Art. 2 
 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      20 novembre 2008, n. 188 
 
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo  20  novembre  2008,  n.
188, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' abrogato; 
  b) il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette, per
via elettronica, ogni anno alla Commissione europea,  entro  18  mesi
dalla fine dell'anno  di  riferimento  per  cui  i  dati  sono  stati
raccolti,   le   informazioni,   trasmesse   dall'ISPRA   ai    sensi
dell'articolo  15,  comma  5,  lettere  d)  ed  e),  sui  livelli  di
riciclaggio raggiunti  in  ciascun  anno  civile  considerato  e  sui
livelli di efficienza dei processi di riciclaggio di cui all'Allegato
II Parte B, punto 3.»; 
  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Fatto  salvo  quanto
disposto dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo  alle  statistiche  sui
rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare trasmette, per via elettronica, alla Commissione europea  un
rapporto annuale sui rifiuti di pile  e  accumulatori  contenente  le
informazioni di cui all'articolo 8, comma 3,  e  l'indicazione  sulle
modalita' di ottenimento dei dati necessari al calcolo del  tasso  di
raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, entro 18  mesi
dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono raccolti.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 24 del citato decreto  legislativo
          20 novembre 2008, n.  188,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 24 (Relazioni alla  Commissione  europea).  -  1.
          (abrogato). 
              2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare trasmette, per via elettronica,  ogni
          anno alla Commissione europea, entro  18  mesi  dalla  fine
          dell'anno  di  riferimento  per  cui  i  dati  sono   stati
          raccolti, le informazioni, trasmesse  dall'ISPRA  ai  sensi
          dell'art. 15, comma 5, lettere d) ed  e),  sui  livelli  di
          riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato  e
          sui livelli di efficienza dei processi  di  riciclaggio  di
          cui all'Allegato II Parte B, punto 3. 
              3. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE)  n.
          2150/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25
          novembre 2002, relativo alle statistiche  sui  rifiuti,  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  trasmette,  per  via  elettronica,  alla  Commissione
          europea  un  rapporto  annuale  sui  rifiuti  di   pile   e
          accumulatori contenente le informazioni di cui all'art.  8,
          comma 3, e l'indicazione sulle modalita' di ottenimento dei
          dati necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti
          di pile e accumulatori portatili, entro 18 mesi dalla  fine
          dell'anno di riferimento per cui i dati sono raccolti.».