Art. 7
Abrogazioni e modifiche
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 179, commi 5, 6, 7 e 8, 180-bis, 188-ter, 230,
comma 4, 264-ter, 264-quater, 266, comma 4, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
b) l'articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
c) i commi 3-bis, 3-ter e 3-quinquies dell'articolo 6 del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
d) il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo
2014, n. 49.
2. All'articolo 230, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152, e' soppresso il seguente periodo: «I soggetti che
svolgono attivita' di pulizia manutentiva delle reti fognarie
aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1,
lettera f).».
3. Ai fini dell'istituzione del Registro elettronico nazionale di
cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.
12, e' autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2020, ai cui
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bisdella
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Note all'art. 7:
- Il testo degli articoli 179, 180-bis, 188-ter, 230,
264-ter, 264-quater e 266 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, cosi' recita:
«Art. 179 (Criteri di priorita' nella gestione dei
rifiuti). - 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto
della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di
energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di
priorita' di cio' che costituisce la migliore opzione
ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1,
devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le
opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177,
commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo,
tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
ivi compresa la fattibilita' tecnica e la praticabilita'
economica.
3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti e'
consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di
priorita' di cui al comma 1 qualora cio' sia giustificato,
nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilita',
in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi
della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto
il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di
vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi
compresi la fattibilita' tecnica e la protezione delle
risorse.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro della salute, possono essere individuate, con
riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le
opzioni che garantiscono, in conformita' a quanto stabilito
dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di
protezione della salute umana e dell'ambiente.
5. Le pubbliche amministrazioni perseguono,
nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative
dirette a favorire il rispetto della gerarchia del
trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare
mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite,
che permettano un uso piu' razionale e un maggiore
risparmio di risorse naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e
dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo
da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per
la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento,
ad incrementare la quantita' o la nocivita' dei rifiuti e i
rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche
appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che
prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e
di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con
materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il
mercato dei materiali medesimi;
e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di
combustibili e il successivo utilizzo e, piu' in generale,
l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre
energia.
6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei
rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante
la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni
altra operazione di recupero di materia sono adottate con
priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di
energia.
7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi
del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie
uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite
mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la
divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti
economici, di criteri in materia di procedure di evidenza
pubblica, e di altre misure necessarie.
8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.»
«Art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione
per il riutilizzo dei rifiuti). - 1. Le pubbliche
amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive
competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei
prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti.
Tali iniziative possono consistere anche in:
a) uso di strumenti economici;
b) misure logistiche, come la costituzione ed il
sostegno di centri e reti accreditati di
riparazione/riutilizzo;
c) adozione, nell'ambito delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai
sensi dell'art. 83, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e previsione delle
condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b), e
69 del medesimo decreto; a tale fine il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione i decreti attuativi di cui all'art. 2
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n.
107 dell'8 maggio 2008;
d) definizione di obiettivi quantitativi;
e) misure educative;
f) promozione di accordi di programma.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono
individuare anche appositi spazi, presso i centri di
raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), per
l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra
privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al
riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresi' essere
individuate apposite aree adibite al deposito preliminare
alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per
il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei
centri di raccolta possono anche essere individuati spazi
dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con
l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare
al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione
e schemi di filiera degli operatori professionali
dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di
igiene urbana.
2. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono adottate le ulteriori misure
necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la
preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche
attraverso l'introduzione della responsabilita' estesa del
produttore del prodotto. Con uno o piu' decreti del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le modalita' operative
per la costituzione e il sostegno di centri e reti
accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la
definizione di procedure autorizzative semplificate e di un
catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti
che possono essere sottoposti, rispettivamente, a
riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo.
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.»
«Art. 188-ter (Sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI)). - 1. Sono tenuti ad
aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera
a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono
o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo
professionale compresi i vettori esteri che operano sul
territorio nazionale, o che effettuano operazioni di
trattamento, recupero, smaltimento, commercio e
intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi,
inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti
pericolosi. Sono altresi' tenuti ad aderire al SISTRI, in
caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono
affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della
presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo
trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con uno o piu' decreti
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
definite le modalita' di applicazione a regime del SISTRI
al trasporto intermodale.
2. Possono aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i
produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti
dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3. Oltre a quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24
aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del
30 aprile 2014, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere
specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e
sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che
effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie
di soggetti a cui e' necessario estendere il sistema di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'art. 188-bis.
4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di
trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione
Campania.
5.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme
comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), alle
procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al
regolamento (CE) n. 1013/2006, e successive modificazioni,
ivi compresa l'adozione di un sistema di interscambio di
dati previsto dall'art. 26, paragrafo 4, del predetto
regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti,
sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare in data 17 dicembre 2009, relativi alla tratta del
territorio nazionale interessata dal trasporto
transfrontaliero.
7. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e' effettuata la ricognizione delle
disposizioni, ivi incluse quelle del presente decreto, le
quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
predetti decreti ministeriali, sono abrogate.
8. In relazione alle esigenze organizzative e operative
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente,
alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso
pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalita'
con le quali il sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti
Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per
quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa
e del Ministro dell'interno, da adottare entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare potranno essere
individuate modalita' semplificate per l'iscrizione dei
produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lett. a).
10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti
pericolosi il produttore e' tenuto a procedere alla
richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi
dall'accertamento della pericolosita' dei rifiuti.»
«Art. 230 (Rifiuti derivanti da attivita' di
manutenzione delle infrastrutture). - 1. Il luogo di
produzione dei rifiuti derivanti da attivita' di
manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente
dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per
l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o
tramite terzi, puo' coincidere con la sede del cantiere che
gestisce l'attivita' manutentiva o con la sede locale del
gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra
il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di
manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il
materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva
valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del
materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente
riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun
trattamento.
1-bis. I rifiuti derivanti dalla attivita' di raccolta
e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione
di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di
forniture e servizi di interesse pubblico o da altre
attivita' economiche, sono raccolti direttamente dal
gestore della infrastruttura a rete che provvede alla
consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.
2. La valutazione tecnica del gestore della
infrastruttura di cui al comma 1 e' eseguita non oltre
sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La
documentazione relativa alla valutazione tecnica e'
conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per
cinque anni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
ai rifiuti derivanti da attivita' manutentiva, effettuata
direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o
tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle
infrastrutture di cui al comma 1.
4. Fermo restando quanto previsto nell'art. 190, comma
3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti
prodotti dai soggetti e dalle attivita' di cui al presente
articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei
rifiuti cosi' come definito nel comma 1.
5. I rifiuti provenienti dalle attivita' di pulizia
manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia
pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano
prodotti dal soggetto che svolge l'attivita' di pulizia
manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti
direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in
alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o
unita' locale del soggetto che svolge l'attivita' di
pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attivita' di
pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al
sistema SISTRI ai sensi dell'art. 188-ter, comma 1, lettera
f). Il soggetto che svolge l'attivita' di pulizia
manutentiva e' comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei
gestori ambientali, prevista dall'art. 212, comma 5, per lo
svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti.»
«Art. 264-ter (Abrogazioni e modifiche di disposizioni
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209). - 1.
All'art. 11 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni,
i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti
materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonche' i
dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti
ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al
recupero, sono forniti attraverso il sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lett. a), e all'art. 14-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.".»
«Art. 264-quater (Abrogazioni e modifiche di
disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151). - 1. All'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Al fine di verificare il raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 2, a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 12,
comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009,
e successive modificazioni, i dati relativi ai RAEE
esportati, trattati ed ai materiali derivanti da essi ed
avviati al recupero ed al reimpiego sono forniti attraverso
il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a) e
all'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
Le informazioni specificano la categoria di appartenenza
secondo l'allegato 1A, il peso o, se non rilevabile, il
numero di pezzi degli stessi RAEE.".»
«Art. 266 (Disposizioni finali). - 1. Nelle
attrezzature sanitarie di cui all'art. 4, comma 2, lettera
g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese
le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo
smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla
bonifica di aree inquinate.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla parte
quarta del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato.
3. Le spese per l'indennita' e per il trattamento
economico del personale di cui all'art. 9 del decreto-legge
9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, restano a carico del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, salvo quanto previsto dal periodo seguente. Il
trattamento economico resta a carico delle istituzioni di
appartenenza, previa intesa con le medesime, nel caso in
cui il personale svolga attivita' di comune interesse.
4. I rifiuti provenienti da attivita' di manutenzione o
assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede
o il domicilio del soggetto che svolge tali attivita'.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e
212 non si applicano alle attivita' di raccolta e trasporto
di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo
svolgimento delle attivita' medesime in forma ambulante,
limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro
commercio.
6. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti
sanzionatori adottati con atti definitivi, dalla data di
pubblicazione del presente decreto non trovano applicazione
le disposizioni recanti gli obblighi di cui agli articoli
48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, nonche' le disposizioni sanzionatorie
previste dal medesimo art. 51, commi 6-bis, 6-ter e
6-quinquies, anche con riferimento a fattispecie
verificatesi dopo il 31 marzo 2004.
7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, delle attivita' produttive e della salute, e'
dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa
delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre
e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole
dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri
cubi di materiale, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie in materia.».
- Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica
nel Mezzogiorno), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
giugno 2017, n. 141, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 agosto 2017, n. 188, cosi' recita:
«Art. 9 (Misure urgenti ambientali in materia di
classificazione dei rifiuti). - 1. I numeri da 1 a 7 della
parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte
IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
sostituiti dal seguente:
"1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal
produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed
applicando le disposizioni contenute nella decisione
2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della
Commissione, del 18 dicembre 2014, nonche' nel regolamento
(UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017".».
- Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
dicembre 2018, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 febbraio 2019, n. 36, cosi' recita:
«Art. 6. (Disposizioni in merito alla tracciabilita'
dei dati ambientali inerenti rifiuti). - 1. Dal 1° gennaio
2019 e' soppresso il sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-ter
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e,
conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui
all'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e all'art. 7 del decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n.
78.
2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare,
le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis,
2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3
dicembre 2010, n. 205;
b) l'art. 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9,
9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e
13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
c) l'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102. I contributi relativi all'anno 2018, compresi
quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre
2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e' istituito il
Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei
rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad
iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di
cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il
trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi
e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano
rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in
qualita' di commercianti ed intermediari di rifiuti
pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il
riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche',
con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di
cui all'art. 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' per gli
aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce
le modalita' di organizzazione e funzionamento del Registro
elettronico nazionale, le modalita' di iscrizione dei
soggetti obbligati e di coloro che intendano
volontariamente aderirvi, nonche' gli adempimenti cui i
medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualita' per la
progressiva partecipazione di tutti gli operatori.
3-ter. Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena
operativita' del Registro elettronico nazionale come
individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la
tracciabilita' dei rifiuti e' garantita effettuando gli
adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo
previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo
3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalita' di cui
all'art. 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 258
del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo
previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo
n. 205 del 2010.
3-quater. L'iscrizione al Registro elettronico
nazionale comporta il versamento di un diritto di
segreteria e di un contributo annuale, al fine di
assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento
del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma 3-bis,
da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi
dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo
nonche' le modalita' di versamento. Agli oneri derivanti
dall'istituzione del Registro elettronico nazionale, pari a
1,61 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede: quanto a
1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
quanto a 0,11 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A
decorrere dall'anno 2020 agli oneri di funzionamento si
provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria
e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione,
il mancato o parziale versamento del contributo e le
violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui
al comma 3-bis sono soggetti a sanzioni amministrative
pecuniarie il cui importo e' determinato, per le singole
condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli importi
delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di
cui all'art. 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ove ricorrano le condizioni di cui all'art.
253, comma 5, del medesimo decreto legislativo, secondo
criteri e modalita' di ripartizione fissati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 14
marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014,
n. 73, S.O., cosi' recita:
«Art. 19. (Obiettivi di recupero). - 1. Per conseguire
gli obiettivi minimi di recupero di cui all'Allegato V, i
produttori sono tenuti ad avviare al trattamento adeguato e
al recupero i RAEE raccolti, privilegiando la preparazione
per il riutilizzo.
2. Il raggiungimento degli obiettivi di recupero di cui
Allegato V e' calcolato, per ciascuna categoria, dividendo
il peso dei RAEE che entrano nell'impianto di recupero, di
riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo, dopo aver
effettuato il trattamento adeguato ai sensi dell'art. 18,
con riguardo al recupero o al riciclaggio, per il peso di
tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria,
espresso come percentuale.
3. Le attivita' preliminari tra cui la cernita e il
deposito che precedono il recupero non sono considerate ai
fini del raggiungimento di tali obiettivi.
4. I titolari dei centri di raccolta annotano su
apposita sezione del registro di cui all'art. 190, comma 1,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei
RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in
uscita dai centri di raccolta (output).
5. I titolari degli impianti di trattamento adeguato,
di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il
riutilizzo di RAEE annotano su apposita sezione del
registro di cui all'art. 190, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei RAEE, i loro
componenti, i materiali e le sostanze in entrata (input) e
il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le
sostanze, ovvero il peso dei prodotti e dei materiali
effettivamente recuperati in uscita (output) dagli
impianti.
6. Sulla base delle informazioni acquisite in
adempimento agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 i titolari
degli impianti comunicano annualmente i dati relativi ai
quantitativi di RAEE gestiti tramite il Modello unico di
dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994,
n. 70, che viene opportunamente modificato. Le Camere di
commercio comunicano i dati relativi ai RAEE raccolti ai
sensi degli articoli 11 e 12 al Catasto telematico di cui
all'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo e fino al 15 agosto 2018, le annotazioni di cui
ai commi 4 e 5 del presente articolo sono effettuate su una
sezione del registro suddivisa nelle categorie di cui
all'Allegato I. A far data dal 16 agosto 2018 le
annotazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo
sono effettuate su una sezione del registro suddivisa nelle
categorie di cui all'Allegato III.
8. Il sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alla gestione
dei RAEE con specifico riferimento agli adempimenti di cui
al comma 7, solo se previsto dalla normativa di settore,
nei limiti e con le modalita' dalla stessa disciplinati.
9. L'ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungimento
degli obiettivi di cui all'Allegato V e trasmette
annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare una relazione sulla base delle
informazioni acquisite ai sensi del comma 6.
10. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con decreto di concerto con il
Ministri dello sviluppo economico, della salute e
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata, definisce, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al
presente articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di
nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di
trattamento.».
- Il testo dell'art. 41-bis della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa
europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo
adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti
dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e,
quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».