Art. 5 
 
Modifiche  al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  8  aprile  2008
  Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti  urbani  raccolti  in
  modo differenziato. 
 
  1.  All'allegato  I,  paragrafo  4.2,  del  decreto  del   Ministro
dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, e
successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  99  del
28 aprile 2008, dopo il punto 45 sono aggiunti i seguenti: 
    «45-bis altre frazioni non specificate altrimenti  se  avviate  a
riciclaggio (EER 200199); 
    45-ter residui della pulizia stradale se avviati a recupero  (EER
200303); 
    45-quater rifiuti urbani non differenziati (EER 200301)». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'allegato I, paragrafo 4 del decreto del
          Ministro dell'Ambiente della tutela del  territorio  e  del
          mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          99  del  28  aprile  2008,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Allegato I (Requisiti tecnico gestionali relativi al
          centro di raccolta dei  rifiuti  urbani  e  assimilati).  -
          (Omissis) 
                4. Modalita' di conferimento e tipologie  di  rifiuti
          conferibili al centro di raccolta 
                4.1. I rifiuti conferiti al  centro  di  raccolta,  a
          seguito dell'esame visivo effettuato  dall'addetto,  devono
          essere collocati in aree distinte  del  centro  per  flussi
          omogenei,   attraverso    l'individuazione    delle    loro
          caratteristiche  e  delle  diverse  tipologie  e   frazioni
          merceologiche,   separando   i    rifiuti    potenzialmente
          pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da  avviare  a
          recupero da quelli destinati allo smaltimento. 
                4.2. Potranno essere conferite le seguenti  tipologie
          di rifiuti: 
                  1. toner per stampa esauriti diversi da  quelli  di
          cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze  domestiche)
          (codice CER 08 03 18) 
                  2. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15  01
          01) 
                  3. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02) 
                  4. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03) 
                  5. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04) 
                  6. imballaggi in materiali compositi (codice CER 15
          01 05) 
                  7. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06) 
                  8. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07) 
                  9. imballaggi in materia tessile (codice CER 15  01
          09) 
                  10. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15  01
          11*) 
                  11. pneumatici fuori  uso  (solo  se  conferiti  da
          utenze domestiche) (codice CER 16 01 03) 
                  12. filtri olio (codice CER 16 01 07*) 
                  13. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso
          diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente
          ai  toner  e  cartucce  di  stampa  provenienti  da  utenze
          domestiche) (codice CER 16 02 16) 
                  14. gas in contenitori a  pressione  (limitatamente
          ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice CER 16 05
          04* codice CER 16 05 05) 
                  15.  miscugli  o  scorie   di   cemento,   mattoni,
          mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui  alla  voce
          17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti
          direttamente  dal  conduttore  della   civile   abitazione)
          (codice CER 17 01 07) 
                  16. rifiuti misti dell'attivita' di  costruzione  e
          demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17  09  01*,
          17 09 02* e 17  09  03*  (solo  da  piccoli  interventi  di
          rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile
          abitazione) (codice CER 17 09 04) 
                  17. rifiuti di carta e cartone (codice  CER  20  01
          01) 
                  18. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02) 
                  19. frazione organica umida (codice CER 20 01 08  e
          20 03 02) 
                  20. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e
          20 01 11) 
                  21. solventi (codice CER 20 01 13*) 
                  22. acidi (codice CER 20 01 14*) 
                  23. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15)) 
                  24. prodotti fotochimici (20 01 17*) 
                  25. pesticidi (CER 20 01 19*) 
                  26. tubi fluorescenti ed altri  rifiuti  contenenti
          mercurio (codice CER 20 01 21) 
                  27.  rifiuti  di  apparecchiature   elettriche   ed
          elettroniche (codice CER 20 01 23* 20 01 35* e 20 01 36) 
                  28. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25) 
                  29.  oli  e  grassi  diversi  da  quelli  al  punto
          precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER  20
          01 26*) 
                  30. vernici, inchiostri, adesivi e  resine  (codice
          CER 20 01 27* e 20 01 28) ( 
                  31.  detergenti  contenenti   sostanze   pericolose
          (codice CER 20 01 29*) 
                  32.  detergenti  diversi   da   quelli   al   punto
          precedente (codice CER 20 01 30) 
                  33. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32) 
                  34. batterie  ed  accumulatori  di  cui  alle  voci
          160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze  domestiche)
          (codice CER 20 01 33*) 
                  35. batterie ed accumulatori diversi da  quelli  di
          cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34) 
                  36. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e  20  01
          38) 
                  37. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39) 
                  38. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40) 
                  39. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini  (solo
          se provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 41) 
                  40. sfalci e potature (codice CER 20 02 01) 
                  41. terra e roccia (codice CER 20 02 02) 
                  42. altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20
          02 03) 
                  43. ingombranti (codice CER 20 03 07) 
                  44. cartucce toner esaurite (20 03 99) 
                  45. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base
          dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui
          all'art. 195, comma 2, lettera e), del decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. 
                  45-bis altre frazioni non specificate altrimenti se
          avviate a riciclaggio (EER 200199) 
                  45-ter residui della pulizia stradale se avviati  a
          recupero (EER 200303) 
                  45-quater rifiuti  urbani  non  differenziati  (EER
          200301) 
                4.3. Il centro deve garantire: 
                  a.  la  presenza  di   personale   qualificato   ed
          adeguatamente addestrato nel gestire le  diverse  tipologie
          di rifiuti conferibili, nonche'  sulla  sicurezza  e  sulle
          procedure di emergenza in caso di incidenti; 
                  b. la sorveglianza durante le ore di apertura. 
                Omissis».