Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. I titolari dei centri di raccolta si adeguano alla disposizione di cui all'Allegato I, punto 2.1, lettera f-bis), introdotta dal presente decreto, entro il 31 dicembre 2020. Qualora tale adeguamento non fosse possibile nel termine previsto, l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione puo' concedere, per un periodo di ulteriori dodici mesi, l'utilizzo di sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro di raccolta. 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica continuano ad applicarsi le disposizioni previste all'articolo 264 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 264 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, Supplemento ordinario, cosi' recita: «Art. 264 (Art. 103 Cod. Str. - Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione). - 1. L'ufficio del P.R.A. da' comunicazione con le modalita' di cui all'art. 245, della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative formalita'. 2. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse all'ufficio provinciale della M.C.T.C. le targhe e le carte di circolazione. 3. I registri di cui all'art. 103, comma 3, del codice, conformi al modello approvato dal Ministro dei trasporti, sono soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura territorialmente competente. Le vidimazioni annuali, successive alla prima devono essere effettuate entro il 15° giorno dalla data di scadenza. 4. I registri di cui al comma 3 devono essere esibiti agli organi di polizia che ne facciano richiesta. E' fatto obbligo ai titolari dei centri di raccolta e di vendita di veicoli a motore e di rimorchi di effettuare sui registri in questione le seguenti annotazioni: a) generalita', indirizzo ed estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo, nonche' della persona da questi incaricata ove ricorra; b) data di presa in carico del veicolo, data di consegna della o delle targhe e dei relativi documenti al P.R.A. ed estremi della ricevuta da questi rilasciata al riguardo. Qualora tale consegna sia avvenuta a cura dell'intestatario del veicolo, o dell'avente titolo, la relativa ricevuta dovra' essere esibita al titolare del centro di raccolta per la trascrizione dei suoi estremi; c) data di effettiva demolizione, smontaggio o vendita del veicolo. Qualora ricorra quest'ultimo caso, dovranno essere riportate anche le generalita' e gli estremi del documento di identificazione dell'acquirente.».