Art. 7 
 
                       Abrogazioni e modifiche 
 
  1. Sono abrogati: 
    a) gli articoli 179, commi 5, 6, 7 e 8,  180-bis,  188-ter,  230,
comma 4, 264-ter, 264-quater, 266, comma 4, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152; 
    b)  l'articolo  9  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123; 
    c) i  commi  3-bis,  3-ter  e  3-quinquies  dell'articolo  6  del
decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; 
    d) il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo  14  marzo
2014, n. 49. 
  2. All'articolo 230, comma 5,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n.152, e'  soppresso  il  seguente  periodo:  «I  soggetti  che
svolgono  attivita'  di  pulizia  manutentiva  delle  reti   fognarie
aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1,
lettera f).». 
  3. Ai fini dell'istituzione del Registro elettronico  nazionale  di
cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.
12, e' autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2020,  ai  cui
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per  il
recepimento della normativa europea di cui  all'articolo  41-bisdella
legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo degli articoli 179, 180-bis,  188-ter,  230,
          264-ter, 264-quater e 266 del citato decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, cosi' recita: 
              «Art. 179 (Criteri  di  priorita'  nella  gestione  dei
          rifiuti). - 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto
          della seguente gerarchia: 
                a) prevenzione; 
                b) preparazione per il riutilizzo; 
                c) riciclaggio; 
                d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di
          energia; 
                e) smaltimento. 
              2. La gerarchia stabilisce, in generale, un  ordine  di
          priorita' di  cio'  che  costituisce  la  migliore  opzione
          ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1,
          devono essere adottate le misure volte  a  incoraggiare  le
          opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli  177,
          commi 1 e 4,  e  178,  il  miglior  risultato  complessivo,
          tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
          ivi compresa la fattibilita' tecnica  e  la  praticabilita'
          economica. 
              3. Con riferimento  a  singoli  flussi  di  rifiuti  e'
          consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine  di
          priorita' di cui al comma 1 qualora cio' sia  giustificato,
          nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilita',
          in base ad una specifica analisi degli impatti  complessivi
          della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto
          il profilo ambientale e sanitario, in termini di  ciclo  di
          vita, che  sotto  il  profilo  sociale  ed  economico,  ivi
          compresi la fattibilita'  tecnica  e  la  protezione  delle
          risorse. 
              4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro della  salute,  possono  essere  individuate,  con
          riferimento a  singoli  flussi  di  rifiuti  specifici,  le
          opzioni che garantiscono, in conformita' a quanto stabilito
          dai commi da 1 a 3, il  miglior  risultato  in  termini  di
          protezione della salute umana e dell'ambiente. 
              5.    Le    pubbliche    amministrazioni    perseguono,
          nell'esercizio  delle  rispettive  competenze,   iniziative
          dirette  a  favorire  il  rispetto  della   gerarchia   del
          trattamento dei rifiuti di cui al comma  1  in  particolare
          mediante: 
                a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite,
          che  permettano  un  uso  piu'  razionale  e  un   maggiore
          risparmio di risorse naturali; 
                b) la  promozione  della  messa  a  punto  tecnica  e
          dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti  in  modo
          da non contribuire o da contribuire il meno possibile,  per
          la loro fabbricazione, il loro uso o il  loro  smaltimento,
          ad incrementare la quantita' o la nocivita' dei rifiuti e i
          rischi di inquinamento; 
                c)  la  promozione   dello   sviluppo   di   tecniche
          appropriate  per  l'eliminazione  di  sostanze   pericolose
          contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero; 
                d) la determinazione di  condizioni  di  appalto  che
          prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti  e
          di sostanze e oggetti prodotti, anche solo  in  parte,  con
          materiali recuperati dai rifiuti al  fine  di  favorire  il
          mercato dei materiali medesimi; 
                e)  l'impiego  dei  rifiuti  per  la  produzione   di
          combustibili e il successivo utilizzo e, piu' in  generale,
          l'impiego  dei  rifiuti  come  altro  mezzo  per   produrre
          energia. 
              6. Nel rispetto della  gerarchia  del  trattamento  dei
          rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti  mediante
          la preparazione per il riutilizzo, il  riciclaggio  o  ogni
          altra operazione di recupero di materia sono  adottate  con
          priorita'  rispetto  all'uso  dei  rifiuti  come  fonte  di
          energia. 
              7. Le pubbliche  amministrazioni  promuovono  l'analisi
          del ciclo di vita dei prodotti sulla  base  di  metodologie
          uniformi per  tutte  le  tipologie  di  prodotti  stabilite
          mediante   linee   guida   dall'ISPRA,   eco-bilanci,    la
          divulgazione di informazioni anche  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005,  n.  195,  l'uso  di  strumenti
          economici, di criteri in materia di procedure  di  evidenza
          pubblica, e di altre misure necessarie. 
              8.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono   agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.» 
              «Art. 180-bis (Riutilizzo di  prodotti  e  preparazione
          per  il  riutilizzo  dei  rifiuti).  -  1.   Le   pubbliche
          amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive
          competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei
          prodotti e la preparazione per il riutilizzo  dei  rifiuti.
          Tali iniziative possono consistere anche in: 
                a) uso di strumenti economici; 
                b) misure logistiche,  come  la  costituzione  ed  il
          sostegno    di    centri    e    reti    accreditati     di
          riparazione/riutilizzo; 
                c)   adozione,   nell'ambito   delle   procedure   di
          affidamento dei contratti pubblici, di idonei  criteri,  ai
          sensi dell'art.  83,  comma  1,  lettera  e),  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  e  previsione  delle
          condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b),  e
          69  del  medesimo  decreto;  a  tale   fine   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione i decreti attuativi di cui all'art. 2
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella  G.U.  n.
          107 dell'8 maggio 2008; 
                d) definizione di obiettivi quantitativi; 
                e) misure educative; 
                f) promozione di accordi di programma. 
              1-bis. Ai fini di cui al  comma  1,  i  comuni  possono
          individuare  anche  appositi  spazi,  presso  i  centri  di
          raccolta di cui all'art. 183, comma  1,  lettera  mm),  per
          l'esposizione  temporanea,  finalizzata  allo  scambio  tra
          privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al
          riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresi'  essere
          individuate apposite aree adibite al  deposito  preliminare
          alla raccolta dei rifiuti destinati alla  preparazione  per
          il riutilizzo e alla raccolta di beni  riutilizzabili.  Nei
          centri di raccolta possono anche essere  individuati  spazi
          dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti,  con
          l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da  destinare
          al riutilizzo, nel quadro di operazioni di  intercettazione
          e  schemi  di   filiera   degli   operatori   professionali
          dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di
          igiene urbana. 
              2. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministero dello sviluppo economico, sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281,  sono  adottate  le  ulteriori  misure
          necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti  e  la
          preparazione  dei  rifiuti   per   il   riutilizzo,   anche
          attraverso l'introduzione della responsabilita' estesa  del
          produttore  del  prodotto.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  da  adottarsi
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, sono definite le modalita' operative
          per  la  costituzione  e  il  sostegno  di  centri  e  reti
          accreditati di cui al comma 1, lett. b),  ivi  compresa  la
          definizione di procedure autorizzative semplificate e di un
          catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di  prodotti
          che   possono   essere   sottoposti,   rispettivamente,   a
          riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo. 
              3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.» 
              «Art.   188-ter    (Sistema    di    controllo    della
          tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI)). - 1. Sono  tenuti  ad
          aderire al sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei
          rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2,  lettera
          a), gli enti e le imprese produttori  iniziali  di  rifiuti
          speciali pericolosi e gli enti o le imprese che  raccolgono
          o  trasportano  rifiuti  speciali   pericolosi   a   titolo
          professionale compresi i vettori  esteri  che  operano  sul
          territorio  nazionale,  o  che  effettuano  operazioni   di
          trattamento,    recupero,    smaltimento,    commercio    e
          intermediazione di rifiuti urbani  e  speciali  pericolosi,
          inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti
          pericolosi. Sono altresi' tenuti ad aderire al  SISTRI,  in
          caso di trasporto intermodale, i  soggetti  ai  quali  sono
          affidati i rifiuti  speciali  pericolosi  in  attesa  della
          presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
          ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo
          trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, con uno o piu'  decreti
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   sono
          definite le modalita' di applicazione a regime  del  SISTRI
          al trasporto intermodale. 
              2.  Possono  aderire  al  sistema  di  controllo  della
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis,  comma  2,  lettera  a),  su  base  volontaria   i
          produttori, i gestori e gli intermediari e  i  commercianti
          dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1. 
              3. Oltre a quanto previsto  dal  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  24
          aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99  del
          30 aprile  2014,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  possono   essere
          specificate le categorie di soggetti di cui al  comma  1  e
          sono individuate, nell'ambito  degli  enti  o  imprese  che
          effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori  categorie
          di soggetti a cui e' necessario  estendere  il  sistema  di
          tracciabilita' dei rifiuti di cui all'art. 188-bis. 
              4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis, comma 2, lett.  a),  i  comuni  e  le  imprese  di
          trasporto dei rifiuti urbani del territorio  della  regione
          Campania. 
              5. 
              6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  entro  tre
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono  stabiliti,  nel  rispetto  delle  norme
          comunitarie, i criteri e le condizioni  per  l'applicazione
          del sistema di controllo della tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett.  a),  alle
          procedure relative alle spedizioni di  rifiuti  di  cui  al
          regolamento (CE) n. 1013/2006, e successive  modificazioni,
          ivi compresa l'adozione di un sistema  di  interscambio  di
          dati previsto  dall'art.  26,  paragrafo  4,  del  predetto
          regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti,
          sono fatti salvi gli obblighi  stabiliti  dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare in data 17 dicembre 2009,  relativi  alla  tratta  del
          territorio    nazionale    interessata    dal     trasporto
          transfrontaliero. 
              7. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni,  e'   effettuata   la   ricognizione   delle
          disposizioni, ivi incluse quelle del presente  decreto,  le
          quali, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  dei
          predetti decreti ministeriali, sono abrogate. 
              8. In relazione alle esigenze organizzative e operative
          delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, connesse,  rispettivamente,
          alla difesa e alla sicurezza  militare  dello  Stato,  alla
          tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al  soccorso
          pubblico e alla difesa civile, le procedure e le  modalita'
          con le quali il sistema di controllo  della  tracciabilita'
          dei  rifiuti  (SISTRI)  si  applica   alle   corrispondenti
          Amministrazioni centrali sono individuate con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare e del Ministro dell'economia e delle  finanze  e,  per
          quanto di rispettiva competenza, del Ministro della  difesa
          e del Ministro dell'interno, da adottare entro  120  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
              9. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e   del   mare   potranno   essere
          individuate modalita'  semplificate  per  l'iscrizione  dei
          produttori di rifiuti pericolosi al  sistema  di  controllo
          della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui  all'art.
          188-bis, comma 2, lett. a). 
              10. Nel  caso  di  produzione  accidentale  di  rifiuti
          pericolosi  il  produttore  e'  tenuto  a  procedere   alla
          richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi
          dall'accertamento della pericolosita' dei rifiuti.» 
              «Art.  230   (Rifiuti   derivanti   da   attivita'   di
          manutenzione  delle  infrastrutture).  -  1.  Il  luogo  di
          produzione  dei   rifiuti   derivanti   da   attivita'   di
          manutenzione alle infrastrutture,  effettuata  direttamente
          dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per
          l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o
          tramite terzi, puo' coincidere con la sede del cantiere che
          gestisce l'attivita' manutentiva o con la sede  locale  del
          gestore della infrastruttura nelle cui  competenze  rientra
          il tratto  di  infrastruttura  interessata  dai  lavori  di
          manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove  il
          materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva
          valutazione  tecnica,  finalizzata  all'individuazione  del
          materiale effettivamente,  direttamente  ed  oggettivamente
          riutilizzabile,   senza   essere   sottoposto   ad    alcun
          trattamento. 
              1-bis. I rifiuti derivanti dalla attivita' di  raccolta
          e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione
          di quelli  prodotti  dagli  impianti  per  l'erogazione  di
          forniture e  servizi  di  interesse  pubblico  o  da  altre
          attivita'  economiche,  sono  raccolti   direttamente   dal
          gestore della  infrastruttura  a  rete  che  provvede  alla
          consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani. 
              2.   La   valutazione   tecnica   del   gestore   della
          infrastruttura di cui al comma  1  e'  eseguita  non  oltre
          sessanta giorni dalla data di ultimazione  dei  lavori.  La
          documentazione  relativa  alla   valutazione   tecnica   e'
          conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per
          cinque anni. 
              3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si  applicano  anche
          ai rifiuti derivanti da attivita'  manutentiva,  effettuata
          direttamente da gestori erogatori di  pubblico  servizio  o
          tramite terzi, dei mezzi e degli  impianti  fruitori  delle
          infrastrutture di cui al comma 1. 
              4. Fermo restando quanto previsto nell'art. 190,  comma
          3, i registri di  carico  e  scarico  relativi  ai  rifiuti
          prodotti dai soggetti e dalle attivita' di cui al  presente
          articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione  dei
          rifiuti cosi' come definito nel comma 1. 
              5. I rifiuti provenienti  dalle  attivita'  di  pulizia
          manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia
          pubbliche che asservite ad edifici privati, si  considerano
          prodotti dal soggetto che  svolge  l'attivita'  di  pulizia
          manutentiva.  Tali  rifiuti   potranno   essere   conferiti
          direttamente ad impianti di smaltimento o  recupero  o,  in
          alternativa, raggruppati temporaneamente presso la  sede  o
          unita'  locale  del  soggetto  che  svolge  l'attivita'  di
          pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono  attivita'  di
          pulizia  manutentiva  delle  reti  fognarie  aderiscono  al
          sistema SISTRI ai sensi dell'art. 188-ter, comma 1, lettera
          f).  Il  soggetto  che  svolge   l'attivita'   di   pulizia
          manutentiva e' comunque tenuto all'iscrizione all'Albo  dei
          gestori ambientali, prevista dall'art. 212, comma 5, per lo
          svolgimento delle attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di
          rifiuti.» 
              «Art. 264-ter (Abrogazioni e modifiche di  disposizioni
          del decreto legislativo 24  giugno  2003,  n.  209).  -  1.
          All'art. 11 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,
          il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              "3. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
          termine di  cui  all'art.  12,  comma  2  del  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare in data 17 dicembre 2009, e successive  modificazioni,
          i dati relativi ai  veicoli  fuori  uso  ed  ai  pertinenti
          materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonche'  i
          dati relativi ai materiali, ai prodotti  ed  ai  componenti
          ottenuti ed avviati  al  reimpiego,  al  riciclaggio  e  al
          recupero, sono forniti attraverso il sistema  di  controllo
          della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui  all'art.
          188-bis,  comma  2,  lett.  a),  e  all'art.   14-bis   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.".» 
              «Art.   264-quater   (Abrogazioni   e   modifiche    di
          disposizioni del decreto legislativo  25  luglio  2005,  n.
          151). - 1. All'art. 9 del  decreto  legislativo  25  luglio
          2005, n. 151, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              "4. Al  fine  di  verificare  il  raggiungimento  degli
          obiettivi di  cui  al  comma  2,  a  decorrere  dal  giorno
          successivo alla scadenza del termine di  cui  all'art.  12,
          comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre  2009,
          e  successive  modificazioni,  i  dati  relativi  ai   RAEE
          esportati, trattati ed ai materiali derivanti  da  essi  ed
          avviati al recupero ed al reimpiego sono forniti attraverso
          il sistema di controllo della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'art.  188-bis,  comma  2,  lett.  a)  e
          all'art.  14-bis  del  decreto-legge  n.   78   del   2009,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
          Le informazioni specificano la  categoria  di  appartenenza
          secondo l'allegato 1A, il peso o,  se  non  rilevabile,  il
          numero di pezzi degli stessi RAEE.".» 
              «Art.   266   (Disposizioni   finali).   -   1.   Nelle
          attrezzature sanitarie di cui all'art. 4, comma 2,  lettera
          g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono  ricomprese
          le opere, le costruzioni  e  gli  impianti  destinati  allo
          smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei  rifiuti
          urbani,  speciali,  pericolosi,  solidi  e  liquidi,   alla
          bonifica di aree inquinate. 
              2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla parte
          quarta del presente decreto non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato. 
              3. Le spese  per  l'indennita'  e  per  il  trattamento
          economico del personale di cui all'art. 9 del decreto-legge
          9 settembre 1988, n. 397,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, restano a  carico  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  salvo  quanto  previsto  dal  periodo  seguente.  Il
          trattamento economico resta a carico delle  istituzioni  di
          appartenenza, previa intesa con le medesime,  nel  caso  in
          cui il personale svolga attivita' di comune interesse. 
              4. I rifiuti provenienti da attivita' di manutenzione o
          assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede
          o il domicilio del soggetto che svolge tali attivita'. 
              5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e
          212 non si applicano alle attivita' di raccolta e trasporto
          di  rifiuti  effettuate   dai   soggetti   abilitati   allo
          svolgimento delle attivita' medesime  in  forma  ambulante,
          limitatamente ai  rifiuti  che  formano  oggetto  del  loro
          commercio. 
              6.  Fatti   salvi   gli   effetti   dei   provvedimenti
          sanzionatori adottati con atti definitivi,  dalla  data  di
          pubblicazione del presente decreto non trovano applicazione
          le disposizioni recanti gli obblighi di cui  agli  articoli
          48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto  legislativo  5
          febbraio 1997, n. 22, nonche' le disposizioni sanzionatorie
          previste  dal  medesimo  art.  51,  commi  6-bis,  6-ter  e
          6-quinquies,   anche   con   riferimento   a    fattispecie
          verificatesi dopo il 31 marzo 2004. 
              7.  Con  successivo  decreto,  adottato  dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
          concerto  con  i  Ministri  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, delle attivita' produttive e  della  salute,  e'
          dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa
          delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre
          e le rocce da scavo, provenienti  da  cantieri  di  piccole
          dimensioni la cui produzione non  superi  i  seimila  metri
          cubi  di  materiale,  nel   rispetto   delle   disposizioni
          comunitarie in materia.». 
              - Il testo dell'art.  9  del  decreto-legge  20  giugno
          2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica
          nel Mezzogiorno), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  20
          giugno 2017, n. 141, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2017,  n.  123,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 agosto 2017, n. 188, cosi' recita: 
              «Art.  9  (Misure  urgenti  ambientali  in  materia  di
          classificazione dei rifiuti). - 1. I numeri da 1 a 7  della
          parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla  parte
          IV del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono
          sostituiti dal seguente: 
              "1. La classificazione dei rifiuti  e'  effettuata  dal
          produttore assegnando ad essi il competente codice  CER  ed
          applicando  le  disposizioni  contenute   nella   decisione
          2014/955/UE e  nel  regolamento  (UE)  n.  1357/2014  della
          Commissione, del 18 dicembre 2014, nonche' nel  regolamento
          (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017".». 
              - Il testo dell'art. 6 del  decreto-legge  14  dicembre
          2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
          semplificazione  per  le  imprese   e   per   la   pubblica
          amministrazione), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          dicembre 2018, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 febbraio 2019, n. 12,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 febbraio 2019, n. 36, cosi' recita: 
              «Art. 6. (Disposizioni in  merito  alla  tracciabilita'
          dei dati ambientali inerenti rifiuti). - 1. Dal 1°  gennaio
          2019  e'  soppresso   il   sistema   di   controllo   della
          tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-ter
          del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,   n.   152   e,
          conseguentemente, non  sono  dovuti  i  contributi  di  cui
          all'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102, e all'art. 7 del decreto del Ministro dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,  n.
          78. 
              2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in  particolare,
          le seguenti disposizioni: 
                a) gli articoli 16, 35, 36, 39  commi  1,  2,  2-bis,
          2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15,  del  decreto  legislativo  3
          dicembre 2010, n. 205; 
                b) l'art. 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5,  7,  8,  9,
          9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e
          13 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125; 
                c) l'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009, n. 102. I contributi relativi all'anno 2018, compresi
          quelli eventualmente versati oltre la data del 31  dicembre
          2018,  sono   riassegnati,   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare. 
              3. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto e'  istituito  il
          Registro elettronico nazionale per  la  tracciabilita'  dei
          rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti  ad
          iscriversi, entro il termine individuato con il decreto  di
          cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il
          trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi
          e gli enti  e  le  imprese  che  raccolgono  o  trasportano
          rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano  in
          qualita'  di  commercianti  ed  intermediari   di   rifiuti
          pericolosi, i Consorzi  istituiti  per  il  recupero  e  il
          riciclaggio di particolari tipologie di  rifiuti,  nonche',
          con riferimento ai rifiuti non pericolosi,  i  soggetti  di
          cui all'art. 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152. 
              3-bis. Il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare,  con  proprio  decreto  adottato  ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo  economico,  il
          Ministro per la  pubblica  amministrazione  e  il  Ministro
          delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  nonche'  per  gli
          aspetti di competenza il Ministro della  difesa,  definisce
          le modalita' di organizzazione e funzionamento del Registro
          elettronico  nazionale,  le  modalita'  di  iscrizione  dei
          soggetti   obbligati   e   di    coloro    che    intendano
          volontariamente aderirvi, nonche'  gli  adempimenti  cui  i
          medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualita' per la
          progressiva partecipazione di tutti gli operatori. 
              3-ter. Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine  di  piena
          operativita'  del  Registro  elettronico   nazionale   come
          individuato con il  decreto  di  cui  al  comma  3-bis,  la
          tracciabilita' dei rifiuti  e'  garantita  effettuando  gli
          adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190  e  193  del
          decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nel  testo
          previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo
          3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalita' di cui
          all'art. 194-bis del decreto legislativo n. 152  del  2006;
          si applicano altresi' le disposizioni di cui  all'art.  258
          del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  nel   testo
          previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo
          n. 205 del 2010. 
              3-quater.   L'iscrizione   al   Registro    elettronico
          nazionale  comporta  il  versamento  di   un   diritto   di
          segreteria  e  di  un  contributo  annuale,  al   fine   di
          assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento
          del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma 3-bis,
          da aggiornare ogni tre anni, sono determinati  gli  importi
          dovuti a titolo di diritti di segreteria  e  di  contributo
          nonche' le modalita' di versamento.  Agli  oneri  derivanti
          dall'istituzione del Registro elettronico nazionale, pari a
          1,61 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede: quanto a
          1,5   milioni   di   euro   per   l'anno   2019,   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2019-2021, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2019,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare;
          quanto a 0,11 milioni di euro  per  l'anno  2019,  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2019-2021, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2019,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.  A
          decorrere dall'anno 2020 agli  oneri  di  funzionamento  si
          provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria
          e con il contributo annuale, che sono versati  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
          riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare. 
              3-quinquies. La violazione dell'obbligo di  iscrizione,
          il mancato  o  parziale  versamento  del  contributo  e  le
          violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto  di  cui
          al comma 3-bis  sono  soggetti  a  sanzioni  amministrative
          pecuniarie il cui importo e' determinato,  per  le  singole
          condotte sanzionate, con il medesimo decreto.  Gli  importi
          delle  sanzioni   sono   versati   ad   apposito   capitolo
          dell'entrata  del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, ai pertinenti capitoli dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di
          cui all'art. 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, ove ricorrano le condizioni di  cui  all'art.
          253, comma 5, del  medesimo  decreto  legislativo,  secondo
          criteri e modalita' di ripartizione fissati con decreto del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare. 
              3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Il testo dell'art.  19  del  decreto  legislativo  14
          marzo 2014, n. 49 (Attuazione  della  direttiva  2012/19/UE
          sui rifiuti di apparecchiature elettriche  ed  elettroniche
          (RAEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo  2014,
          n. 73, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 19. (Obiettivi di recupero). - 1. Per  conseguire
          gli obiettivi minimi di recupero di cui all'Allegato  V,  i
          produttori sono tenuti ad avviare al trattamento adeguato e
          al recupero i RAEE raccolti, privilegiando la  preparazione
          per il riutilizzo. 
              2. Il raggiungimento degli obiettivi di recupero di cui
          Allegato V e' calcolato, per ciascuna categoria,  dividendo
          il peso dei RAEE che entrano nell'impianto di recupero,  di
          riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo, dopo  aver
          effettuato il trattamento adeguato ai sensi  dell'art.  18,
          con riguardo al recupero o al riciclaggio, per il  peso  di
          tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria,
          espresso come percentuale. 
              3. Le attivita' preliminari tra cui  la  cernita  e  il
          deposito che precedono il recupero non sono considerate  ai
          fini del raggiungimento di tali obiettivi. 
              4. I  titolari  dei  centri  di  raccolta  annotano  su
          apposita sezione del registro di cui all'art. 190, comma 1,
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso  dei
          RAEE, i loro componenti,  i  materiali  e  le  sostanze  in
          uscita dai centri di raccolta (output). 
              5. I titolari degli impianti di  trattamento  adeguato,
          di recupero,  di  riciclaggio  o  di  preparazione  per  il
          riutilizzo  di  RAEE  annotano  su  apposita  sezione   del
          registro  di  cui  all'art.  190,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei RAEE, i loro
          componenti, i materiali e le sostanze in entrata (input)  e
          il peso dei RAEE, i  loro  componenti,  i  materiali  e  le
          sostanze, ovvero il  peso  dei  prodotti  e  dei  materiali
          effettivamente  recuperati   in   uscita   (output)   dagli
          impianti. 
              6.  Sulla  base   delle   informazioni   acquisite   in
          adempimento agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 i  titolari
          degli impianti comunicano annualmente i  dati  relativi  ai
          quantitativi di RAEE gestiti tramite il  Modello  unico  di
          dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994,
          n. 70, che viene opportunamente modificato.  Le  Camere  di
          commercio comunicano i dati relativi ai  RAEE  raccolti  ai
          sensi degli articoli 11 e 12 al Catasto telematico  di  cui
          all'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70. 
              7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo e fino al 15 agosto 2018, le annotazioni di cui
          ai commi 4 e 5 del presente articolo sono effettuate su una
          sezione del  registro  suddivisa  nelle  categorie  di  cui
          all'Allegato  I.  A  far  data  dal  16  agosto   2018   le
          annotazioni di cui ai commi 4 e  5  del  presente  articolo
          sono effettuate su una sezione del registro suddivisa nelle
          categorie di cui all'Allegato III. 
              8. Il sistema di  controllo  della  tracciabilita'  dei
          rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'art.  188-ter  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alla gestione
          dei RAEE con specifico riferimento agli adempimenti di  cui
          al comma 7, solo se previsto dalla  normativa  di  settore,
          nei limiti e con le modalita' dalla stessa disciplinati. 
              9. L'ISPRA assicura il monitoraggio del  raggiungimento
          degli  obiettivi  di  cui  all'Allegato   V   e   trasmette
          annualmente al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e  del  mare  una  relazione  sulla  base  delle
          informazioni acquisite ai sensi del comma 6. 
              10.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare,  con  decreto  di  concerto  con  il
          Ministri  dello  sviluppo   economico,   della   salute   e
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          unificata,   definisce,   nei   limiti    degli    ordinari
          stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di  cui  al
          presente articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di
          nuove  tecnologie  di  recupero,  di   riciclaggio   e   di
          trattamento.». 
              - Il testo dell'art. 41-bis  della  legge  24  dicembre
          2012,  n.  234   (Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
              «Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della  normativa
          europea).  -  1.  Al  fine  di  consentire  il   tempestivo
          adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi  imposti
          dalla normativa europea, nei  soli  limiti  occorrenti  per
          l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto  non  sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa  di  10
          milioni di euro per l'anno 2015 e di  50  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2016. 
              2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2016,  destinato  alle   sole   spese
          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 
              3. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,
          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
          all'art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e,
          quanto a 50 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2016, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2015-2017,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2015,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».