Art. 4 
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme
  in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
  - Titolo VI Sistema sanzionatorio e disposizioni finali  -  Capo  I
  Sanzioni. 
 
  1. L'articolo 258 decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 258 (Violazione degli obblighi di  comunicazione,  di  tenuta
dei registri obbligatori e dei formulari). - 1.  I  soggetti  di  cui
all'articolo 189, comma 3, che non effettuano  la  comunicazione  ivi
prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto  o  inesatto  sono
puniti  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  duemila  a
diecimila  euro;  se  la  comunicazione  e'   effettuata   entro   il
sessantesimo giorno dalla scadenza del  termine  stabilito  ai  sensi
della  legge  25  gennaio  1994,  n.  70,  si  applica  la   sanzione
amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 
  2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene  in  modo  incompleto  il
registro di carico e scarico di cui all'articolo  190,  comma  1,  e'
punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  duemila  a
diecimila euro. Se il registro e' relativo a  rifiuti  pericolosi  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  diecimila  euro  a
trentamila  euro,  nonche'  nei  casi   piu'   gravi,   la   sanzione
amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese  a
un  anno   dalla   carica   rivestita   dal   soggetto   responsabile
dell'infrazione e dalla carica di amministratore. 
  3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita'  lavorative
inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure
minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro  per  i
rifiuti   non   pericolosi    e    da    duemilasettanta    euro    a
dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi.  Il  numero  di
unita'  lavorative  e'  calcolato  con  riferimento  al   numero   di
dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno,  mentre
i lavoratori a  tempo  parziale  e  quelli  stagionali  rappresentano
frazioni di unita' lavorative  annue;  ai  predetti  fini  l'anno  da
prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio  contabile
approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 
  4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  effettua  il
trasporto di rifiuti senza il formulario di cui  all'articolo  193  o
senza i  documenti  sostitutivi  ivi  previsti,  ovvero  riporta  nel
formulario stesso  dati  incompleti  o  inesatti  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a  diecimila
euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso
di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche
a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di  rifiuti,
fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione  e  sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a  chi  fa  uso  di  un
certificato falso durante il trasporto. 
  5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e  4,  ove  le  informazioni,  pur
formalmente  incomplete  o  inesatte,  siano  rinvenibili  in   forma
corretta dai dati  riportati  nella  comunicazione  al  catasto,  nei
registri  cronologici  di  carico  e  scarico,   nei   formulari   di
identificazione dei  rifiuti  trasportati  e  nelle  altre  scritture
contabili tenute per legge, si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
La stessa  pena  si  applica  nei  casi  di  indicazioni  formalmente
incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a  ricostruire
le informazioni richieste ai sensi di  legge,  nonche'  nei  casi  di
mancato invio alle autorita' competenti e  di  mancata  conservazione
dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o  del  formulario  di
cui all'articolo 193.  La  sanzione  ridotta  di  cui  alla  presente
disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei  registri
cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando  siano
presenti i formulari di  trasporto,  a  condizione  che  la  data  di
produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere  dimostrata,  o
coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. 
  6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non  effettuano
la  comunicazione  ivi  prescritta  ovvero  la  effettuino  in   modo
incompleto o inesatto sono  puniti  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da duemila euro a diecimila  euro;  nel  caso  in  cui  la
comunicazione sia  effettuata  entro  il  sessantesimo  giorno  dalla
scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio  1994,
n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  ventisei
euro a centosessanta euro. 
  7. I soggetti responsabili del servizio di gestione  integrata  dei
rifiuti urbani e assimilati che non effettuano  la  comunicazione  di
cui  all'articolo  189,  comma  3,  ovvero  la  effettuano  in   modo
incompleto o inesatto, sono puniti  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da duemila euro a diecimila  euro;  nel  caso  in  cui  la
comunicazione sia  effettuata  entro  il  sessantesimo  giorno  dalla
scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio  1994,
n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  ventisei
euro a centosessanta euro. 
  8. In caso di violazione di uno  o  piu'  degli  obblighi  previsti
dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis,
commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente  decreto,  il  comandante
del poligono militare delle Forze armate e' punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.  In  caso
di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la  sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. 
  9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui
al presente articolo, ovvero commette piu'  violazioni  della  stessa
disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista  per  la
violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La  stessa  sanzione
si applica a chi con  piu'  azioni  od  omissioni,  esecutive  di  un
medesimo disegno, commette anche in  tempi  diversi  piu'  violazioni
della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 
  10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo
di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la
mancata o irregolare  iscrizione  al  Registro  di  cui  all'articolo
188-bis, nelle tempistiche e con le modalita' definite nel decreto di
cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di  una
sanzione amministrativa pecuniaria  da  cinquecento  euro  a  duemila
euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro  a  tremila  euro
per i rifiuti pericolosi. La mancata o  incompleta  trasmissione  dei
dati informativi con le  tempistiche  e  le  modalita'  ivi  definite
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria  da
cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti  non  pericolosi  e  da
mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. 
  11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte  ad  un  terzo  nel
caso in cui si proceda all'iscrizione al  Registro  entro  60  giorni
dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di  cui  al  comma  1
dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative.  Non  e'  soggetta
alle sanzioni di  cui  al  comma  11  la  mera  correzione  di  dati,
comunicata con le modalita' previste dal decreto citato. 
  12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono  versati  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
ai pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  destinati
agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo  252,  comma
5, ove ricorrano le condizioni di  cui  all'articolo  253,  comma  5,
secondo criteri e modalita' di ripartizione fissati con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  13. Le sanzioni di  cui  al  presente  articolo,  conseguenti  alla
trasmissione o all'annotazione di dati  incompleti  o  inesatti  sono
applicate solo nell'ipotesi in cui i dati  siano  rilevanti  ai  fini
della  tracciabilita',  con  esclusione  degli  errori  materiali   e
violazioni formali. In caso di dati incompleti o  inesatti  rilevanti
ai fini della tracciabilita' di tipo seriale,  si  applica  una  sola
sanzione aumentata fino al triplo.».