Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. I soggetti sottoposti a regimi  di  responsabilita'  estesa  del
produttore  istituiti  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo si conformano alle disposizioni da  esso  dettate
in materia di  responsabilita'  estesa  del  produttore  entro  il  5
gennaio 2023. 
  2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  comunicano   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  le  modifiche
statutarie apportate entro il 1° giugno  2022.  Nei  sessanta  giorni
successivi alla predetta comunicazione, il Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare puo' indicare le modifiche che
devono essere apportate  dai  predetti  soggetti  nei  trenta  giorni
successivi alla comunicazione. 
  3. In difetto di adeguamento alle modifiche indicate ai  sensi  del
comma 2, ovvero nel caso in cui  le  modifiche  apportate  non  siano
ritenute adeguate, il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare apporta d'ufficio le modifiche  necessarie  nei
trenta giorni successivi alla comunicazione di cui  al  comma  2,  in
caso  di  mancato  adeguamento,  ovvero   alla   trasmissione   delle
modifiche, in caso di nuove proposte non ritenute adeguate. 
  4.  Gli  statuti  si  intendono  approvati  in  caso   di   mancata
comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare delle modifiche da apportare entro  il  termine
di cui al comma 2 ovvero, in caso di mancata modifica di ufficio, nel
termine di cui al comma 3. 
  5. Al fine di consentire ai soggetti  affidatari  del  servizio  di
gestione  dei  rifiuti  il  graduale  adeguamento   operativo   delle
attivita' alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di  cui
agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e  184,  comma  2  e  agli
allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8  presente
decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.