Art. 3 
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme
  in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
  - Titolo II - Gestione degli imballaggi. 
 
  1. Il testo dell'articolo 217  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 e' cosi' modificato: 
    a) alla rubrica, dopo le parole: «Ambito  di  applicazione»  sono
aggiunte le seguenti: «e finalita'»; 
    b) al comma 1, dopo le parole: «borse di plastica,» sono aggiunte
le seguenti: «nonche' misure intese  a  prevenire  la  produzione  di
rifiuti  di  imballaggio,  ad   incentivare   il   riutilizzo   degli
imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei  rifiuti  di
imballaggio  e,  conseguentemente,  la  riduzione  dello  smaltimento
finale di tali rifiuti,» e dopo  le  parole:  «dalla  direttiva  (UE)
2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio,»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, nonche' dalla direttiva  (UE)  2018/852  del  Parlamento
europeo e del Consiglio». 
  2. Il comma 1 dell'articolo 218, del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e' cosi' modificato: 
    a) alla lettera e)  le  parole:  «concepito  e  progettato»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «concepito,  progettato  e  immesso  sul
mercato»; le parole «un numero minimo di  viaggi  o  rotazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «molteplici spostamenti  o  rotazioni»,  e
alla fine del periodo  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:«,con  le
stesse finalita' per le quali e' stato concepito»; 
    b)  dopo  la  lettera  e)  e'  inserita  la   seguente:   «e-bis)
imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o piu' strati
di materiali diversi che non possono essere  separati  manualmente  e
formano una singola unita', composto da un recipiente interno e da un
involucro esterno, e che e' riempito,  immagazzinato,  trasportato  e
svuotato in quanto tale;»; 
    c) le lettere da g) a p) sono abrogate; 
    d) dopo il comma 1 e' inserito il seguente «1-bis.  Ai  fini  del
presente titolo si applicano le definizioni di  "rifiuto",  "gestione
dei rifiuti", "raccolta",  "raccolta  differenziata",  "prevenzione",
"riutilizzo",    "trattamento",    "recupero",    "riciclaggio"     e
"smaltimento" di cui all'articolo 183, comma 1, lettere  a),  g-bis),
m), n), o), p), r), s), t), u) e z).». 
  3. L'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato: 
    a) al comma 1, dopo  la  lettera  d)  e'  inserita  la  seguente:
«d-bis) utilizzo di strumenti  economici  o  altre  misure  volte  ad
incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti,  come  quelle
elencate  nell'allegato  L   ter   o   altri   strumenti   e   misure
appropriate.»; 
    b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
      «2. Al  fine  di  favorire  la  transizione  verso  un'economia
circolare  conformemente  al  principio  "chi  inquina   paga",   gli
operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilita'
condivisa, promuovendo misure atte a  garantire  la  prevenzione,  il
riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio. 
      3. L'attivita' di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio
rispetta i seguenti principi: 
        a)  individuazione  degli  obblighi  di   ciascun   operatore
economico, garantendo che i costi di cui all'articolo 221, comma  10,
del  presente  decreto  siano  sostenuti  dai  produttori   e   dagli
utilizzatori in proporzione alle quantita' di imballaggi immessi  sul
mercato nazionale, a tal fine  promuovendo  per  tali  soggetti  e  i
relativi  sistemi  di  responsabilita'  estesa  del  produttore,  nel
rispetto del principio di concorrenza, l'accesso alle  infrastrutture
di raccolta e selezione, in condizioni di parita' tra loro, e  che  i
Comuni ovvero gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove
costituiti ed operanti, organizzino la raccolta differenziata; 
        b) promozione di strumenti di  cooperazione  tra  i  soggetti
pubblici e privati; 
        c) informazione agli utenti finali  degli  imballaggi  ed  in
particolare ai consumatori. Dette informazioni riguardano: 
          1) i sistemi di restituzione, di  raccolta  e  di  recupero
disponibili; 
          2) il  ruolo  degli  utenti  finali  di  imballaggi  e  dei
consumatori  nel  processo  di  riutilizzazione,  di  recupero  e  di
riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; 
          3) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali
si presentano sul mercato; 
        d) gli elementi significativi dei programmi di  gestione  per
gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo  225,
comma 1, e gli elementi  significativi  delle  specifiche  previsioni
contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6. 
        e) gli impatti delle borse di  plastica  sull'ambiente  e  le
misure  necessarie  al  raggiungimento  dell'obiettivo  di  riduzione
dell'utilizzo di borse di plastica; 
        f) la  sostenibilita'  dell'utilizzo  di  borse  di  plastica
biodegradabili e compostabili; 
        g) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della
direttiva 94/62/CE. 
      3.1. Le informazioni di cui alla lettera c) del  comma  3  sono
rese secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto  2005,
n. 195, di attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del
pubblico all'informazione ambientale.»; 
    c) al comma 5 le parole: «con decreto del Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare di concerto con il  ministro
delle attivita' produttive» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dalle
norme tecniche UNI applicabili e» e l'ultimo  periodo  e'  sostituito
dal seguente: «I produttori hanno, altresi', l'obbligo  di  indicare,
ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio,  la
natura dei materiali di  imballaggio  utilizzati,  sulla  base  della
decisione 97/129/CE della Commissione.»; 
    d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis.  Il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di  concerto
con il Ministro dello sviluppo economico puo'  stabilire  un  livello
rettificato degli obiettivi di cui all'Allegato E, per un determinato
anno, tenendo conto della quota media, nei tre  anni  precedenti,  di
imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la  prima  volta
sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un  sistema  di  riutilizzo
degli imballaggi, nel rispetto dei criteri ivi definiti.». 
  4. L'articolo 219-bis del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, e' sostituito con il seguente: 
  «Art. 219-bis. (Sistema di riutilizzo di  specifiche  tipologie  di
imballaggi). - 1. Conformemente alla gerarchia  dei  rifiuti  di  cui
all'articolo 179, gli operatori economici adottano  misure  volte  ad
assicurare l'aumento della percentuale di  imballaggi  riutilizzabili
immessi  sul  mercato  anche  attraverso  l'utilizzo  di  sistemi  di
restituzione con cauzione, nonche'  dei  sistemi  per  il  riutilizzo
degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute  umana  e  nel
rispetto della normativa europea, senza compromettere l'igiene  degli
alimenti  ne'  la  sicurezza  dei  consumatori,  nel  rispetto  della
normativa nazionale in materia. Al fine  di  perseguire  le  predette
finalita', gli operatori economici possono stipulare appositi accordi
e contratti di programma ai  sensi  dell'articolo  206  del  presente
decreto. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, sono adottate  misure  atte  ad  incentivare  forme  di
riutilizzo attraverso, tra l'altro: 
    1) la fissazione di obiettivi qualitativi e/o quantitativi; 
    2) l'impiego di premialita' e di incentivi economici; 
    3)  la  fissazione  di  una  percentuale  minima  di   imballaggi
riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per  ciascun  flusso  di
imballaggi; 
    4) la promozione di  campagne  di  sensibilizzazione  rivolte  ai
consumatori.». 
  5. L'articolo 220, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
e' cosi' modificato: 
    a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1 e'  effettuato
su base nazionale con le seguenti modalita': 
        a) e' calcolato il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e
riciclati in un determinato anno civile. La quantita' di  rifiuti  di
imballaggio  prodotti  puo'  essere  considerata   equivalente   alla
quantita' di imballaggi immessi sul mercato nel  corso  dello  stesso
anno; 
        b) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati e'  calcolato
come il peso degli imballaggi  diventati  rifiuti  che,  dopo  essere
stati sottoposti a  tutte  le  necessarie  operazioni  di  controllo,
cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali  di
scarto che non sono interessati dal successivo  ritrattamento  e  per
garantire  un  riciclaggio  di   elevata   qualita',   sono   immessi
nell'operazione di riciclaggio  sono  effettivamente  ritrattati  per
ottenere prodotti, materiali o sostanze; 
        c)  ai  fini  della  lettera  a),  il  peso  dei  rifiuti  di
imballaggio  riciclati  e'  misurato  all'atto  dell'immissione   dei
rifiuti nell'operazione di riciclaggio. In deroga il peso dei rifiuti
di  imballaggio  riciclati  puo'  essere  misurato  in  uscita   dopo
qualsiasi operazione di cernita, a condizione che: 
          1) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati; 
          2) il peso dei materiali o delle sostanze che sono  rimossi
con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio e che
non sono successivamente riciclati  non  sia  incluso  nel  peso  dei
rifiuti comunicati come riciclati. Il controllo della qualita'  e  di
tracciabilita' dei rifiuti di imballaggio e' assicurato  dal  sistema
previsto dall'articolo 188-bis.»; 
    b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis.  Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  al
presente  articolo   la   quantita'   di   rifiuti   di   imballaggio
biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico  puo'
essere considerata come riciclata se il trattamento produce  compost,
digestato o  altro  prodotto  in  uscita  con  analoga  quantita'  di
contenuto riciclato rispetto ai rifiuti immessi, destinato  a  essere
utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati.  Quando  il
prodotto in uscita e' utilizzato sul terreno, puo' essere considerato
come  riciclato  solo  se  il  suo  utilizzo  comporta  benefici  per
l'agricoltura o un miglioramento sul piano ecologico. 
      6-ter. La quantita' di materiali dei rifiuti di imballaggio che
hanno  cessato  di  essere  rifiuti  a   seguito   di   un'operazione
preparatoria prima  di  essere  ritrattati  puo'  essere  considerata
riciclata, purche'  tali  materiali  siano  destinati  al  successivo
ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o  sostanze  da
utilizzare  per  la  loro  funzione  originaria  o  per  altri  fini.
Tuttavia, i materiali che hanno  cessato  di  essere  rifiuti  e  che
devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre
energia  o  devono  essere  inceneriti,  usati  per   operazioni   di
riempimento o smaltiti in discarica non possono essere considerati ai
fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. 
      6-quater. Per il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1,  il
riciclaggio dei metalli separati dopo  l'incenerimento  dei  rifiuti,
proporzionalmente alla quota di rifiuti  di  imballaggio  inceneriti,
puo' essere computato ai fini del raggiungimento a condizione  che  i
metalli  riciclati  soddisfino  determinati   criteri   di   qualita'
stabiliti  dalla  decisione  di  esecuzione   (UE)   2019/665   della
Commissione del 17 aprile 2019. 
      6-quinquies. I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato
membro per essere riciclati in quello  stesso  Stato  possono  essere
considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma
1 esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati  raccolti  tali
rifiuti di imballaggio. 
      6-sexies. I rifiuti di imballaggio esportati fuori  dell'Unione
europea sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al comma 1 da parte dello  Stato  membro  nel  quale  sono  stati
raccolti soltanto se i requisiti di  cui  all'articolo  188-bis  sono
soddisfatti e se, in conformita' del regolamento  (CE)  n.  1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio,  l'esportatore  puo'  provare
che la spedizione di  rifiuti  e'  conforme  agli  obblighi  di  tale
regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al  di  fuori
dell'Unione europea ha  avuto  luogo  in  condizioni  sostanzialmente
equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto  ambientale
dell'Unione.»; 
    c) Al comma 7 le parole «12,  16  e  17»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «12 e 16». 
  6. L'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato: 
    a) al comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
produttori e gli  utilizzatori  degli  imballaggi  sono  responsabili
della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili
ai  propri  prodotti  definiti  in  proporzione  alla  quantita'   di
imballaggi immessi sul mercato nazionale.»; 
    b) al comma 5,  le  parole  «Il  recesso  sara',  in  ogni  caso,
efficace solo dal momento  in  cui,  intervenuto  il  riconoscimento,
l'Osservatorio  accerti  il  funzionamento  del  sistema  e  ne   dia
comunicazione al Consorzio.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il
recesso e' efficace dal momento del  riconoscimento  del  progetto  e
perde tale  efficacia  solo  in  caso  di  accertamento  del  mancato
funzionamento del sistema.»; 
    c) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Sono a carico dei
produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di  priorita'
nella gestione rifiuti: 
      a) i costi per il riutilizzo  o  la  ripresa  degli  imballaggi
secondari e terziari usati; 
      b) i  costi  per  la  gestione  degli  imballaggi  secondari  e
terziari; 
      c) almeno l'80 per cento dei costi relativi ai servizi  di  cui
all'articolo 222, comma 1, lettera b); 
      d) i costi del successivo trasporto, nonche'  delle  operazioni
di cernita o di altre operazioni preliminari di  cui  all'Allegato  C
del presente decreto legislativo; 
      e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio; 
      f)  i  costi  per  un'adeguata  attivita'  di  informazione  ai
detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui
sistemi di ritiro  e  di  raccolta  dei  rifiuti  anche  al  fine  di
prevenire la dispersione degli stessi; 
      g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati
sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui  rifiuti  raccolti  e
trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati.». 
  7. Dopo l'articolo 221 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
  «Art. 221-bis  (Sistemi  autonomi).  -  1.  I  produttori  che  non
intendono aderire ad  uno  dei  consorzi  di  cui  all'articolo  223,
presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare un'istanza di  riconoscimento  per  la  costituzione  di  un
sistema autonomo  in  forma  individuale  ovvero  collettiva,  avente
personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, retto
da uno statuto, conforme ai principi del  presente  decreto,  nonche'
allo "statuto tipo" di cui al comma 2. 
  2. L'istanza, corredata di un progetto, e' presentata entro novanta
giorni  dall'assunzione  della  qualifica  di  produttore  ai   sensi
dell'articolo 218, comma 1, lettera r), ovvero prima del  recesso  da
uno dei sistemi collettivi gia' esistenti. Il  recesso  e',  in  ogni
caso, efficace solo dal momento in cui il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  emette  il  provvedimento  di
dichiarazione di idoneita' del progetto e  ne  da'  comunicazione  ai
suddetti sistemi collettivi dell'articolo 223. 
  3. Il progetto e' redatto secondo criteri di efficienza,  efficacia
ed economicita' e contiene: a) un piano di raccolta che  prevede  una
rete  articolata  sull'intero  territorio  nazionale,  b)  un   piano
industriale volto a garantire l'effettivo funzionamento in  grado  di
conseguire gli obiettivi di recupero e di riciclaggio  fissati  dalle
norme europee o dalle norme di settore  nazionali.  Lo  statuto  deve
essere conforme ai principi di cui  alle  disposizioni  del  presente
titolo. I proponenti determinano il contributo ambientale secondo  le
modalita'  di  cui  all'articolo  237.  Nel  progetto  sono  altresi'
individuate  modalita'  di  gestione  idonee  a   garantire   che   i
commercianti, i distributori, gli  utenti  finali  e  i  consumatori,
siano informati sulle modalita' di funzionamento del sistema adottato
e sui metodi di raccolta, nonche' sul contributo applicato e su  ogni
altro aspetto per loro rilevante. 
  4. Il proponente puo' richiedere, in qualunque momento, una fase di
confronto  con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio  e  del  mare  al  fine  di  definire  la  portata   delle
informazioni e il relativo livello di dettaglio della  documentazione
di cui al comma 3. 
  5. Sulla base della documentazione  trasmessa  dal  proponente,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
entro sessanta giorni dalla presentazione della  istanza,  verificato
che il progetto contenga tutti gli  elementi  di  cui  al  precedente
comma 3, con un livello di dettaglio tale da consentire l'avvio della
successiva  istruttoria,   comunica   al   proponente   l'avvio   del
procedimento  di  riconoscimento,  ovvero,  qualora   gli   elaborati
progettuali non presentano  un  livello  di  dettaglio  adeguato,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
comunica  al  proponente  il  provvedimento  motivato   di   diniego,
dichiarando la non idoneita' del progetto. 
  6. Acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dall'ISPRA
e la fidejussione prevista  al  comma  11,  entro  centoventi  giorni
dall'avvio del procedimento,  conclusa  l'istruttoria  amministrativa
attestante  l'idoneita'  del  progetto,  con  decreto  del   Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   del   mare   e'
riconosciuto il sistema collettivo. 
  7. A seguito del provvedimento di riconoscimento di  idoneita'  del
progetto, viene effettuata apposita attivita' di monitoraggio a  cura
del Ministero con il supporto dell'Ispra, anche attraverso un congruo
numero di controlli in loco, per la durata indicata nel provvedimento
stesso, volta a verificare l'effettivo funzionamento del  sistema,  e
la conformita' alle eventuali  prescrizioni  dettate.  All'esito  del
monitoraggio effettuato, viene adottato provvedimento di conferma del
riconoscimento, ovvero provvedimento motivato di diniego che  attesta
il mancato funzionamento del sistema. 
  8. L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale ad  uno  dei
sistemi   collettivi   gia'   esistenti,   e'   sospeso   a   seguito
dell'intervenuta dichiarazione di idoneita' del progetto  e  sino  al
provvedimento definitivo  di  cui  al  comma  7.  La  sospensione  e'
comunicata al sistema collettivo di provenienza. 
  9. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare puo' revocare il riconoscimento nei casi in cui: 
    a) il sistema adottato non operi secondo i criteri di efficienza,
efficacia ed economicita'; 
    b) i risultati ottenuti siano insufficienti  per  conseguire  gli
obiettivi di riciclaggio ove previsti; 
    c) il sistema adottato non adempia agli obblighi di gestione; 
    d) siano stati violati gli obblighi previsti  dall'articolo  221,
commi 6, 7 e 8. 
  10. A seguito della comunicazione di non idoneita' del progetto  di
cui al comma 5, di mancato riconoscimento del sistema  ai  sensi  del
comma 7, ovvero di revoca del riconoscimento di cui  al  comma  9,  i
produttori  hanno  l'obbligo  di  partecipare  ad  uno  dei   sistemi
collettivi gia' esistenti. Ove, entro novanta giorni dal  ricevimento
della comunicazione,  i  produttori  non  provvedono  ad  aderire  ai
sistemi collettivi gia' esistenti e a versare le somme a essi  dovute
a decorrere dalla data della stessa comunicazione,  si  applicano  le
sanzioni previste al Titolo VI. 
  11. I  proponenti,  al  fine  di  garantire  la  continuita'  della
raccolta, nelle more del provvedimento definitivo di cui al comma  7,
sono tenuti alla presentazione di una fideiussione bancaria  a  prima
richiesta in favore del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e  del  mare,  pari  all'importo  delle  entrate  previste
dall'applicazione del contributo ambientale di cui al comma 3.  Detta
garanzia sara' aggiornata sino al provvedimento definitivo di cui  al
comma 7. 
  12. Sono fatti salvi i riconoscimenti gia' operati ai  sensi  della
previgente normativa. Tali sistemi si adeguano alle  disposizioni  di
cui al presente Titolo entro il 31 dicembre 2024.». 
  8. L'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato: 
    a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Gli Enti di governo  d'ambito  territoriale  ottimale,  ove
costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati
di raccolta differenziata in modo  da  permettere  il  raggiungimento
degli obiettivi di recupero e di riciclaggio riportati  nell'allegato
E, e da consentire al consumatore di conferire al servizio pubblico i
rifiuti di imballaggio e le altre particolari  categorie  di  rifiuti
selezionati dai rifiuti domestici e  da  altri  tipi  di  rifiuti  di
imballaggio. In particolare: 
        a) garantiscono la copertura della raccolta differenziata  in
maniera  omogenea  in  ciascun  ambito  territoriale  ottimale,   ove
costituito ed operante, ovvero in ciascun Comune,  su  tutto  il  suo
territorio promuovendo per i  produttori  e  i  relativi  sistemi  di
responsabilita' estesa del produttore, nel rispetto del principio  di
concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta, in condizioni
di parita' tra loro; 
        b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del
trasporto, nonche' delle operazioni di cernita o di altre  operazioni
preliminari di cui all'Allegato C del presente  decreto  legislativo,
nonche' il coordinamento con la gestione di  altri  rifiuti  prodotti
nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, ove  costituito  ed
operante, ovvero i Comuni. 
    2. I servizi di cui alla  lettera  b)  sono  prestati  secondo  i
criteri   di   efficacia,   efficienza   ed   economicita',   nonche'
dell'effettiva riciclabilita', sulla  base  delle  determinazioni  in
merito ai costi efficienti dell'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire  tali  servizi
di gestione di rifiuti sono posti a carico  dei  produttori  e  degli
utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali  somme  sono
versate  nei  bilanci  dei  Comuni  ovvero  degli  Enti  di  Gestione
Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella  gestione  del
ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere  impiegate  nel  piano
economico finanziario relativo alla determinazione  della  tassa  sui
rifiuti (TARI). 
    3. Gli  Enti  di  governo  d'ambito  territoriale  ottimale,  ove
costituiti e operanti, ovvero i Comuni, trasmettono annualmente entro
il 31 ottobre alla Regione competente e al Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare un  resoconto  delle  voci  di
costo sostenute per ciascun materiale, di cui all'allegato E, nonche'
per ciascuna tipologia di rifiuto, dimostrando  l'effettivo  riciclo,
nonche' l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dei servizi resi. 
      4. Gli Enti di  governo  d'ambito  territoriale  ottimale,  ove
costituiti ed operanti, ovvero i  Comuni,  garantiscono  la  gestione
completa della raccolta differenziata relativa a tutte  le  categorie
di rifiuti  indicate  nella  direttiva  2018/851/UE  all'articolo  1,
paragrafo 1, numero 3, lettera a),  punto  2-ter,  tramite  specifici
accordi di programma, da sottoscrivere con i sistemi collettivi.». 
    b) dopo il comma 5 sono introdotti i seguenti commi: 
      «5-bis. Nel caso in cui  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela  e  del  territorio  e  del  mare  accerti  che  le  pubbliche
amministrazioni non abbiano attivato  sistemi  adeguati  di  raccolta
differenziata  dei  rifiuti,  anche  per  il   raggiungimento   degli
obiettivi di cui all'articolo 205, ed in  particolare  di  quelli  di
recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220, puo' attivare  azioni
sostitutive ai gestori dei servizi di raccolta  differenziata,  anche
avvalendosi  di  soggetti  pubblici,  ovvero  sistemi  collettivi   o
Consorzi, o privati  individuati  mediante  procedure  trasparenti  e
selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non
superiore a ventiquattro mesi, sempre che cio' avvenga all'interno di
ambiti ottimali opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o
integrazione  del  servizio  ritenuto  insufficiente.   Ai   Consorzi
aderenti alla richiesta, per raggiungere gli obiettivi di recupero  e
riciclaggio previsti dall'articolo 220,  e'  riconosciuto  il  valore
della  tariffa  applicata  per  la  raccolta   dei   rifiuti   urbani
corrispondente, al netto dei  ricavi  conseguiti  dalla  vendita  dei
materiali e del  corrispettivo  dovuto  sul  ritiro  dei  rifiuti  di
imballaggio e delle  frazioni  merceologiche  omogenee.  Ai  soggetti
privati, selezionati per comprovata  e  documentata  affidabilita'  e
capacita', a cui e' affidata la raccolta differenziata e conferiti  i
rifiuti  di  imballaggio  in  via  temporanea   e   d'urgenza,   fino
all'espletamento delle  procedure  ordinarie  di  aggiudicazione  del
servizio e comunque per un  periodo  non  superiore  a  dodici  mesi,
prorogabili di  ulteriori  dodici  mesi  in  caso  di  impossibilita'
oggettiva e documentata di aggiudicazione, e' riconosciuto  il  costo
del servizio spettante ai gestori, oggetto dell'azione sostitutiva. 
      5-ter.   Le   pubbliche   amministrazioni   incoraggiano,   ove
opportuno, l'utilizzazione di materiali  provenienti  da  rifiuti  di
imballaggio riciclati per la  fabbricazione  di  imballaggi  e  altri
prodotti. 
      5-quater.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo  economico  curano
la  pubblicazione  delle  misure  e  degli  obiettivi  oggetto  delle
campagne di informazione di cui all'articolo 224,  comma  3,  lettera
g).». 
  9. L'articolo 224, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
e' cosi' modificato: 
    a) al comma 3, lettera h), le parole «ripartisce tra i produttori
e gli utilizzatori  il  corrispettivo  per  i  maggiori  oneri  della
raccolta differenziata di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b)»
sono sostituite dalle seguenti: «ripartisce tra i  produttori  e  gli
utilizzatori il corrispettivo per gli oneri di cui all'articolo  221,
comma 10, lettera b)»; 
    b) il comma 5 dell'articolo 224 e' sostituito dai seguenti: 
      «5.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  del  principio   di
corresponsabilita'  gestionale   tra   produttori,   utilizzatori   e
pubbliche  amministrazioni,  CONAI  ed  i  sistemi  autonomi  di  cui
all'articolo 221, comma, 3 lettere a) e c) promuovono e stipulano  un
accordo di programma quadro, di cui alla legge  241/90  e  successive
modificazioni, su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto
di riferimento,  intendendosi  i  sistemi  collettivi  operanti  e  i
gestori delle piattaforme  di  selezione  (CSS),  con  l'Associazione
nazionale  Comuni  italiani  (ANCI),  con  l'Unione  delle   province
italiane (UPI) o con gli Enti  di  gestione  di  Ambito  territoriale
ottimale. In particolare, tale accordo stabilisce: 
        1. la copertura dei costi di cui all'articolo 222, commi 1  e
2 del presente decreto legislativo; 
        2. le modalita' di raccolta dei  rifiuti  da  imballaggio  ai
fini delle attivita' di riciclaggio e di recupero; 
        3. gli obblighi e le sanzioni  posti  a  carico  delle  parti
contraenti. 
      5-bis. L'accordo di programma di cui al comma 5  e'  costituito
da una parte generale e dai relativi  allegati  tecnici  per  ciascun
materiale di cui all'Allegato E. Gli  allegati  tecnici  prevedono  i
corrispettivi calcolati secondo le fasce di qualita',  tenendo  conto
delle operazioni di cernita o di altre  operazioni  preliminari,  che
sono  stabilite  tramite  analisi  merceologiche  effettuate  da   un
soggetto   terzo,    individuato    congiuntamente    dai    soggetti
sottoscrittori, nominato dagli Enti di governo d'ambito  territoriali
ottimali, ove costituiti ed operanti, ovvero  dai  Comuni  con  oneri
posti a carico dei sistemi collettivi.». 
  10. L'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 227 (Rifiuti elettrici ed  elettronici,  rifiuti  di  pile  e
accumulatori,  rifiuti  sanitari,  veicoli  fuori  uso   e   prodotti
contenenti amianto). - 1. Fatte salve le disposizioni degli  articoli
178-bis e 178-ter, ove applicabili, restano in vigore le disposizioni
nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare
quelle riguardanti: 
    a) rifiuti  elettrici  ed  elettronici:  direttiva  2012/19/UE  e
direttiva 2011/65/UE e relativi decreti legislativi di attuazione  14
marzo 2014, n. 49 e 4 marzo 2014, n. 27, e direttiva (UE) 2018/849; 
    b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della  Repubblica  15
luglio 2003, n. 254; 
    c) veicoli fuori uso: direttiva  2000/53/CE  e  relativo  decreto
legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n.  209  e  direttiva  (UE)
2018/849; 
    d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti  contenenti  amianto:
decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248; 
    e)  rifiuti  di  pile  e  accumulatori:  direttiva  2006/66/CE  e
relativo decreto legislativo di attuazione 15 febbraio 2016, n. 27  e
direttiva (UE) 2018/849.». 
  11. L'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 237 (Criteri direttivi dei sistemi di gestione). - 1. Al fine
di migliorare  la  qualita'  dell'ambiente  e  per  contribuire  alla
transizione  verso  un'economia  circolare,  i  sistemi  di  gestione
adottati favoriscono misure intese, in via prioritaria,  a  prevenire
la produzione di rifiuti tenuto conto dell'obsolescenza  programmata,
nonche' a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre
forme di recupero, quindi, la riduzione dello smaltimento  finale  di
tali rifiuti, tenendo conto dei principi di cui  all'articolo  178  e
dei criteri di cui all'articolo 179 del presente decreto legislativo.
I Consorzi ovvero i  sistemi  di  gestione  in  forma  individuale  o
collettiva, di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente
decreto legislativo, gia' istituiti  ovvero  riconosciuti  ovvero  in
corso di riconoscimento,  operano  sull'intero  territorio  nazionale
senza generare distorsioni della concorrenza, curano  per  conto  dei
produttori la gestione  dei  rifiuti  provenienti  dai  prodotti  che
immettono  sul  mercato  nazionale  e  dai  prodotti   importati   in
condizioni non  discriminatorie,  in  modo  da  evitare  ostacoli  al
commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le  operazioni
di raccolta e di gestione nelle aree piu' proficue. 
  2. I  sistemi  di  gestione  adottati  devono  essere  aperti  alla
partecipazione degli operatori economici interessati, assicurando  il
rispetto del principio  di  trasparenza  e  di  non  discriminazione,
garantiscono la continuita'  dei  servizi  di  gestione  dei  rifiuti
sull'anno solare di riferimento, ancorche' siano stati conseguiti gli
obiettivi generali e specifici ad essi applicabili, nonche'  adeguata
attivita' di informazione ai detentori di  rifiuti  sulle  misure  di
prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta  dei
rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi. 
  3. I produttori  del  prodotto,  dispongono  dei  mezzi  finanziari
ovvero dei mezzi finanziari e organizzativi della gestione del  ciclo
di vita in cui il  prodotto  diventa  rifiuto;  tale  responsabilita'
finanziaria non supera i costi necessari per la prestazione  di  tali
servizi; i costi sono determinati in modo trasparente tra gli  attori
interessati, inclusi i produttori di prodotti, i  sistemi  collettivi
che operano per loro conto e le autorita' pubbliche; a  tal  fine,  i
produttori del prodotto, ovvero i sistemi collettivi, determinano  il
contributo ambientale secondo le modalita' di cui al comma 4. 
  4. Il contributo ambientale, determinato per tipologia, per  unita'
o per peso del prodotto immesso sul mercato  nazionale,  assicura  la
copertura dei costi di gestione  del  rifiuto  da  esso  generato  in
conformita' ai principi di  cui  all'articolo  178,  al  netto  degli
introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle  materie  prime
ottenute dal prodotto, nonche' da eventuali cauzioni di deposito  non
reclamate. Esso e' modulato, ove possibile, per  singoli  prodotti  o
gruppi di prodotti  simili,  tenuto  conto  della  loro  durevolezza,
riparabilita',  riutilizzabilita'  e  riciclabilita',  nonche'  della
presenza di sostanze pericolose, garantendo un approccio  basato  sul
ciclo di vita del  prodotto  e  il  buon  funzionamento  del  mercato
interno. 
  5. Il contributo e' inoltre impiegato per  accrescere  l'efficienza
della filiera, mediante attivita' di  ricerca  scientifica  applicata
all'ecodesign dei prodotti  e  allo  studio  di  nuove  tecnologie  e
sistemi innovativi per la gestione dei relativi rifiuti. 
  6. Annualmente, entro il 31 ottobre, i sistemi di gestione adottati
presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare un  piano  specifico  di  prevenzione  e  gestione  relativo
all'anno  solare  successivo,  e  il  bilancio  con  relazione  sulla
gestione relativa all'anno solare precedente, che riporti: 
    a)  l'indicazione  nominativa  degli  operatori   economici   che
partecipano al sistema; 
    b) i dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti
raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati; 
    c) le modalita' di determinazione del contributo ambientale; 
    d)  le  finalita'  per  le  quali  e'  utilizzato  il  contributo
ambientale; 
    e) l'indicazione delle procedure  di  selezione  dei  gestori  di
rifiuti di filiera, secondo la normativa vigente, nonche' dell'elenco
degli stessi gestori individuati per area geografica  e  che  operano
sull'intero territorio nazionale; 
    f) le eventuali ragioni che impediscono il  raggiungimento  degli
obiettivi di recupero e riciclo previsti, con le  relative  misure  e
interventi correttivi finalizzati  ad  assicurare  il  raggiungimento
degli stessi. In presenza di piu' attivita' produttive, il centro  di
costo afferente all'attivita' di gestione del fine vita del  prodotto
e' evidenziato in una contabilita' dedicata, tale da  mostrare  tutte
le  componenti  di   costo   associate   al   contributo   ambientale
effettivamente sostenute. Eventuali avanzi di gestione derivanti  dal
contributo ambientale non concorrono alla formazione del reddito.  E'
fatto  divieto  di  distribuire  utili  e  avanzi  di  esercizio   ai
consorziati.  L'avanzo  di  gestione   proveniente   dal   contributo
ambientale costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e  ne
determina  la  riduzione  del  suo  importo   nel   primo   esercizio
successivo. 
  7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, ove non ritenga congruo il contributo determinato,  provvede  a
nuova  determinazione.  I  sistemi  collettivi  si  conformano   alle
indicazioni del Ministero ed applicano il contributo come determinato
nell'esercizio finanziario successivo. 
  8. Il  contributo  ambientale  versato  ad  un  sistema  collettivo
esclude l'assoggettamento del medesimo bene, e  delle  materie  prime
che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale  previsto  dalla
parte  quarta  del  presente   decreto   legislativo.   La   presente
disposizione si applica con efficacia retroattiva. 
  9. I sistemi collettivi gia' istituiti si conformano ai principi  e
criteri contenuti negli articoli 178-bis e 178-ter entro il 5 gennaio
2023. 
  10. I produttori che non intendono aderire  ai  sistemi  collettivi
esistenti di cui al Titolo III, presentano al Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del  Mare  una  apposita  istanza  di
riconoscimento per la costituzione di un sistema  autonomo  in  forma
individuale  ovvero  collettiva,  avente  personalita'  giuridica  di
diritto privato, senza scopo di lucro, retto da uno statuto  conforme
ai principi del presente  decreto,  nonche'  allo  statuto  tipo.  Il
riconoscimento  e'  effettuato   secondo   le   modalita'   contenute
nell'articolo 221-bis, in quanto compatibili con il regime  specifico
applicabile.». 
  12. Il comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n.  152,  e'  sostituito  dal  seguente:  «10.  Le  utenze  non
domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma
1, lettera b-ter) punto 2,  che  li  conferiscono  al  di  fuori  del
servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante
attestazione rilasciata dal  soggetto  che  effettua  l'attivita'  di
recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla  corresponsione  della
componente  tariffaria  rapportata   alla   quantita'   dei   rifiuti
conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta  di  servirsi  del
gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo
non inferiore a cinque anni, salva la possibilita' per il gestore del
servizio pubblico, dietro richiesta  dell'utenza  non  domestica,  di
riprendere l'erogazione  del  servizio  anche  prima  della  scadenza
quinquennale.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art.  217  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 217 (Ambito di applicazione e finalita'). -  1.
          Il presente titolo disciplina la gestione degli  imballaggi
          e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne  e  ridurne
          l'impatto sull'ambiente, favorendo,  fra  l'altro,  livelli
          sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di  plastica,
          nonche' misure intese a prevenire la produzione di  rifiuti
          di  imballaggio,  ad  incentivare   il   riutilizzo   degli
          imballaggi, il riciclaggio e altre forme  di  recupero  dei
          rifiuti di imballaggio e,  conseguentemente,  la  riduzione
          dello smaltimento  finale  di  tali  rifiuti,"  e  dopo  le
          parole:  "dalla  direttiva  (UE)  2015/720  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio," sono  aggiunte  le  seguenti:  ",
          nonche'  dalla  direttiva  (UE)  2018/852  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio ed assicurare un elevato livello di
          tutela dell'ambiente, sia per  garantire  il  funzionamento
          del  mercato,  nonche'  per  evitare  discriminazioni   nei
          confronti dei prodotti importati, prevenire l'insorgere  di
          ostacoli agli scambi  e  distorsioni  della  concorrenza  e
          garantire il massimo rendimento possibile degli  imballaggi
          e dei rifiuti di imballaggio, in conformita' alla direttiva
          94/62/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  20
          dicembre 1994, come integrata e modificata dalla  direttiva
          2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  e  dalla
          direttiva  (UE)  2015/720  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, di cui la  parte  quarta  del  presente  decreto
          costituisce recepimento nell'ordinamento interno. I sistemi
          di gestione devono essere aperti alla partecipazione  degli
          operatori economici interessati. 
                2. La disciplina  di  cui  al  comma  1  riguarda  la
          gestione  di  tutti  gli  imballaggi  immessi  sul  mercato
          dell'Unione europea e di tutti  i  rifiuti  di  imballaggio
          derivanti  dal  loro  impiego,  utilizzati  o  prodotti  da
          industrie, esercizi commerciali, uffici,  negozi,  servizi,
          nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che  produce
          o utilizza imballaggi o rifiuti di  imballaggio,  qualunque
          siano i materiali che li compongono.  Gli  operatori  delle
          rispettive filiere  degli  imballaggi  nel  loro  complesso
          garantiscono, secondo  i  principi  della  "responsabilita'
          condivisa", che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei
          rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile  per
          tutto il ciclo di vita. 
                3. Restano fermi i vigenti requisiti  in  materia  di
          qualita'  degli  imballaggi,  come  quelli  relativi   alla
          sicurezza, alla protezione della salute  e  all'igiene  dei
          prodotti imballati,  nonche'  le  vigenti  disposizioni  in
          materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi. 
                3-bis. In attuazione  dell'art.  18  della  direttiva
          94/62/CE  e  fatte  salve  le  ipotesi  di  deroga  a  tale
          disposizione previste dalla medesima direttiva o  da  altre
          disposizioni   dell'ordinamento   europeo,   e'   garantita
          l'immissione  sul  mercato   nazionale   degli   imballaggi
          conformi alle previsioni del  presente  titolo  e  ad  ogni
          altra  disposizione  normativa  adottata  nel  rispetto  di
          quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE.». 
              - Il testo dell'art. 218 del citato decreto legislativo
          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art.   218   (Definizioni).    -    1.    Ai    fini
          dell'applicazione del presente titolo si intende per: 
                  a) imballaggio: il prodotto, composto di  materiali
          di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci,
          dalle materie prime ai prodotti finiti,  a  proteggerle,  a
          consentire la loro manipolazione e  la  loro  consegna  dal
          produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare
          la loro presentazione, nonche' gli articoli a perdere usati
          allo stesso scopo; 
                  b)  imballaggio  per  la  vendita   o   imballaggio
          primario: imballaggio concepito in modo da costituire,  nel
          punto di vendita, un'unita' di vendita per l'utente  finale
          o per il consumatore; 
                  c) imballaggio multiplo o  imballaggio  secondario:
          imballaggio concepito in modo da costituire, nel  punto  di
          vendita, il raggruppamento di un certo numero di unita'  di
          vendita, indipendentemente dal fatto che sia  venduto  come
          tale all'utente  finale  o  al  consumatore,  o  che  serva
          soltanto a facilitare il rifornimento  degli  scaffali  nel
          punto di vendita. Esso puo'  essere  rimosso  dal  prodotto
          senza alterarne le caratteristiche; 
                  d)  imballaggio  per  il  trasporto  o  imballaggio
          terziario: imballaggio concepito in modo da  facilitare  la
          manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime
          ai prodotti finiti, di un certo numero di unita' di vendita
          oppure  di  imballaggi  multipli  per   evitare   la   loro
          manipolazione ed i danni connessi al trasporto,  esclusi  i
          container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed
          aerei; 
                  e)  imballaggio   riutilizzabile:   imballaggio   o
          componente  di  imballaggio   che   e'   stato   concepito,
          progettato e immesso sul mercato per sopportare  nel  corso
          del suo ciclo di vita molteplici  spostamenti  o  rotazioni
          all'interno di un circuito di  riutilizzo,  con  le  stesse
          finalita' per le quali e' stato concepito; 
                  e-bis)  imballaggio   composito:   un   imballaggio
          costituito da due o piu' strati di  materiali  diversi  che
          non possono  essere  separati  manualmente  e  formano  una
          singola unita', composto da un recipiente interno e  da  un
          involucro  esterno,  e  che  e'  riempito,   immagazzinato,
          trasportato e svuotato in quanto tale; 
                  f)  rifiuto  di  imballaggio:  ogni  imballaggio  o
          materiale di imballaggio, rientrante nella  definizione  di
          rifiuto di cui all'art. 183, comma 1, lettera a), esclusi i
          residui della produzione; 
                  g) - p) abrogate; 
                  q)   operatori   economici:   i   produttori,   gli
          utilizzatori, i recuperatori,  i  riciclatori,  gli  utenti
          finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori; 
                  r)  produttori:  i  fornitori   di   materiali   di
          imballaggio,  i  fabbricanti,   i   trasformatori   e   gli
          importatori  di  imballaggi  vuoti  e   di   materiali   di
          imballaggio; 
                  s) utilizzatori: i  commercianti,  i  distributori,
          gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e  gli
          importatori di imballaggi pieni; 
                  t) pubbliche amministrazioni e gestori: i  soggetti
          e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo  e
          gestione del servizio di raccolta,  trasporto,  recupero  e
          smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte
          quarta del presente decreto o loro concessionari; 
                  u) utente finale: il  soggetto  che  nell'esercizio
          della  sua  attivita'  professionale  acquista,  come  beni
          strumentali, articoli o merci imballate; 
                  v)   consumatore:    il    soggetto    che    fuori
          dall'esercizio di una attivita'  professionale  acquista  o
          importa  per  proprio  uso  imballaggi,  articoli  o  merci
          imballate; 
                  z) accordo volontario: accordo formalmente concluso
          tra le pubbliche amministrazioni  competenti  e  i  settori
          economici interessati,  aperto  a  tutti  i  soggetti,  che
          disciplina  i  mezzi,  gli  strumenti  e  le   azioni   per
          raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 220; 
                  aa) filiera: organizzazione economica e  produttiva
          che svolge la propria attivita', dall'inizio del  ciclo  di
          lavorazione al  prodotto  finito  di  imballaggio,  nonche'
          svolge  attivita'  di  recupero  e  riciclo  a  fine   vita
          dell'imballaggio stesso; 
                  bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti  di
          imballaggio  primari  o  comunque  conferiti  al   servizio
          pubblico, nonche' dei rifiuti speciali assimilati,  gestita
          dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili; 
                  cc) ripresa:  l'operazione  di  restituzione  degli
          imballaggi usati secondari e terziari  dall'utilizzatore  o
          utente finale, escluso il consumatore, al  fornitore  della
          merce  o  distributore  e,  a  ritroso,  lungo  la   catena
          logistica di fornitura fino al produttore  dell'imballaggio
          stesso; 
                  dd) imballaggio  usato:  imballaggio  secondario  o
          terziario gia' utilizzato e destinato ad essere ritirato  o
          ripreso; 
                  dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'art. 3,
          punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  a  cui  possono  essere  stati
          aggiunti additivi o altre sostanze e  che  puo'  funzionare
          come componente strutturale principale delle borse; 
                  dd-ter)  borse  di  plastica:  borse  con  o  senza
          manici,  in  plastica,  fornite  ai  consumatori   per   il
          trasporto di merci o prodotti; 
                  dd-quater) borse di plastica in materiale  leggero:
          borse di plastica con uno  spessore  della  singola  parete
          inferiore a 50 micron fornite per il trasporto; 
                  dd-quinquies)  borse  di  plastica   in   materiale
          ultraleggero: borse di  plastica  con  uno  spessore  della
          singola parete inferiore a 15 micron richieste  a  fini  di
          igiene o fornite come  imballaggio  primario  per  alimenti
          sfusi; 
                  dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse
          di  plastica  composte  da  materie  plastiche   contenenti
          additivi che catalizzano  la  scomposizione  della  materia
          plastica in microframmenti; 
                  dd-septies)  borse  di  plastica  biodegradabili  e
          compostabili: borse di plastica  certificate  da  organismi
          accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilita'
          e di compostabilita', come stabiliti dal  Comitato  europeo
          di normazione  ed  in  particolare  dalla  norma  EN  13432
          recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002; 
                  dd-octies)   commercializzazione   di   borse    di
          plastica: fornitura di borse di plastica a  pagamento  o  a
          titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori,
          nonche' da parte dei  commercianti  nei  punti  vendita  di
          merci o prodotti. 
                1-bis. Ai fini del presente titolo  si  applicano  le
          definizioni   di   "rifiuto",   "gestione   dei   rifiuti",
          "raccolta",   "raccolta   differenziata",    "prevenzione",
          "riutilizzo", "trattamento",  "recupero",  "riciclaggio"  e
          "smaltimento" di cui all'art. 183,  comma  1,  lettere  a),
          g-bis), m), n), o), p), r), s), t), u) e z). 
                2. La definizione di imballaggio di cui alle  lettere
          da a) ad e) del comma  1  e'  inoltre  basata  sui  criteri
          interpretativi  indicati  nell'art.   3   della   direttiva
          94/62/CEE, cosi' come modificata dalla direttiva 2004/12/CE
          e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E  alla
          parte quarta del presente decreto.». 
              - Il testo dell'art. 219 del citato decreto legislativo
          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art.  219  (Criteri  informatori  dell'attivita'  di
          gestione dei rifiuti di imballaggio). - 1.  L'attivita'  di
          gestione degli imballaggi e dei rifiuti di  imballaggio  si
          informa ai seguenti principi generali: 
                  a) incentivazione e  promozione  della  prevenzione
          alla fonte della  quantita'  e  della  pericolosita'  nella
          fabbricazione   degli   imballaggi   e   dei   rifiuti   di
          imballaggio, soprattutto attraverso  iniziative,  anche  di
          natura economica in conformita'  ai  principi  del  diritto
          comunitario, volte a promuovere lo sviluppo  di  tecnologie
          pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione
          degli imballaggi,  nonche'  a  favorire  la  produzione  di
          imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo; 
                  b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di
          materia prima, sviluppo  della  raccolta  differenziata  di
          rifiuti di imballaggio  e  promozione  di  opportunita'  di
          mercato  per  incoraggiare  l'utilizzazione  dei  materiali
          ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati; 
                  c) riduzione del flusso dei rifiuti di  imballaggio
          destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme
          di recupero; 
                  d)   applicazione   di   misure   di    prevenzione
          consistenti in programmi nazionali  o  azioni  analoghe  da
          adottarsi previa consultazione  degli  operatori  economici
          interessati; 
                  d-bis) utilizzo  di  strumenti  economici  o  altre
          misure volte ad incentivare l'applicazione della  gerarchia
          dei rifiuti, come quelle elencate  nell'allegato  L  ter  o
          altri strumenti e misure appropriate. 
                2.  Al  fine  di  favorire   la   transizione   verso
          un'economia  circolare  conformemente  al  principio   "chi
          inquina paga", gli operatori economici cooperano secondo il
          principio di responsabilita' condivisa, promuovendo  misure
          atte  a  garantire  la  prevenzione,  il   riutilizzo,   il
          riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio. 
                3. L'attivita' di gestione integrata dei  rifiuti  di
          imballaggio rispetta i seguenti principi: 
                  a)  individuazione  degli   obblighi   di   ciascun
          operatore economico, garantendo che i costi di cui all'art.
          221, comma 10, del presente  decreto  siano  sostenuti  dai
          produttori  e  dagli  utilizzatori  in   proporzione   alle
          quantita' di imballaggi immessi sul  mercato  nazionale,  a
          tal fine promuovendo per tali soggetti e i relativi sistemi
          di responsabilita' estesa del produttore, nel rispetto  del
          principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture  di
          raccolta e selezione, in condizioni di parita' tra loro,  e
          che  i  Comuni  ovvero  gli  Enti   di   governo   d'ambito
          territoriale  ottimale,   ove   costituiti   ed   operanti,
          organizzino la raccolta differenziata; 
                  b) promozione di strumenti di  cooperazione  tra  i
          soggetti pubblici e privati; 
                  c) informazione agli utenti finali degli imballaggi
          ed  in  particolare  ai  consumatori.  Dette   informazioni
          riguardano: 
                    1) i sistemi di restituzione, di  raccolta  e  di
          recupero disponibili; 
                    2) il ruolo degli utenti finali di  imballaggi  e
          dei  consumatori  nel  processo  di   riutilizzazione,   di
          recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di
          imballaggio; 
                    3)  il  significato  dei  marchi  apposti   sugli
          imballaggi quali si presentano sul mercato; 
                  d) gli  elementi  significativi  dei  programmi  di
          gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di
          cui all'art. 225, comma 1,  e  gli  elementi  significativi
          delle specifiche previsioni contenute nei  piani  regionali
          ai sensi dell'art. 225, comma 6. 
                  e)   gli   impatti   delle   borse   di    plastica
          sull'ambiente e  le  misure  necessarie  al  raggiungimento
          dell'obiettivo  di  riduzione  dell'utilizzo  di  borse  di
          plastica; 
                  f) la  sostenibilita'  dell'utilizzo  di  borse  di
          plastica biodegradabili e compostabili; 
                  g)  l'impatto  delle  borse  oxo-degradabili,  come
          definito  dalla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'art.
          20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE. 
                3.1. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma
          3 sono rese secondo le disposizioni del decreto legislativo
          19 agosto 2005,  n.  195,  di  attuazione  della  direttiva
          2003/4/CE  sull'accesso   del   pubblico   all'informazione
          ambientale. 
                3-bis.  Al  fine  di  fornire  idonee  modalita'   di
          informazione   ai   consumatori   e   di   consentire    il
          riconoscimento delle borse di plastica  commercializzabili,
          i produttori delle borse di cui  agli  articoli  226-bis  e
          226-ter,  ferme  le  certificazioni  ivi  previste,  devono
          apporre su tali borse  i  propri  elementi  identificativi,
          nonche' diciture idonee ad attestare che le borse  prodotte
          rientrino in una delle tipologie  commercializzabili.  Alle
          borse  biodegradabili  e   compostabili   si   applica   il
          disciplinare delle etichette o dei  marchi  adottato  dalla
          Commissione,  ai  sensi  dell'art.  8-bis  della  direttiva
          94/62/CE. 
                4. In conformita' alle determinazioni  assunte  dalla
          Commissione dell'Unione europea, con decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
          concerto con il Ministro delle attivita'  produttive,  sono
          adottate le misure tecniche necessarie  per  l'applicazione
          delle disposizioni del  presente  titolo,  con  particolare
          riferimento agli imballaggi  pericolosi,  anche  domestici,
          nonche' agli imballaggi primari di apparecchiature  mediche
          e prodotti farmaceutici,  ai  piccoli  imballaggi  ed  agli
          imballaggi  di  lusso.  Qualora  siano  coinvolti   aspetti
          sanitari, il predetto decreto e' adottato di  concerto  con
          il Ministro della salute. 
                5. Tutti gli imballaggi devono essere  opportunamente
          etichettati secondo  le  modalita'  stabilite  dalle  norme
          tecniche   UNI   applicabili   e   in   conformita'    alle
          determinazioni  adottate  dalla   Commissione   dell'Unione
          europea, per facilitare  la  raccolta,  il  riutilizzo,  il
          recupero ed il riciclaggio degli  imballaggi,  nonche'  per
          dare  una  corretta  informazione  ai   consumatori   sulle
          destinazioni finali degli imballaggi. I  produttori  hanno,
          altresi',   l'obbligo   di   indicare,   ai   fini    della
          identificazione  e  classificazione  dell'imballaggio,   la
          natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla  base
          della decisione 97/129/CE della Commissione. 
              5-bis. Il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico puo' stabilire  un  livello  rettificato
          degli obiettivi di cui all'Allegato E, per  un  determinato
          anno,  tenendo  conto  della  quota  media,  nei  tre  anni
          precedenti, di imballaggi  per  la  vendita  riutilizzabili
          immessi per la  prima  volta  sul  mercato  e  riutilizzati
          nell'ambito di un sistema di riutilizzo  degli  imballaggi,
          nel rispetto dei criteri ivi definiti.». 
              - Il testo dell'art. 220 del citato decreto legislativo
          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 220 (Obiettivi di recupero e di riciclaggio). -
          1. Per conformarsi ai  principi  di  cui  all'art.  219,  i
          produttori  e  gli  utilizzatori  devono   conseguire   gli
          obiettivi finali di riciclaggio e di recupero  dei  rifiuti
          di imballaggio in conformita' alla  disciplina  comunitaria
          indicati nell'Allegato E alla  parte  quarta  del  presente
          decreto. 
                2. Per  garantire  il  controllo  del  raggiungimento
          degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il  Consorzio
          nazionale degli imballaggi di cui all'art.  224  acquisisce
          da  tutti  i  soggetti  che  operano  nel   settore   degli
          imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati  relativi  al
          riciclaggio  e  al  recupero  degli   stessi   e   comunica
          annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti,
          utilizzando  il  modello  unico  di  dichiarazione  di  cui
          all'art. 1 della legge 25 gennaio  1994,  n.  70,  i  dati,
          riferiti   all'anno   solare   precedente,   relativi    al
          quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale  e  per
          tipo di  imballaggio  immesso  sul  mercato,  nonche',  per
          ciascun   materiale,   la   quantita'   degli    imballaggi
          riutilizzati e  dei  rifiuti  di  imballaggio  riciclati  e
          recuperati provenienti dal mercato nazionale.  Le  predette
          comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui
          all'art. 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i  quali
          hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate
          contestualmente  al  Consorzio  nazionale   imballaggi.   I
          rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunita' sono presi
          in considerazione, ai fini dell'adempimento degli  obblighi
          e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo
          se   sussiste   idonea   documentazione   comprovante   che
          l'operazione  di  recupero  e/o  di  riciclaggio  e'  stata
          effettuata con modalita' equivalenti a quelle  previste  al
          riguardo dalla legislazione comunitaria. L'Autorita' di cui
          all'art.   207,   entro   centoventi   giorni   dalla   sua
          istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari  in
          cui le operazioni  di  recupero  e/o  di  riciclaggio  sono
          considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla
          legislazione comunitaria, tenendo conto anche di  eventuali
          decisioni e orientamenti dell'Unione europea in materia. 
                3. 
                4.  Le  pubbliche   amministrazioni   e   i   gestori
          incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da
          rifiuti di imballaggio riciclati per  la  fabbricazione  di
          imballaggi e altri prodotti mediante: 
                  a) il miglioramento delle condizioni di mercato per
          tali materiali; 
                  b)  la  revisione   delle   norme   esistenti   che
          impediscono l'uso di tali materiali. 
                5. Fermo restando  quanto  stabilito  dall'art.  224,
          comma 3, lettera e), qualora gli obiettivi  complessivi  di
          riciclaggio e di recupero dei rifiuti di  imballaggio  come
          fissati al  comma  1  non  siano  raggiunti  alla  scadenza
          prevista, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,
          su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e  del  mare  e  del  Ministro  delle  attivita'
          produttive,  alle  diverse  tipologie   di   materiali   di
          imballaggi sono applicate misure  di  carattere  economico,
          proporzionate  al   mancato   raggiungimento   di   singoli
          obiettivi, il  cui  introito  e'  versato  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare. Dette somme saranno utilizzate per promuovere  la
          prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il
          recupero dei rifiuti di imballaggio. 
                6. Il calcolo degli obiettivi di cui al  comma  1  e'
          effettuato su base nazionale con le seguenti modalita': 
                  a) e' calcolato il peso dei rifiuti di  imballaggio
          prodotti e riciclati in  un  determinato  anno  civile.  La
          quantita' di rifiuti di imballaggio  prodotti  puo'  essere
          considerata  equivalente  alla  quantita'   di   imballaggi
          immessi sul mercato nel corso dello stesso anno; 
                  b) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati  e'
          calcolato come il peso degli imballaggi  diventati  rifiuti
          che, dopo essere stati sottoposti  a  tutte  le  necessarie
          operazioni  di  controllo,  cernita  e   altre   operazioni
          preliminari, per eliminare i materiali di  scarto  che  non
          sono  interessati  dal  successivo  ritrattamento   e   per
          garantire un riciclaggio di elevata qualita', sono  immessi
          nell'operazione   di   riciclaggio   sono    effettivamente
          ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze; 
                  c) ai fini della lettera a), il peso dei rifiuti di
          imballaggio riciclati e' misurato all'atto  dell'immissione
          dei rifiuti nell'operazione di riciclaggio.  In  deroga  il
          peso dei  rifiuti  di  imballaggio  riciclati  puo'  essere
          misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita,  a
          condizione che: 
                    1) tali rifiuti in uscita  siano  successivamente
          riciclati; 
                    2) il peso dei materiali  o  delle  sostanze  che
          sono   rimossi   con   ulteriori   operazioni    precedenti
          l'operazione di riciclaggio e che non sono  successivamente
          riciclati non sia incluso nel peso dei  rifiuti  comunicati
          come  riciclati.  Il  controllo   della   qualita'   e   di
          tracciabilita' dei rifiuti di imballaggio e' assicurato dal
          sistema previsto dall'art. 188-bis."; 
                6-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi  di  cui
          al presente articolo la quantita' di rifiuti di imballaggio
          biodegradabili  in  ingresso  al  trattamento  aerobico   o
          anaerobico puo' essere considerata  come  riciclata  se  il
          trattamento produce compost, digestato o altro prodotto  in
          uscita  con  analoga  quantita'  di   contenuto   riciclato
          rispetto ai rifiuti immessi, destinato a essere  utilizzato
          come prodotto, materiale o sostanza  riciclati.  Quando  il
          prodotto in uscita e' utilizzato sul terreno,  puo'  essere
          considerato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta
          benefici per l'agricoltura o  un  miglioramento  sul  piano
          ecologico. 
                6-ter. La  quantita'  di  materiali  dei  rifiuti  di
          imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti  a  seguito
          di un'operazione preparatoria prima  di  essere  ritrattati
          puo' essere considerata riciclata, purche'  tali  materiali
          siano destinati al  successivo  ritrattamento  al  fine  di
          ottenere prodotti, materiali o sostanze da  utilizzare  per
          la loro funzione originaria o per altri fini.  Tuttavia,  i
          materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che  devono
          essere utilizzati  come  combustibili  o  altri  mezzi  per
          produrre energia o  devono  essere  inceneriti,  usati  per
          operazioni di  riempimento  o  smaltiti  in  discarica  non
          possono essere considerati ai fini del conseguimento  degli
          obiettivi di riciclaggio. 
                6-quater. Per il calcolo degli obiettivi  di  cui  al
          comma  1,  il  riciclaggio  dei   metalli   separati   dopo
          l'incenerimento dei rifiuti, proporzionalmente  alla  quota
          di rifiuti di imballaggio inceneriti, puo' essere computato
          ai fini del  raggiungimento  a  condizione  che  i  metalli
          riciclati  soddisfino  determinati  criteri   di   qualita'
          stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della
          Commissione del 17 aprile 2019. 
                6-quinquies. I rifiuti di imballaggio inviati  in  un
          altro Stato membro per essere riciclati  in  quello  stesso
          Stato possono essere considerati ai fini del  conseguimento
          degli obiettivi di cui  al  comma  1  esclusivamente  dallo
          Stato membro in cui sono stati  raccolti  tali  rifiuti  di
          imballaggio. 
                6-sexies. I rifiuti di  imballaggio  esportati  fuori
          dell'Unione  europea   sono   considerati   ai   fini   del
          conseguimento degli obiettivi di cui al comma  1  da  parte
          dello Stato membro nel quale sono stati  raccolti  soltanto
          se i requisiti di cui all'art. 188-bis sono  soddisfatti  e
          se, in conformita' del regolamento (CE)  n.  1013/2006  del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  l'esportatore  puo'
          provare che la  spedizione  di  rifiuti  e'  conforme  agli
          obblighi di tale regolamento e il trattamento  dei  rifiuti
          di imballaggio al di fuori  dell'Unione  europea  ha  avuto
          luogo  in  condizioni  sostanzialmente   equivalenti   agli
          obblighi  previsti  dal   pertinente   diritto   ambientale
          dell'Unione. 
                7. Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  il  Ministro  delle  attivita'
          produttive notificano alla Commissione dell'Unione europea,
          ai sensi e secondo le modalita' di cui agli articoli  12  e
          16 della direttiva 94/62/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio   del   20   dicembre    1994,    la    relazione
          sull'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  titolo
          accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma  2  e  i
          progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito
          del titolo medesimo. 
                8. Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  il  Ministro  delle  attivita'
          produttive forniscono periodicamente all'Unione  europea  e
          agli altri Paesi membri  i  dati  sugli  imballaggi  e  sui
          rifiuti di imballaggio secondo  le  tabelle  e  gli  schemi
          adottati  dalla  Commissione  dell'Unione  europea  con  la
          decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.». 
              - Il testo dell'art. 221 del citato decreto legislativo
          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art.  221   (Obblighi   dei   produttori   e   degli
          utilizzatori). - 1. I produttori e  gli  utilizzatori  sono
          responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale
          degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati  dal
          consumo  dei  propri   prodotti.   I   produttori   e   gli
          utilizzatori  degli  imballaggi  sono  responsabili   della
          corretta  ed  efficace  gestione  ambientale  dei   rifiuti
          riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione  alla
          quantita' di imballaggi immessi sul mercato nazionale. 
                2. Nell'ambito degli obiettivi di cui  agli  articoli
          205 e 220 e del Programma di cui all'art. 225, i produttori
          e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e
          secondo quanto previsto dall'accordo di  programma  di  cui
          all'art. 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro dei
          rifiuti di imballaggio  primari  o  comunque  conferiti  al
          servizio pubblico della stessa natura e  raccolti  in  modo
          differenziato. A tal  fine,  per  garantire  il  necessario
          raccordo  con   l'attivita'   di   raccolta   differenziata
          organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le  altre
          finalita'  indicate  nell'art.  224,  i  produttori  e  gli
          utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi,
          salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di  cui
          al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo. 
                3. Per adempiere agli obblighi di  riciclaggio  e  di
          recupero  nonche'  agli  obblighi   della   ripresa   degli
          imballaggi  usati  e  della   raccolta   dei   rifiuti   di
          imballaggio secondari e terziari su  superfici  private,  e
          con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione  del
          Consorzio nazionale imballaggi di  cui  all'art.  224,  dei
          rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio  pubblico,  i
          produttori possono alternativamente: 
                  a)  organizzare  autonomamente,  anche   in   forma
          collettiva, la gestione dei propri rifiuti  di  imballaggio
          sull'intero territorio nazionale; 
                  b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'art. 223; 
                  c) attestare sotto la propria  responsabilita'  che
          e' stato messo in  atto  un  sistema  di  restituzione  dei
          propri  imballaggi,  mediante  idonea  documentazione   che
          dimostri l'autosufficienza del sistema,  nel  rispetto  dei
          criteri e delle modalita' di cui ai commi 5 e 6. 
                4. Ai fini di cui al comma 3  gli  utilizzatori  sono
          tenuti  a  consegnare  gli  imballaggi  usati  secondari  e
          terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in
          un luogo di raccolta organizzato dai produttori e  con  gli
          stessi  concordato.  Gli  utilizzatori   possono   tuttavia
          conferire al servizio  pubblico  i  suddetti  imballaggi  e
          rifiuti di imballaggio nei  limiti  derivanti  dai  criteri
          determinati ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e). 
                5.  I  produttori  che  non  intendono   aderire   al
          Consorzio Nazionale Imballaggi e  a  un  Consorzio  di  cui
          all'art. 223, devono presentare all'Osservatorio  nazionale
          sui rifiuti il progetto del sistema  di  cui  al  comma  3,
          lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla  base
          di idonea documentazione. Il progetto va  presentato  entro
          novanta   giorni   dall'assunzione   della   qualifica   di
          produttore ai sensi dell'art. 218, comma 1,  lettera  r)  o
          prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il  recesso
          e' efficace dal momento del riconoscimento del  progetto  e
          perde tale efficacia  solo  in  caso  di  accertamento  del
          mancato   funzionamento   del   sistema.    L'obbligo    di
          corrispondere il contributo ambientale di cui all'art. 224,
          comma 3, lettera h), e' sospeso a seguito  dell'intervenuto
          riconoscimento  del   progetto   sulla   base   di   idonea
          documentazione  e  sino  al  provvedimento  definitivo  che
          accerti il funzionamento o  il  mancato  funzionamento  del
          sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.  Per  ottenere
          il riconoscimento i produttori devono  dimostrare  di  aver
          organizzato  il  sistema  secondo  criteri  di  efficienza,
          efficacia   ed   economicita',   che   il   sistema   sara'
          effettivamente ed autonomamente funzionante e che sara'  in
          grado di conseguire, nell'ambito  delle  attivita'  svolte,
          gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui  all'art.
          220.  I  produttori  devono  inoltre  garantire   che   gli
          utilizzatori e gli utenti  finali  degli  imballaggi  siano
          informati   sulle   modalita'   del    sistema    adottato.
          L'Osservatorio,   acquisiti   i   necessari   elementi   di
          valutazione forniti dall'ISPRA, si  esprime  entro  novanta
          giorni dalla richiesta. In caso  di  mancata  risposta  nel
          termine sopra indicato, l'interessato  chiede  al  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          l'adozione  dei  relativi  provvedimenti   sostitutivi   da
          emanarsi nei  successivi  sessanta  giorni.  L'Osservatorio
          sara' tenuta a presentare una relazione annuale di  sintesi
          relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti  salvi
          i riconoscimenti gia' operati  ai  sensi  della  previgente
          normativa. Alle domande disciplinate dal presente comma  si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  relative
          alle attivita' private  sottoposte  alla  disciplina  degli
          articoli 19 e 20 della legge  7  agosto  1990,  n.  241.  A
          condizione che siano rispettate  le  condizioni,  le  norme
          tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del
          presente articolo, le attivita' di cui al comma  3  lettere
          a) e c) possono essere intraprese  decorsi  novanta  giorni
          dallo  scadere  del  termine  per  l'esercizio  dei  poteri
          sostitutivi da parte del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  come  indicato  nella
          presente norma. 
                6. I  produttori  di  cui  al  comma  5  elaborano  e
          trasmettono  al  Consorzio  nazionale  imballaggi  di   cui
          all'art. 224 un proprio Programma specifico di  prevenzione
          che costituisce la base per  l'elaborazione  del  programma
          generale di cui all'art. 225. 
                7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di
          cui al comma 5 presentano all'Autorita' prevista  dall'art.
          207 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano  specifico
          di  prevenzione  e  gestione   relativo   all'anno   solare
          successivo, che sara' inserito nel  programma  generale  di
          prevenzione e gestione di cui all'art. 225. 
                8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i  produttori  di
          cui  al  comma  5  sono   inoltre   tenuti   a   presentare
          all'Autorita'  prevista  dall'art.  207  ed  al   Consorzio
          nazionale imballaggi una relazione sulla gestione  relativa
          all'anno solare  precedente,  comprensiva  dell'indicazione
          nominativa  degli  utilizzatori  che,  fino   al   consumo,
          partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o  c),
          del programma specifico  e  dei  risultati  conseguiti  nel
          recupero e nel riciclo dei rifiuti  di  imballaggio;  nella
          stessa relazione  possono  essere  evidenziati  i  problemi
          inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali  e  le
          eventuali proposte di adeguamento della normativa. 
                9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del
          comma 5, o la revoca disposta dall'Autorita', previo avviso
          all'interessato,  qualora  i   risultati   ottenuti   siano
          insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui  all'art.
          220 ovvero siano stati violati gli  obblighi  previsti  dai
          commi 6 e 7,  comportano  per  i  produttori  l'obbligo  di
          partecipare ad uno dei consorzi  di  cui  all'art.  223  e,
          assieme ai propri utilizzatori  di  ogni  livello  fino  al
          consumo,   al   consorzio   previsto   dall'art.   224.   I
          provvedimenti dell'Autorita' sono comunicati ai  produttori
          interessati e al Consorzio nazionale imballaggi. L'adesione
          obbligatoria  ai  consorzi  disposta  in  applicazione  del
          presente comma ha effetto retroattivo ai  soli  fini  della
          corresponsione del contributo ambientale previsto dall'art.
          224, comma 3, lettera h), e dei relativi interessi di mora.
          Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni
          dal ricevimento  della  comunicazione  dell'Autorita',  non
          provvedano ad aderire ai consorzi e a versare  le  somme  a
          essi dovute  si  applicano  inoltre  le  sanzioni  previste
          dall'art. 261. 
                10.  Sono   a   carico   dei   produttori   e   degli
          utilizzatori, in linea con i  criteri  di  priorita'  nella
          gestione rifiuti: 
                  a) i costi per il riutilizzo  o  la  ripresa  degli
          imballaggi secondari e terziari usati; 
                  b)  i  costi  per  la  gestione  degli   imballaggi
          secondari e terziari; 
                  c) almeno l'80 per  cento  dei  costi  relativi  ai
          servizi di cui all'art. 222 comma, 1 lettera b); 
                  d) i costi del successivo trasporto, nonche'  delle
          operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari  di
          cui all'Allegato C del presente decreto legislativo; 
                  e) i  costi  per  il  trattamento  dei  rifiuti  di
          imballaggio; 
                  f)   i   costi   per   un'adeguata   attivita'   di
          informazione  ai  detentori  di  rifiuti  sulle  misure  di
          prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi  di  ritiro  e  di
          raccolta  dei  rifiuti  anche  al  fine  di  prevenire   la
          dispersione degli stessi; 
                  g)  i  costi  relativi   alla   raccolta   e   alla
          comunicazione dei dati sui  prodotti  immessi  sul  mercato
          nazionale,  sui  rifiuti  raccolti  e   trattati,   e   sui
          quantitativi recuperati e riciclati. 
                11. La restituzione di imballaggi usati o di  rifiuti
          di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti  in
          raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici
          per il consumatore.». 
              - Il testo dell'art. 222 del citato decreto legislativo
          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 222 (Raccolta differenziata  e  obblighi  della
          pubblica  amministrazione).  -  1.  Gli  Enti  di   governo
          d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti,
          ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati  di  raccolta
          differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli
          obiettivi  di   recupero   e   di   riciclaggio   riportati
          nell'allegato  E,  e  da  consentire  al   consumatore   di
          conferire al servizio pubblico i rifiuti di  imballaggio  e
          le altre particolari categorie di rifiuti  selezionati  dai
          rifiuti  domestici  e  da  altri   tipi   di   rifiuti   di
          imballaggio. In particolare: 
                  a)  garantiscono  la   copertura   della   raccolta
          differenziata  in  maniera  omogenea  in   ciascun   ambito
          territoriale ottimale, ove costituito ed  operante,  ovvero
          in ciascun Comune, su tutto il suo  territorio  promuovendo
          per i produttori e i relativi  sistemi  di  responsabilita'
          estesa  del  produttore,  nel  rispetto  del  principio  di
          concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta,  in
          condizioni di parita' tra loro; 
                  b)  garantiscono   la   gestione   della   raccolta
          differenziata, del trasporto, nonche' delle  operazioni  di
          cernita  o  di  altre   operazioni   preliminari   di   cui
          all'Allegato C del presente decreto legislativo, nonche' il
          coordinamento con la gestione di altri rifiuti prodotti nel
          territorio   dell'ambito   territoriale    ottimale,    ove
          costituito ed operante, ovvero i Comuni. 
                2. I servizi di cui alla  lettera  b)  sono  prestati
          secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicita',
          nonche' dell'effettiva  riciclabilita',  sulla  base  delle
          determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorita'
          di regolazione per energia,  reti  e  ambiente  (ARERA).  I
          costi necessari per fornire tali  servizi  di  gestione  di
          rifiuti  sono  posti  a  carico  dei  produttori  e   degli
          utilizzatori nella misura almeno dell'80  per  cento.  Tali
          somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti
          di  Gestione  Territoriale  Ottimale,  ove   costituiti   e
          operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al
          fine di essere impiegate nel  piano  economico  finanziario
          relativo  alla  determinazione  della  tassa  sui   rifiuti
          (TARI). 
                3.  Gli  Enti  di   governo   d'ambito   territoriale
          ottimale, ove  costituiti  e  operanti,  ovvero  i  Comuni,
          trasmettono annualmente entro il 31  ottobre  alla  Regione
          competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare un  resoconto  delle  voci  di  costo
          sostenute per ciascun materiale,  di  cui  all'allegato  E,
          nonche' per  ciascuna  tipologia  di  rifiuto,  dimostrando
          l'effettivo riciclo, nonche'  l'efficacia,  l'efficienza  e
          l'economicita' dei servizi resi. 
                4.  Gli  Enti  di   governo   d'ambito   territoriale
          ottimale, ove costituiti  ed  operanti,  ovvero  i  Comuni,
          garantiscono   la   gestione   completa   della    raccolta
          differenziata relativa a  tutte  le  categorie  di  rifiuti
          indicate nella direttiva 2018/851/UE all'art. 1,  paragrafo
          1, numero 3, lettera a), punto  2  ter,  tramite  specifici
          accordi  di  programma,  da  sottoscrivere  con  i  sistemi
          collettivi. 
                5. Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro  delle
          attivita' produttive  cura  la  pubblicazione  delle  norme
          nazionali che  recepiscono  le  norme  armonizzate  di  cui
          all'art.  226,  comma  3,  e  ne  da'  comunicazione   alla
          Commissione dell'Unione europea. 
                5-bis. Nel caso in cui il Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela e del territorio e del  mare  accerti  che  le
          pubbliche  amministrazioni  non  abbiano  attivato  sistemi
          adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti,  anche  per
          il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.  205,  ed
          in particolare di quelli di recupero e riciclaggio  di  cui
          all'art. 220, puo' attivare azioni sostitutive  ai  gestori
          dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di
          soggetti pubblici, ovvero sistemi collettivi o Consorzi,  o
          privati  individuati  mediante  procedure   trasparenti   e
          selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque  per  un
          periodo non superiore a ventiquattro mesi, sempre che  cio'
          avvenga  all'interno  di  ambiti  ottimali   opportunamente
          identificati, per  l'organizzazione  e/o  integrazione  del
          servizio ritenuto insufficiente. Ai Consorzi aderenti  alla
          richiesta, per raggiungere  gli  obiettivi  di  recupero  e
          riciclaggio previsti  dall'art.  220,  e'  riconosciuto  il
          valore della tariffa applicata per la raccolta dei  rifiuti
          urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla
          vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro
          dei rifiuti di imballaggio e delle  frazioni  merceologiche
          omogenee. Ai soggetti privati, selezionati per comprovata e
          documentata affidabilita' e capacita', a cui e' affidata la
          raccolta differenziata e conferiti i rifiuti di imballaggio
          in via temporanea e d'urgenza, fino all'espletamento  delle
          procedure  ordinarie  di  aggiudicazione  del  servizio   e
          comunque per  un  periodo  non  superiore  a  dodici  mesi,
          prorogabili  di  ulteriori   dodici   mesi   in   caso   di
          impossibilita' oggettiva e documentata  di  aggiudicazione,
          e' riconosciuto il costo del servizio spettante ai gestori,
          oggetto dell'azione sostitutiva. 
                5-ter. Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove
          opportuno,  l'utilizzazione  di  materiali  provenienti  da
          rifiuti di imballaggio riciclati per  la  fabbricazione  di
          imballaggi e altri prodotti. 
              5-quater. Il Ministro dell'ambiente e della tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico curano la  pubblicazione  delle  misure  e  degli
          obiettivi oggetto delle campagne  di  informazione  di  cui
          all'art. 224, comma 3, lettera g).». 
              - Il testo dell'art. 224 del citato decreto legislativo
          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi). - 1.  Per
          il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e  di
          riciclaggio e per  garantire  il  necessario  coordinamento
          dell'attivita' di raccolta differenziata,  i  produttori  e
          gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
          221, comma 2, partecipano in forma paritaria  al  Consorzio
          nazionale imballaggi, in seguito denominato CONAI,  che  ha
          personalita' giuridica di diritto  privato  senza  fine  di
          lucro ed e' retto da uno statuto approvato con decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  di  concerto  con   il   Ministro   delle   attivita'
          produttive. 
                2. Entro il  30  giugno  2008,  il  CONAI  adegua  il
          proprio statuto ai principi contenuti nel presente  decreto
          ed in  particolare  a  quelli  di  trasparenza,  efficacia,
          efficienza ed economicita', nonche' di  libera  concorrenza
          nelle attivita' di settore, ai sensi dell'art.  221,  comma
          2. Lo statuto adottato e' trasmesso entro  quindici  giorni
          al Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del mare che lo approva di concerto con il  Ministro  delle
          attivita' produttive, salvo motivate  osservazioni  cui  il
          CONAI  e'  tenuto  ad  adeguarsi  nei  successivi  sessanta
          giorni.  Qualora  il  CONAI  non  ottemperi   nei   termini
          prescritti, le modifiche allo statuto  sono  apportate  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  delle
          attivita' produttive. 
                3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni: 
                  a) definisce, in accordo con le regioni  e  con  le
          pubbliche   amministrazioni   interessate,    gli    ambiti
          territoriali in cui rendere operante un  sistema  integrato
          che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto  dei
          materiali  selezionati  a   centri   di   raccolta   o   di
          smistamento; 
                  b)  definisce,  con  le  pubbliche  amministrazioni
          appartenenti ai  singoli  sistemi  integrati  di  cui  alla
          lettera a), le condizioni generali di ritiro da  parte  dei
          produttori  dei  rifiuti  selezionati   provenienti   dalla
          raccolta differenziata; 
                  c)  elabora  ed  aggiorna,  valutati  i   programmi
          specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6,
          e 223, comma 4, il Programma generale per la prevenzione  e
          la gestione degli imballaggi e dei rifiuti  di  imballaggio
          di cui all'art. 225; 
                  d) promuove accordi di programma con gli  operatori
          economici per favorire il riciclaggio  e  il  recupero  dei
          rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione; 
                  e)  assicura  la  necessaria  cooperazione  tra   i
          consorzi di cui all'art. 223, i soggetti  di  cui  all'art.
          221, comma 3,  lettere  a)  e  c)  e  gli  altri  operatori
          economici, anche eventualmente  destinando  una  quota  del
          contributo ambientale CONAI, di cui  alla  lettera  h),  ai
          consorzi  che  realizzano  percentuali  di  recupero  o  di
          riciclo superiori a quelle minime  indicate  nel  Programma
          generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali
          di cui  all'Allegato  E  alla  parte  quarta  del  presente
          decreto.  Ai  consorzi  che  non  raggiungono   i   singoli
          obiettivi di recupero e' in ogni caso ridotta la quota  del
          contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai; 
                  f) indirizza e garantisce  il  necessario  raccordo
          tra le amministrazioni pubbliche, i consorzi  e  gli  altri
          operatori economici; 
                  g)  organizza,  in   accordo   con   le   pubbliche
          amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili
          ai fini  dell'attuazione  del  Programma  generale  nonche'
          campagne di educazione ambientale  e  di  sensibilizzazione
          dei consumatori  sugli  impatti  delle  borse  di  plastica
          sull'ambiente,  in  particolare  attraverso  la  diffusione
          delle informazioni di cui all'art. 219,  comma  3,  lettere
          d-bis), d-ter) e d-quater); 
                  h) ripartisce tra i produttori e  gli  utilizzatori
          il corrispettivo per gli oneri di cui all'art.  221,  comma
          10, lettera b), nonche' gli oneri per il riciclaggio e  per
          il  recupero  dei  rifiuti  di  imballaggio  conferiti   al
          servizio di raccolta  differenziata,  in  proporzione  alla
          quantita' totale, al peso ed alla tipologia  del  materiale
          di imballaggio immessi  sul  mercato  nazionale,  al  netto
          delle quantita' di imballaggi usati riutilizzati  nell'anno
          precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal  fine
          determina e pone a carico dei consorziati, con le modalita'
          individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni
          e ai criteri di cui al comma 8,  il  contributo  denominato
          contributo ambientale CONAI; 
                  i) promuove il coordinamento  con  la  gestione  di
          altri rifiuti previsto dall'art. 222, comma 1, lettera  b),
          anche definendone gli ambiti di applicazione; 
                  l) promuove la conclusione, su base volontaria,  di
          accordi tra i consorzi di cui all'art. 223 e i soggetti  di
          cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e  c),  con  soggetti
          pubblici  e  privati.  Tali  accordi  sono  relativi   alla
          gestione ambientale della medesima tipologia  di  materiale
          oggetto dell'intervento  dei  consorzi  con  riguardo  agli
          imballaggi,  esclusa  in  ogni  caso  l'utilizzazione   del
          contributo ambientale CONAI; 
                  m) fornisce i  dati  e  le  informazioni  richieste
          dall'Autorita' di cui all'art. 207 e assicura  l'osservanza
          degli indirizzi da questa tracciati; 
                  n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali
          o esteri, i dati relativi ai  flussi  degli  imballaggi  in
          entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli
          operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali dati
          al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e  l'utilizzo  degli
          stessi da parte di questo si considerano, ai fini di quanto
          previsto dall'art. 178, comma  1,  di  rilevante  interesse
          pubblico ai sensi dell'art. 53 del decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196. 
                4. Per il raggiungimento degli obiettivi  pluriennali
          di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione
          accantonati dal CONAI e dai consorzi di  cui  all'art.  223
          nelle riserve costituenti  il  loro  patrimonio  netto  non
          concorrono alla formazione del reddito,  a  condizione  che
          sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi
          forma, ai consorziati ed agli aderenti  di  tali  avanzi  e
          riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi
          gestionali, dei consorzi e del CONAI. 
                5. Al fine di garantire l'attuazione del principio di
          corresponsabilita' gestionale tra produttori,  utilizzatori
          e pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi autonomi di
          cui all'art. 221, comma, 3 lettere a)  e  c)  promuovono  e
          stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla legge
          241/90 e successive modificazioni, su  base  nazionale  tra
          tutti  gli   operatori   del   comparto   di   riferimento,
          intendendosi i sistemi  collettivi  operanti  e  i  gestori
          delle piattaforme di selezione  (CSS),  con  l'Associazione
          nazionale  Comuni  italiani  (ANCI),  con  l'Unione   delle
          province italiane (UPI) o  con  gli  Enti  di  gestione  di
          Ambito territoriale ottimale. In particolare, tale  accordo
          stabilisce: 
                  1. la copertura dei  costi  di  cui  all'art.  222,
          commi 1 e 2 del presente decreto legislativo; 
                  2.  le  modalita'  di  raccolta  dei   rifiuti   da
          imballaggio ai fini delle attivita'  di  riciclaggio  e  di
          recupero; 
                  3. gli obblighi e le sanzioni posti a carico  delle
          parti contraenti. 
                5-bis. L'accordo di programma di cui al  comma  5  e'
          costituito da una parte generale e  dai  relativi  allegati
          tecnici per ciascun materiale di cui  all'Allegato  E.  Gli
          allegati  tecnici  prevedono  i   corrispettivi   calcolati
          secondo  le  fasce  di  qualita',   tenendo   conto   delle
          operazioni di cernita o di  altre  operazioni  preliminari,
          che sono stabilite tramite analisi merceologiche effettuate
          da  un  soggetto  terzo,  individuato  congiuntamente   dai
          soggetti sottoscrittori, nominato  dagli  Enti  di  governo
          d'ambito territoriali ottimali, ove costituiti ed operanti,
          ovvero dai Comuni con oneri  posti  a  carico  dei  sistemi
          collettivi. 
                6. L'accordo di  programma  di  cui  al  comma  5  e'
          trasmesso all'Autorita'  di  cui  all'art.  207,  che  puo'
          richiedere eventuali  modifiche  ed  integrazioni  entro  i
          successivi sessanta giorni. 
                7. Ai fini della ripartizione dei  costi  di  cui  al
          comma  3,  lettera  h),  sono  esclusi  dal   calcolo   gli
          imballaggi  riutilizzabili  immessi  sul   mercato   previa
          cauzione. 
                8. Il contributo ambientale del Conai  e'  utilizzato
          in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o
          comunque  conferiti  al  servizio  pubblico   e,   in   via
          accessoria, per l'organizzazione dei sistemi  di  raccolta,
          recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari
          e terziari. A tali fini, tale contributo e' attribuito  dal
          Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai  soggetti  di
          cui all'art. 223, in proporzione alla quantita' totale,  al
          peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi
          sul  mercato  nazionale,  al  netto  delle   quantita'   di
          imballaggi  usati  riutilizzati  nell'anno  precedente  per
          ciascuna tipologia di materiale. Il CONAI provvede ai mezzi
          finanziari  necessari  per  lo  svolgimento  delle  proprie
          funzioni con i proventi dell'attivita',  con  i  contributi
          dei consorziati e con una quota del  contributo  ambientale
          CONAI, determinata nella misura  necessaria  a  far  fronte
          alle spese derivanti dall'espletamento,  nel  rispetto  dei
          criteri di contenimento dei costi  e  di  efficienza  della
          gestione, delle funzioni conferitegli dal  presente  titolo
          nonche' con altri contributi e proventi di consorziati e di
          terzi, compresi quelli dei soggetti di  cui  all'art.  221,
          lettere a) e c), per le attivita' svolte in loro favore  in
          adempimento alle prescrizioni di legge. 
                9. L'applicazione  del  contributo  ambientale  CONAI
          esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie
          prime  che  lo  costituiscono  ad  altri   contributi   con
          finalita'  ambientali  previsti  dalla  parte  quarta   del
          presente decreto o comunque istituiti in  applicazione  del
          presente decreto. 
                10.  Al  Consiglio  di  amministrazione   del   CONAI
          partecipa  con  diritto  di  voto  un  rappresentante   dei
          consumatori indicato dal  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e  del  mare  e  dal  Ministro  delle
          attivita' produttive. 
                11. 
                12. In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al
          comma 5, entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio  e  del  mare  invita  le  parti  a  trovare
          un'intesa entro sessanta  giorni,  decorsi  i  quali  senza
          esito positivo,  provvede  direttamente,  d'intesa  con  il
          Ministro  dello   sviluppo   economico,   a   definire   il
          corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5. L'accordo
          di cui al  comma  5  e'  sottoscritto,  per  le  specifiche
          condizioni tecniche ed economiche relative  al  ritiro  dei
          rifiuti  di  ciascun  materiale  d'imballaggio,  anche  dal
          competente Consorzio di cui all'art. 223. Nel caso  in  cui
          uno di questi Consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga
          le intese necessarie con gli enti locali per il ritiro  dei
          rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra nella  conclusione
          delle  convenzioni  locali  al  fine   di   assicurare   il
          raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio
          previsti dall'art. 220. 
                13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli
          obiettivi finali di riciclaggio e di recupero  dei  rifiuti
          di  imballaggio  indicati   nel   programma   generale   di
          prevenzione e gestione degli  imballaggi  di  cui  all'art.
          225,   il   CONAI   adotta,   nell'ambito   delle   proprie
          disponibilita' finanziarie, forme particolari di  incentivo
          per  il  ritiro  dei  rifiuti  di  imballaggi  nelle   aree
          geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli  obiettivi
          di raccolta differenziata di cui  all'art.  205,  comma  1,
          entro   i   limiti   massimi   di   riciclaggio    previsti
          dall'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.». 
              - Il testo dell'art. 238 del citato decreto legislativo
          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art.  238  (Tariffa  per  la  gestione  dei  rifiuti
          urbani). - 1.  Chiunque  possegga  o  detenga  a  qualsiasi
          titolo locali, o aree scoperte ad uso  privato  o  pubblico
          non  costituenti  accessorio  o   pertinenza   dei   locali
          medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del
          territorio  comunale,  che  producano  rifiuti  urbani,  e'
          tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa  costituisce
          il  corrispettivo  per  lo  svolgimento  del  servizio   di
          raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi  urbani
          e ricomprende anche  i  costi  indicati  dall'art.  15  del
          decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La  tariffa  di
          cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22, e' soppressa a decorrere  dall'entrata  in  vigore  del
          presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11. 
                2.  La  tariffa  per  la  gestione  dei  rifiuti   e'
          commisurata alle quantita' e qualita'  medie  ordinarie  di
          rifiuti prodotti per unita'  di  superficie,  in  relazione
          agli usi e alla tipologia di attivita' svolte,  sulla  base
          di parametri, determinati con  il  regolamento  di  cui  al
          comma 6, che  tengano  anche  conto  di  indici  reddituali
          articolati per fasce di utenza e territoriali. 
                3. La tariffa e' determinata, entro  tre  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui  al  comma  6,
          dalle Autorita' d'ambito ed e'  applicata  e  riscossa  dai
          soggetti affidatari  del  servizio  di  gestione  integrata
          sulla base dei criteri fissati dal regolamento  di  cui  al
          comma 6. Nella determinazione della tariffa e' prevista  la
          copertura anche di costi accessori relativi  alla  gestione
          dei  rifiuti  urbani  quali,  ad  esempio,  le   spese   di
          spazzamento  delle  strade.  Qualora  detti  costi  vengano
          coperti con la tariffa cio'  deve  essere  evidenziato  nei
          piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari  del
          servizio. 
                4. La tariffa e' composta da una quota determinata in
          relazione  alle  componenti  essenziali   del   costo   del
          servizio, riferite in particolare agli investimenti per  le
          opere ed ai relativi ammortamenti,  nonche'  da  una  quota
          rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio
          fornito e all'entita' dei costi di gestione,  in  modo  che
          sia  assicurata  la  copertura  integrale  dei   costi   di
          investimento e di esercizio. 
                5.  Le  Autorita'  d'ambito  approvano  e  presentano
          all'Autorita' di cui all'art. 207 il piano finanziario e la
          relativa relazione redatta  dal  soggetto  affidatario  del
          servizio di gestione integrata. Entro  quattro  anni  dalla
          data di entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma
          6,  dovra'  essere  gradualmente   assicurata   l'integrale
          copertura dei costi. 
                6. Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  delle
          attivita' produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e
          le  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano,   le
          rappresentanze  qualificate  degli  interessi  economici  e
          sociali presenti nel Consiglio economico e sociale  per  le
          politiche ambientali  (CESPA)  e  i  soggetti  interessati,
          disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del
          presente decreto e nel rispetto delle disposizioni  di  cui
          al presente articolo, i criteri  generali  sulla  base  dei
          quali vengono definite le  componenti  dei  costi  e  viene
          determinata  la  tariffa,  anche   con   riferimento   alle
          agevolazioni  di  cui  al  comma  7,  garantendo   comunque
          l'assenza di oneri per le autorita' interessate. 
                7. Nella determinazione della tariffa possono  essere
          previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle
          adibite ad uso stagionale o non  continuativo,  debitamente
          documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici
          reddituali articolati per fasce di utenza  e  territoriali.
          In  questo  caso,  nel  piano  finanziario  devono   essere
          indicate le risorse necessarie  per  garantire  l'integrale
          copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni,
          secondo i criteri fissati dal regolamento di cui  al  comma
          6. 
                8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche
          degli obiettivi  di  miglioramento  della  produttivita'  e
          della  qualita'  del  servizio  fornito  e  del  tasso   di
          inflazione programmato. 
                9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene  conto
          degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori  che
          risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio. 
                10. Le utenze non domestiche  che  producono  rifiuti
          urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2,
          che li conferiscono al di fuori  del  servizio  pubblico  e
          dimostrano  di  averli   avviati   al   recupero   mediante
          attestazione   rilasciata   dal   soggetto   che   effettua
          l'attivita' di recupero dei  rifiuti  stessi  sono  escluse
          dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata
          alla quantita' dei rifiuti conferiti;  le  medesime  utenze
          effettuano la scelta di servirsi del gestore  del  servizio
          pubblico o del  ricorso  al  mercato  per  un  periodo  non
          inferiore a cinque  anni,  salva  la  possibilita'  per  il
          gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza
          non domestica,  di  riprendere  l'erogazione  del  servizio
          anche prima della scadenza quinquennale. 
                11. Sino alla emanazione del regolamento  di  cui  al
          comma  6  e  fino  al  compimento  degli  adempimenti   per
          l'applicazione della tariffa continuano  ad  applicarsi  le
          discipline regolamentari vigenti. 
                12.  La  riscossione  volontaria  e  coattiva   della
          tariffa puo' essere effettuata secondo le disposizioni  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.».