Art. 8
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme
in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
- Allegati.
1. L'allegato C della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' cosi' modificato:
a. le voci «R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche
non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio
e altre trasformazioni biologiche; R4 - Riciclaggio /recupero dei
metalli e dei composti metallici; R5 - Riciclaggio/recupero di altre
sostanze inorganiche;" sono sostituite dalle seguenti: "R3 -
Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come
solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre
trasformazioni biologiche (**); R4 - Riciclaggio /recupero dei
metalli e dei composti metallici (***); R5 - Riciclaggio/recupero di
altre sostanze inorganiche (****)»;
b. dopo la voce R13 sono inseriti i seguenti capoversi:
«(**) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la
gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come
sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di
riempimento.
(***) E' compresa la preparazione per il riutilizzo.
(****) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il
riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di
sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del
suolo risultante in un recupero del suolo.».
2. L'allegato D della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
Allegato D - Elenco dei rifiuti.
Classificazione dei rifiuti.
Definizioni.
Ai fini del presente allegato, si intende per:
1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come
pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5
dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico,
cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio,
tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in
forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come
pericolose;
3. «policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i PCB,
conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a),
della direttiva 96/59/CE del Consiglio;
4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi
composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio,
niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco,
zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in
forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come
pericolosi;
5. «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosita'
dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in
rifiuti non pericolosi;
6. «solidificazione», processi che influiscono esclusivamente
sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza
modificare le proprieta' chimiche dei rifiuti stessi;
7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene,
dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non
sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e
che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o
lungo periodo.
Valutazione e classificazione.
1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.
Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si
applicano i criteri di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4,
HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia
per le singole sostanze come indicato nell'Allegato I alla Parte IV
del decreto legislativo n. 152 del 2006. Quando una sostanza e'
presente nei rifiuti in quantita' inferiori al suo valore soglia, non
viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di
concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto
e' stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le
concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'Allegato I
alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevalgono i
risultati della prova.
2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso.
I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti
sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le
esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.
Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti
pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:
l'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti
contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o
generico a «sostanze pericolose», e' opportuna solo quando questo
rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel
rifiuto una o piu' delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8
e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto
legislativo n. 152 del 2006. La valutazione della caratteristica di
pericolo HP 9 «infettivo» e' effettuata conformemente al decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
una caratteristica di pericolo puo' essere valutata utilizzando
la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato
nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006
o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008,
eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o
altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello
internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n.
1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana;
i rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani
policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-
clorofenil) etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il
lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone,
aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB
in quantita' superiori ai limiti di concentrazione di cui
all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio (1) devono essere classificati come
pericolosi;
i limiti di concentrazione di cui all'Allegato I alla Parte IV
del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono applicabili alle
leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze
pericolose). I residui di leghe che sono considerati rifiuti
pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e
contrassegnati con un asterisco (*);
se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di
pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le
seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n.
1272/2008:
1.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla
classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J,
L, M, P, Q, R, e U;
1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura
delle miscele: note 1, 2, 3 e 5;
dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo
di rifiuti in base a questo metodo, si assegnera' l'adeguata voce di
pericolosita' o non pericolosita' dall'elenco dei rifiuti. Tutte le
altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate
rifiuti non pericolosi.
Elenco dei rifiuti.
I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti
specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo
rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i
rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto
nell'elenco occorre procedere come segue:
identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i
capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre
riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei
suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che
e' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba
classificare le proprie attivita' in capitoli diversi. Per esempio,
un costruttore di automobili puo' reperire i rifiuti che produce sia
nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento
superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici
contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di
metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti),
in funzione delle varie fasi della produzione;
se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si
presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre
esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto;
se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il
rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16;
se un determinato rifiuto non e' classificabile neppure mediante
i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti
non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che
corrisponde all'attivita' identificata nella prima fase.
Indice.
Capitoli dell'elenco
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava,
nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di
pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria
tessile
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas
naturale e trattamento pirolitico del carbone
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 Rifiuti dei processi chimici organici
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi,
sigillanti, e inchiostri per stampa
09 Rifiuti dell'industria fotografica
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal
rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non
ferrosa
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e
meccanico superficiale di metalli e plastica
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli
commestibili, 05 e 12)
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne
le voci 07 e 08)
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti
e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso
il terreno proveniente da siti contaminati)
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da
attivita' di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di
ristorazione che non derivino direttamente da trattamento
terapeutico)
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti,
impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche' dalla
potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso
industriale
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da
attivita' commerciali e industriali nonche' dalle istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava,
nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali
01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali
metalliferi
01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla
lavorazione di minerale solforoso
01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01
03 05
01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da
trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla
voce 01 03 07
01 03 09 `fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina,
diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10"
01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina
contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01
03 07 01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali
non metalliferi
01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali
non metalliferi
01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da
trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui
alla voce 01 04 07
01 04 09 scarti di sabbia e argilla
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla
voce 01 04 07
01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi
da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di
minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi
da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
contenenti sostanze pericolose
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite,
diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri,
diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02 scarti di tessuti animali
02 01 03 scarti di tessuti vegetali
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate),
effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07 rifiuti della silvicoltura
02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10 rifiuti metallici
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 02 rifiuti della preparazione e della lavorazione di carne,
pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02 scarti di tessuti animali
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta,
verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffe', te' e tabacco; della
produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed
estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia,
sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio
delle barbabietole
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche
(tranne caffe', te' e cacao)
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e
macinazione della materia prima
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di
pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di
pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli
di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di
truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno
contenenti composti organici non alogenati
03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno
contenenti composti organici clorurati
03 02 03 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno
contenenti composti organometallici
03 02 04 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno
contenenti composti inorganici
03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno
contenenti sostanze pericolose
03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non
specificati altrimenti
03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta
e cartone
03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel
riciclaggio della carta
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di
polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad
essere riciclati
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e
prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione
meccanica
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonche'
dell'industria tessile
04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 01 carniccio e frammenti di calce
04 01 02 rifiuti di calcinazione
04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza
fase liquida
04 01 04 liquido di concia contenente cromo
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco
degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di
lucidatura) contenenti cromo
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 02 rifiuti dell'industria tessile
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate,
elastomeri, plastomeri)
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad
es. grasso, cera)
04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura,
contenenti solventi organici
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di
cui alla voce 04 02 14
04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04
02 16
04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas
naturale e trattamento pirolitico del carbone
05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione
05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05 * perdite di olio
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e
apparecchiature
05 01 07 * catrami acidi
05 01 08 * altri catrami
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti
tramite basi
05 01 12 * acidi contenenti oli
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15 * filtri di argilla esauriti
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione
del petrolio
05 01 17 bitumi
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 01 * catrami acidi
05 06 03 * altri catrami
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas
naturale
05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
acidi
06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso
06 01 02 * acido cloridrico
06 01 03 * acido fluoridrico
06 01 04 * acido fosforico e fosforoso
06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso
06 01 06 * altri acidi
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
basi
06 02 01 * idrossido di calcio
06 02 03 * idrossido di ammonio
06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio
06 02 05 * altre basi
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci
06 03 11 e 06 03 13
06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
15
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla
voce 06 03
06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico
06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio
06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e
dei processi di desolforazione
06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla
voce 06 06 02
06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del
silicio e dei suoi derivati
06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilano pericoloso
06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo
06 09 02 scorie fosforose
06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti
o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da
quelli di cui alla voce 06 09 03
06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e
della produzione di fertilizzanti
06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed
opacificanti
06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella
produzione di diossido di titanio
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati
altrimenti
06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed
altri biocidi inorganici
06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03 nerofumo
06 13 04 * rifiuti della lavorazione dell'amianto
06 13 05 * fuliggine
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 Rifiuti dei processi chimici organici
07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti chimici organici di base
07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08 * altri fondi e residui di reazione
07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso
(PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08 * altri fondi e residui di reazione
07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13 rifiuti plastici
07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze
pericolose
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui
alla voce 07 02 14
07 02 16 * rifiuti contenenti siliconi pericoloso
07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui alla
voce 07 02 16
07 02 18 scarti di gomma
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti
conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici
07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati
07 04 08 * altri fondi e residui di reazione
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti farmaceutici
07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08 * altri fondi e residui di reazione
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05
13
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08 * altri fondi e residui di reazione
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati
altrimenti
07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08 * altri fondi e residui di reazione
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti
e inchiostri per stampa
08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e
della rimozione di pitture e vernici
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi
organici o altre sostanze pericolose
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla
voce 08 01 11
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di
cui alla voce 08 01 13
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose 08 01 16 fanghi acquosi
contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08
01 15
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici,
diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse
da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
inchiostri per stampa
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce
08 03 12
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce
08 03 14
08 03 16 * residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze
pericolose
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla
voce 08 03 17
08 03 19 * oli dispersi
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi
organici o altre sostanze pericolose
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui
alla voce 08 04 09
08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi
organici o altre sostanze pericolose
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui
alla voce 08 04 11
08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da
quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti,
diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 17 * olio di resina
08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
08 05 01 * isocianati di scarto
09 Rifiuti dell'industria fotografica
09 01 rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04 * soluzioni fissative
09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in
loco di rifiuti fotografici
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o
composti dell'argento
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o
composti dell'argento
09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie
incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui
alla voce 09 01 11
09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco
dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 Rifiuti prodotti da processi termici
10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti
termici (tranne 19)
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le
polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02 ceneri leggere di carbone
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei
processi di desolforazione dei fumi
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei
processi di desolforazione dei fumi
10 01 09 * acido solforico
10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati
come carburante
10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal
coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal
coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti
sostanze pericolose
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da
quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti
sostanze pericolose
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da
quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie,
contenenti sostanze pericolose
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi
da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del
combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02 scorie non trattate
10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da
quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10 scaglie di laminazione
10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenti oli
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 02 frammenti di anodi
10 03 04 * scorie della produzione primaria
10 03 05 rifiuti di allumina
10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria
10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria
10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto
con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose 10 03 16
schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 17 * rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi,
diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze
pericolose
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui
alla voce 10 03 19
10 03 21 * altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da
mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da
mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da
quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e
scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie
nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02 * impurita' e schiumature della produzione primaria e
secondaria
10 04 03 * arsenato di calcio
10 04 04 * polveri dei gas di combustione
10 04 05 * altre polveri e particolato
10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi
10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 03 * polveri dei gas di combustione
10 05 04 altre polveri e particolato
10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi
10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al
contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose
10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10
05 10
10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02 impurita' e schiumature della produzione primaria e
secondaria
10 06 03 * polveri dei gas di combustione
10 06 04 altre polveri e particolato
10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi
10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02 impurita' e schiumature della produzione primaria e
secondaria
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04 altre polveri e particolato
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi
10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non
ferrosi
10 08 04 polveri e particolato
10 08 08 * scorie salate della produzione primaria e secondaria
10 08 09 altre scorie
10 08 10 * impurita' e schiumature infiammabili o che rilasciano,
al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose
10 08 11 impurita' e schiumature diverse da quelle di cui alla voce
10 08 10
10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione
degli anodi
10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi,
diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14 frammenti di anodi
10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze
pericolose
10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui
alla voce 10 08 15
10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, contenenti oli
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 03 scorie di fusione
10 09 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti
sostanze pericolose
10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da
quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti
sostanze pericolose
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di
cui alla voce 10 09 07
10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze
pericolose
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui
alla voce 10 09 09
10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09
11
10 09 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10
09 13
10 09 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti
sostanze pericolose
10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli
di cui alla voce 10 09 15
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 03 scorie di fusione
10 10 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti
sostanze pericolose
10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da
quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti
sostanze pericolose
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di
cui alla voce 10 10 07
10 10 09 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze
pericolose
10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui
alla voce 10 10 09
10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10
11
10 10 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10
10 13
10 10 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti
sostanze pericolose
10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli
di cui alla voce 10 10 15
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05 polveri e particolato
10 11 09 * scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico,
contenenti sostanze pericolose
10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico,
diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di
vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a
raggi catodici)
10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11
11
10 11 13 * lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti
sostanze pericolose
10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da
quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da
quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni,
mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03 polveri e particolato
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi
10 12 06 stampi di scarto
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da
costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi
da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti
metalli pesanti
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli
di cui alla voce 10 12 11
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e
manufatti di tali materiali
10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12
e 10 13 13)
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi
10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di amianto cemento,
contenenti amianto
10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da
quelli di cui alla voce 10 13 09
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di
cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,
contenenti sostanze pericolose
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi
da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori
10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti
mercurio
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal
rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non
ferrosa
11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad
esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura
elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 05 * acidi di decappaggio
11 01 06 * acidi non specificati altrimenti
11 01 07 * basi di decappaggio
11 01 08 * fanghi di fosfatazione
11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze
pericolose
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui
alla voce 11 01 09
11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze
pericolose
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui
alla voce 11 01 11
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce
11 01 13
11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a
scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di
metalli non ferrosi
11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco
(compresi jarosite, goethite)
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi
elettrolitici acquosi
11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame,
contenenti sostanze pericolose
11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame,
diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro
11 03 02 * altri rifiuti
11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
11 05 01 zinco solido
11 05 02 ceneri di zinco
11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11 05 04 * fondente esaurito
11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e
meccanico superficiale di metalli e plastica
12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e
meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto
emulsioni e soluzioni)
12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni
(eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti
alogeni
12 01 10 * oli sintetici per macchinari
12 01 12 * cere e grassi esauriti
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce
12 01 14
12 01 16 * materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze
pericolose
12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui
alla voce 12 01 16
12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e
lappatura) contenenti olio
12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti,
contenenti sostanze pericolose
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti,
diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore
(tranne 11)
12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli
commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
13 01 scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB
13 01 04 * emulsioni clorurate
13 01 05 * emulsioni non clorurate
13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici
13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 04 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e
lubrificazione, clorurati
13 02 05 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e
lubrificazione, non clorurati
13 02 06 * scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e
lubrificazione
13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente
biodegradabile
13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 oli isolanti e oli termoconduttori usati
13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati,
diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori
13 03 09 * oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente
biodegradabili
13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori
13 04 01 * oli di sentina della navigazione interna
13 04 02 * oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03 * altri oli di sentina della navigazione
13 05 prodotti di separazione olio/acqua
13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di
separazione olio/acqua
13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03 * fanghi da collettori
13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 05 08 * miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti
di separazione olio/acqua
13 07 rifiuti di carburanti liquidi
13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel 13 07 02 *
petrolio
13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti
13 08 01 * fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di
dissalazione
13 08 02 * altre emulsioni
13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne
07 e 08)
14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di
schiuma/aerosol di scarto
14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi
14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti
e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto
di raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi in carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi in materiali compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o
contaminati da tali sostanze
15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose
pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione
vuoti
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti
protettivi
15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri
dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti
protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto
(comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli
(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 04 * veicoli fuori uso
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne' altre
componenti pericolose
16 01 07 * filtri dell'olio 16 01 08 * componenti contenenti
mercurio
16 01 09 * componenti contenenti PCB
16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16
01 11
16 01 13 * liquidi per freni
16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01
14
16 01 16 serbatoi per gas liquido
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci
da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche
16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi
contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti
clorofluorocarburi, HCFC, HFC 16 02 12 * apparecchiature fuori uso,
contenenti amianto in fibre libere
16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti
pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori
uso
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi
da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16
03 03
16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03
05
16 03 07* mercurio metallico
16 04 esplosivi di scarto
16 04 01 * munizioni di scarto
16 04 02 * fuochi artificiali di scarto
16 04 03 * altri esplosivi di scarto
16 05 gas e polveri in contenitori a pressione e prodotti chimici
di scarto
16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon),
contenenti sostanze pericolose
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui
alla voce 16 05 04
16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite
da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di
laboratorio
16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o
costituite da sostanze pericolose
16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o
costituite da sostanze pericolose
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle
voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 batterie ed accumulatori
16 06 01 * batterie al piombo
16 06 02 * batterie al nichel-cadmio
16 06 03 * batterie contenenti mercurio
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05 altre batterie ed accumulatori
16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di
raccolta differenziata
16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio
e di fusti (tranne 05 e 13)
16 07 08 * rifiuti contenenti olio
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 08 catalizzatori esauriti
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio,
rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione
pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o
composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido
(tranne 16 08 07)
16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze
pericolose
16 09 sostanze ossidanti
16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di
potassio o di sodio
16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori
sito
16 10 01 * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze
pericolose
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla
voce 16 10 01
16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16
10 03
16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari
16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze
pericolose
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui
alla voce 16 11 01
16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti
dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti
dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce
16 11 03
16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da
lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da
lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16
11 05
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso
il terreno escavato proveniente da siti contaminati
17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramiche
17 01 06 * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o
da esse contaminati
17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti
catrame
17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17
03 01
17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di
altre sostanze pericolose
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 terra, rocce e fanghi di dragaggio
17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17
05 05
17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente
sostanze pericolose
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello
di cui alla voce 17 05 07
17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti
amianto
17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da
sostanze pericolose
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17
06 01 e 17 06 03
17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto
17 08 materiali da costruzione a base di gesso
17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da
sostanze pericolose
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli
di cui alla voce 17 08 01
17 09 altri rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione
17 09 01 * rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione,
contenenti mercurio
17 09 02 * rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione,
contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni
a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti
PCB, condensatori contenenti PCB)
17 09 03 * altri rifiuti dell'attivita' di costruzione e
demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04 rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da
attivita' di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di
ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
18 01 rifiuti dei reparti di maternita' e rifiuti legati a
diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma
e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti
applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende,
ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze
pericolose
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01
06
18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
18 02 Rifiuti legati alle attivita' di ricerca e diagnosi,
trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti
applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze
pericolose
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02
05
18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti,
impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche' dalla
potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso
industriale
19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei
fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento
dei fumi
19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla
voce 19 01 11
19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01
13
19 01 15 * ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19
01 15
19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce
19 01 17
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 02 Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di
rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione,
neutralizzazione)
19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non
pericolosi 19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un
rifiuto pericoloso
19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici,
contenenti sostanze pericolose
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da
quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze
pericolose
19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze
pericolose
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci
19 02 08 e 19 02 09
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 03 Rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente
stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19
03 04
19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19
03 06
19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato
19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01 rifiuti vetrificati
19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03 * fase solida non vetrificata
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti
vetrificati
19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03 compost fuori specifica
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti
urbani
19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti
urbani
19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di
origine animale o vegetale
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti
di origine animale o vegetale
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 07 Percolato di discarica
19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce
19 07 02
19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle
acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01 vaglio
19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a
scambio ionico
19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti
sostanze pericolose
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione
olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione
olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque
reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque
reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri
trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla
sua preparazione per uso industriale
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e
vaglio primari
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04 carbone attivo esaurito
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio
ionico
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti
contenenti metallo
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze
pericolose
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di
cui alla voce 19 10 03
19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10
05
19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio
19 11 01 * filtri di argilla esauriti
19 11 02 * catrami acidi
19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi
19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti
tramite basi
19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad
esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet)
non specificati altrimenti
19 12 01 carta e cartone
19 12 02 metalli ferrosi
19 12 03 metalli non ferrosi
19 12 04 plastica e gomma
19 12 05 vetro
19 12 06 * legno contenente sostanze pericolose
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08 prodotti tessili
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da
rifiuti)
19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce
19 12 11
19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e
risanamento delle acque di falda
19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei
terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei
terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei
terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni,
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle
acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle
acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti
dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti
sostanze pericolose
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti
dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da
quelli di cui alla voce 19 13 07
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da
attivita' commerciali e industriali nonche' dalle istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 13 * solventi
20 01 14 * acidi
20 01 15 * sostanze alcaline
20 01 17 * prodotti fotochimici
20 01 19 * pesticidi
20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti
sostanze pericolose
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di
cui alla voce 20 01 27
20 01 29 * detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06
02 e 16 06 03, nonche' batterie e accumulatori non suddivisi
contenenti tali batterie
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce
20 01 33
20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti
componenti pericolosi
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti
provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 02 02 terra e roccia
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 Altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 rifiuti dei mercati
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 04 fanghi delle fosse settiche
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti
3. L'allegato E della parte IV del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' modificato come segue: dopo le parole «35% in peso
per il legno» sono inserite le seguenti: «Entro il 31 dicembre 2025
almeno il 65% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sara'
riciclato entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti
obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto
concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di
imballaggio:
50% per la plastica;
25% per il legno;
70% per i metalli ferrosi;
50% per l'alluminio;
70% per il vetro;
75% per la carta e il cartone;
entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70% in peso di tutti i rifiuti
di imballaggio sara' riciclato;
entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi
minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i
seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:
55% per la plastica;
30% per il legno;
80% per i metalli ferrosi;
60% per l'alluminio;
75% per il vetro;
85% per la carta e il cartone.
Il calcolo del livello rettificato, di cui all'articolo 219, comma
5-bis, e' effettuato come segue:
sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio relativi a tutti i
rifiuti di imballaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed
entro il 31 dicembre 2030, la quota media, nei tre anni precedenti,
di imballaggi riutilizzabili e riutilizzati nell'ambito di un sistema
di riutilizzo degli imballaggi, rispetto alla totalita' degli
imballaggi per la vendita immessi sul mercato;
sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio relativi ai materiali
specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio da conseguire entro il
31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, la medesima quota
media nei tre anni precedenti, di imballaggi riutilizzabili e
riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi
di cui sopra costituiti dal rispettivo materiale di imballaggio,
rispetto alla totalita' degli imballaggi per la vendita, costituiti
da tale materiale, immessi sul mercato.
Non si tengono in considerazione piu' di cinque punti percentuali
di tale quota ai fini del calcolo del corrispondente livello
rettificato degli obiettivi.
Ai fini del calcolo degli obiettivi di riciclaggio di cui al
presente allegato, relativi a tutti i rifiuti di imballaggio da
conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030,
nonche' di quelli relativi al legno contenuto nei rifiuti di
imballaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31
dicembre 2030, possono essere prese in considerazione le quantita' di
imballaggi in legno riparati per il riutilizzo.».
4. L'allegato F della Parte IV del decreto legislative 3 aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«Allegato F - Criteri da applicarsi sino all'entrata in vigore del
decreto interministeriale di cui all'articolo 226, comma 3.
Requisiti essenziali concernenti la composizione e la
riutilizzabilita' e la recuperabilita' (in particolare la
riciclabilita') degli imballaggi:
gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il
peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di
sicurezza, igiene e accettabilita' tanto per il prodotto imballato
quanto per il consumatore;
gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in
modo da permetterne il reimpiego riutilizzo o il recupero, compreso
il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e da ridurne
al minimo l'impatto sull'ambiente derivante dallo smaltimento dei
rifiuti di imballaggio o dei residui delle operazioni di gestione dei
rifiuti di imballaggio;
gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli
nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti
del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente
dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro
presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione
se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei
rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.
Requisiti per la riutilizzabilita' di un imballaggio. I seguenti
requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:
1) le proprieta' fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio
devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni
di impiego normalmente prevedibili;
2) possibilita' di trattare gli imballaggi usati per ottemperare
ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;
3) osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi
recuperabili se l'imballaggio non e' piu' utilizzato e diventa quindi
un rifiuto;
Requisiti per la recuperabilita' di un imballaggio:
a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del
materiale:
l'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire
il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali
usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le
norme in vigore nella Unione europea. La determinazione di tale
percentuale puo' variare a seconda del tipo di materiale che
costituisce l'imballaggio;
b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico. I
rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono
avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di
ottimizzare il recupero energetico;
c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost:
i rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono
essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la
raccolta separata differenziata e il processo o l'attivita' di
compostaggio in cui sono introdotti.
d) Imballaggi biodegradabili:
i rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura
tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o
biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante
finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua. Gli
imballaggi oxodegradabili in plastica non sono considerati
biodegradabili.».
5. L'allegato I della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' sostituito dall'Allegato III della direttiva
2008/98/CE come modificato dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della
Commissione, del 18 dicembre 2014 e dal regolamento (UE) 2017/997 del
Consiglio, dell'8 giugno 2017.
* Sotto la voce HP6 «Tossicita' acuta» al secondo capoverso le
parole «i seguenti valori limite sono da prendere in considerazione»
sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti valori soglia sono da
prendere in considerazione».
6. Dopo l'Allegato L-bis della Parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:
«Allegato L-ter (esempi di strumenti economici e altre misure per
incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui
all'articolo 179).
1. tasse e restrizioni per il collocamento in discarica e
l'incenerimento dei rifiuti che incentivano la prevenzione e il
riciclaggio, lasciando il collocamento in discarica come opzione di
gestione dei rifiuti meno preferibile;
2. regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui
produttori di rifiuti sulla base della quantita' effettiva di rifiuti
prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei
rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati;
3. incentivi fiscali per la donazione di prodotti, in particolare
quelli alimentari;
4. regimi di responsabilita' estesa del produttore per vari tipi di
rifiuti e misure per incrementarne l'efficacia, l'efficienza sotto il
profilo dei costi e la governance;
5. sistemi di cauzione-rimborso e altre misure per incoraggiare la
raccolta efficiente di prodotti e materiali usati;
6. solida pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture
per la gestione dei rifiuti, anche per mezzo dei fondi dell'Unione;
7. appalti pubblici sostenibili per incoraggiare una migliore
gestione dei rifiuti e l'uso di prodotti e materiali riciclati;
8. eliminazione graduale delle sovvenzioni in contrasto con la
gerarchia dei rifiuti;
9. ricorso a misure fiscali o altri mezzi per promuovere la
diffusione di prodotti e materiali che sono preparati per il
riutilizzo o riciclati;
10. sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie
avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione;
11. utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il trattamento
dei rifiuti;
12. incentivi economici per le autorita' locali e regionali, volti
in particolare a promuovere la prevenzione dei rifiuti e
intensificare i regimi di raccolta differenziata, evitando nel
contempo di sostenere il collocamento in discarica e l'incenerimento;
13. campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla
raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei
rifiuti e sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, e
integrazione di tali questioni nell'educazione e nella formazione;
14. sistemi di coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le
autorita' pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei
rifiuti;
15. promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra tutte
le parti interessate alla gestione dei rifiuti, incoraggiamento di
accordi volontari e della trasmissione delle informazioni sui rifiuti
da parte delle aziende.».
7. Dopo l'Allegato L-ter della Parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 6 del presente articolo, e'
inserito il seguente:
«Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera b-ter), punto 2).
|==========================|============================|===========|
| Frazione | Descrizione | EER |
|==========================|============================|===========|
| | Rifiuti biodegradabili di | 200108 |
| | cucine e mense | |
| RIFIUTI ORGANICI |----------------------------|-----------|
| | Rifiuti biodegradabili | 200201 |
| |----------------------------|-----------|
| | Rifiuti dei mercati | 200302 |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| CARTA E CARTONE | Imballaggi in carta e | 150101 |
| | cartone | |
| |----------------------------|-----------|
| | Carta e cartone | 200101 |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| PLASTICA | Imballaggi in plastica | 150102 |
| |----------------------------|-----------|
| | Plastica | 200139 |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| LEGNO | Imballaggi in legno | 150103 |
| |----------------------------|-----------|
| | Legno, diverso da quello di| 200138 |
| | cui alla voce 200137* | |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| METALLO | Imballaggi metallici | 150104 |
| |----------------------------|-----------|
| | Metallo | 200140 |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| IMBALLAGGI COMPOSITI | Imballaggi materiali | 150105 |
| | compositi | |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| MULTIMATERIALE | Imballaggi in materiali | 150106 |
| | misti | |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| VETRO | Imballaggi in vetro | 150107 |
| |----------------------------|-----------|
| | Vetro | 200102 |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| | Imballaggi in materia | 150109 |
| | tessile | |
| TESSILE |----------------------------|-----------|
| | Abbigliamento | 200110 |
| |----------------------------|-----------|
| | Prodotti tessili | 200111 |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| TONER | Toner per stampa esauriti | 080318 |
| | diversi da quelli di cui | |
| | alla voce 080317* | |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| INGOMBRANTI | Rifiuti ingombranti | 200307 |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| VERNICI, INCHIOSTRI, | Vernici, inchiostri, | |
| ADESIVI E RESINE | adesivi e resine diversi da| 200128 |
| | quelli di cui alla voce | |
| | 200127 | |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| DETERGENTI | Detergenti diversi da | 200130 |
| | quelli di cui alla voce | |
| | 200129* | |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| ALTRI RIFIUTI | Altri rifiuti non | 200203 |
| | biodegradabili | |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| RIFIUTI URBANI | Rifiuti urbani | 200301 |
| INDIFFERENZIATI | indifferenziati | |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attivita' agricole e
connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.».
8. Dopo l'allegato L-quater della Parte IV del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 7 del presente articolo,
e' inserito il seguente:
«Allegato L-quinquies - Elenco attivita' che producono rifiuti di
cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista.
18. Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attivita' artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffe', pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.
Rimangono escluse le attivita' agricole e connesse di cui
all'articolo 2135 del codice civile.
Attivita' non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per
tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a
cui sono analoghe.».
Note all'art. 8:
- Il testo dell'allegato C della Parte IV del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Allegati alla Parte Quarta
Allegato C - Operazioni di recupero
R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o
come altro mezzo per produrre energia (4)
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non
utilizzate come solventi (comprese le operazioni di
compostaggio e altre trasformazioni biologiche (**);
R4 - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti
metallici (***);
R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
(****)
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre
l'inquinamento
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio
dell'agricoltura o dell'ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle
operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle
operazioni indicate da R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una
delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti).
(**) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo,
la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti
come sostanze chimiche e il recupero di materia organica
sotto forma di riempimento.
(***) E' compresa la preparazione per il riutilizzo.
(****) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo,
il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il
recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento
e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo.
< (4) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi
urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica
e' uguale o superiore a:
- 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in
conformita' della normativa comunitaria applicabile
anteriormente al 1° gennaio 2009,
- 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre
2008,
calcolata con la seguente formula:
Efficienza energetica =«(Ep - (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew +
Ef))»* CCF
dove:
Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia
termica o elettrica. E' calcolata moltiplicando l'energia
sotto forma di elettricita' per 2,6 e l'energia termica
prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con
combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore
(GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati
calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti
(GJ/anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef
(GJ/anno)
0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia
dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.
CCF = valore del fattore di correzione corrispondente
all'area climatica nella quale insiste l'impianto di
incenerimento (Climate Correction Factor).
1. Per gli impianti funzionanti e autorizzati in
conformita' alla legislazione applicabile nell'Unione
europea prima del 1 settembre 2015, CCF e' uguale a:
CCF = 1 se HDDLLT> = 3350
CCF = 1,25 se HDDLLT < = 2150
CCF = - (0,25/1200) × HDDLLT + 1,698 se 2150 < HDDLLT <
3350
2. Per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015
e per gli impianti di cui al punto 1 dopo il 31 dicembre
2029, CCF e' uguale a:
CCF = 1 se HDDLLT> = 3350
CCF = 1,12 se HDDLLT < = 2150
CCF = - (0,12/1200) x HDDLLT + 1,335 se 2150 < HDDLLT <
3350
I valori di CCF sono approssimati alla terza cifra
decimale.
Dove:
HDDLLT, ovvero HDD locale a lungo termine, e' uguale
alla media ventennale dei valori di HDD vanno calcolati
nell'area di riferimento come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
HDDanno e' il grado di riscaldamento annuo calcolati
nell'area di riferimento come segue:
HDDanno =(uguale) ΣHDDi
HDDi e' il grado di riscaldamento giornaliero dello
i-esimo giorno
Pari a:
HDDi = (18° C - Tm) se Tm ≤ 15° C
HDDi = 0 se Tm> 15° C
Essendo Tm la temperatura media giornaliera, calcolata
come (Tmin + Tmax)/2, del giorno "i" dell'anno di
riferimento nell'area di riferimento.
I valori di temperatura sono quelli ufficiali
dell'aeronautica militare della stazione meteorologica piu'
rappresentativa in termini di prossimita' e quota del sito
dell'impianto di incenerimento. Se nessuna stazione
dell'aeronautica militare e' rappresentativa del sito
dell'impianto di incenerimento o non presenta una
sufficiente disponibilita' di dati e' possibile fare
riferimento a dati di temperatura acquisiti da altre
istituzioni del territorio, quali ad esempio le ARPA
regionali o altre reti locali.
La formula si applica conformemente al documento di
riferimento sulle migliori tecniche disponibili per
l'incenerimento dei rifiuti.»
- Il testo dell'allegato E della parte IV del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Allegati alla Parte Quarta
Allegato E
1) Obiettivi di recupero e di riciclaggio
Entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60 % in peso dei
rifiuti di imballaggio sara' recuperato o sara' incenerito
in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di
energia;
entro il 31 dicembre 2008 sara' riciclato almeno il 55
% e fino all'80 % in peso dei rifiuti di imballaggio; entro
il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi
minimi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti
di imballaggio:
60 % in peso per il vetro;
60 % in peso per la carta e il cartone;
50 % in peso per i metalli;
26% in peso per la plastica, tenuto conto
esclusivamente dei materiali riciclati sottoforma di
plastica;
35% in peso per il legno.
Entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di
tutti i rifiuti di imballaggio sara' riciclato entro il 31
dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi
minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto
concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei
rifiuti di imballaggio:
50 % per la plastica;
25 % per il legno;
70 % per i metalli ferrosi;
50 % per l'alluminio;
70 % per il vetro;
75 % per la carta e il cartone;
entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di
tutti i rifiuti di imballaggio sara' riciclato;
entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i
seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di
peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici
contenuti nei rifiuti di imballaggio:
55 % per la plastica;
30 % per il legno;
80 % per i metalli ferrosi;
60 % per l'alluminio;
75 % per il vetro;
85 % per la carta e il cartone.
Il calcolo del livello rettificato, di cui all'art.
219, comma 5-bis, e' effettuato come segue:
sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio relativi a
tutti i rifiuti di imballaggio da conseguire entro il 31
dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, la quota media,
nei tre anni precedenti, di imballaggi riutilizzabili e
riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli
imballaggi, rispetto alla totalita' degli imballaggi per la
vendita immessi sul mercato;
sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio relativi ai
materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio da
conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31
dicembre 2030, la medesima quota media nei tre anni
precedenti, di imballaggi riutilizzabili e riutilizzati
nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi di
cui sopra costituiti dal rispettivo materiale di
imballaggio, rispetto alla totalita' degli imballaggi per
la vendita, costituiti da tale materiale, immessi sul
mercato.
Non si tengono in considerazione piu' di cinque punti
percentuali di tale quota ai fini del calcolo del
corrispondente livello rettificato degli obiettivi.
Ai fini del calcolo degli obiettivi di riciclaggio di
cui al presente allegato, relativi a tutti i rifiuti di
imballaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed
entro il 31 dicembre 2030, nonche' di quelli relativi al
legno contenuto nei rifiuti di imballaggio da conseguire
entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030,
possono essere prese in considerazione le quantita' di
imballaggi in legno riparati per il riutilizzo.
2) Criteri interpretativi per la definizione di
imballaggio ai sensi della Direttiva 2004/12/CE
i) Sono considerati imballaggi gli articoli che
rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre
possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali
articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano
necessari per contenere, sostenere o preservare tale
prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli
elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o
eliminati insieme;
ii) sono considerati imballaggi gli articoli
progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita
e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e
destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a
condizione che svolgano una funzione di imballaggio;
iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi
accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti
integranti dello stesso. Gli elementi accessori
direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono
funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno
che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli
elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati
insieme. Esempi illustrativi per i criteri sopra citati
sono:
Esempi illustrativi per il criterio i).
Articoli considerati imballaggio.
Scatole per dolci.
Pellicola che ricopre le custodie di CD.
Buste a sacco per l'invio di cataloghi e riviste
(contenenti riviste). Pizzi per torte venduti con le torte.
Rotoli, tubi e cilindri sui quali e' avvolto materiale
flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio,
carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono
parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per
presentare un prodotto come un'unita' di vendita.
Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il
trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta
per tutta la sua durata di vita.
Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili.
Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute con i
CD, non destinate ad essere usate per riporli).
Grucce per indumenti (vendute con un indumento).
Scatole di fiammiferi.
Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e
materiali necessari per preservare la sterilita' del
prodotto).
Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffe',
cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l'uso.
Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario
tipo, esclusi gli estintori.
Articoli non considerati imballaggio.
Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per
tutta la sua durata di vita.
Cassette di attrezzi.
Bustine da te'.
Rivestimenti di cera dei formaggi.
Budelli per salsicce.
Grucce per indumenti (vendute separatamente).
Capsule per sistemi erogatori di caffe', sacchetti di
alluminio per caffe' e bustine di carta per caffe' filtro
che si gettano insieme al caffe' usato.
Cartucce per stampanti.
Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute insieme
ai CD, DVD e alle videocassette).
Spine di contenimento per CD (spindle) (venduti vuoti,
destinati ad essere usati per custodire i CD).
Bustine solubili per detersivi.
Lumini per tombe (contenitori per candele).
Macinini meccanici (integrati in recipienti
ricaricabili, ed es. macinapepe ricaricabile).
Esempi illustrativi per il criterio ii).
Articoli da imballaggio progettati e destinati ad
essere riempiti nel punto vendita.
Sacchetti o borse di carta o di plastica.
Piatti e tazze monouso.
Pellicola retrattile.
Sacchetti per panini.
Fogli di alluminio.
Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle
lavanderie.
Articoli non considerati imballaggio.
Agitatori.
Posate monouso.
Carta da imballaggio (venduta separatamente).
Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote).
Pizzi per torte venduti senza le torte.
Esempi illustrativi per il criterio iii).
Articoli considerati imballaggio.
Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto.
Articoli considerati parti di imballaggio.
Spazzolini per mascara che fanno parte integrante della
chiusura dei recipienti.
Etichette adesive apposte su un altro articolo di
imballaggio.
Graffette.
Fascette di plastica.
Dispositivo di dosaggio che fa parte integrante della
chiusura della confezione dei detersivi.
Macinini meccanici (integrati in recipienti non
ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe
contenente pepe).
Articoli non considerati imballaggio.
Etichette di identificazione a radiofrequenza
(RIFID).».