie;
f) verifica livelli di qualita' dei servizi
erogati;
g) predispone un rapporto annuale sulla gestione
dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
g-bis) elabora i parametri per l'individuazione dei
costi standard, comunque nel rispetto del procedimento di
determinazione di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e la definizione di
un sistema tariffario equo e trasparente basato sul
principio dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina
paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di
esercizio e di investimento;
g-ter) elabora uno o piu' schemi tipo di contratto
di servizio di cui all'articolo 203;
g-quater) verifica il rispetto dei termini di cui
all'articolo 204, segnalando le inadempienze al Presidente
del Consiglio dei ministri;
g-quinquies) verifica il raggiungimento degli
obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di
rifiuti e accerta il rispetto della responsabilita' estesa
del produttore da parte dei produttori e degli importatori
di beni.
2. - 3.
4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e
controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare si avvale
dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al
comma 6.
5.
6. All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni
di vigilanza e controllo di cui al comma 4 dell'articolo
178-ter e al presente articolo, pari a due milioni di euro,
aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono,
tramite contributi di pari importo complessivo, il
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i
soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c)
e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234, 235, 236
nonche' quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente provvedimento e
successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina
l'entita' del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e
soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio
Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della
finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.».
- Il testo dell'articolo 212 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1.
E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela
del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori
ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un
Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero,
ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
dei capoluoghi di regione e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e
delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica
cinque anni.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni
speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita'
soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo
ha potere deliberante ed e' composto da diciannove membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza
tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di
Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con
funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di
commercio industria, artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative delle categorie economiche
interessate, di cui due dalle organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e
due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei
rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle
imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di
bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro
effettivo e' nominato un supplente.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono
istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o da un membro del
Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con
funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
o dalla provincia autonoma, con funzioni di
vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione
regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella
materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
e);
f).
4.
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo
svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224,
228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di
intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti
oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende
speciali, i consorzi di comuni e le societa' di gestione
dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata
con apposita comunicazione del comune o del consorzio di
comuni alla sezione regionale territorialmente competente
ed e' valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani
prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al
presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
alla loro naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque
anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita'
di raccolta, di trasporto, di commercio e di
intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita'
l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita'
medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi
sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita'
di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a
condizione che tale ultima attivita' non comporti
variazione della classe per la quale le imprese sono
iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei
propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non
sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non
sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi
trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta
sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21
della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita'
dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti
prodotti
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica
dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto
anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto
medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di
registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e
l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni
di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile
2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a
quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis,
procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale
per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi
dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale
gestori ambientali, che fornisce mediante le Sezioni
regionali e provinciali il necessario supporto tecnico
operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con
l'utenza e la riscossione dei contributi.
10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di
raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per
l'attivita' di intermediazione e di commercio dei rifiuti
senza detenzione dei medesimi, e' subordinata alla
prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello
Stato i cui importi e modalita' sono stabiliti con uno o
piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte
del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi
del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento
nel caso di imprese in possesso della certificazione
ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla
data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano
la modalita' e gli importi previsti dal decreto del
Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come
modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data
23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148
del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita' di
bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto
devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della
regione territorialmente competente per ogni intervento di
bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui
all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono
ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate
ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta
per cento nel caso di imprese in possesso della
certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso
14001.
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori
logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti,
gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i
porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui
alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli
adempimenti relativi al sistema di tracciabilita' dei
rifiuti di cui all'articolo 188-bis. L'iscrizione deve
essere rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla
prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo
svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita' organizzative
dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese,
i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali
d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto,
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato
nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione,
validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le
procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul
trasporto via mare e per via navigabile interna, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i
diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione
relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte
all'Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita' con le
pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di
pubblici registri;
f) riformulazione del sistema
disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di
cancellazione dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle
responsabilita' del responsabile tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, la cui
abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
suddetti decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni,
anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui
all'articolo 7, comma 7, del decreto del Ministro
dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII,
capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello
Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7083 (spesa
corrente funzionamento registro) dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del
Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali
dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma
5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere
intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento
degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo
183.
20. - 28.».