Art. 8 
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme
  in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
  - Allegati. 
 
  1. L'allegato C della Parte IV del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e' cosi' modificato: 
    a. le voci «R3 - Riciclaggio/recupero  delle  sostanze  organiche
non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di  compostaggio
e altre trasformazioni biologiche; R4  -  Riciclaggio  /recupero  dei
metalli e dei composti metallici; R5 - Riciclaggio/recupero di  altre
sostanze  inorganiche;"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "R3   -
Riciclaggio/recupero delle sostanze  organiche  non  utilizzate  come
solventi  (comprese   le   operazioni   di   compostaggio   e   altre
trasformazioni  biologiche  (**);  R4  -  Riciclaggio  /recupero  dei
metalli e dei composti metallici (***); R5 - Riciclaggio/recupero  di
altre sostanze inorganiche (****)»; 
    b. dopo la voce R13 sono inseriti i seguenti capoversi: 
      «(**) Sono compresi  la  preparazione  per  il  riutilizzo,  la
gassificazione  e  la  pirolisi  che  utilizzano  i  componenti  come
sostanze chimiche e il recupero di materia organica  sotto  forma  di
riempimento. 
      (***) E' compresa la preparazione per il riutilizzo. 
      (****) Sono compresi la  preparazione  per  il  riutilizzo,  il
riciclaggio di materiali da costruzione inorganici,  il  recupero  di
sostanze inorganiche sotto forma di  riempimento  e  la  pulizia  del
suolo risultante in un recupero del suolo.». 
  2. L'allegato D della Parte IV del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: 
  Allegato D - Elenco dei rifiuti. 
  Classificazione dei rifiuti. 
Definizioni. 
  Ai fini del presente allegato, si intende per: 
    1.  «sostanza  pericolosa»,  una   sostanza   classificata   come
pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2  a  5
dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
    2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio,  arsenico,
cadmio,  cromo  (VI),  rame,  piombo,  mercurio,   nichel,   selenio,
tellurio, tallio e stagno, anche  quando  tali  metalli  appaiono  in
forme metalliche nella misura in cui questi  sono  classificate  come
pericolose; 
    3.  «policlorodifenili  e  policlorotrifenili»  (PCB),   i   PCB,
conformemente alla definizione di cui  all'articolo  2,  lettera  a),
della direttiva 96/59/CE del Consiglio; 
    4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti:  qualsiasi
composto  di  scandio  vanadio,  manganese,  cobalto,  rame,  ittrio,
niobio, afnio,  tungsteno,  titanio,  cromo,  ferro,  nichel,  zinco,
zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in
forme metalliche, nella misura in cui questi sono  classificati  come
pericolosi; 
    5. «stabilizzazione», i processi che modificano la  pericolosita'
dei componenti dei rifiuti e  trasformano  i  rifiuti  pericolosi  in
rifiuti non pericolosi; 
    6. «solidificazione»,  processi  che  influiscono  esclusivamente
sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi,  senza
modificare le proprieta' chimiche dei rifiuti stessi; 
    7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che  contiene,
dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi,  che  non
sono stati completamente trasformati in componenti non  pericolosi  e
che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente  nel  breve,  medio  o
lungo periodo. 
Valutazione e classificazione. 
  1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti. 
  Nel  valutare  le  caratteristiche  di  pericolo  dei  rifiuti,  si
applicano i criteri di cui all'Allegato I alla Parte IV  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4,
HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i  valori  soglia
per le singole sostanze come indicato nell'Allegato I alla  Parte  IV
del decreto legislativo n. 152  del  2006.  Quando  una  sostanza  e'
presente nei rifiuti in quantita' inferiori al suo valore soglia, non
viene presa in considerazione per il calcolo  del  valore  limite  di
concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un  rifiuto
e'  stata  valutata  sia  mediante  una  prova  che  utilizzando   le
concentrazioni di sostanze pericolose come indicato  nell'Allegato  I
alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006,  prevalgono  i
risultati della prova. 
  2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso. 
  I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti
sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si  applichino  le
esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE. 
  Ai rifiuti  cui  potrebbero  essere  assegnati  codici  di  rifiuti
pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: 
    l'iscrizione di  una  voce  nell'elenco  armonizzato  di  rifiuti
contrassegnata  come  pericolosa,  con  un  riferimento  specifico  o
generico a «sostanze pericolose», e'  opportuna  solo  quando  questo
rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che  determinano  nel
rifiuto una o piu' delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a  HP  8
e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla Parte IV del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. La valutazione della  caratteristica  di
pericolo HP 9 «infettivo» e' effettuata conformemente al decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; 
    una caratteristica di pericolo puo' essere  valutata  utilizzando
la  concentrazione  di  sostanze  nei   rifiuti,   come   specificato
nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006
o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008,
eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n.  440/2008  o
altri  metodi  di  prova  e  linee  guida  riconosciuti   a   livello
internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n.
1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana; 
    i  rifiuti  contenenti  dibenzo-p-diossine  e   i   dibenzofurani
policlorurati   (PCDD/PCDF),    DDT    (1,1,1-tricloro-2,2-bis    (4-
clorofenil)  etano),  clordano,   esaclorocicloesani   (compreso   il
lindano), dieldrin, endrin, eptacloro,  esaclorobenzene,  clordecone,
aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile  e/o  PCB
in  quantita'  superiori  ai  limiti   di   concentrazione   di   cui
all'allegato IV del  regolamento  (CE)  n.  850/2004  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  (1)  devono  essere   classificati   come
pericolosi; 
    i limiti di concentrazione di cui all'Allegato I  alla  Parte  IV
del decreto legislativo n. 152 del 2006  non  sono  applicabili  alle
leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati  da  sostanze
pericolose).  I  residui  di  leghe  che  sono  considerati   rifiuti
pericolosi sono  specificamente  menzionati  nel  presente  elenco  e
contrassegnati con un asterisco (*); 
    se del caso,  al  momento  di  stabilire  le  caratteristiche  di
pericolo  dei  rifiuti  si  possono  prendere  in  considerazione  le
seguenti note contenute nell'allegato  VI  del  regolamento  (CE)  n.
1272/2008: 
      1.1.3.1.    Note     relative     all'identificazione,     alla
classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F,  J,
L, M, P, Q, R, e U; 
      1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura
delle miscele: note 1, 2, 3 e 5; 
    dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un  tipo
di rifiuti in base a questo metodo, si assegnera' l'adeguata voce  di
pericolosita' o non pericolosita' dall'elenco dei rifiuti.  Tutte  le
altre  voci  dell'elenco  armonizzato  di  rifiuti  sono  considerate
rifiuti non pericolosi. 
Elenco dei rifiuti. 
  I  diversi  tipi  di  rifiuti  inclusi  nell'elenco  sono  definiti
specificatamente mediante il codice a  sei  cifre  per  ogni  singolo
rifiuto e i corrispondenti codici a quattro  e  a  due  cifre  per  i
rispettivi capitoli. Di  conseguenza,  per  identificare  un  rifiuto
nell'elenco occorre procedere come segue: 
    identificare  la  fonte  che  genera  il  rifiuto  consultando  i
capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a  sei  cifre
riferito al  rifiuto  in  questione,  ad  eccezione  dei  codici  dei
suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che
e'  possibile  che  un  determinato  impianto  o  stabilimento  debba
classificare le proprie attivita' in capitoli diversi.  Per  esempio,
un costruttore di automobili puo' reperire i rifiuti che produce  sia
nel  capitolo  12  (rifiuti  dalla  lavorazione  e  dal   trattamento
superficiale di metalli), che nel  capitolo  11  (rifiuti  inorganici
contenenti metalli  provenienti  da  trattamento  e  rivestimento  di
metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso  di  rivestimenti),
in funzione delle varie fasi della produzione; 
    se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da  17  a  20  si
presta per la classificazione  di  un  determinato  rifiuto,  occorre
esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto; 
    se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il
rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16; 
    se un determinato rifiuto non e' classificabile neppure  mediante
i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il  codice  99  (rifiuti
non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre  del  capitolo  che
corrisponde all'attivita' identificata nella prima fase. 
 
 
  Indice. 
  Capitoli dell'elenco 
 
  01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o  cava,
nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali 
  02 Rifiuti  prodotti  da  agricoltura,  orticoltura,  acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 
  03 Rifiuti della  lavorazione  del  legno  e  della  produzione  di
pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 
  04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce  e  dell'industria
tessile 
  05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione  del  gas
naturale e trattamento pirolitico del carbone 
  06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 
  07 Rifiuti dei processi chimici organici 
  08 Rifiuti della produzione,  formulazione,  fornitura  ed  uso  di
rivestimenti  (pitture,   vernici   e   smalti   vetrati),   adesivi,
sigillanti, e inchiostri per stampa 
  09 Rifiuti dell'industria fotografica 
  10 Rifiuti provenienti da processi termici 
  11 Rifiuti prodotti dal  trattamento  chimico  superficiale  e  dal
rivestimento di  metalli  ed  altri  materiali;  idrometallurgia  non
ferrosa 
  12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal  trattamento  fisico  e
meccanico superficiale di metalli e plastica 
  13 Oli esauriti e  residui  di  combustibili  liquidi  (tranne  oli
commestibili, 05 e 12) 
  14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto  (tranne
le voci 07 e 08) 
  15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti
e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 
  16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 
  17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione  (compreso
il terreno proveniente da siti contaminati) 
  18 Rifiuti prodotti  dal  settore  sanitario  e  veterinario  o  da
attivita' di ricerca collegate (tranne  i  rifiuti  di  cucina  e  di
ristorazione   che   non   derivino   direttamente   da   trattamento
terapeutico) 
  19  Rifiuti  prodotti  da  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti,
impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche'  dalla
potabilizzazione  dell'acqua  e  dalla  sua  preparazione   per   uso
industriale 
  20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici  e  assimilabili  prodotti  da
attivita'  commerciali  e  industriali  nonche'  dalle   istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 
 
  01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o  cava,
nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali 
  01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 
  01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi 
 
  01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di  minerali
metalliferi 
  01 03 04 *  sterili  che  possono  generare  acido  prodotti  dalla
lavorazione di minerale solforoso 
  01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose 
  01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04  e  01
03 05 
  01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da
trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi 
  01 03 08 polveri e residui affini diversi da  quelli  di  cui  alla
voce 01 03 07 
  01 03 09 `fanghi rossi  derivanti  dalla  produzione  di  allumina,
diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10" 
 
  01 03 10* fanghi  rossi  derivanti  dalla  produzione  di  allumina
contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01
03 07 01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di  minerali
non metalliferi 
  01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di  minerali
non metalliferi 
 
  01 04 07 * rifiuti  contenenti  sostanze  pericolose,  prodotti  da
trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 
  01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi  da  quelli  di  cui
alla voce 01 04 07 
  01 04 09 scarti di sabbia e argilla 
  01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli  di  cui  alla
voce 01 04 07 
  01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e  salgemma,  diversi
da quelli di cui alla voce 01 04 07 
  01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura  di
minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11 
  01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della  pietra,  diversi
da quelli di cui alla voce 01 04 07 
  01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione 
  01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 
  01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli 
  01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di  perforazione
contenenti sostanze pericolose 
  01 05 07  fanghi  e  rifiuti  di  perforazione  contenenti  barite,
diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 
  01 05 08 fanghi  e  rifiuti  di  perforazione  contenenti  cloruri,
diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 
  01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  02 Rifiuti  prodotti  da  agricoltura,  orticoltura,  acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 
  02 01 rifiuti prodotti da agricoltura,  orticoltura,  acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca 
  02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
  02 01 02 scarti di tessuti animali 
  02 01 03 scarti di tessuti vegetali 
  02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 
  02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate),
effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito 
  02 01 07 rifiuti della silvicoltura 
  02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose 
  02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 
  02 01 10 rifiuti metallici 
  02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  02 02 rifiuti della preparazione  e  della  lavorazione  di  carne,
pesce ed altri alimenti di origine animale 
  02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
  02 02 02 scarti di tessuti animali 
  02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
  02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  02 03 rifiuti della  preparazione  e  del  trattamento  di  frutta,
verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffe', te' e tabacco; della
produzione di conserve alimentari; della  produzione  di  lievito  ed
estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa 
  02 03 01  fanghi  prodotti  da  operazioni  di  lavaggio,  pulizia,
sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti 
  02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti 
  02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente 
  02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
  02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero 
  02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia  e  lavaggio
delle barbabietole 
  02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica 
  02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia 
  02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
  02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione 
  02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
  02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti 
  02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed  analcoliche
(tranne caffe', te' e cacao) 
  02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio,  pulizia  e
macinazione della materia prima 
  02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 
  02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici 
  02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
  02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  03 Rifiuti della  lavorazione  del  legno  e  della  produzione  di
pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 
  03 01 rifiuti della lavorazione del legno  e  della  produzione  di
pannelli e mobili 
  03 01 01 scarti di corteccia e sughero 
  03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio,  legno,  pannelli
di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose 
  03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli  di
truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 
  03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno 
  03 02 01 *  prodotti  per  i  trattamenti  conservativi  del  legno
contenenti composti organici non alogenati 
  03 02 02 *  prodotti  per  i  trattamenti  conservativi  del  legno
contenenti composti organici clorurati 
  03 02 03 *  prodotti  per  i  trattamenti  conservativi  del  legno
contenenti composti organometallici 
  03 02 04 *  prodotti  per  i  trattamenti  conservativi  del  legno
contenenti composti inorganici 
  03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del  legno
contenenti sostanze pericolose 
  03 02 99 prodotti per i  trattamenti  conservativi  del  legno  non
specificati altrimenti 
 
  03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa,  carta
e cartone 
  03 03 01 scarti di corteccia e legno 
  03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) 
  03 03 05 fanghi prodotti dai  processi  di  disinchiostrazione  nel
riciclaggio della carta 
  03 03 07 scarti della separazione  meccanica  nella  produzione  di
polpa da rifiuti di carta e cartone 
  03 03 08 scarti della selezione di carta  e  cartone  destinati  ad
essere riciclati 
  03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 
  03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti  fibre,  riempitivi  e
prodotti  di  rivestimento  generati  dai  processi  di   separazione
meccanica 
  03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 
  03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  04  Rifiuti  della  lavorazione  di  pelli  e   pellicce,   nonche'
dell'industria tessile 
  04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce 
  04 01 01 carniccio e frammenti di calce 
  04 01 02 rifiuti di calcinazione 
  04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi  senza
fase liquida 
  04 01 04 liquido di concia contenente cromo 
  04 01 05 liquido di concia non contenente cromo 
  04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal  trattamento  in  loco
degli effluenti, contenenti cromo 
  04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal  trattamento  in  loco
degli effluenti, non contenenti cromo 
  04 01 08 cuoio  conciato  (scarti,  cascami,  ritagli,  polveri  di
lucidatura) contenenti cromo 
  04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 
  04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  04 02 rifiuti dell'industria tessile 
  04  02  09  rifiuti  da  materiali  compositi  (fibre   impregnate,
elastomeri, plastomeri) 
  04 02 10 materiale organico proveniente da  prodotti  naturali  (ad
es. grasso, cera) 
  04  02  14  *  rifiuti  provenienti  da  operazioni  di   finitura,
contenenti solventi organici 
  04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi  da  quelli  di
cui alla voce 04 02 14 
  04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose 
  04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce  04
02 16 
  04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 
  04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze 
  04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate 
  04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione  del  gas
naturale e trattamento pirolitico del carbone 
  05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio 
  05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione 
  05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi 
  05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione 
  05 01 05 * perdite di olio 
  05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti  e
apparecchiature 
  05 01 07 * catrami acidi 
  05 01 08 * altri catrami 
  05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 
  05 01 11 *  rifiuti  prodotti  dalla  purificazione  di  carburanti
tramite basi 
  05 01 12 * acidi contenenti oli 
  05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie 
  05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 
  05 01 15 * filtri di argilla esauriti 
  05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla  desolforizzazione
del petrolio 
  05 01 17 bitumi 
  05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone 
  05 06 01 * catrami acidi 
  05 06 03 * altri catrami 
  05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 
  05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto  di  gas
naturale 
  05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio 
  05 07 02 rifiuti contenenti zolfo 
  05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 
  06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
acidi 
  06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso 
  06 01 02 * acido cloridrico 
  06 01 03 * acido fluoridrico 
  06 01 04 * acido fosforico e fosforoso 
  06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso 
  06 01 06 * altri acidi 
  06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
basi 
  06 02 01 * idrossido di calcio 
  06 02 03 * idrossido di ammonio 
  06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio 
  06 02 05 * altre basi 
  06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
sali, loro soluzioni e ossidi metallici 
  06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri 
  06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 
  06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle  voci
06 03 11 e 06 03 13 
  06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti 
  06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
15 
  06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da  quelli  di  cui  alla
voce 06 03 
  06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico 
  06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio 
  06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti 
  06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 
 
  06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e
dei processi di desolforazione 
  06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi 
  06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui  alla
voce 06 06 02 
  06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni 
  06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 
  06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro 
  06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio 
  06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto 
  06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso  del
silicio e dei suoi derivati 
  06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilano pericoloso 
  06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo 
  06 09 02 scorie fosforose 
  06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti
o contaminati da sostanze pericolose 
  06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi  da
quelli di cui alla voce 06 09 03 
  06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto  e
della produzione di fertilizzanti 
  06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose 
  06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  06  11  rifiuti  dalla  produzione  di   pigmenti   inorganici   ed
opacificanti 
  06 11 01 rifiuti prodotti  da  reazioni  a  base  di  calcio  nella
produzione di diossido di titanio 
  06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  06 13  rifiuti  di  processi  chimici  inorganici  non  specificati
altrimenti 
  06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno  ed
altri biocidi inorganici 
  06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02) 
  06 13 03 nerofumo 
  06 13 04 * rifiuti della lavorazione dell'amianto 
  06 13 05 * fuliggine 
  06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  07 Rifiuti dei processi chimici organici 
  07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti chimici organici di base 
  07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
  07 01 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
  07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 
  07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  07 02 rifiuti della  produzione,  formulazione,  fornitura  ed  uso
(PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali 
  07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
  07 02 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
  07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 
  07 02 13 rifiuti plastici 
  07 02 14  *  rifiuti  prodotti  da  additivi,  contenenti  sostanze
pericolose 
  07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi  da  quelli  di  cui
alla voce 07 02 14 
  07 02 16 * rifiuti contenenti siliconi pericoloso 
  07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui  alla
voce 07 02 16 
  07 02 18 scarti di gomma 
  07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11) 
  07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati 
  07 03 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 
  07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 
  07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti  fitosanitari  (tranne  02  01  08  e  02  01  09),   agenti
conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici 
  07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati 
  07 04 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 
  07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 
  07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 
  07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti farmaceutici 
  07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
  07 05 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
  07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 
  07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 
  07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce  07  05
13 
  07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici 
  07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
  07 06 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
  07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 
  07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti della chimica fine e di  prodotti  chimici  non  specificati
altrimenti 
  07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
  07 07 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
  07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 
  07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  08 Rifiuti della produzione,  formulazione,  fornitura  ed  uso  di
rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti
e inchiostri per stampa 
  08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  ed  uso  e
della rimozione di pitture e vernici 
  08 01 11  *  pitture  e  vernici  di  scarto,  contenenti  solventi
organici o altre sostanze pericolose 
  08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla
voce 08 01 11 
  08 01 13  *  fanghi  prodotti  da  pitture  e  vernici,  contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose 
  08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di
cui alla voce 08 01 13 
  08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici,  contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose 08 01 16 fanghi acquosi
contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla  voce  08
01 15 
  08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di  pitture  e  vernici,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
  08 01 18 fanghi prodotti dalla  rimozione  di  pitture  e  vernici,
diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 
  08 01 19  *  sospensioni  acquose  contenenti  pitture  e  vernici,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
  08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici,  diverse
da quelle di cui alla voce 08 01 19 
  08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori 
  08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici) 
  08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti 
  08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 
  08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici 
  08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
inchiostri per stampa 
  08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro 
  08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 
  08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 
  08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui  alla  voce
08 03 12 
  08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 
  08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui  alla  voce
08 03 14 
  08 03 16 * residui di soluzioni chimiche per incisione 
  08  03  17  *  toner  per  stampa  esauriti,  contenenti   sostanze
pericolose 
  08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di  cui  alla
voce 08 03 17 
  08 03 19 * oli dispersi 
  08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti) 
  08 04 09 * adesivi e  sigillanti  di  scarto,  contenenti  solventi
organici o altre sostanze pericolose 
  08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli  di  cui
alla voce 08 04 09 
  08 04 11 * fanghi di  adesivi  e  sigillanti,  contenenti  solventi
organici o altre sostanze pericolose 
  08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli  di  cui
alla voce 08 04 11 
  08  04  13  *  fanghi  acquosi  contenenti  adesivi  e  sigillanti,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
  08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da
quelli di cui alla voce 08 04 13 
  08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
  08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi  e  sigillanti,
diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15 
  08 04 17 * olio di resina 
  08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08 
  08 05 01 * isocianati di scarto 
 
  09 Rifiuti dell'industria fotografica 
  09 01 rifiuti dell'industria fotografica 
  09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 
  09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 
  09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi 
  09 01 04 * soluzioni fissative 
  09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio 
  09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal  trattamento  in
loco di rifiuti fotografici 
  09 01 07 carta e pellicole per  fotografia,  contenenti  argento  o
composti dell'argento 
  09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o
composti dell'argento 
  09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie 
  09 01  11  *  macchine  fotografiche  monouso  contenenti  batterie
incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 
  09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse  da  quelle  di  cui
alla voce 09 01 11 
  09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal  recupero  in  loco
dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06 
  09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 Rifiuti prodotti da processi termici 
  10 01 rifiuti prodotti  da  centrali  termiche  ed  altri  impianti
termici (tranne 19) 
  10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri  di  caldaia  (tranne  le
polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) 
  10 01 02 ceneri leggere di carbone 
  10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato 
  10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia 
  10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di  calcio  nei
processi di desolforazione dei fumi 
  10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio  nei
processi di desolforazione dei fumi 
  10 01 09 * acido solforico 
  10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati
come carburante 
  10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal
coincenerimento, contenenti sostanze pericolose 
  10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia  prodotte  dal
coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14 
  10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 01 17 ceneri leggere prodotte dal  coincenerimento,  diverse  da
quelle di cui alla voce 10 01 16 
  10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei  fumi,  diversi  da
quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18 
  10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 
  10 01 22  *  fanghi  acquosi  da  operazioni  di  pulizia  caldaie,
contenenti sostanze pericolose 
  10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia  caldaie,  diversi
da quelli di cui alla voce 10 01 22 
  10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 
  10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento  e  della  preparazione  del
combustibile delle centrali termoelettriche a carbone 
  10  01  26  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento 
  10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio 
  10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie 
  10 02 02 scorie non trattate 
  10 02 07 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,
contenenti sostanze pericolose 
  10 02 08 rifiuti prodotti dal  trattamento  dei  fumi,  diversi  da
quelli di cui alla voce 10 02 07 
  10 02 10 scaglie di laminazione 
  10 02  11  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenti oli 
  10  02  12  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11 
  10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
  10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13 
  10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione 
  10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio 
  10 03 02 frammenti di anodi 
  10 03 04 * scorie della produzione primaria 
  10 03 05 rifiuti di allumina 
  10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria 
  10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria 
  10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano,  al  contatto
con l'acqua, gas  infiammabili  in  quantita'  pericolose  10  03  16
schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 
  10 03 17 * rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi 
  10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione  degli  anodi,
diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17 
  10 03 19 * polveri dei  gas  di  combustione,  contenenti  sostanze
pericolose 
  10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle  di  cui
alla voce 10 03 19 
  10 03 21 * altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da
mulini a palle), contenenti sostanze pericolose 
  10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle  prodotte  da
mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21 
  10 03 23 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,
contenenti sostanze pericolose 
  10 03 24 rifiuti prodotti dal  trattamento  dei  fumi,  diversi  da
quelli di cui alla voce 10 03 23 
  10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
  10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25 
  10 03  27  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  03  28  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27 
  10 03 29 * rifiuti prodotti dal  trattamento  di  scorie  saline  e
scorie nere, contenenti sostanze pericolose 
  10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie
nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29 
  10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo 
  10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria 
  10 04 02 * impurita' e  schiumature  della  produzione  primaria  e
secondaria 
  10 04 03 * arsenato di calcio 
  10 04 04 * polveri dei gas di combustione 
  10 04 05 * altre polveri e particolato 
  10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
  10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi 
  10 04  09  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  04  10  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09 
  10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco 
  10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria 
  10 05 03 * polveri dei gas di combustione 
  10 05 04 altre polveri e particolato 
  10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
  10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi 
  10 05  08  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  05  09  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08 
  10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che  rilasciano,  al
contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose 
  10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10
05 10 
  10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame 
  10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria 
  10 06 02  impurita'  e  schiumature  della  produzione  primaria  e
secondaria 
  10 06 03 * polveri dei gas di combustione 
  10 06 04 altre polveri e particolato 
  10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
  10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi 
  10 06  09  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  06  10  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09 
  10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino 
  10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria 
  10 07 02  impurita'  e  schiumature  della  produzione  primaria  e
secondaria 
  10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
  10 07 04 altre polveri e particolato 
  10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi 
  10 07  07  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  07  08  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07 
  10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 08 rifiuti della  metallurgia  termica  di  altri  minerali  non
ferrosi 
  10 08 04 polveri e particolato 
  10 08 08 * scorie salate della produzione primaria e secondaria 
  10 08 09 altre scorie 
  10 08 10 * impurita' e schiumature infiammabili o  che  rilasciano,
al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose 
  10 08 11 impurita' e schiumature diverse da quelle di cui alla voce
10 08 10 
  10 08 12 * rifiuti contenenti catrame  derivante  dalla  produzione
degli anodi 
  10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione  degli  anodi,
diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12 
  10 08 14 frammenti di anodi 
  10 08 15 * polveri dei  gas  di  combustione,  contenenti  sostanze
pericolose 
  10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle  di  cui
alla voce 10 08 15 
  10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
  10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17 
  10 08  19  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  08  20  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19 
  10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi 
  10 09 03 scorie di fusione 
  10 09 05 * forme e anime da  fonderia  non  utilizzate,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 09 06 forme e anime  da  fonderia  non  utilizzate,  diverse  da
quelle di cui alla voce 10 09 05 
  10 09 07  *  forme  e  anime  da  fonderia  utilizzate,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di
cui alla voce 10 09 07 
  10 09 09 * polveri  dei  gas  di  combustione  contenenti  sostanze
pericolose 
  10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da  quelle  di  cui
alla voce 10 09 09 
  10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose 
  10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09
11 
  10 09 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose 
  10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce  10
09 13 
  10 09 15 * scarti  di  prodotti  rilevatori  di  crepe,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da  quelli
di cui alla voce 10 09 15 
  10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi 
  10 10 03 scorie di fusione 
  10 10 05 * forme e anime da  fonderia  non  utilizzate,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 10 06 forme e anime  da  fonderia  non  utilizzate,  diverse  da
quelle di cui alla voce 10 10 05 
  10 10 07  *  forme  e  anime  da  fonderia  utilizzate,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di
cui alla voce 10 10 07 
  10 10 09 * polveri dei  gas  di  combustione,  contenenti  sostanze
pericolose 
  10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle  di  cui
alla voce 10 10 09 
  10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose 
  10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10
11 
  10 10 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose 
  10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce  10
10 13 
  10 10 15 * scarti  di  prodotti  rilevatori  di  crepe,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da  quelli
di cui alla voce 10 10 15 
  10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro 
  10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro 
  10 11 05 polveri e particolato 
  10 11 09 * scarti di mescole non sottoposte a trattamento  termico,
contenenti sostanze pericolose 
  10 11 10 scarti di mescole non sottoposte  a  trattamento  termico,
diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09 
  10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato  e  polveri  di
vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio  da  tubi  a
raggi catodici) 
  10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10  11
11 
  10 11 13 * lucidature di vetro e fanghi di macinazione,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di  macinazione,  diversi  da
quelli di cui alla voce 10 11 13 
  10 11 15 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,
contenenti sostanze pericolose 
  10 11 16 rifiuti prodotti dal  trattamento  dei  fumi,  diversi  da
quelli di cui alla voce 10 11 15 
  10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
  10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17 
  10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento  in  loco  degli
effluenti, contenenti sostanze pericolose 
  10 11 20 rifiuti solidi prodotti  dal  trattamento  in  loco  degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19 
  10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni,
mattonelle e materiali da costruzione 
  10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico 
  10 12 03 polveri e particolato 
  10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi 
  10 12 06 stampi di scarto 
  10 12 08 scarti di ceramica, mattoni,  mattonelle  e  materiali  da
costruzione (sottoposti a trattamento termico) 
  10 12 09 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,
contenenti sostanze pericolose 
  10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,  diversi
da quelli di cui alla voce 10 12 09 
  10 12 11 *  rifiuti  delle  operazioni  di  smaltatura,  contenenti
metalli pesanti 
  10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi  da  quelli
di cui alla voce 10 12 11 
  10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 13 rifiuti della fabbricazione  di  cemento,  calce  e  gesso  e
manufatti di tali materiali 
  10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico 
  10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce 
  10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13  12
e 10 13 13) 
  10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi 
  10  13  09  *  rifiuti  della  fabbricazione  di  amianto  cemento,
contenenti amianto 
  10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da
quelli di cui alla voce 10 13 09 
  10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base  di
cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 
  10 13 12 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,
contenenti sostanze pericolose 
  10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,  diversi
da quelli di cui alla voce 10 13 12 
  10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento 
  10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori 
  10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi,  contenenti
mercurio 
 
  11 Rifiuti prodotti dal  trattamento  chimico  superficiale  e  dal
rivestimento di  metalli  ed  altri  materiali;  idrometallurgia  non
ferrosa 
  11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad
esempio,  processi   galvanici,   zincatura,   decapaggio,   pulitura
elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione) 
  11 01 05 * acidi di decappaggio 
  11 01 06 * acidi non specificati altrimenti 
  11 01 07 * basi di decappaggio 
  11 01 08 * fanghi di fosfatazione 
  11 01 09 * fanghi e residui  di  filtrazione,  contenenti  sostanze
pericolose 
  11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di  cui
alla voce 11 01 09 
  11 01 11 *  soluzioni  acquose  di  lavaggio,  contenenti  sostanze
pericolose 
  11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da  quelle  di  cui
alla voce 11 01 11 
  11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 
  11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla  voce
11 01 13 
  11 01 15 * eluati e fanghi  di  sistemi  a  membrana  e  sistemi  a
scambio ionico, contenenti sostanze pericolose 
  11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite 
  11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
  11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  11  02  rifiuti  prodotti  dalla  lavorazione  idrometallurgica  di
metalli non ferrosi 
  11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica  dello  zinco
(compresi jarosite, goethite) 
  11  02  03  rifiuti  della  produzione  di   anodi   per   processi
elettrolitici acquosi 
  11 02 05 * rifiuti della  lavorazione  idrometallurgica  del  rame,
contenenti sostanze pericolose 
  11 02 06  rifiuti  della  lavorazione  idrometallurgica  del  rame,
diversi da quelli della voce 11 02 05 
  11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
  11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento 
  11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro 
  11 03 02 * altri rifiuti 
 
  11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo 
  11 05 01 zinco solido 
  11 05 02 ceneri di zinco 
  11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
  11 05 04 * fondente esaurito 
  11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal  trattamento  fisico  e
meccanico superficiale di metalli e plastica 
  12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e
meccanico superficiale di metalli e plastiche 
  12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi 
  12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi 
  12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 
  12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi 
  12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici 
  12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto
emulsioni e soluzioni) 
  12 01 07 * oli minerali  per  macchinari,  non  contenenti  alogeni
(eccetto emulsioni e soluzioni) 
  12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni 
  12 01 09 * emulsioni e soluzioni  per  macchinari,  non  contenenti
alogeni 
  12 01 10 * oli sintetici per macchinari 
  12 01 12 * cere e grassi esauriti 
  12 01 13 rifiuti di saldatura 
  12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 
  12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla  voce
12 01 14 
  12 01 16  *  materiale  abrasivo  di  scarto,  contenente  sostanze
pericolose 
  12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso  da  quello  di  cui
alla voce 12 01 16 
  12 01 18 * fanghi metallici  (fanghi  di  rettifica,  affilatura  e
lappatura) contenenti olio 
  12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili 
  12 01 20 * corpi d'utensile  e  materiali  di  rettifica  esauriti,
contenenti sostanze pericolose 
  12 01 21  corpi  d'utensile  e  materiali  di  rettifica  esauriti,
diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 
  12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore
(tranne 11) 
  12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio 
  12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore 
 
  13 Oli esauriti e  residui  di  combustibili  liquidi  (tranne  oli
commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) 
  13 01 scarti di oli per circuiti idraulici 
  13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB 
  13 01 04 * emulsioni clorurate 
  13 01 05 * emulsioni non clorurate 
  13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati 
  13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 
  13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici 
  13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili 
  13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici 
 
  13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti 
  13 02 04 *  scarti  di  olio  minerale  per  motori,  ingranaggi  e
lubrificazione, clorurati 
  13 02 05 *  scarti  di  olio  minerale  per  motori,  ingranaggi  e
lubrificazione, non clorurati 
  13 02 06 * scarti  di  olio  sintetico  per  motori,  ingranaggi  e
lubrificazione 
  13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente
biodegradabile 
  13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 
 
  13 03 oli isolanti e oli termoconduttori usati 
  13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB 
  13 03 06 *  oli  minerali  isolanti  e  termoconduttori  clorurati,
diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01 
  13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati 
  13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori 
  13  03  09  *  oli  isolanti  e  oli  termoconduttori,   facilmente
biodegradabili 
  13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori 
 
  13 04 01 * oli di sentina della navigazione interna 
  13 04 02 * oli di sentina delle fognature dei moli 
  13 04 03 * altri oli di sentina della navigazione 
 
  13 05 prodotti di separazione olio/acqua 
  13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e  di  prodotti  di
separazione olio/acqua 
  13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua 
  13 05 03 * fanghi da collettori 
  13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua 
  13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua 
  13 05 08 * miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti
di separazione olio/acqua 
 
  13 07 rifiuti di carburanti liquidi 
  13 07 01 * olio  combustibile  e  carburante  diesel  13  07  02  *
petrolio 
  13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele) 
 
  13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti 
  13  08  01  *  fanghi  ed  emulsioni  prodotti  dai   processi   di
dissalazione 
  13 08 02 * altre emulsioni 
  13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti 
 
  14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto  (tranne
07 e 08) 
  14  06   solventi   organici,   refrigeranti   e   propellenti   di
schiuma/aerosol di scarto 
  14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC 
  14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati 
  14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi 
  14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati 
  14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi 
 
  15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti
e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 
  15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio  oggetto
di raccolta differenziata) 
  15 01 01 imballaggi in carta e cartone 
  15 01 02 imballaggi in plastica 
  15 01 03 imballaggi in legno 
  15 01 04 imballaggi metallici 
  15 01 05 imballaggi in materiali compositi 
  15 01 06 imballaggi in materiali misti 
  15 01 07 imballaggi in vetro 
  15 01 09 imballaggi in materia tessile 
  15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze  pericolose  o
contaminati da tali sostanze 
  15 01 11 * imballaggi metallici contenenti  matrici  solide  porose
pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori  a  pressione
vuoti 
 
  15  02  assorbenti,  materiali  filtranti,  stracci   e   indumenti
protettivi 
  15  02  02  *  assorbenti,  materiali  filtranti  (inclusi   filtri
dell'olio  non   specificati   altrimenti),   stracci   e   indumenti
protettivi, contaminati da sostanze pericolose 
  15 02 03  assorbenti,  materiali  filtranti,  stracci  e  indumenti
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 
 
  16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 
  16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi  modi  di  trasporto
(comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti  prodotti  dallo
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione  di  veicoli
(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 
  16 01 03 pneumatici fuori uso 
  16 01 04 * veicoli fuori uso 
  16 01 06 veicoli  fuori  uso,  non  contenenti  liquidi  ne'  altre
componenti pericolose 
  16 01 07 * filtri  dell'olio  16  01  08  *  componenti  contenenti
mercurio 
  16 01 09 * componenti contenenti PCB 
  16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag") 
  16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto 
  16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16
01 11 
  16 01 13 * liquidi per freni 
  16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 
  16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16  01
14 
  16 01 16 serbatoi per gas liquido 
  16 01 17 metalli ferrosi 
  16 01 18 metalli non ferrosi 
  16 01 19 plastica 
  16 01 20 vetro 
  16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci
da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 
  16 01 22 componenti non specificati altrimenti 
  16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  16  02  scarti  provenienti  da   apparecchiature   elettriche   ed
elettroniche 
  16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB 
  16 02 10 * apparecchiature fuori  uso  contenenti  PCB  o  da  essi
contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 
  16   02   11    *    apparecchiature    fuori    uso,    contenenti
clorofluorocarburi, HCFC, HFC 16 02 12 * apparecchiature  fuori  uso,
contenenti amianto in fibre libere 
  16  02  13  *  apparecchiature  fuori  uso,  contenenti  componenti
pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 
  16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di  cui  alle
voci da 16 02 09 a 16 02 13 
  16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da  apparecchiature  fuori
uso 
  16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori  uso,  diversi
da quelli di cui alla voce 16 02 15 
 
  16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati 
  16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 
  16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce  16
03 03 
  16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 
  16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03
05 
  16 03 07* mercurio metallico 
 
  16 04 esplosivi di scarto 
  16 04 01 * munizioni di scarto 
  16 04 02 * fuochi artificiali di scarto 
  16 04 03 * altri esplosivi di scarto 
 
  16 05 gas e polveri in contenitori a pressione e  prodotti  chimici
di scarto 
  16 05 04 * gas in contenitori a  pressione  (compresi  gli  halon),
contenenti sostanze pericolose 
  16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli  di  cui
alla voce 16 05 04 
  16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite
da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze  chimiche  di
laboratorio 
  16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche  di  scarto  contenenti  o
costituite da sostanze pericolose 
  16 05 08 * sostanze  chimiche  organiche  di  scarto  contenenti  o
costituite da sostanze pericolose 
  16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui  alle
voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 
 
  16 06 batterie ed accumulatori 
  16 06 01 * batterie al piombo 
  16 06 02 * batterie al nichel-cadmio 
  16 06 03 * batterie contenenti mercurio 
  16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03) 
  16 06 05 altre batterie ed accumulatori 
  16 06 06 * elettroliti di  batterie  ed  accumulatori,  oggetto  di
raccolta differenziata 
 
  16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e  stoccaggio
e di fusti (tranne 05 e 13) 
  16 07 08 * rifiuti contenenti olio 
  16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 
  16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  16 08 catalizzatori esauriti 
  16 08 01 catalizzatori esauriti  contenenti  oro,  argento,  renio,
rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) 
  16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione
pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi 
  16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o
composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti 
  16 08 04  catalizzatori  esauriti  da  cracking  catalitico  fluido
(tranne 16 08 07) 
  16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico 
  16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori 
  16  08  07  *  catalizzatori  esauriti  contaminati   da   sostanze
pericolose 
 
  16 09 sostanze ossidanti 
  16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio 
  16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di  potassio,  dicromato  di
potassio o di sodio 
  16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno 
  16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti 
 
  16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad  essere  trattati  fuori
sito 
  16 10  01  *  soluzioni  acquose  di  scarto,  contenenti  sostanze
pericolose 
  16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla
voce 16 10 01 
  16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose 
  16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16
10 03 
 
  16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari 
  16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a  base  di  carbone
provenienti  dalle  lavorazioni  metallurgiche,  contenenti  sostanze
pericolose 
  16 11 02 rivestimenti e materiali  refrattari  a  base  di  carbone
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui
alla voce 16 11 01 
  16 11 03 * altri rivestimenti e  materiali  refrattari  provenienti
dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 
  16 11 04 altri  rivestimenti  e  materiali  refrattari  provenienti
dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui  alla  voce
16 11 03 
  16 11 05 *  rivestimenti  e  materiali  refrattari  provenienti  da
lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 
  16  11  06  rivestimenti  e  materiali  refrattari  provenienti  da
lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce  16
11 05 
 
  17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione  (compreso
il terreno escavato proveniente da siti contaminati 
  17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 
  17 01 01 cemento 
  17 01 02 mattoni 
  17 01 03 mattonelle e ceramiche 
  17 01 06 * miscugli o scorie  di  cemento,  mattoni,  mattonelle  e
ceramiche, contenenti sostanze pericolose 
  17 01 07 miscugli  o  scorie  di  cemento,  mattoni,  mattonelle  e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 
 
  17 02 legno, vetro e plastica 
  17 02 01 legno 
  17 02 02 vetro 
  17 02 03 plastica 
  17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o
da esse contaminati 
 
  17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti  contenenti
catrame 
  17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone 
  17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla  voce  17
03 01 
  17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 
 
  17 04 metalli (incluse le loro leghe) 
  17 04 01 rame, bronzo, ottone 
  17 04 02 alluminio 
  17 04 03 piombo 
  17 04 04 zinco 
  17 04 05 ferro e acciaio 
  17 04 06 stagno 
  17 04 07 metalli misti 
  17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 
  17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame  di  carbone  o  di
altre sostanze pericolose 
  17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 
 
  17 05 terra, rocce e fanghi di dragaggio 
  17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 
  17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
  17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose 
  17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17
05 05 
  17 05  07  *  pietrisco  per  massicciate  ferroviarie,  contenente
sostanze pericolose 
  17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso  da  quello
di cui alla voce 17 05 07 
 
  17 06 materiali isolanti  e  materiali  da  costruzione  contenenti
amianto 
  17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto 
  17 06 03 * altri materiali  isolanti  contenenti  o  costituiti  da
sostanze pericolose 
  17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle  voci  17
06 01 e 17 06 03 
  17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto 
 
  17 08 materiali da costruzione a base di gesso 
  17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati  da
sostanze pericolose 
  17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli
di cui alla voce 17 08 01 
 
  17 09 altri rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione 
  17 09 01 * rifiuti dell'attivita'  di  costruzione  e  demolizione,
contenenti mercurio 
  17 09 02 * rifiuti dell'attivita'  di  costruzione  e  demolizione,
contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB,  pavimentazioni
a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro  contenenti
PCB, condensatori contenenti PCB) 
  17  09  03  *  altri  rifiuti  dell'attivita'  di   costruzione   e
demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose 
  17 09 04 rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 
 
  18 Rifiuti prodotti  dal  settore  sanitario  e  veterinario  o  da
attivita' di ricerca collegate (tranne  i  rifiuti  di  cucina  e  di
ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico) 
  18 01  rifiuti  dei  reparti  di  maternita'  e  rifiuti  legati  a
diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani 
  18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) 
  18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma
e le riserve di sangue (tranne 18 01 03) 
  18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni 
  18 01  04  rifiuti  che  non  devono  essere  raccolti  e  smaltiti
applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es.  bende,
ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) 
  18 01 06 *  sostanze  chimiche  pericolose  o  contenenti  sostanze
pericolose 
  18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01
06 
  18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici 
  18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 
  18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici 
 
  18  02  Rifiuti  legati  alle  attivita'  di  ricerca  e  diagnosi,
trattamento e prevenzione delle malattie negli animali 
  18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) 
  18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni 
  18 02  03  rifiuti  che  non  devono  essere  raccolti  e  smaltiti
applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 
  18 02 05 *  sostanze  chimiche  pericolose  o  contenenti  sostanze
pericolose 
  18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02
05 
  18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici 
  18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 
 
  19  Rifiuti  prodotti  da  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti,
impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche'  dalla
potabilizzazione  dell'acqua  e  dalla  sua  preparazione   per   uso
industriale 
  19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 
  19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 
  19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 
  19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi  prodotti  dal  trattamento  dei
fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi 
  19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
  19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato  per  il  trattamento
dei fumi 
  19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose 
  19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da  quelle  di  cui  alla
voce 19 01 11 
  19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose 
  19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce  19  01
13 
  19 01 15 * ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose 
  19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce  19
01 15 
  19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose 
  19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce
19 01 17 
  19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 
  19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  19 02 Rifiuti prodotti da specifici trattamenti  chimico-fisici  di
rifiuti  industriali   (comprese   decromatazione,   decianizzazione,
neutralizzazione) 
  19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non
pericolosi 19 02 04  *  miscugli  di  rifiuti  contenenti  almeno  un
rifiuto pericoloso 
  19  02  05  *  fanghi  prodotti  da   trattamenti   chimico-fisici,
contenenti sostanze pericolose 
  19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi  da
quelli di cui alla voce 19 02 05 
  19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione 
  19 02  08  *  rifiuti  combustibili  liquidi,  contenenti  sostanze
pericolose 
  19  02  09  *  rifiuti  combustibili  solidi,  contenenti  sostanze
pericolose 
  19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui  alle  voci
19 02 08 e 19 02 09 
  19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
  19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  19 03 Rifiuti stabilizzati/solidificati 
  19 03 04 * rifiuti  contrassegnati  come  pericolosi,  parzialmente
stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08 
  19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19
03 04 
  19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati 
  19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19
03 06 
  19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato 
 
  19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione 
  19 04 01 rifiuti vetrificati 
  19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi 
  19 04 03 * fase solida non vetrificata 
  19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra  di  rifiuti
vetrificati 
 
  19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 
  19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata 
  19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata 
  19 05 03 compost fuori specifica 
  19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 
  19 06 03 liquidi prodotti dal  trattamento  anaerobico  di  rifiuti
urbani 
  19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico  di  rifiuti
urbani 
  19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti  di
origine animale o vegetale 
  19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico  di  rifiuti
di origine animale o vegetale 
  19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  19 07 Percolato di discarica 
  19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 
  19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce
19 07 02 
 
  19 08 Rifiuti prodotti dagli  impianti  per  il  trattamento  delle
acque reflue, non specificati altrimenti 
  19 08 01 vaglio 
  19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia 
  19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 
  19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite 
  19 08 07 * soluzioni e  fanghi  di  rigenerazione  delle  resine  a
scambio ionico 
  19 08 08 * rifiuti  prodotti  da  sistemi  a  membrana,  contenenti
sostanze pericolose 
  19 08 09  miscele  di  oli  e  grassi  prodotte  dalla  separazione
olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili 
  19 08 10 * miscele di  oli  e  grassi  prodotte  dalla  separazione
olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 
  19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento  biologico  delle  acque
reflue industriali, contenenti sostanze pericolose 
  19 08 12 fanghi prodotti  dal  trattamento  biologico  delle  acque
reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 
  19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da  altri
trattamenti delle acque reflue industriali 
  19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti  delle  acque  reflue
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 
  19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione  dell'acqua  o  dalla
sua preparazione per uso industriale 
  19 09 01 rifiuti solidi prodotti  dai  processi  di  filtrazione  e
vaglio primari 
  19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua 
  19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione 
  19 09 04 carbone attivo esaurito 
  19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite 
  19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio
ionico 
  19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di  frantumazione  di  rifiuti
contenenti metallo 
  19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio 
  19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 
  19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti  sostanze
pericolose 
  19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da  quelli  di
cui alla voce 19 10 03 
  19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose 
  19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce  19  10
05 
  19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio 
  19 11 01 * filtri di argilla esauriti 
  19 11 02 * catrami acidi 
  19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi 
  19 11 04 *  rifiuti  prodotti  dalla  purificazione  di  carburanti
tramite basi 
  19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 
  19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi 
  19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico  dei  rifiuti  (ad
esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in  pellet)
non specificati altrimenti 
  19 12 01 carta e cartone 
  19 12 02 metalli ferrosi 
  19 12 03 metalli non ferrosi 
  19 12 04 plastica e gomma 
  19 12 05 vetro 
  19 12 06 * legno contenente sostanze pericolose 
  19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 
  19 12 08 prodotti tessili 
  19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce) 
  19 12  10  rifiuti  combustibili  (CDR:  combustibile  derivato  da
rifiuti) 
  19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali  misti)  prodotti  dal
trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose 
  19 12 12 altri rifiuti  (compresi  materiali  misti)  prodotti  dal
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce
19 12 11 
 
  19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica  di  terreni  e
risanamento delle acque di falda 
  19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei
terreni, contenenti sostanze pericolose 
  19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di  bonifica  dei
terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 
  19 13 03  *  fanghi  prodotti  dalle  operazioni  di  bonifica  dei
terreni, contenenti sostanze pericolose 
  19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei  terreni,
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 
  19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni  di  risanamento  delle
acque di falda, contenenti sostanze pericolose 
  19 13 06 fanghi prodotti  dalle  operazioni  di  risanamento  delle
acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 
  19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e concentrati  acquosi  prodotti
dalle operazioni di risanamento  delle  acque  di  falda,  contenenti
sostanze pericolose 
  19 13 08 rifiuti liquidi acquosi  e  concentrati  acquosi  prodotti
dalle operazioni di risanamento delle  acque  di  falda,  diversi  da
quelli di cui alla voce 19 13 07 
 
  20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici  e  assimilabili  prodotti  da
attivita'  commerciali  e  industriali  nonche'  dalle   istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 
  20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 
  20 01 01 carta e cartone 
  20 01 02 vetro 
  20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 
  20 01 10 abbigliamento 
  20 01 11 prodotti tessili 
  20 01 13 * solventi 
  20 01 14 * acidi 
  20 01 15 * sostanze alcaline 
  20 01 17 * prodotti fotochimici 
  20 01 19 * pesticidi 
  20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 
  20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 
  20 01 25 oli e grassi commestibili 
  20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 
  20 01  27  *  vernici,  inchiostri,  adesivi  e  resine  contenenti
sostanze pericolose 
  20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di
cui alla voce 20 01 27 
  20 01 29 * detergenti contenenti sostanze pericolose 
  20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 
  20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici 
  20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 
  20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06
02 e  16  06  03,  nonche'  batterie  e  accumulatori  non  suddivisi
contenenti tali batterie 
  20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce
20 01 33 
  20 01 35 * apparecchiature elettriche ed  elettroniche  fuori  uso,
diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20  01  23,  contenenti
componenti pericolosi 
  20 01 36 apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  fuori  uso,
diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 
  20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose 
  20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 
  20 01 39 plastica 
  20 01 40 metallo 
  20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere 
  20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti 
 
  20 02 Rifiuti prodotti da giardini  e  parchi  (inclusi  i  rifiuti
provenienti da cimiteri) 
  20 02 01 rifiuti biodegradabili 
  20 02 02 terra e roccia 
  20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili 
 
  20 03 Altri rifiuti urbani 
  20 03 01 rifiuti urbani non differenziati 
  20 03 02 rifiuti dei mercati 
  20 03 03 residui della pulizia stradale 
  20 03 04 fanghi delle fosse settiche 
  20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature 
  20 03 07 rifiuti ingombranti 
  20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti 
 
 
  3. L'allegato E della parte IV del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e' modificato come segue: dopo le parole «35%  in  peso
per il legno» sono inserite le seguenti: «Entro il 31  dicembre  2025
almeno il 65% in  peso  di  tutti  i  rifiuti  di  imballaggio  sara'
riciclato entro il 31 dicembre 2025, saranno  conseguiti  i  seguenti
obiettivi minimi di riciclaggio,  in  termini  di  peso,  per  quanto
concerne i seguenti materiali  specifici  contenuti  nei  rifiuti  di
imballaggio: 
    50% per la plastica; 
    25% per il legno; 
    70% per i metalli ferrosi; 
    50% per l'alluminio; 
    70% per il vetro; 
    75% per la carta e il cartone; 
  entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70% in peso di tutti i  rifiuti
di imballaggio sara' riciclato; 
  entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti  obiettivi
minimi di riciclaggio, in termini di  peso,  per  quanto  concerne  i
seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio: 
    55% per la plastica; 
    30% per il legno; 
    80% per i metalli ferrosi; 
    60% per l'alluminio; 
    75% per il vetro; 
    85% per la carta e il cartone. 
  Il calcolo del livello rettificato, di cui all'articolo 219,  comma
5-bis, e' effettuato come segue: 
    sottraendo dagli obiettivi di  riciclaggio  relativi  a  tutti  i
rifiuti di imballaggio da conseguire entro il  31  dicembre  2025  ed
entro il 31 dicembre 2030, la quota media, nei tre  anni  precedenti,
di imballaggi riutilizzabili e riutilizzati nell'ambito di un sistema
di  riutilizzo  degli  imballaggi,  rispetto  alla  totalita'   degli
imballaggi per la vendita immessi sul mercato; 
    sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio relativi  ai  materiali
specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio da conseguire entro il
31 dicembre 2025 ed entro il 31  dicembre  2030,  la  medesima  quota
media  nei  tre  anni  precedenti,  di  imballaggi  riutilizzabili  e
riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi
di cui sopra costituiti  dal  rispettivo  materiale  di  imballaggio,
rispetto alla totalita' degli imballaggi per la  vendita,  costituiti
da tale materiale, immessi sul mercato. 
  Non si tengono in considerazione piu' di cinque  punti  percentuali
di  tale  quota  ai  fini  del  calcolo  del  corrispondente  livello
rettificato degli obiettivi. 
  Ai fini del calcolo  degli  obiettivi  di  riciclaggio  di  cui  al
presente allegato, relativi a  tutti  i  rifiuti  di  imballaggio  da
conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il  31  dicembre  2030,
nonche'  di  quelli  relativi  al  legno  contenuto  nei  rifiuti  di
imballaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed  entro  il  31
dicembre 2030, possono essere prese in considerazione le quantita' di
imballaggi in legno riparati per il riutilizzo.». 
  4. L'allegato F della Parte IV del  decreto  legislative  3  aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: 
  «Allegato F - Criteri da applicarsi sino all'entrata in vigore  del
decreto interministeriale di cui all'articolo 226, comma 3. 
  Requisiti   essenziali   concernenti   la   composizione    e    la
riutilizzabilita'   e   la   recuperabilita'   (in   particolare   la
riciclabilita') degli imballaggi: 
    gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il
peso al minimo necessario per  garantire  il  necessario  livello  di
sicurezza, igiene e accettabilita' tanto per  il  prodotto  imballato
quanto per il consumatore; 
    gli imballaggi sono concepiti,  prodotti  e  commercializzati  in
modo da permetterne il reimpiego riutilizzo o il  recupero,  compreso
il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e  da  ridurne
al minimo l'impatto sull'ambiente  derivante  dallo  smaltimento  dei
rifiuti di imballaggio o dei residui delle operazioni di gestione dei
rifiuti di imballaggio; 
    gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli
nocivi e di altre sostanze e materiali  pericolosi  come  costituenti
del   materiale   di   imballaggio   o   di   qualsiasi    componente
dell'imballaggio sia limitata al minimo  con  riferimento  alla  loro
presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione
se gli imballaggi o  i  residui  delle  operazioni  di  gestione  dei
rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati. 
  Requisiti per la riutilizzabilita' di un  imballaggio.  I  seguenti
requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente: 
    1) le proprieta' fisiche e  le  caratteristiche  dell'imballaggio
devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in  condizioni
di impiego normalmente prevedibili; 
    2) possibilita' di trattare gli imballaggi usati per  ottemperare
ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori; 
    3)  osservanza  dei  requisiti  specifici  per   gli   imballaggi
recuperabili se l'imballaggio non e' piu' utilizzato e diventa quindi
un rifiuto; 
  Requisiti per la recuperabilita' di un imballaggio: 
    a)  Imballaggi  recuperabili  sotto  forma  di  riciclaggio   del
materiale: 
      l'imballaggio deve essere prodotto in modo tale  da  consentire
il riciclaggio di una determinata percentuale in peso  dei  materiali
usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando  le
norme in vigore nella  Unione  europea.  La  determinazione  di  tale
percentuale  puo'  variare  a  seconda  del  tipo  di  materiale  che
costituisce l'imballaggio; 
    b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico.  I
rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono
avere  un  valore  calorifico  minimo  inferiore  per  permettere  di
ottimizzare il recupero energetico; 
    c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost: 
      i rifiuti di imballaggio trattati per produrre  compost  devono
essere sufficientemente biodegradabili in modo da non  ostacolare  la
raccolta separata  differenziata  e  il  processo  o  l'attivita'  di
compostaggio in cui sono introdotti. 
    d) Imballaggi biodegradabili: 
      i rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura
tale da poter subire una decomposizione fisica,  chimica,  termica  o
biologica grazie alla quale la maggior parte del  compost  risultante
finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua. Gli
imballaggi  oxodegradabili   in   plastica   non   sono   considerati
biodegradabili.». 
  5. L'allegato I della Parte IV del  decreto  legislativo  3  aprile
2006,  n.  152,  e'  sostituito  dall'Allegato  III  della  direttiva
2008/98/CE come modificato dal regolamento (UE)  n.  1357/2014  della
Commissione, del 18 dicembre 2014 e dal regolamento (UE) 2017/997 del
Consiglio, dell'8 giugno 2017. 
  * Sotto la voce HP6 «Tossicita'  acuta»  al  secondo  capoverso  le
parole «i seguenti valori limite sono da prendere in  considerazione»
sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti  valori  soglia  sono  da
prendere in considerazione». 
  6. Dopo l'Allegato L-bis della Parte IV del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: 
  «Allegato L-ter (esempi di strumenti economici e altre  misure  per
incentivare  l'applicazione  della  gerarchia  dei  rifiuti  di   cui
all'articolo 179). 
  1.  tasse  e  restrizioni  per  il  collocamento  in  discarica   e
l'incenerimento dei rifiuti  che  incentivano  la  prevenzione  e  il
riciclaggio, lasciando il collocamento in discarica come  opzione  di
gestione dei rifiuti meno preferibile; 
  2. regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw)  che  gravano  sui
produttori di rifiuti sulla base della quantita' effettiva di rifiuti
prodotti e forniscono  incentivi  alla  separazione  alla  fonte  dei
rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati; 
  3. incentivi fiscali per la donazione di prodotti,  in  particolare
quelli alimentari; 
  4. regimi di responsabilita' estesa del produttore per vari tipi di
rifiuti e misure per incrementarne l'efficacia, l'efficienza sotto il
profilo dei costi e la governance; 
  5. sistemi di cauzione-rimborso e altre misure per incoraggiare  la
raccolta efficiente di prodotti e materiali usati; 
  6. solida pianificazione degli  investimenti  nelle  infrastrutture
per la gestione dei rifiuti, anche per mezzo dei fondi dell'Unione; 
  7. appalti  pubblici  sostenibili  per  incoraggiare  una  migliore
gestione dei rifiuti e l'uso di prodotti e materiali riciclati; 
  8. eliminazione graduale delle  sovvenzioni  in  contrasto  con  la
gerarchia dei rifiuti; 
  9. ricorso a  misure  fiscali  o  altri  mezzi  per  promuovere  la
diffusione  di  prodotti  e  materiali  che  sono  preparati  per  il
riutilizzo o riciclati; 
  10.  sostegno  alla  ricerca  e  all'innovazione  nelle  tecnologie
avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione; 
  11. utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il trattamento
dei rifiuti; 
  12. incentivi economici per le autorita' locali e regionali,  volti
in  particolare  a  promuovere   la   prevenzione   dei   rifiuti   e
intensificare  i  regimi  di  raccolta  differenziata,  evitando  nel
contempo di sostenere il collocamento in discarica e l'incenerimento; 
  13. campagne di sensibilizzazione pubblica,  in  particolare  sulla
raccolta  differenziata,  sulla  prevenzione  della  produzione   dei
rifiuti  e  sulla  riduzione  della  dispersione   dei   rifiuti,   e
integrazione di tali questioni nell'educazione e nella formazione; 
  14. sistemi di coordinamento, anche per via digitale, tra tutte  le
autorita' pubbliche competenti che intervengono  nella  gestione  dei
rifiuti; 
  15. promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra  tutte
le parti interessate alla gestione dei  rifiuti,  incoraggiamento  di
accordi volontari e della trasmissione delle informazioni sui rifiuti
da parte delle aziende.». 
  7. Dopo l'Allegato L-ter della Parte IV del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 6 del presente articolo, e'
inserito il seguente: 
  «Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di  cui  all'articolo  183,
comma 1, lettera b-ter), punto 2). 
    

|==========================|============================|===========|
|         Frazione         |        Descrizione         |     EER   |
|==========================|============================|===========|
|                          | Rifiuti biodegradabili di  |   200108  |
|                          | cucine e mense             |           |
| RIFIUTI ORGANICI         |----------------------------|-----------|
|                          | Rifiuti biodegradabili     |   200201  |
|                          |----------------------------|-----------|
|                          | Rifiuti dei mercati        |   200302  |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| CARTA E CARTONE          | Imballaggi in carta e      |   150101  |
|                          | cartone                    |           |
|                          |----------------------------|-----------|
|                          | Carta e cartone            |   200101  |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| PLASTICA                 | Imballaggi in plastica     |   150102  |
|                          |----------------------------|-----------|
|                          | Plastica                   |   200139  |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| LEGNO                    | Imballaggi in legno        |   150103  |
|                          |----------------------------|-----------|
|                          | Legno, diverso da quello di|   200138  |
|                          | cui alla voce 200137*      |           |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| METALLO                  | Imballaggi metallici       |   150104  |
|                          |----------------------------|-----------|
|                          | Metallo                    |   200140  |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| IMBALLAGGI COMPOSITI     | Imballaggi materiali       |   150105  |
|                          | compositi                  |           |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| MULTIMATERIALE           | Imballaggi in materiali    |   150106  |
|                          | misti                      |           |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| VETRO                    | Imballaggi in vetro        |   150107  |
|                          |----------------------------|-----------|
|                          | Vetro                      |   200102  |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
|                          | Imballaggi in materia      |   150109  |
|                          | tessile                    |           |
| TESSILE                  |----------------------------|-----------|
|                          | Abbigliamento              |   200110  |
|                          |----------------------------|-----------|
|                          | Prodotti tessili           |   200111  |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| TONER                    | Toner per stampa esauriti  |   080318  |
|                          | diversi da quelli di cui   |           |
|                          | alla voce 080317*          |           |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| INGOMBRANTI              | Rifiuti ingombranti        |   200307  |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| VERNICI, INCHIOSTRI,     | Vernici, inchiostri,       |           |
| ADESIVI E RESINE         | adesivi e resine diversi da|   200128  |
|                          | quelli di cui alla voce    |           |
|                          | 200127                     |           |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| DETERGENTI               | Detergenti diversi da      |   200130  |
|                          | quelli di cui alla voce    |           |
|                          | 200129*                    |           |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| ALTRI RIFIUTI            | Altri rifiuti non          |   200203  |
|                          | biodegradabili             |           |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| RIFIUTI URBANI           | Rifiuti urbani             |   200301  |
| INDIFFERENZIATI          | indifferenziati            |           |
|--------------------------|----------------------------|-----------|

    
  Rimangono esclusi i  rifiuti  derivanti  da  attivita'  agricole  e
connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.». 
  8. Dopo l'allegato L-quater della Parte IV del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 7 del presente  articolo,
e' inserito il seguente: 
  «Allegato L-quinquies - Elenco attivita' che producono  rifiuti  di
cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) 
  1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 
  2. Cinematografi e teatri. 
  3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. 
  4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. 
  5. Stabilimenti balneari. 
  6. Esposizioni, autosaloni. 
  7. Alberghi con ristorante. 
  8. Alberghi senza ristorante. 
  9. Case di cura e riposo. 
  10. Ospedali. 
  11. Uffici, agenzie, studi professionali. 
  12. Banche ed istituti di credito. 
  13.  Negozi   abbigliamento,   calzature,   libreria,   cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli. 
  14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 
  15. Negozi particolari quali filatelia, tende e  tessuti,  tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato. 
  16. Banchi di mercato beni durevoli. 
  17. Attivita' artigianali tipo  botteghe:  parrucchiere,  barbiere,
estetista. 
  18. Attivita'  artigianali  tipo  botteghe:  falegname,  idraulico,
fabbro, elettricista. 
  19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 
  20. Attivita' artigianali di produzione beni specifici. 
  21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 
  22. Mense, birrerie, hamburgerie. 
  23. Bar, caffe', pasticceria. 
  24. Supermercato, pane e  pasta,  macelleria,  salumi  e  formaggi,
generi alimentari. 
  25. Plurilicenze alimentari e/o miste. 
  26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. 
  27. Ipermercati di generi misti. 
  28. Banchi di mercato generi alimentari. 
  29. Discoteche, night club. 
  Rimangono  escluse  le  attivita'  agricole  e  connesse   di   cui
all'articolo 2135 del codice civile. 
  Attivita' non elencate, ma ad esse simili per  loro  natura  e  per
tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese  nel  punto  a
cui sono analoghe.». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'allegato C della Parte  IV  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Allegati alla Parte Quarta 
              Allegato C - Operazioni di recupero 
              R1 Utilizzazione  principalmente  come  combustibile  o
          come altro mezzo per produrre energia (4) 
              R2 Rigenerazione/recupero di solventi 
              R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche  non
          utilizzate  come  solventi  (comprese  le   operazioni   di
          compostaggio e altre trasformazioni biologiche (**); 
              R4 - Riciclaggio /recupero dei metalli e  dei  composti
          metallici (***); 
              R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
          (****) 
              R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi 
              R7  Recupero  dei  prodotti  che  servono   a   ridurre
          l'inquinamento 
              R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori 
              R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli 
              R10  Trattamento  in  ambiente  terrestre  a  beneficio
          dell'agricoltura o dell'ecologia 
              R11 Utilizzazione di  rifiuti  ottenuti  da  una  delle
          operazioni indicate da R1 a R10 
              R12 Scambio di  rifiuti  per  sottoporli  a  una  delle
          operazioni indicate da R1 a R11 
              R13 Messa in riserva di rifiuti per  sottoporli  a  una
          delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il
          deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
          sono prodotti). 
              (**) Sono compresi la preparazione per  il  riutilizzo,
          la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti
          come sostanze chimiche e il recupero  di  materia  organica
          sotto forma di riempimento. 
              (***) E' compresa la preparazione per il riutilizzo. 
              (****) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo,
          il riciclaggio di materiali da costruzione  inorganici,  il
          recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento
          e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo. 
              < (4) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti  solidi
          urbani sono compresi solo se la loro efficienza  energetica
          e' uguale o superiore a: 
              - 0,60 per gli impianti funzionanti  e  autorizzati  in
          conformita'   della   normativa   comunitaria   applicabile
          anteriormente al 1° gennaio 2009, 
              - 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre
          2008, 
              calcolata con la seguente formula: 
              Efficienza energetica =«(Ep - (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew  +
          Ef))»* CCF 
              dove: 
              Ep = energia annua  prodotta  sotto  forma  di  energia
          termica o elettrica. E' calcolata  moltiplicando  l'energia
          sotto forma di elettricita' per  2,6  e  l'energia  termica
          prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno) 
              Ef = alimentazione annua di  energia  nel  sistema  con
          combustibili che contribuiscono alla produzione  di  vapore
          (GJ/anno) 
              Ew =  energia  annua  contenuta  nei  rifiuti  trattati
          calcolata in base al potere calorifico  netto  dei  rifiuti
          (GJ/anno) 
              Ei  =  energia  annua  importata,  escluse  Ew  ed   Ef
          (GJ/anno) 
              0,97 = fattore corrispondente alle perdite  di  energia
          dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni. 
              CCF = valore del fattore di  correzione  corrispondente
          all'area  climatica  nella  quale  insiste  l'impianto   di
          incenerimento (Climate Correction Factor). 
              1.  Per  gli  impianti  funzionanti  e  autorizzati  in
          conformita'  alla  legislazione   applicabile   nell'Unione
          europea prima del 1 settembre 2015, CCF e' uguale a: 
              CCF = 1 se HDDLLT> = 3350 
              CCF = 1,25 se HDDLLT < = 2150 
              CCF = - (0,25/1200) × HDDLLT + 1,698 se 2150 < HDDLLT <
          3350 
              2. Per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto  2015
          e per gli impianti di cui al punto 1 dopo  il  31  dicembre
          2029, CCF e' uguale a: 
              CCF = 1 se HDDLLT> = 3350 
              CCF = 1,12 se HDDLLT < = 2150 
              CCF = - (0,12/1200) x HDDLLT + 1,335 se 2150 < HDDLLT <
          3350 
              I valori di CCF  sono  approssimati  alla  terza  cifra
          decimale. 
              Dove: 
              HDDLLT, ovvero HDD locale a lungo  termine,  e'  uguale
          alla media ventennale dei valori  di  HDD  vanno  calcolati
          nell'area di riferimento come segue: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              HDDanno e' il grado di  riscaldamento  annuo  calcolati
          nell'area di riferimento come segue: 
              HDDanno =(uguale) ΣHDDi 
              HDDi e' il grado  di  riscaldamento  giornaliero  dello
          i-esimo giorno 
              Pari a: 
              HDDi = (18° C - Tm) se Tm ≤ 15° C 
              HDDi = 0 se Tm> 15° C 
              Essendo Tm la temperatura media giornaliera,  calcolata
          come  (Tmin  +  Tmax)/2,  del  giorno  "i"   dell'anno   di
          riferimento nell'area di riferimento. 
              I  valori  di   temperatura   sono   quelli   ufficiali
          dell'aeronautica militare della stazione meteorologica piu'
          rappresentativa in termini di prossimita' e quota del  sito
          dell'impianto  di  incenerimento.   Se   nessuna   stazione
          dell'aeronautica  militare  e'  rappresentativa  del   sito
          dell'impianto  di  incenerimento   o   non   presenta   una
          sufficiente  disponibilita'  di  dati  e'  possibile   fare
          riferimento  a  dati  di  temperatura  acquisiti  da  altre
          istituzioni  del  territorio,  quali  ad  esempio  le  ARPA
          regionali o altre reti locali. 
              La formula si applica  conformemente  al  documento  di
          riferimento  sulle  migliori   tecniche   disponibili   per
          l'incenerimento dei rifiuti.» 
              - Il testo dell'allegato E della parte  IV  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Allegati alla Parte Quarta 
              Allegato E 
              1) Obiettivi di recupero e di riciclaggio 
              Entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60 %  in  peso  dei
          rifiuti di imballaggio sara' recuperato o sara'  incenerito
          in  impianti  di  incenerimento  rifiuti  con  recupero  di
          energia; 
              entro il 31 dicembre 2008 sara' riciclato almeno il  55
          % e fino all'80 % in peso dei rifiuti di imballaggio; entro
          il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti  obiettivi
          minimi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti
          di imballaggio: 
                60 % in peso per il vetro; 
                60 % in peso per la carta e il cartone; 
                50 % in peso per i metalli; 
                26%  in  peso   per   la   plastica,   tenuto   conto
          esclusivamente  dei  materiali  riciclati   sottoforma   di
          plastica; 
                35% in peso per il legno. 
              Entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65  %  in  peso  di
          tutti i rifiuti di imballaggio sara' riciclato entro il  31
          dicembre 2025,  saranno  conseguiti  i  seguenti  obiettivi
          minimi di riciclaggio,  in  termini  di  peso,  per  quanto
          concerne  i  seguenti  materiali  specifici  contenuti  nei
          rifiuti di imballaggio: 
                50 % per la plastica; 
                25 % per il legno; 
                70 % per i metalli ferrosi; 
                50 % per l'alluminio; 
                70 % per il vetro; 
                75 % per la carta e il cartone; 
                entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in  peso  di
          tutti i rifiuti di imballaggio sara' riciclato; 
                entro il  31  dicembre  2030,  saranno  conseguiti  i
          seguenti obiettivi minimi di  riciclaggio,  in  termini  di
          peso, per quanto concerne i  seguenti  materiali  specifici
          contenuti nei rifiuti di imballaggio: 
                55 % per la plastica; 
                30 % per il legno; 
                80 % per i metalli ferrosi; 
                60 % per l'alluminio; 
                75 % per il vetro; 
                85 % per la carta e il cartone. 
              Il calcolo del livello  rettificato,  di  cui  all'art.
          219, comma 5-bis, e' effettuato come segue: 
                sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio relativi  a
          tutti i rifiuti di imballaggio da conseguire  entro  il  31
          dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, la quota media,
          nei tre anni precedenti,  di  imballaggi  riutilizzabili  e
          riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo  degli
          imballaggi, rispetto alla totalita' degli imballaggi per la
          vendita immessi sul mercato; 
                sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio relativi ai
          materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio da
          conseguire entro  il  31  dicembre  2025  ed  entro  il  31
          dicembre  2030,  la  medesima  quota  media  nei  tre  anni
          precedenti, di  imballaggi  riutilizzabili  e  riutilizzati
          nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi di
          cui  sopra   costituiti   dal   rispettivo   materiale   di
          imballaggio, rispetto alla totalita' degli  imballaggi  per
          la vendita,  costituiti  da  tale  materiale,  immessi  sul
          mercato. 
              Non si tengono in considerazione piu' di  cinque  punti
          percentuali  di  tale  quota  ai  fini  del   calcolo   del
          corrispondente livello rettificato degli obiettivi. 
              Ai fini del calcolo degli obiettivi di  riciclaggio  di
          cui al presente allegato, relativi a  tutti  i  rifiuti  di
          imballaggio da conseguire entro  il  31  dicembre  2025  ed
          entro il 31 dicembre 2030, nonche' di  quelli  relativi  al
          legno contenuto nei rifiuti di  imballaggio  da  conseguire
          entro il 31 dicembre 2025 ed entro  il  31  dicembre  2030,
          possono essere prese  in  considerazione  le  quantita'  di
          imballaggi in legno riparati per il riutilizzo. 
              2)  Criteri  interpretativi  per  la   definizione   di
          imballaggio ai sensi della Direttiva 2004/12/CE 
                i)  Sono  considerati  imballaggi  gli  articoli  che
          rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre
          possibili  funzioni  dell'imballaggio,  a  meno  che   tali
          articoli non siano parti integranti di un prodotto e  siano
          necessari  per  contenere,  sostenere  o  preservare   tale
          prodotto per tutto  il  suo  ciclo  di  vita  e  tutti  gli
          elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati  o
          eliminati insieme; 
                ii)  sono   considerati   imballaggi   gli   articoli
          progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita
          e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e
          destinati  ad  essere  riempiti  nel   punto   vendita,   a
          condizione che svolgano una funzione di imballaggio; 
                iii) i componenti  dell'imballaggio  e  gli  elementi
          accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti
          integranti   dello   stesso.   Gli    elementi    accessori
          direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono
          funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno
          che non siano parte integrante del  prodotto  e  tutti  gli
          elementi siano destinati ad essere  consumati  o  eliminati
          insieme. Esempi illustrativi per  i  criteri  sopra  citati
          sono: 
              Esempi illustrativi per il criterio i). 
              Articoli considerati imballaggio. 
              Scatole per dolci. 
              Pellicola che ricopre le custodie di CD. 
              Buste a  sacco  per  l'invio  di  cataloghi  e  riviste
          (contenenti riviste). Pizzi per torte venduti con le torte. 
              Rotoli, tubi e cilindri sui quali e' avvolto  materiale
          flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di  alluminio,
          carta), eccetto i rotoli, i tubi  e  i  cilindri  che  sono
          parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per
          presentare un prodotto come un'unita' di vendita. 
              Vasi da fiori  da  usare  solo  per  la  vendita  e  il
          trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta
          per tutta la sua durata di vita. 
              Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili. 
              Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute  con  i
          CD, non destinate ad essere usate per riporli). 
              Grucce per indumenti (vendute con un indumento). 
              Scatole di fiammiferi. 
              Sistemi  di  barriera  sterili  (involucri,  vassoi   e
          materiali  necessari  per  preservare  la  sterilita'   del
          prodotto). 
              Capsule  per  sistemi  erogatori  di  bevande  (caffe',
          cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l'uso. 
              Recipienti di acciaio ricaricabili  per  gas  di  vario
          tipo, esclusi gli estintori. 
              Articoli non considerati imballaggio. 
              Vasi da fiori destinati a restare  con  la  pianta  per
          tutta la sua durata di vita. 
              Cassette di attrezzi. 
              Bustine da te'. 
              Rivestimenti di cera dei formaggi. 
              Budelli per salsicce. 
              Grucce per indumenti (vendute separatamente). 
              Capsule per sistemi erogatori di caffe',  sacchetti  di
          alluminio per caffe' e bustine di carta per  caffe'  filtro
          che si gettano insieme al caffe' usato. 
              Cartucce per stampanti. 
              Custodie per CD, DVD e videocassette  (vendute  insieme
          ai CD, DVD e alle videocassette). 
              Spine di contenimento per CD (spindle) (venduti  vuoti,
          destinati ad essere usati per custodire i CD). 
              Bustine solubili per detersivi. 
              Lumini per tombe (contenitori per candele). 
              Macinini    meccanici    (integrati    in    recipienti
          ricaricabili, ed es. macinapepe ricaricabile). 
              Esempi illustrativi per il criterio ii). 
              Articoli  da  imballaggio  progettati  e  destinati  ad
          essere riempiti nel punto vendita. 
              Sacchetti o borse di carta o di plastica. 
              Piatti e tazze monouso. 
              Pellicola retrattile. 
              Sacchetti per panini. 
              Fogli di alluminio. 
              Pellicola di plastica per gli  indumenti  lavati  nelle
          lavanderie. 
              Articoli non considerati imballaggio. 
              Agitatori. 
              Posate monouso. 
              Carta da imballaggio (venduta separatamente). 
              Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote). 
              Pizzi per torte venduti senza le torte. 
              Esempi illustrativi per il criterio iii). 
              Articoli considerati imballaggio. 
              Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto. 
              Articoli considerati parti di imballaggio. 
              Spazzolini per mascara che fanno parte integrante della
          chiusura dei recipienti. 
              Etichette adesive  apposte  su  un  altro  articolo  di
          imballaggio. 
              Graffette. 
              Fascette di plastica. 
              Dispositivo di dosaggio che fa parte  integrante  della
          chiusura della confezione dei detersivi. 
              Macinini  meccanici  (integrati   in   recipienti   non
          ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed  es.  macinapepe
          contenente pepe). 
              Articoli non considerati imballaggio. 
              Etichette   di   identificazione    a    radiofrequenza
          (RIFID).».