Art. 6
Disposizioni finali
1. I soggetti sottoposti a regimi di responsabilita' estesa del
produttore istituiti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto legislativo si conformano alle disposizioni da esso dettate
in materia di responsabilita' estesa del produttore entro il 5
gennaio 2023.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le modifiche
statutarie apportate entro il 1° giugno 2022. Nei sessanta giorni
successivi alla predetta comunicazione, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare puo' indicare le modifiche che
devono essere apportate dai predetti soggetti nei trenta giorni
successivi alla comunicazione.
3. In difetto di adeguamento alle modifiche indicate ai sensi del
comma 2, ovvero nel caso in cui le modifiche apportate non siano
ritenute adeguate, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare apporta d'ufficio le modifiche necessarie nei
trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, in
caso di mancato adeguamento, ovvero alla trasmissione delle
modifiche, in caso di nuove proposte non ritenute adeguate.
4. Gli statuti si intendono approvati in caso di mancata
comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare delle modifiche da apportare entro il termine
di cui al comma 2 ovvero, in caso di mancata modifica di ufficio, nel
termine di cui al comma 3.
5. Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di
gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle
attivita' alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui
agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli
allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 presente
decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.