Art. 2 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. I titolari dei centri di raccolta si adeguano alla  disposizione
di cui all'Allegato I, punto  2.1,  lettera  f-bis),  introdotta  dal
presente decreto, entro il 31 dicembre 2020. Qualora tale adeguamento
non fosse possibile nel termine previsto, l'autorita'  competente  al
rilascio  dell'autorizzazione  puo'  concedere,  per  un  periodo  di
ulteriori dodici mesi, l'utilizzo di sistemi di pesatura  alternativi
anche esterni al centro di raccolta. 
  2. Il decreto del Presidente della Repubblica di  cui  all'articolo
1, comma 1, lettera m), e' adottato entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.  Fino  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  predetto  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  continuano  ad  applicarsi   le   disposizioni   previste
all'articolo 264 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 264  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495  (Regolamento  di
          esecuzione e di attuazione del nuovo codice della  strada),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  1992,  n.
          303, Supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 264 (Art. 103 Cod. Str. - Informazioni in tema di
          cessazione dalla circolazione). - 1. L'ufficio  del  P.R.A.
          da' comunicazione con le modalita'  di  cui  all'art.  245,
          della distruzione, demolizione  o  definitiva  esportazione
          all'estero  dei  veicoli,  all'ufficio  provinciale   della
          M.C.T.C.,  entro  tre  giorni  dall'avvenuta  registrazione
          delle relative formalita'. 
              2. Contestualmente alla comunicazione  dovranno  essere
          trasmesse all'ufficio provinciale della M.C.T.C. le  targhe
          e le carte di circolazione. 
              3. I registri di cui all'art. 103, comma 3, del codice,
          conformi al modello approvato dal Ministro  dei  trasporti,
          sono soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura
          territorialmente  competente.   Le   vidimazioni   annuali,
          successive alla prima devono essere effettuate entro il 15°
          giorno dalla data di scadenza. 
              4. I registri di cui al comma 3 devono  essere  esibiti
          agli organi di polizia che ne facciano richiesta. E'  fatto
          obbligo ai titolari dei centri di raccolta e di vendita  di
          veicoli a motore e di rimorchi di effettuare  sui  registri
          in questione le seguenti annotazioni: 
                a)   generalita',    indirizzo    ed    estremi    di
          identificazione  dell'intestatario  del  veicolo,   nonche'
          della persona da questi incaricata ove ricorra; 
                b) data di presa  in  carico  del  veicolo,  data  di
          consegna della o delle targhe e dei relativi  documenti  al
          P.R.A. ed estremi della ricevuta da  questi  rilasciata  al
          riguardo.  Qualora  tale  consegna  sia  avvenuta  a   cura
          dell'intestatario del veicolo,  o  dell'avente  titolo,  la
          relativa ricevuta dovra' essere  esibita  al  titolare  del
          centro di raccolta per la trascrizione dei suoi estremi; 
                c)  data  di  effettiva  demolizione,  smontaggio   o
          vendita del veicolo.  Qualora  ricorra  quest'ultimo  caso,
          dovranno  essere  riportate  anche  le  generalita'  e  gli
          estremi del documento di identificazione dell'acquirente.».