Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme
in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
- Titolo II - Gestione degli imballaggi.
1. Il testo dell'articolo 217 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e' cosi' modificato:
a) alla rubrica, dopo le parole: «Ambito di applicazione» sono
aggiunte le seguenti: «e finalita'»;
b) al comma 1, dopo le parole: «borse di plastica,» sono aggiunte
le seguenti: «nonche' misure intese a prevenire la produzione di
rifiuti di imballaggio, ad incentivare il riutilizzo degli
imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di
imballaggio e, conseguentemente, la riduzione dello smaltimento
finale di tali rifiuti,» e dopo le parole: «dalla direttiva (UE)
2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio,» sono aggiunte le
seguenti: «, nonche' dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio».
2. Il comma 1 dell'articolo 218, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' cosi' modificato:
a) alla lettera e) le parole: «concepito e progettato» sono
sostituite dalle seguenti: «concepito, progettato e immesso sul
mercato»; le parole «un numero minimo di viaggi o rotazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «molteplici spostamenti o rotazioni», e
alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole:«,con le
stesse finalita' per le quali e' stato concepito»;
b) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis)
imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o piu' strati
di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e
formano una singola unita', composto da un recipiente interno e da un
involucro esterno, e che e' riempito, immagazzinato, trasportato e
svuotato in quanto tale;»;
c) le lettere da g) a p) sono abrogate;
d) dopo il comma 1 e' inserito il seguente «1-bis. Ai fini del
presente titolo si applicano le definizioni di "rifiuto", "gestione
dei rifiuti", "raccolta", "raccolta differenziata", "prevenzione",
"riutilizzo", "trattamento", "recupero", "riciclaggio" e
"smaltimento" di cui all'articolo 183, comma 1, lettere a), g-bis),
m), n), o), p), r), s), t), u) e z).».
3. L'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato:
a) al comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) utilizzo di strumenti economici o altre misure volte ad
incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelle
elencate nell'allegato L ter o altri strumenti e misure
appropriate.»;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Al fine di favorire la transizione verso un'economia
circolare conformemente al principio "chi inquina paga", gli
operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilita'
condivisa, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il
riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.
3. L'attivita' di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio
rispetta i seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore
economico, garantendo che i costi di cui all'articolo 221, comma 10,
del presente decreto siano sostenuti dai produttori e dagli
utilizzatori in proporzione alle quantita' di imballaggi immessi sul
mercato nazionale, a tal fine promuovendo per tali soggetti e i
relativi sistemi di responsabilita' estesa del produttore, nel
rispetto del principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture
di raccolta e selezione, in condizioni di parita' tra loro, e che i
Comuni ovvero gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove
costituiti ed operanti, organizzino la raccolta differenziata;
b) promozione di strumenti di cooperazione tra i soggetti
pubblici e privati;
c) informazione agli utenti finali degli imballaggi ed in
particolare ai consumatori. Dette informazioni riguardano:
1) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero
disponibili;
2) il ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei
consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di
riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
3) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali
si presentano sul mercato;
d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per
gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 225,
comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previsioni
contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6.
e) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le
misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione
dell'utilizzo di borse di plastica;
f) la sostenibilita' dell'utilizzo di borse di plastica
biodegradabili e compostabili;
g) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della
direttiva 94/62/CE.
3.1. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 3 sono
rese secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale.»;
c) al comma 5 le parole: «con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministro
delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dalle
norme tecniche UNI applicabili e» e l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente: «I produttori hanno, altresi', l'obbligo di indicare,
ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la
natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della
decisione 97/129/CE della Commissione.»;
d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico puo' stabilire un livello
rettificato degli obiettivi di cui all'Allegato E, per un determinato
anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di
imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta
sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo
degli imballaggi, nel rispetto dei criteri ivi definiti.».
4. L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' sostituito con il seguente:
«Art. 219-bis. (Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di
imballaggi). - 1. Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui
all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad
assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili
immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di
restituzione con cauzione, nonche' dei sistemi per il riutilizzo
degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel
rispetto della normativa europea, senza compromettere l'igiene degli
alimenti ne' la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della
normativa nazionale in materia. Al fine di perseguire le predette
finalita', gli operatori economici possono stipulare appositi accordi
e contratti di programma ai sensi dell'articolo 206 del presente
decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono adottate misure atte ad incentivare forme di
riutilizzo attraverso, tra l'altro:
1) la fissazione di obiettivi qualitativi e/o quantitativi;
2) l'impiego di premialita' e di incentivi economici;
3) la fissazione di una percentuale minima di imballaggi
riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di
imballaggi;
4) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai
consumatori.».
5. L'articolo 220, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' cosi' modificato:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1 e' effettuato
su base nazionale con le seguenti modalita':
a) e' calcolato il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e
riciclati in un determinato anno civile. La quantita' di rifiuti di
imballaggio prodotti puo' essere considerata equivalente alla
quantita' di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso
anno;
b) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati e' calcolato
come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere
stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo,
cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di
scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per
garantire un riciclaggio di elevata qualita', sono immessi
nell'operazione di riciclaggio sono effettivamente ritrattati per
ottenere prodotti, materiali o sostanze;
c) ai fini della lettera a), il peso dei rifiuti di
imballaggio riciclati e' misurato all'atto dell'immissione dei
rifiuti nell'operazione di riciclaggio. In deroga il peso dei rifiuti
di imballaggio riciclati puo' essere misurato in uscita dopo
qualsiasi operazione di cernita, a condizione che:
1) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;
2) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi
con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio e che
non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei
rifiuti comunicati come riciclati. Il controllo della qualita' e di
tracciabilita' dei rifiuti di imballaggio e' assicurato dal sistema
previsto dall'articolo 188-bis.»;
b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
presente articolo la quantita' di rifiuti di imballaggio
biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico puo'
essere considerata come riciclata se il trattamento produce compost,
digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantita' di
contenuto riciclato rispetto ai rifiuti immessi, destinato a essere
utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Quando il
prodotto in uscita e' utilizzato sul terreno, puo' essere considerato
come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per
l'agricoltura o un miglioramento sul piano ecologico.
6-ter. La quantita' di materiali dei rifiuti di imballaggio che
hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione
preparatoria prima di essere ritrattati puo' essere considerata
riciclata, purche' tali materiali siano destinati al successivo
ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze da
utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che
devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre
energia o devono essere inceneriti, usati per operazioni di
riempimento o smaltiti in discarica non possono essere considerati ai
fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.
6-quater. Per il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1, il
riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento dei rifiuti,
proporzionalmente alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti,
puo' essere computato ai fini del raggiungimento a condizione che i
metalli riciclati soddisfino determinati criteri di qualita'
stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della
Commissione del 17 aprile 2019.
6-quinquies. I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato
membro per essere riciclati in quello stesso Stato possono essere
considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma
1 esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti tali
rifiuti di imballaggio.
6-sexies. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell'Unione
europea sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al comma 1 da parte dello Stato membro nel quale sono stati
raccolti soltanto se i requisiti di cui all'articolo 188-bis sono
soddisfatti e se, in conformita' del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, l'esportatore puo' provare
che la spedizione di rifiuti e' conforme agli obblighi di tale
regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori
dell'Unione europea ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente
equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale
dell'Unione.»;
c) Al comma 7 le parole «12, 16 e 17» sono sostituite dalle
seguenti: «12 e 16».
6. L'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili
della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili
ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantita' di
imballaggi immessi sul mercato nazionale.»;
b) al comma 5, le parole «Il recesso sara', in ogni caso,
efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento,
l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia
comunicazione al Consorzio.» sono sostituite dalle seguenti: «Il
recesso e' efficace dal momento del riconoscimento del progetto e
perde tale efficacia solo in caso di accertamento del mancato
funzionamento del sistema.»;
c) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Sono a carico dei
produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di priorita'
nella gestione rifiuti:
a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi
secondari e terziari usati;
b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e
terziari;
c) almeno l'80 per cento dei costi relativi ai servizi di cui
all'articolo 222, comma 1, lettera b);
d) i costi del successivo trasporto, nonche' delle operazioni
di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C
del presente decreto legislativo;
e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio;
f) i costi per un'adeguata attivita' di informazione ai
detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui
sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di
prevenire la dispersione degli stessi;
g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati
sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e
trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati.».
7. Dopo l'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 221-bis (Sistemi autonomi). - 1. I produttori che non
intendono aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223,
presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare un'istanza di riconoscimento per la costituzione di un
sistema autonomo in forma individuale ovvero collettiva, avente
personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, retto
da uno statuto, conforme ai principi del presente decreto, nonche'
allo "statuto tipo" di cui al comma 2.
2. L'istanza, corredata di un progetto, e' presentata entro novanta
giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi
dell'articolo 218, comma 1, lettera r), ovvero prima del recesso da
uno dei sistemi collettivi gia' esistenti. Il recesso e', in ogni
caso, efficace solo dal momento in cui il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare emette il provvedimento di
dichiarazione di idoneita' del progetto e ne da' comunicazione ai
suddetti sistemi collettivi dell'articolo 223.
3. Il progetto e' redatto secondo criteri di efficienza, efficacia
ed economicita' e contiene: a) un piano di raccolta che prevede una
rete articolata sull'intero territorio nazionale, b) un piano
industriale volto a garantire l'effettivo funzionamento in grado di
conseguire gli obiettivi di recupero e di riciclaggio fissati dalle
norme europee o dalle norme di settore nazionali. Lo statuto deve
essere conforme ai principi di cui alle disposizioni del presente
titolo. I proponenti determinano il contributo ambientale secondo le
modalita' di cui all'articolo 237. Nel progetto sono altresi'
individuate modalita' di gestione idonee a garantire che i
commercianti, i distributori, gli utenti finali e i consumatori,
siano informati sulle modalita' di funzionamento del sistema adottato
e sui metodi di raccolta, nonche' sul contributo applicato e su ogni
altro aspetto per loro rilevante.
4. Il proponente puo' richiedere, in qualunque momento, una fase di
confronto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare al fine di definire la portata delle
informazioni e il relativo livello di dettaglio della documentazione
di cui al comma 3.
5. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, verificato
che il progetto contenga tutti gli elementi di cui al precedente
comma 3, con un livello di dettaglio tale da consentire l'avvio della
successiva istruttoria, comunica al proponente l'avvio del
procedimento di riconoscimento, ovvero, qualora gli elaborati
progettuali non presentano un livello di dettaglio adeguato, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
comunica al proponente il provvedimento motivato di diniego,
dichiarando la non idoneita' del progetto.
6. Acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dall'ISPRA
e la fidejussione prevista al comma 11, entro centoventi giorni
dall'avvio del procedimento, conclusa l'istruttoria amministrativa
attestante l'idoneita' del progetto, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'
riconosciuto il sistema collettivo.
7. A seguito del provvedimento di riconoscimento di idoneita' del
progetto, viene effettuata apposita attivita' di monitoraggio a cura
del Ministero con il supporto dell'Ispra, anche attraverso un congruo
numero di controlli in loco, per la durata indicata nel provvedimento
stesso, volta a verificare l'effettivo funzionamento del sistema, e
la conformita' alle eventuali prescrizioni dettate. All'esito del
monitoraggio effettuato, viene adottato provvedimento di conferma del
riconoscimento, ovvero provvedimento motivato di diniego che attesta
il mancato funzionamento del sistema.
8. L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale ad uno dei
sistemi collettivi gia' esistenti, e' sospeso a seguito
dell'intervenuta dichiarazione di idoneita' del progetto e sino al
provvedimento definitivo di cui al comma 7. La sospensione e'
comunicata al sistema collettivo di provenienza.
9. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' revocare il riconoscimento nei casi in cui:
a) il sistema adottato non operi secondo i criteri di efficienza,
efficacia ed economicita';
b) i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli
obiettivi di riciclaggio ove previsti;
c) il sistema adottato non adempia agli obblighi di gestione;
d) siano stati violati gli obblighi previsti dall'articolo 221,
commi 6, 7 e 8.
10. A seguito della comunicazione di non idoneita' del progetto di
cui al comma 5, di mancato riconoscimento del sistema ai sensi del
comma 7, ovvero di revoca del riconoscimento di cui al comma 9, i
produttori hanno l'obbligo di partecipare ad uno dei sistemi
collettivi gia' esistenti. Ove, entro novanta giorni dal ricevimento
della comunicazione, i produttori non provvedono ad aderire ai
sistemi collettivi gia' esistenti e a versare le somme a essi dovute
a decorrere dalla data della stessa comunicazione, si applicano le
sanzioni previste al Titolo VI.
11. I proponenti, al fine di garantire la continuita' della
raccolta, nelle more del provvedimento definitivo di cui al comma 7,
sono tenuti alla presentazione di una fideiussione bancaria a prima
richiesta in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, pari all'importo delle entrate previste
dall'applicazione del contributo ambientale di cui al comma 3. Detta
garanzia sara' aggiornata sino al provvedimento definitivo di cui al
comma 7.
12. Sono fatti salvi i riconoscimenti gia' operati ai sensi della
previgente normativa. Tali sistemi si adeguano alle disposizioni di
cui al presente Titolo entro il 31 dicembre 2024.».
8. L'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato:
a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove
costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati
di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento
degli obiettivi di recupero e di riciclaggio riportati nell'allegato
E, e da consentire al consumatore di conferire al servizio pubblico i
rifiuti di imballaggio e le altre particolari categorie di rifiuti
selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di
imballaggio. In particolare:
a) garantiscono la copertura della raccolta differenziata in
maniera omogenea in ciascun ambito territoriale ottimale, ove
costituito ed operante, ovvero in ciascun Comune, su tutto il suo
territorio promuovendo per i produttori e i relativi sistemi di
responsabilita' estesa del produttore, nel rispetto del principio di
concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta, in condizioni
di parita' tra loro;
b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del
trasporto, nonche' delle operazioni di cernita o di altre operazioni
preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo,
nonche' il coordinamento con la gestione di altri rifiuti prodotti
nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, ove costituito ed
operante, ovvero i Comuni.
2. I servizi di cui alla lettera b) sono prestati secondo i
criteri di efficacia, efficienza ed economicita', nonche'
dell'effettiva riciclabilita', sulla base delle determinazioni in
merito ai costi efficienti dell'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi
di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli
utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono
versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione
Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del
ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano
economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui
rifiuti (TARI).
3. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove
costituiti e operanti, ovvero i Comuni, trasmettono annualmente entro
il 31 ottobre alla Regione competente e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare un resoconto delle voci di
costo sostenute per ciascun materiale, di cui all'allegato E, nonche'
per ciascuna tipologia di rifiuto, dimostrando l'effettivo riciclo,
nonche' l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dei servizi resi.
4. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove
costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, garantiscono la gestione
completa della raccolta differenziata relativa a tutte le categorie
di rifiuti indicate nella direttiva 2018/851/UE all'articolo 1,
paragrafo 1, numero 3, lettera a), punto 2-ter, tramite specifici
accordi di programma, da sottoscrivere con i sistemi collettivi.».
b) dopo il comma 5 sono introdotti i seguenti commi:
«5-bis. Nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della
tutela e del territorio e del mare accerti che le pubbliche
amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta
differenziata dei rifiuti, anche per il raggiungimento degli
obiettivi di cui all'articolo 205, ed in particolare di quelli di
recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220, puo' attivare azioni
sostitutive ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche
avvalendosi di soggetti pubblici, ovvero sistemi collettivi o
Consorzi, o privati individuati mediante procedure trasparenti e
selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non
superiore a ventiquattro mesi, sempre che cio' avvenga all'interno di
ambiti ottimali opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o
integrazione del servizio ritenuto insufficiente. Ai Consorzi
aderenti alla richiesta, per raggiungere gli obiettivi di recupero e
riciclaggio previsti dall'articolo 220, e' riconosciuto il valore
della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani
corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei
materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di
imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ai soggetti
privati, selezionati per comprovata e documentata affidabilita' e
capacita', a cui e' affidata la raccolta differenziata e conferiti i
rifiuti di imballaggio in via temporanea e d'urgenza, fino
all'espletamento delle procedure ordinarie di aggiudicazione del
servizio e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi,
prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di impossibilita'
oggettiva e documentata di aggiudicazione, e' riconosciuto il costo
del servizio spettante ai gestori, oggetto dell'azione sostitutiva.
5-ter. Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove
opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di
imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri
prodotti.
5-quater. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico curano
la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle
campagne di informazione di cui all'articolo 224, comma 3, lettera
g).».
9. L'articolo 224, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' cosi' modificato:
a) al comma 3, lettera h), le parole «ripartisce tra i produttori
e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della
raccolta differenziata di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b)»
sono sostituite dalle seguenti: «ripartisce tra i produttori e gli
utilizzatori il corrispettivo per gli oneri di cui all'articolo 221,
comma 10, lettera b)»;
b) il comma 5 dell'articolo 224 e' sostituito dai seguenti:
«5. Al fine di garantire l'attuazione del principio di
corresponsabilita' gestionale tra produttori, utilizzatori e
pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi autonomi di cui
all'articolo 221, comma, 3 lettere a) e c) promuovono e stipulano un
accordo di programma quadro, di cui alla legge 241/90 e successive
modificazioni, su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto
di riferimento, intendendosi i sistemi collettivi operanti e i
gestori delle piattaforme di selezione (CSS), con l'Associazione
nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province
italiane (UPI) o con gli Enti di gestione di Ambito territoriale
ottimale. In particolare, tale accordo stabilisce:
1. la copertura dei costi di cui all'articolo 222, commi 1 e
2 del presente decreto legislativo;
2. le modalita' di raccolta dei rifiuti da imballaggio ai
fini delle attivita' di riciclaggio e di recupero;
3. gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti
contraenti.
5-bis. L'accordo di programma di cui al comma 5 e' costituito
da una parte generale e dai relativi allegati tecnici per ciascun
materiale di cui all'Allegato E. Gli allegati tecnici prevedono i
corrispettivi calcolati secondo le fasce di qualita', tenendo conto
delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, che
sono stabilite tramite analisi merceologiche effettuate da un
soggetto terzo, individuato congiuntamente dai soggetti
sottoscrittori, nominato dagli Enti di governo d'ambito territoriali
ottimali, ove costituiti ed operanti, ovvero dai Comuni con oneri
posti a carico dei sistemi collettivi.».
10. L'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 227 (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e
accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti
contenenti amianto). - 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli
178-bis e 178-ter, ove applicabili, restano in vigore le disposizioni
nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare
quelle riguardanti:
a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2012/19/UE e
direttiva 2011/65/UE e relativi decreti legislativi di attuazione 14
marzo 2014, n. 49 e 4 marzo 2014, n. 27, e direttiva (UE) 2018/849;
b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 2003, n. 254;
c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e relativo decreto
legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209 e direttiva (UE)
2018/849;
d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto:
decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248;
e) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e
relativo decreto legislativo di attuazione 15 febbraio 2016, n. 27 e
direttiva (UE) 2018/849.».
11. L'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 237 (Criteri direttivi dei sistemi di gestione). - 1. Al fine
di migliorare la qualita' dell'ambiente e per contribuire alla
transizione verso un'economia circolare, i sistemi di gestione
adottati favoriscono misure intese, in via prioritaria, a prevenire
la produzione di rifiuti tenuto conto dell'obsolescenza programmata,
nonche' a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre
forme di recupero, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di
tali rifiuti, tenendo conto dei principi di cui all'articolo 178 e
dei criteri di cui all'articolo 179 del presente decreto legislativo.
I Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o
collettiva, di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente
decreto legislativo, gia' istituiti ovvero riconosciuti ovvero in
corso di riconoscimento, operano sull'intero territorio nazionale
senza generare distorsioni della concorrenza, curano per conto dei
produttori la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che
immettono sul mercato nazionale e dai prodotti importati in
condizioni non discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al
commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni
di raccolta e di gestione nelle aree piu' proficue.
2. I sistemi di gestione adottati devono essere aperti alla
partecipazione degli operatori economici interessati, assicurando il
rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione,
garantiscono la continuita' dei servizi di gestione dei rifiuti
sull'anno solare di riferimento, ancorche' siano stati conseguiti gli
obiettivi generali e specifici ad essi applicabili, nonche' adeguata
attivita' di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di
prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei
rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi.
3. I produttori del prodotto, dispongono dei mezzi finanziari
ovvero dei mezzi finanziari e organizzativi della gestione del ciclo
di vita in cui il prodotto diventa rifiuto; tale responsabilita'
finanziaria non supera i costi necessari per la prestazione di tali
servizi; i costi sono determinati in modo trasparente tra gli attori
interessati, inclusi i produttori di prodotti, i sistemi collettivi
che operano per loro conto e le autorita' pubbliche; a tal fine, i
produttori del prodotto, ovvero i sistemi collettivi, determinano il
contributo ambientale secondo le modalita' di cui al comma 4.
4. Il contributo ambientale, determinato per tipologia, per unita'
o per peso del prodotto immesso sul mercato nazionale, assicura la
copertura dei costi di gestione del rifiuto da esso generato in
conformita' ai principi di cui all'articolo 178, al netto degli
introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle materie prime
ottenute dal prodotto, nonche' da eventuali cauzioni di deposito non
reclamate. Esso e' modulato, ove possibile, per singoli prodotti o
gruppi di prodotti simili, tenuto conto della loro durevolezza,
riparabilita', riutilizzabilita' e riciclabilita', nonche' della
presenza di sostanze pericolose, garantendo un approccio basato sul
ciclo di vita del prodotto e il buon funzionamento del mercato
interno.
5. Il contributo e' inoltre impiegato per accrescere l'efficienza
della filiera, mediante attivita' di ricerca scientifica applicata
all'ecodesign dei prodotti e allo studio di nuove tecnologie e
sistemi innovativi per la gestione dei relativi rifiuti.
6. Annualmente, entro il 31 ottobre, i sistemi di gestione adottati
presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare un piano specifico di prevenzione e gestione relativo
all'anno solare successivo, e il bilancio con relazione sulla
gestione relativa all'anno solare precedente, che riporti:
a) l'indicazione nominativa degli operatori economici che
partecipano al sistema;
b) i dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti
raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati;
c) le modalita' di determinazione del contributo ambientale;
d) le finalita' per le quali e' utilizzato il contributo
ambientale;
e) l'indicazione delle procedure di selezione dei gestori di
rifiuti di filiera, secondo la normativa vigente, nonche' dell'elenco
degli stessi gestori individuati per area geografica e che operano
sull'intero territorio nazionale;
f) le eventuali ragioni che impediscono il raggiungimento degli
obiettivi di recupero e riciclo previsti, con le relative misure e
interventi correttivi finalizzati ad assicurare il raggiungimento
degli stessi. In presenza di piu' attivita' produttive, il centro di
costo afferente all'attivita' di gestione del fine vita del prodotto
e' evidenziato in una contabilita' dedicata, tale da mostrare tutte
le componenti di costo associate al contributo ambientale
effettivamente sostenute. Eventuali avanzi di gestione derivanti dal
contributo ambientale non concorrono alla formazione del reddito. E'
fatto divieto di distribuire utili e avanzi di esercizio ai
consorziati. L'avanzo di gestione proveniente dal contributo
ambientale costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e ne
determina la riduzione del suo importo nel primo esercizio
successivo.
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ove non ritenga congruo il contributo determinato, provvede a
nuova determinazione. I sistemi collettivi si conformano alle
indicazioni del Ministero ed applicano il contributo come determinato
nell'esercizio finanziario successivo.
8. Il contributo ambientale versato ad un sistema collettivo
esclude l'assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime
che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla
parte quarta del presente decreto legislativo. La presente
disposizione si applica con efficacia retroattiva.
9. I sistemi collettivi gia' istituiti si conformano ai principi e
criteri contenuti negli articoli 178-bis e 178-ter entro il 5 gennaio
2023.
10. I produttori che non intendono aderire ai sistemi collettivi
esistenti di cui al Titolo III, presentano al Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare una apposita istanza di
riconoscimento per la costituzione di un sistema autonomo in forma
individuale ovvero collettiva, avente personalita' giuridica di
diritto privato, senza scopo di lucro, retto da uno statuto conforme
ai principi del presente decreto, nonche' allo statuto tipo. Il
riconoscimento e' effettuato secondo le modalita' contenute
nell'articolo 221-bis, in quanto compatibili con il regime specifico
applicabile.».
12. Il comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «10. Le utenze non
domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma
1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del
servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di
recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della
componente tariffaria rapportata alla quantita' dei rifiuti
conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del
gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo
non inferiore a cinque anni, salva la possibilita' per il gestore del
servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di
riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza
quinquennale.».
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 217 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 217 (Ambito di applicazione e finalita'). - 1.
Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne
l'impatto sull'ambiente, favorendo, fra l'altro, livelli
sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica,
nonche' misure intese a prevenire la produzione di rifiuti
di imballaggio, ad incentivare il riutilizzo degli
imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei
rifiuti di imballaggio e, conseguentemente, la riduzione
dello smaltimento finale di tali rifiuti," e dopo le
parole: "dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento
europeo e del Consiglio," sono aggiunte le seguenti: ",
nonche' dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio ed assicurare un elevato livello di
tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento
del mercato, nonche' per evitare discriminazioni nei
confronti dei prodotti importati, prevenire l'insorgere di
ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e
garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio, in conformita' alla direttiva
94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla
direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del
Consiglio, di cui la parte quarta del presente decreto
costituisce recepimento nell'ordinamento interno. I sistemi
di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli
operatori economici interessati.
2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la
gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato
dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio
derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da
industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi,
nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce
o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque
siano i materiali che li compongono. Gli operatori delle
rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso
garantiscono, secondo i principi della "responsabilita'
condivisa", che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per
tutto il ciclo di vita.
3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di
qualita' degli imballaggi, come quelli relativi alla
sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei
prodotti imballati, nonche' le vigenti disposizioni in
materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
3-bis. In attuazione dell'art. 18 della direttiva
94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale
disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre
disposizioni dell'ordinamento europeo, e' garantita
l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi
conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni
altra disposizione normativa adottata nel rispetto di
quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE.».
- Il testo dell'art. 218 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 218 (Definizioni). - 1. Ai fini
dell'applicazione del presente titolo si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali
di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci,
dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a
consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal
produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare
la loro presentazione, nonche' gli articoli a perdere usati
allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio
primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel
punto di vendita, un'unita' di vendita per l'utente finale
o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario:
imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di
vendita, il raggruppamento di un certo numero di unita' di
vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come
tale all'utente finale o al consumatore, o che serva
soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel
punto di vendita. Esso puo' essere rimosso dal prodotto
senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio
terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la
manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime
ai prodotti finiti, di un certo numero di unita' di vendita
oppure di imballaggi multipli per evitare la loro
manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i
container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed
aerei;
e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o
componente di imballaggio che e' stato concepito,
progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso
del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni
all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse
finalita' per le quali e' stato concepito;
e-bis) imballaggio composito: un imballaggio
costituito da due o piu' strati di materiali diversi che
non possono essere separati manualmente e formano una
singola unita', composto da un recipiente interno e da un
involucro esterno, e che e' riempito, immagazzinato,
trasportato e svuotato in quanto tale;
f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o
materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di
rifiuto di cui all'art. 183, comma 1, lettera a), esclusi i
residui della produzione;
g) - p) abrogate;
q) operatori economici: i produttori, gli
utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti
finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;
r) produttori: i fornitori di materiali di
imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli
importatori di imballaggi vuoti e di materiali di
imballaggio;
s) utilizzatori: i commercianti, i distributori,
gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli
importatori di imballaggi pieni;
t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti
e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e
gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e
smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte
quarta del presente decreto o loro concessionari;
u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio
della sua attivita' professionale acquista, come beni
strumentali, articoli o merci imballate;
v) consumatore: il soggetto che fuori
dall'esercizio di una attivita' professionale acquista o
importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci
imballate;
z) accordo volontario: accordo formalmente concluso
tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori
economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che
disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per
raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 220;
aa) filiera: organizzazione economica e produttiva
che svolge la propria attivita', dall'inizio del ciclo di
lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonche'
svolge attivita' di recupero e riciclo a fine vita
dell'imballaggio stesso;
bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di
imballaggio primari o comunque conferiti al servizio
pubblico, nonche' dei rifiuti speciali assimilati, gestita
dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli
imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o
utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della
merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena
logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio
stesso;
dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o
terziario gia' utilizzato e destinato ad essere ritirato o
ripreso;
dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'art. 3,
punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati
aggiunti additivi o altre sostanze e che puo' funzionare
come componente strutturale principale delle borse;
dd-ter) borse di plastica: borse con o senza
manici, in plastica, fornite ai consumatori per il
trasporto di merci o prodotti;
dd-quater) borse di plastica in materiale leggero:
borse di plastica con uno spessore della singola parete
inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;
dd-quinquies) borse di plastica in materiale
ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della
singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di
igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti
sfusi;
dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse
di plastica composte da materie plastiche contenenti
additivi che catalizzano la scomposizione della materia
plastica in microframmenti;
dd-septies) borse di plastica biodegradabili e
compostabili: borse di plastica certificate da organismi
accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilita'
e di compostabilita', come stabiliti dal Comitato europeo
di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432
recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
dd-octies) commercializzazione di borse di
plastica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a
titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori,
nonche' da parte dei commercianti nei punti vendita di
merci o prodotti.
1-bis. Ai fini del presente titolo si applicano le
definizioni di "rifiuto", "gestione dei rifiuti",
"raccolta", "raccolta differenziata", "prevenzione",
"riutilizzo", "trattamento", "recupero", "riciclaggio" e
"smaltimento" di cui all'art. 183, comma 1, lettere a),
g-bis), m), n), o), p), r), s), t), u) e z).
2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere
da a) ad e) del comma 1 e' inoltre basata sui criteri
interpretativi indicati nell'art. 3 della direttiva
94/62/CEE, cosi' come modificata dalla direttiva 2004/12/CE
e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla
parte quarta del presente decreto.».
- Il testo dell'art. 219 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 219 (Criteri informatori dell'attivita' di
gestione dei rifiuti di imballaggio). - 1. L'attivita' di
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si
informa ai seguenti principi generali:
a) incentivazione e promozione della prevenzione
alla fonte della quantita' e della pericolosita' nella
fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di
natura economica in conformita' ai principi del diritto
comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie
pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione
degli imballaggi, nonche' a favorire la produzione di
imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo;
b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di
materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di
rifiuti di imballaggio e promozione di opportunita' di
mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali
ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio
destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme
di recupero;
d) applicazione di misure di prevenzione
consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da
adottarsi previa consultazione degli operatori economici
interessati;
d-bis) utilizzo di strumenti economici o altre
misure volte ad incentivare l'applicazione della gerarchia
dei rifiuti, come quelle elencate nell'allegato L ter o
altri strumenti e misure appropriate.
2. Al fine di favorire la transizione verso
un'economia circolare conformemente al principio "chi
inquina paga", gli operatori economici cooperano secondo il
principio di responsabilita' condivisa, promuovendo misure
atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il
riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.
3. L'attivita' di gestione integrata dei rifiuti di
imballaggio rispetta i seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun
operatore economico, garantendo che i costi di cui all'art.
221, comma 10, del presente decreto siano sostenuti dai
produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle
quantita' di imballaggi immessi sul mercato nazionale, a
tal fine promuovendo per tali soggetti e i relativi sistemi
di responsabilita' estesa del produttore, nel rispetto del
principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di
raccolta e selezione, in condizioni di parita' tra loro, e
che i Comuni ovvero gli Enti di governo d'ambito
territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti,
organizzino la raccolta differenziata;
b) promozione di strumenti di cooperazione tra i
soggetti pubblici e privati;
c) informazione agli utenti finali degli imballaggi
ed in particolare ai consumatori. Dette informazioni
riguardano:
1) i sistemi di restituzione, di raccolta e di
recupero disponibili;
2) il ruolo degli utenti finali di imballaggi e
dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di
recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio;
3) il significato dei marchi apposti sugli
imballaggi quali si presentano sul mercato;
d) gli elementi significativi dei programmi di
gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di
cui all'art. 225, comma 1, e gli elementi significativi
delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali
ai sensi dell'art. 225, comma 6.
e) gli impatti delle borse di plastica
sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento
dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di
plastica;
f) la sostenibilita' dell'utilizzo di borse di
plastica biodegradabili e compostabili;
g) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come
definito dalla Commissione europea ai sensi dell'art.
20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE.
3.1. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma
3 sono rese secondo le disposizioni del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva
2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale.
3-bis. Al fine di fornire idonee modalita' di
informazione ai consumatori e di consentire il
riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili,
i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e
226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono
apporre su tali borse i propri elementi identificativi,
nonche' diciture idonee ad attestare che le borse prodotte
rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle
borse biodegradabili e compostabili si applica il
disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla
Commissione, ai sensi dell'art. 8-bis della direttiva
94/62/CE.
4. In conformita' alle determinazioni assunte dalla
Commissione dell'Unione europea, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono
adottate le misure tecniche necessarie per l'applicazione
delle disposizioni del presente titolo, con particolare
riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici,
nonche' agli imballaggi primari di apparecchiature mediche
e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli
imballaggi di lusso. Qualora siano coinvolti aspetti
sanitari, il predetto decreto e' adottato di concerto con
il Ministro della salute.
5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente
etichettati secondo le modalita' stabilite dalle norme
tecniche UNI applicabili e in conformita' alle
determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione
europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il
recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche' per
dare una corretta informazione ai consumatori sulle
destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno,
altresi', l'obbligo di indicare, ai fini della
identificazione e classificazione dell'imballaggio, la
natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base
della decisione 97/129/CE della Commissione.
5-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico puo' stabilire un livello rettificato
degli obiettivi di cui all'Allegato E, per un determinato
anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni
precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili
immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati
nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi,
nel rispetto dei criteri ivi definiti.».
- Il testo dell'art. 220 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 220 (Obiettivi di recupero e di riciclaggio). -
1. Per conformarsi ai principi di cui all'art. 219, i
produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli
obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti
di imballaggio in conformita' alla disciplina comunitaria
indicati nell'Allegato E alla parte quarta del presente
decreto.
2. Per garantire il controllo del raggiungimento
degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio
nazionale degli imballaggi di cui all'art. 224 acquisisce
da tutti i soggetti che operano nel settore degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al
riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica
annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti,
utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui
all'art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati,
riferiti all'anno solare precedente, relativi al
quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per
tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonche', per
ciascun materiale, la quantita' degli imballaggi
riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e
recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette
comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui
all'art. 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali
hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate
contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I
rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunita' sono presi
in considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi
e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo
se sussiste idonea documentazione comprovante che
l'operazione di recupero e/o di riciclaggio e' stata
effettuata con modalita' equivalenti a quelle previste al
riguardo dalla legislazione comunitaria. L'Autorita' di cui
all'art. 207, entro centoventi giorni dalla sua
istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari in
cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono
considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla
legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali
decisioni e orientamenti dell'Unione europea in materia.
3.
4. Le pubbliche amministrazioni e i gestori
incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da
rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di
imballaggi e altri prodotti mediante:
a) il miglioramento delle condizioni di mercato per
tali materiali;
b) la revisione delle norme esistenti che
impediscono l'uso di tali materiali.
5. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 224,
comma 3, lettera e), qualora gli obiettivi complessivi di
riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio come
fissati al comma 1 non siano raggiunti alla scadenza
prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro delle attivita'
produttive, alle diverse tipologie di materiali di
imballaggi sono applicate misure di carattere economico,
proporzionate al mancato raggiungimento di singoli
obiettivi, il cui introito e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la
prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il
recupero dei rifiuti di imballaggio.
6. Il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1 e'
effettuato su base nazionale con le seguenti modalita':
a) e' calcolato il peso dei rifiuti di imballaggio
prodotti e riciclati in un determinato anno civile. La
quantita' di rifiuti di imballaggio prodotti puo' essere
considerata equivalente alla quantita' di imballaggi
immessi sul mercato nel corso dello stesso anno;
b) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati e'
calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti
che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie
operazioni di controllo, cernita e altre operazioni
preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non
sono interessati dal successivo ritrattamento e per
garantire un riciclaggio di elevata qualita', sono immessi
nell'operazione di riciclaggio sono effettivamente
ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze;
c) ai fini della lettera a), il peso dei rifiuti di
imballaggio riciclati e' misurato all'atto dell'immissione
dei rifiuti nell'operazione di riciclaggio. In deroga il
peso dei rifiuti di imballaggio riciclati puo' essere
misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, a
condizione che:
1) tali rifiuti in uscita siano successivamente
riciclati;
2) il peso dei materiali o delle sostanze che
sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti
l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente
riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati
come riciclati. Il controllo della qualita' e di
tracciabilita' dei rifiuti di imballaggio e' assicurato dal
sistema previsto dall'art. 188-bis.";
6-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui
al presente articolo la quantita' di rifiuti di imballaggio
biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o
anaerobico puo' essere considerata come riciclata se il
trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in
uscita con analoga quantita' di contenuto riciclato
rispetto ai rifiuti immessi, destinato a essere utilizzato
come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Quando il
prodotto in uscita e' utilizzato sul terreno, puo' essere
considerato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta
benefici per l'agricoltura o un miglioramento sul piano
ecologico.
6-ter. La quantita' di materiali dei rifiuti di
imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito
di un'operazione preparatoria prima di essere ritrattati
puo' essere considerata riciclata, purche' tali materiali
siano destinati al successivo ritrattamento al fine di
ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per
la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i
materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che devono
essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per
produrre energia o devono essere inceneriti, usati per
operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non
possono essere considerati ai fini del conseguimento degli
obiettivi di riciclaggio.
6-quater. Per il calcolo degli obiettivi di cui al
comma 1, il riciclaggio dei metalli separati dopo
l'incenerimento dei rifiuti, proporzionalmente alla quota
di rifiuti di imballaggio inceneriti, puo' essere computato
ai fini del raggiungimento a condizione che i metalli
riciclati soddisfino determinati criteri di qualita'
stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della
Commissione del 17 aprile 2019.
6-quinquies. I rifiuti di imballaggio inviati in un
altro Stato membro per essere riciclati in quello stesso
Stato possono essere considerati ai fini del conseguimento
degli obiettivi di cui al comma 1 esclusivamente dallo
Stato membro in cui sono stati raccolti tali rifiuti di
imballaggio.
6-sexies. I rifiuti di imballaggio esportati fuori
dell'Unione europea sono considerati ai fini del
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 da parte
dello Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto
se i requisiti di cui all'art. 188-bis sono soddisfatti e
se, in conformita' del regolamento (CE) n. 1013/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, l'esportatore puo'
provare che la spedizione di rifiuti e' conforme agli
obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti
di imballaggio al di fuori dell'Unione europea ha avuto
luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli
obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale
dell'Unione.
7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro delle attivita'
produttive notificano alla Commissione dell'Unione europea,
ai sensi e secondo le modalita' di cui agli articoli 12 e
16 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 dicembre 1994, la relazione
sull'attuazione delle disposizioni del presente titolo
accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i
progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito
del titolo medesimo.
8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro delle attivita'
produttive forniscono periodicamente all'Unione europea e
agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e gli schemi
adottati dalla Commissione dell'Unione europea con la
decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.».
- Il testo dell'art. 221 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 221 (Obblighi dei produttori e degli
utilizzatori). - 1. I produttori e gli utilizzatori sono
responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal
consumo dei propri prodotti. I produttori e gli
utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della
corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti
riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla
quantita' di imballaggi immessi sul mercato nazionale.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli
205 e 220 e del Programma di cui all'art. 225, i produttori
e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e
secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui
all'art. 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro dei
rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al
servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo
differenziato. A tal fine, per garantire il necessario
raccordo con l'attivita' di raccolta differenziata
organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre
finalita' indicate nell'art. 224, i produttori e gli
utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi,
salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui
al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di
recupero nonche' agli obblighi della ripresa degli
imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di
imballaggio secondari e terziari su superfici private, e
con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del
Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 224, dei
rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i
produttori possono alternativamente:
a) organizzare autonomamente, anche in forma
collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio
sull'intero territorio nazionale;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'art. 223;
c) attestare sotto la propria responsabilita' che
e' stato messo in atto un sistema di restituzione dei
propri imballaggi, mediante idonea documentazione che
dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei
criteri e delle modalita' di cui ai commi 5 e 6.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono
tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e
terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in
un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli
stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia
conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e
rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri
determinati ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e).
5. I produttori che non intendono aderire al
Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui
all'art. 223, devono presentare all'Osservatorio nazionale
sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3,
lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base
di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro
novanta giorni dall'assunzione della qualifica di
produttore ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettera r) o
prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso
e' efficace dal momento del riconoscimento del progetto e
perde tale efficacia solo in caso di accertamento del
mancato funzionamento del sistema. L'obbligo di
corrispondere il contributo ambientale di cui all'art. 224,
comma 3, lettera h), e' sospeso a seguito dell'intervenuto
riconoscimento del progetto sulla base di idonea
documentazione e sino al provvedimento definitivo che
accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del
sistema e ne dia comunicazione al Consorzio. Per ottenere
il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver
organizzato il sistema secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicita', che il sistema sara'
effettivamente ed autonomamente funzionante e che sara' in
grado di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte,
gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'art.
220. I produttori devono inoltre garantire che gli
utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano
informati sulle modalita' del sistema adottato.
L'Osservatorio, acquisiti i necessari elementi di
valutazione forniti dall'ISPRA, si esprime entro novanta
giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel
termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da
emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Osservatorio
sara' tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi
relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi
i riconoscimenti gia' operati ai sensi della previgente
normativa. Alle domande disciplinate dal presente comma si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative
alle attivita' private sottoposte alla disciplina degli
articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A
condizione che siano rispettate le condizioni, le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del
presente articolo, le attivita' di cui al comma 3 lettere
a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni
dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri
sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare come indicato nella
presente norma.
6. I produttori di cui al comma 5 elaborano e
trasmettono al Consorzio nazionale imballaggi di cui
all'art. 224 un proprio Programma specifico di prevenzione
che costituisce la base per l'elaborazione del programma
generale di cui all'art. 225.
7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di
cui al comma 5 presentano all'Autorita' prevista dall'art.
207 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico
di prevenzione e gestione relativo all'anno solare
successivo, che sara' inserito nel programma generale di
prevenzione e gestione di cui all'art. 225.
8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di
cui al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare
all'Autorita' prevista dall'art. 207 ed al Consorzio
nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa
all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione
nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo,
partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c),
del programma specifico e dei risultati conseguiti nel
recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella
stessa relazione possono essere evidenziati i problemi
inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le
eventuali proposte di adeguamento della normativa.
9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del
comma 5, o la revoca disposta dall'Autorita', previo avviso
all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano
insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'art.
220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai
commi 6 e 7, comportano per i produttori l'obbligo di
partecipare ad uno dei consorzi di cui all'art. 223 e,
assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al
consumo, al consorzio previsto dall'art. 224. I
provvedimenti dell'Autorita' sono comunicati ai produttori
interessati e al Consorzio nazionale imballaggi. L'adesione
obbligatoria ai consorzi disposta in applicazione del
presente comma ha effetto retroattivo ai soli fini della
corresponsione del contributo ambientale previsto dall'art.
224, comma 3, lettera h), e dei relativi interessi di mora.
Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni
dal ricevimento della comunicazione dell'Autorita', non
provvedano ad aderire ai consorzi e a versare le somme a
essi dovute si applicano inoltre le sanzioni previste
dall'art. 261.
10. Sono a carico dei produttori e degli
utilizzatori, in linea con i criteri di priorita' nella
gestione rifiuti:
a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli
imballaggi secondari e terziari usati;
b) i costi per la gestione degli imballaggi
secondari e terziari;
c) almeno l'80 per cento dei costi relativi ai
servizi di cui all'art. 222 comma, 1 lettera b);
d) i costi del successivo trasporto, nonche' delle
operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di
cui all'Allegato C del presente decreto legislativo;
e) i costi per il trattamento dei rifiuti di
imballaggio;
f) i costi per un'adeguata attivita' di
informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di
prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di
raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la
dispersione degli stessi;
g) i costi relativi alla raccolta e alla
comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato
nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui
quantitativi recuperati e riciclati.
11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti
di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in
raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici
per il consumatore.».
- Il testo dell'art. 222 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 222 (Raccolta differenziata e obblighi della
pubblica amministrazione). - 1. Gli Enti di governo
d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti,
ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta
differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli
obiettivi di recupero e di riciclaggio riportati
nell'allegato E, e da consentire al consumatore di
conferire al servizio pubblico i rifiuti di imballaggio e
le altre particolari categorie di rifiuti selezionati dai
rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di
imballaggio. In particolare:
a) garantiscono la copertura della raccolta
differenziata in maniera omogenea in ciascun ambito
territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero
in ciascun Comune, su tutto il suo territorio promuovendo
per i produttori e i relativi sistemi di responsabilita'
estesa del produttore, nel rispetto del principio di
concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta, in
condizioni di parita' tra loro;
b) garantiscono la gestione della raccolta
differenziata, del trasporto, nonche' delle operazioni di
cernita o di altre operazioni preliminari di cui
all'Allegato C del presente decreto legislativo, nonche' il
coordinamento con la gestione di altri rifiuti prodotti nel
territorio dell'ambito territoriale ottimale, ove
costituito ed operante, ovvero i Comuni.
2. I servizi di cui alla lettera b) sono prestati
secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicita',
nonche' dell'effettiva riciclabilita', sulla base delle
determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I
costi necessari per fornire tali servizi di gestione di
rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli
utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali
somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti
di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e
operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al
fine di essere impiegate nel piano economico finanziario
relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti
(TARI).
3. Gli Enti di governo d'ambito territoriale
ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni,
trasmettono annualmente entro il 31 ottobre alla Regione
competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare un resoconto delle voci di costo
sostenute per ciascun materiale, di cui all'allegato E,
nonche' per ciascuna tipologia di rifiuto, dimostrando
l'effettivo riciclo, nonche' l'efficacia, l'efficienza e
l'economicita' dei servizi resi.
4. Gli Enti di governo d'ambito territoriale
ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni,
garantiscono la gestione completa della raccolta
differenziata relativa a tutte le categorie di rifiuti
indicate nella direttiva 2018/851/UE all'art. 1, paragrafo
1, numero 3, lettera a), punto 2 ter, tramite specifici
accordi di programma, da sottoscrivere con i sistemi
collettivi.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive cura la pubblicazione delle norme
nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui
all'art. 226, comma 3, e ne da' comunicazione alla
Commissione dell'Unione europea.
5-bis. Nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e
della tutela e del territorio e del mare accerti che le
pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi
adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti, anche per
il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 205, ed
in particolare di quelli di recupero e riciclaggio di cui
all'art. 220, puo' attivare azioni sostitutive ai gestori
dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di
soggetti pubblici, ovvero sistemi collettivi o Consorzi, o
privati individuati mediante procedure trasparenti e
selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un
periodo non superiore a ventiquattro mesi, sempre che cio'
avvenga all'interno di ambiti ottimali opportunamente
identificati, per l'organizzazione e/o integrazione del
servizio ritenuto insufficiente. Ai Consorzi aderenti alla
richiesta, per raggiungere gli obiettivi di recupero e
riciclaggio previsti dall'art. 220, e' riconosciuto il
valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti
urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla
vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro
dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche
omogenee. Ai soggetti privati, selezionati per comprovata e
documentata affidabilita' e capacita', a cui e' affidata la
raccolta differenziata e conferiti i rifiuti di imballaggio
in via temporanea e d'urgenza, fino all'espletamento delle
procedure ordinarie di aggiudicazione del servizio e
comunque per un periodo non superiore a dodici mesi,
prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di
impossibilita' oggettiva e documentata di aggiudicazione,
e' riconosciuto il costo del servizio spettante ai gestori,
oggetto dell'azione sostitutiva.
5-ter. Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove
opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da
rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di
imballaggi e altri prodotti.
5-quater. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo
economico curano la pubblicazione delle misure e degli
obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui
all'art. 224, comma 3, lettera g).».
- Il testo dell'art. 224 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi). - 1. Per
il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di
riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento
dell'attivita' di raccolta differenziata, i produttori e
gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
221, comma 2, partecipano in forma paritaria al Consorzio
nazionale imballaggi, in seguito denominato CONAI, che ha
personalita' giuridica di diritto privato senza fine di
lucro ed e' retto da uno statuto approvato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive.
2. Entro il 30 giugno 2008, il CONAI adegua il
proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto
ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia,
efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza
nelle attivita' di settore, ai sensi dell'art. 221, comma
2. Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici giorni
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare che lo approva di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, salvo motivate osservazioni cui il
CONAI e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta
giorni. Qualora il CONAI non ottemperi nei termini
prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive.
3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le
pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti
territoriali in cui rendere operante un sistema integrato
che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei
materiali selezionati a centri di raccolta o di
smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni
appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla
lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei
produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla
raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, valutati i programmi
specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6,
e 223, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e
la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
di cui all'art. 225;
d) promuove accordi di programma con gli operatori
economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei
rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i
consorzi di cui all'art. 223, i soggetti di cui all'art.
221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori
economici, anche eventualmente destinando una quota del
contributo ambientale CONAI, di cui alla lettera h), ai
consorzi che realizzano percentuali di recupero o di
riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma
generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali
di cui all'Allegato E alla parte quarta del presente
decreto. Ai consorzi che non raggiungono i singoli
obiettivi di recupero e' in ogni caso ridotta la quota del
contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai;
f) indirizza e garantisce il necessario raccordo
tra le amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri
operatori economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche
amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili
ai fini dell'attuazione del Programma generale nonche'
campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione
dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica
sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione
delle informazioni di cui all'art. 219, comma 3, lettere
d-bis), d-ter) e d-quater);
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori
il corrispettivo per gli oneri di cui all'art. 221, comma
10, lettera b), nonche' gli oneri per il riciclaggio e per
il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al
servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla
quantita' totale, al peso ed alla tipologia del materiale
di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto
delle quantita' di imballaggi usati riutilizzati nell'anno
precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine
determina e pone a carico dei consorziati, con le modalita'
individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni
e ai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato
contributo ambientale CONAI;
i) promuove il coordinamento con la gestione di
altri rifiuti previsto dall'art. 222, comma 1, lettera b),
anche definendone gli ambiti di applicazione;
l) promuove la conclusione, su base volontaria, di
accordi tra i consorzi di cui all'art. 223 e i soggetti di
cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c), con soggetti
pubblici e privati. Tali accordi sono relativi alla
gestione ambientale della medesima tipologia di materiale
oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo agli
imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del
contributo ambientale CONAI;
m) fornisce i dati e le informazioni richieste
dall'Autorita' di cui all'art. 207 e assicura l'osservanza
degli indirizzi da questa tracciati;
n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali
o esteri, i dati relativi ai flussi degli imballaggi in
entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli
operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali dati
al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli
stessi da parte di questo si considerano, ai fini di quanto
previsto dall'art. 178, comma 1, di rilevante interesse
pubblico ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali
di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione
accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all'art. 223
nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non
concorrono alla formazione del reddito, a condizione che
sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi
forma, ai consorziati ed agli aderenti di tali avanzi e
riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi
gestionali, dei consorzi e del CONAI.
5. Al fine di garantire l'attuazione del principio di
corresponsabilita' gestionale tra produttori, utilizzatori
e pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi autonomi di
cui all'art. 221, comma, 3 lettere a) e c) promuovono e
stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla legge
241/90 e successive modificazioni, su base nazionale tra
tutti gli operatori del comparto di riferimento,
intendendosi i sistemi collettivi operanti e i gestori
delle piattaforme di selezione (CSS), con l'Associazione
nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle
province italiane (UPI) o con gli Enti di gestione di
Ambito territoriale ottimale. In particolare, tale accordo
stabilisce:
1. la copertura dei costi di cui all'art. 222,
commi 1 e 2 del presente decreto legislativo;
2. le modalita' di raccolta dei rifiuti da
imballaggio ai fini delle attivita' di riciclaggio e di
recupero;
3. gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle
parti contraenti.
5-bis. L'accordo di programma di cui al comma 5 e'
costituito da una parte generale e dai relativi allegati
tecnici per ciascun materiale di cui all'Allegato E. Gli
allegati tecnici prevedono i corrispettivi calcolati
secondo le fasce di qualita', tenendo conto delle
operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari,
che sono stabilite tramite analisi merceologiche effettuate
da un soggetto terzo, individuato congiuntamente dai
soggetti sottoscrittori, nominato dagli Enti di governo
d'ambito territoriali ottimali, ove costituiti ed operanti,
ovvero dai Comuni con oneri posti a carico dei sistemi
collettivi.
6. L'accordo di programma di cui al comma 5 e'
trasmesso all'Autorita' di cui all'art. 207, che puo'
richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i
successivi sessanta giorni.
7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al
comma 3, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli
imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa
cauzione.
8. Il contributo ambientale del Conai e' utilizzato
in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o
comunque conferiti al servizio pubblico e, in via
accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta,
recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari
e terziari. A tali fini, tale contributo e' attribuito dal
Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di
cui all'art. 223, in proporzione alla quantita' totale, al
peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi
sul mercato nazionale, al netto delle quantita' di
imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per
ciascuna tipologia di materiale. Il CONAI provvede ai mezzi
finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie
funzioni con i proventi dell'attivita', con i contributi
dei consorziati e con una quota del contributo ambientale
CONAI, determinata nella misura necessaria a far fronte
alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto dei
criteri di contenimento dei costi e di efficienza della
gestione, delle funzioni conferitegli dal presente titolo
nonche' con altri contributi e proventi di consorziati e di
terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'art. 221,
lettere a) e c), per le attivita' svolte in loro favore in
adempimento alle prescrizioni di legge.
9. L'applicazione del contributo ambientale CONAI
esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie
prime che lo costituiscono ad altri contributi con
finalita' ambientali previsti dalla parte quarta del
presente decreto o comunque istituiti in applicazione del
presente decreto.
10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI
partecipa con diritto di voto un rappresentante dei
consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dal Ministro delle
attivita' produttive.
11.
12. In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al
comma 5, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare invita le parti a trovare
un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali senza
esito positivo, provvede direttamente, d'intesa con il
Ministro dello sviluppo economico, a definire il
corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5. L'accordo
di cui al comma 5 e' sottoscritto, per le specifiche
condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei
rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal
competente Consorzio di cui all'art. 223. Nel caso in cui
uno di questi Consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga
le intese necessarie con gli enti locali per il ritiro dei
rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione
delle convenzioni locali al fine di assicurare il
raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio
previsti dall'art. 220.
13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli
obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti
di imballaggio indicati nel programma generale di
prevenzione e gestione degli imballaggi di cui all'art.
225, il CONAI adotta, nell'ambito delle proprie
disponibilita' finanziarie, forme particolari di incentivo
per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree
geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi
di raccolta differenziata di cui all'art. 205, comma 1,
entro i limiti massimi di riciclaggio previsti
dall'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.».
- Il testo dell'art. 238 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 238 (Tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani). - 1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi
titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico
non costituenti accessorio o pertinenza dei locali
medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del
territorio comunale, che producano rifiuti urbani, e'
tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce
il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di
raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
e ricomprende anche i costi indicati dall'art. 15 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di
cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e' soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del
presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
2. La tariffa per la gestione dei rifiuti e'
commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base
di parametri, determinati con il regolamento di cui al
comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali
articolati per fasce di utenza e territoriali.
3. La tariffa e' determinata, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6,
dalle Autorita' d'ambito ed e' applicata e riscossa dai
soggetti affidatari del servizio di gestione integrata
sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al
comma 6. Nella determinazione della tariffa e' prevista la
copertura anche di costi accessori relativi alla gestione
dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di
spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano
coperti con la tariffa cio' deve essere evidenziato nei
piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del
servizio.
4. La tariffa e' composta da una quota determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio, riferite in particolare agli investimenti per le
opere ed ai relativi ammortamenti, nonche' da una quota
rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all'entita' dei costi di gestione, in modo che
sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio.
5. Le Autorita' d'ambito approvano e presentano
all'Autorita' di cui all'art. 207 il piano finanziario e la
relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del
servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
6, dovra' essere gradualmente assicurata l'integrale
copertura dei costi.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, le
rappresentanze qualificate degli interessi economici e
sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le
politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati,
disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui
al presente articolo, i criteri generali sulla base dei
quali vengono definite le componenti dei costi e viene
determinata la tariffa, anche con riferimento alle
agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque
l'assenza di oneri per le autorita' interessate.
7. Nella determinazione della tariffa possono essere
previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle
adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente
documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici
reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.
In questo caso, nel piano finanziario devono essere
indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale
copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni,
secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma
6.
8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche
degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e
della qualita' del servizio fornito e del tasso di
inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto
degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che
risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti
urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2,
che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e
dimostrano di averli avviati al recupero mediante
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua
l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi sono escluse
dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata
alla quantita' dei rifiuti conferiti; le medesime utenze
effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio
pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non
inferiore a cinque anni, salva la possibilita' per il
gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza
non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio
anche prima della scadenza quinquennale.
11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al
comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per
l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le
discipline regolamentari vigenti.
12. La riscossione volontaria e coattiva della
tariffa puo' essere effettuata secondo le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.».