Art. 2
Modifiche al decreto legislativo
20 novembre 2008, n. 188
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.
188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette, per
via elettronica, ogni anno alla Commissione europea, entro 18 mesi
dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono stati
raccolti, le informazioni, trasmesse dall'ISPRA ai sensi
dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e), sui livelli di
riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e sui
livelli di efficienza dei processi di riciclaggio di cui all'Allegato
II Parte B, punto 3.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Fatto salvo quanto
disposto dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui
rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare trasmette, per via elettronica, alla Commissione europea un
rapporto annuale sui rifiuti di pile e accumulatori contenente le
informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, e l'indicazione sulle
modalita' di ottenimento dei dati necessari al calcolo del tasso di
raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, entro 18 mesi
dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono raccolti.».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo
20 novembre 2008, n. 188, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 24 (Relazioni alla Commissione europea). - 1.
(abrogato).
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare trasmette, per via elettronica, ogni
anno alla Commissione europea, entro 18 mesi dalla fine
dell'anno di riferimento per cui i dati sono stati
raccolti, le informazioni, trasmesse dall'ISPRA ai sensi
dell'art. 15, comma 5, lettere d) ed e), sui livelli di
riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e
sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio di
cui all'Allegato II Parte B, punto 3.
3. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n.
2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare trasmette, per via elettronica, alla Commissione
europea un rapporto annuale sui rifiuti di pile e
accumulatori contenente le informazioni di cui all'art. 8,
comma 3, e l'indicazione sulle modalita' di ottenimento dei
dati necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti
di pile e accumulatori portatili, entro 18 mesi dalla fine
dell'anno di riferimento per cui i dati sono raccolti.».