Art. 5 Modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente 8 aprile 2008 Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. 1. All'allegato I, paragrafo 4.2, del decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, dopo il punto 45 sono aggiunti i seguenti: «45-bis altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (EER 200199); 45-ter residui della pulizia stradale se avviati a recupero (EER 200303); 45-quater rifiuti urbani non differenziati (EER 200301)».
Note all'art. 5: - Il testo dell'allegato I, paragrafo 4 del decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Allegato I (Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati). - (Omissis) 4. Modalita' di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta 4.1. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento. 4.2. Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti: 1. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18) 2. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01) 3. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02) 4. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03) 5. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04) 6. imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05) 7. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06) 8. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07) 9. imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09) 10. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*) 11. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16 01 03) 12. filtri olio (codice CER 16 01 07*) 13. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16) 14. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice CER 16 05 04* codice CER 16 05 05) 15. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07) 16. rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04) 17. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01) 18. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02) 19. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02) 20. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11) 21. solventi (codice CER 20 01 13*) 22. acidi (codice CER 20 01 14*) 23. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15)) 24. prodotti fotochimici (20 01 17*) 25. pesticidi (CER 20 01 19*) 26. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21) 27. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23* 20 01 35* e 20 01 36) 28. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25) 29. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*) 30. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28) ( 31. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*) 32. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30) 33. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32) 34. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*) 35. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34) 36. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38) 37. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39) 38. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40) 39. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 41) 40. sfalci e potature (codice CER 20 02 01) 41. terra e roccia (codice CER 20 02 02) 42. altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03) 43. ingombranti (codice CER 20 03 07) 44. cartucce toner esaurite (20 03 99) 45. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. 45-bis altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (EER 200199) 45-ter residui della pulizia stradale se avviati a recupero (EER 200303) 45-quater rifiuti urbani non differenziati (EER 200301) 4.3. Il centro deve garantire: a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonche' sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti; b. la sorveglianza durante le ore di apertura. Omissis».