IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea;
Visto l'articolo 15 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante
delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione
europea 2018;
Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999,
relativa alle discariche di rifiuti;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive;
Vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante
attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti e, in particolare, l'articolo 7;
Visto l'articolo 48 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che ha
integrato il comma 1 del citato articolo 7 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
Visto il documento dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale n. 145/2016, recante criteri tecnici per stabilire
quando il trattamento non e' necessario ai fini dello smaltimento dei
rifiuti in discarica, ai sensi dell'articolo 48 della legge 28
dicembre 2015, n. 221;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 27 settembre 2010, recante definizione dei
criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in sostituzione
di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 3 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 5 marzo 2020;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano reso
nella seduta del 25 giugno 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 agosto 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle
politiche agricole alimentari e forestali, per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo e della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
1. Al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. Il presente decreto garantisce una
progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in
particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro
tipo, al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare
e adempiere i requisiti degli articoli 179 e 182 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevedere, mediante requisiti
operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure
e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il piu' possibile le
ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento
delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e
dell'aria, sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, e
sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonche' i rischi per
la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante
l'intero ciclo di vita della discarica.
2. Si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, se sono soddisfatti i
requisiti del presente decreto.»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, le lettere a), b), c), d) e p) sono soppresse;
2) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) "percolato":
qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione
di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi
e che sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa»;
3) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) "eluato": la
soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio;»;
4) la lettera i) e' sostituita dalla seguente «i) "rifiuti
biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di
decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di
alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone,
rifiuti in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN
13432 o EN 14995;»;
5) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini del
presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni di "rifiuto",
"rifiuto pericoloso", "rifiuto non pericoloso", "rifiuti urbani",
"produttore di rifiuti", "detentore di rifiuti", "gestione dei
rifiuti", "raccolta differenziata", "recupero", "preparazione per il
riutilizzo", "riciclaggio" e "smaltimento", di cui all'articolo 183
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 2, la lettera d) e' abrogata;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La gestione dei
rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale
a dire i rifiuti derivanti dalle attivita' di prospezione,
estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e
stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle cave e' esclusa
dall'ambito di applicazione del presente decreto, laddove rientri
nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 117.»;
d) all'articolo 5:
1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. A partire
dal 2030 e' vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti
idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i
rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento
in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente
all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I
criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento
in discarica produca il miglior risultato ambientale, nonche' un
elenco anche non esaustivo dei medesimi, sono definiti dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto
adottato ai sensi dell'articolo 16-bis. Le Regioni conformano la
propria pianificazione, predisposta ai sensi dell'articolo 199 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire il
raggiungimento di tale obiettivo. Le Regioni modificano
tempestivamente gli atti autorizzativi che consentono lo smaltimento
in discarica dei rifiuti non ammessi, in modo tale da garantire che,
al piu' tardi per il giorno 31 dicembre 2029, i medesimi siano
adeguati ai sopra citati divieti di smaltimento.
4-ter. Entro il 2035 la quantita' di rifiuti urbani collocati
in discarica deve essere ridotta al 10 per cento, o a una percentuale
inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti. Le Regioni
conformano la propria pianificazione, predisposta ai sensi
dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al
fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo.»;
e) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Regole per calcolare il conseguimento degli
obiettivi). - 1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo
5, comma 4-ter, siano stati conseguiti:
a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e inviati in discarica e'
calcolato in un determinato anno civile;
b) il peso dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento
preliminari al riciclaggio o al recupero di altro tipo dei rifiuti
urbani, come la selezione, la cernita o il trattamento meccanico
biologico, che sono successivamente collocati in discarica, e'
incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in
discarica;
c) il peso dei rifiuti urbani sottoposti alle operazioni di
smaltimento mediante incenerimento (operazione D10 di cui
all'Allegato B alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del
2006) e il peso dei rifiuti prodotti in operazioni di stabilizzazione
della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani, destinati a essere
successivamente collocati in discarica, sono comunicati come
collocati in discarica;
d) il peso dei rifiuti prodotti nel corso di operazioni di
riciclaggio o recupero di altro tipo di rifiuti urbani, che sono
successivamente collocati in discarica, non e' incluso nel peso dei
rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica.
2. Al fine di assicurare il soddisfacimento degli obiettivi di
cui al comma 1, nonche' nel rispetto del divieto di cui all'articolo
6, la tracciabilita' dei rifiuti urbani e' garantita con gli
strumenti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12, nonche' agli articoli 189, 190 e 193 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il controllo della
qualita' dei rifiuti urbani e' assicurato mediante il rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli da 7 a 7-octies, nonche'
all'articolo 11 del presente decreto.
3. Qualora in conformita' del regolamento (CE) n. 1013/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, i rifiuti
urbani raccolti siano spediti in un altro Stato membro o esportati al
di fuori dell'Unione, ai fini del collocamento in discarica, tali
rifiuti sono contabilizzati ai fini del calcolo della quantita' di
rifiuti collocati in discarica.
4. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla Commissione europea,
ai sensi dell'articolo 5-bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/31/UE
del Consiglio, del 26 aprile 1999, le modalita', i criteri generali
per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 4-bis e 4-ter
dell'articolo 5 e gli eventuali obiettivi progressivi in termini di
percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica sono
definiti con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.»;
f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Rifiuti non ammessi in discarica). - 1. E' vietato lo
smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al
recupero di altro tipo. E' comunque vietato lo smaltimento in
discarica dei seguenti rifiuti:
a) rifiuti allo stato liquido;
b) rifiuti classificati come Esplosivi (HP1), Comburenti (HP2) e
Infiammabili (HP3), ai sensi dell'allegato III alla direttiva
2008/98/CE;
c) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive
classificate come H314 - Skin Corr. 1A in concentrazione totale
maggiore o uguale all'1 per cento;
d) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive
classificate come H314 - Skin Corr. 1A, H314 - Skin Corr. 1B e H314
Skin Corr. 1C in concentrazione totale maggiore o uguale al 5 per
cento;
e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - HP9 ai sensi
dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE e ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
f) rifiuti contenenti sostanze chimiche non identificate o nuove
provenienti da attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i
cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non sono noti (ad esempio
rifiuti di laboratorio, ecc.);
g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come
definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e
per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194;
h) rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili
(PCB) come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209,
in quantita' superiore a 50 ppm; l'elenco dei PCB da prendere in
considerazione e' riportato nella tabella 1A dell'Allegato 3;
i) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani
in quantita' superiore a 10 ppb; l'elenco delle diossine
(policlorodibenzodiossine, PCDD) e dei furani
(policlorodibenziofurani, PCDF) da prendere in considerazione ai fini
della verifica di ammissibilita' in discarica, con i rispettivi
fattori di equivalenza, e' riportato nella tabella 1B dell'Allegato
3;
l) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e
HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantita' superiore al
0,5% in peso riferito al materiale di supporto;
m) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003,
esclusi gli pneumatici usati come materiale di ingegneria, e gli
pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data,
esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un
diametro esterno superiore a 1.400 mm..
n) i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati
alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio, ad eccezione degli
scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti
da raccolta differenziata per i quali il collocamento in discarica
produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo
179 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
o) tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di
ammissibilita' stabiliti a norma dell'articolo 7 e dell'Allegato 6 al
presente decreto;
2. E' vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti individuati
dai codici EER riportati nell'elenco di cui alla tabella 2
dell'Allegato 3, qualora presentino le caratteristiche chimico
fisiche riportate nella stessa tabella.
3. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli
conformi ai criteri di ammissibilita' di cui all'articolo 7.»;
g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica). -
1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo
trattamento. Tale disposizione non si applica:
a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente
fattibile;
b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento
delle finalita' di cui all'articolo 1, riducendo la quantita' dei
rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente. La Regione
autorizza gli impianti di discarica a ricevere senza trattamento
rifiuti indicati nell'Allegato 8, ove siano rispettate le condizioni
indicate al medesimo Allegato, quando ritenga che il trattamento non
contribuisca al raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1,
e salvo che non ritenga comunque necessario il trattamento al fine di
conseguire un maggiore livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso. Le successive modifiche all'Allegato 8, adottate ai sensi
dell'articolo 16-bis, assicurano che non venga pregiudicato il
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in
particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti e l'aumento
della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.
2. Fermo restando il rispetto delle norme del presente decreto e in
particolare l'obbligo di trattamento dei rifiuti al fine di ridurre
il piu' possibile gli effetti negativi del collocamento in discarica
dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente, i criteri tecnici per
la valutazione dell'efficacia del pretrattamento non si applicano
alle sottocategorie di discarica.
3. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se
risultano conformi ai criteri di ammissibilita' della corrispondente
categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto.
4. Per accertare l'ammissibilita' dei rifiuti nelle discariche si
procede al campionamento ed alle determinazioni analitiche per la
caratterizzazione di base degli stessi, nonche' alla verifica di
conformita', con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del
gestore della discarica, effettuati da persone e istituzioni
indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I metodi
di campionamento e analisi garantiscono l'utilizzazione delle
tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e
internazionale, e sono individuati all'Allegato 6.
5. Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati
da inquinanti organici persistenti deve essere effettuato
conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2019/1021 del
Parlamento e del Consiglio, del 20 giugno 2019.»;
h) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis (Caratterizzazione di base). - 1. Al fine di
determinare l'ammissibilita' dei rifiuti in ciascuna categoria di
discarica, il produttore dei rifiuti e' tenuto ad effettuare la
caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti
in discarica. La caratterizzazione deve essere effettuata prima del
conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento
effettuato.
2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei
rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie
per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La
caratterizzazione di base e' obbligatoria per qualsiasi tipo di
rifiuto ed e' effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite
all'Allegato 5.
3. La caratterizzazione di base, relativamente ai rifiuti
regolarmente generati, e' effettuata in corrispondenza del primo
conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo
che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.
Relativamente ai rifiuti non regolarmente generati, la
caratterizzazione di base deve essere effettuata per ciascun lotto.
Per la definizione di lotto e di rifiuti regolarmente o non
regolarmente generati si rinvia alle definizioni riportate in
Allegato 5.
4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti
dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilita' per
una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili
nella corrispondente categoria. La mancata conformita' ai criteri
comporta l'inammissibilita' dei rifiuti a tale categoria.
5. Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilita' di
quest'ultimo, al gestore spetta la responsabilita' di garantire che
le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette.
6. Il gestore e' tenuto a conservare i dati richiesti per un
periodo di cinque anni.
Art. 7-ter (Verifica di conformita'). - 1. I rifiuti giudicati
ammissibili in una determinata categoria di discarica, in base alla
caratterizzazione di cui all'articolo 7-bis, sono successivamente
sottoposti alla verifica di conformita' per stabilire se possiedono
le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri
di ammissibilita' previsti dal presente decreto.
2. La verifica di conformita', relativamente ai rifiuti
regolarmente generati, e' effettuata dal gestore sulla base dei dati
forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione con la
medesima frequenza prevista dal comma 3 dell'articolo 7-bis. Per i
rifiuti non regolarmente generati, devono essere determinate le
caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non deve essere effettuata
la verifica di conformita'.
3. Ai fini della verifica di conformita', il gestore utilizza una o
piu' delle determinazioni analitiche impiegate per la
caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere
almeno un test di cessione. A tal fine, sono utilizzati i metodi di
campionamento e analisi di cui all'Allegato 6. Sono fatti salvi i
casi in cui le caratterizzazioni analitiche non sono necessarie ai
sensi dell'Allegato 5, paragrafo 4.
4. Il gestore conserva i risultati delle prove per cinque anni.
Art. 7-quater (Discariche per rifiuti inerti). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 16-ter, sono smaltiti nelle discariche
per rifiuti inerti:
a) i rifiuti elencati nella tabella 1 dell'allegato 4 che sono
considerati gia' conformi ai criteri specificati nella definizione di
rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nonche' ai
criteri di cui alla tabella 2 dell'allegato 4 e che possono essere
ammessi in una discarica per rifiuti inerti senza essere sottoposti
ad accertamento analitico. Si deve trattare di una singola tipologia
di rifiuti proveniente da un'unica fonte. Si possono ammettere
insieme rifiuti diversi elencati nella tabella 1 dell'Allegato 4,
purche' provenienti dalla stessa fonte;
b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base
di cui all'articolo 7-bis, soddisfano i seguenti requisiti:
sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6, presentano un
eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2
dell'Allegato 4 e non contengono contaminanti organici in
concentrazioni superiori a quelle indicate alla tabella 4
dell'Allegato 4.
2. E' vietato il conferimento in discarica di rifiuti inerti
che contengono PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 209, diossine e furani, calcolati secondo i fattori di
equivalenza di cui alla tabella 1B dell'Allegato 3, in concentrazione
superiore ai limiti riportati nella tabella 3 dell'Allegato 4. Per
gli altri inquinanti organici persistenti si applicano i limiti di
cui all'Allegato IV del regolamento (CE) n. 2019/1021.
3. Qualora sia dubbia la conformita' dei rifiuti ai criteri
specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo
2, comma 1, lettera e), ovvero si sospetti una contaminazione, a
seguito di un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto,
anche i rifiuti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 4 sono sottoposti
ad analisi o semplicemente respinti dal gestore. I rifiuti elencati
non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti se
risultano contaminati o contengono altri materiali o sostanze come
metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche, in quantita' tale da
aumentare il rischio per l'ambiente o da determinare il loro
smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa.
Art. 7-quinquies (Discariche per rifiuti non pericolosi). - 1.
Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi
i seguenti rifiuti:
a) rifiuti urbani non pericolosi;
b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che
soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dal presente
decreto;
c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i
criteri di ammissione previsti al comma 5.
2. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi e' consentito lo
smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei rifiuti urbani di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, classificati come
non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti.
3. I rifiuti di cui al comma 2 non possono essere ammessi in
aree in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter, nelle
discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non
pericolosi che rispettano i limiti indicati nella tabella 5-bis
dell'Allegato 4 e che, sottoposti a test di cessione di cui
all'Allegato 6, presentano un eluato conforme alle concentrazioni
fissate in tabella 5a dell'Allegato 4.
5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter, nelle
discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresi', smaltiti
rifiuti pericolosi stabili non reattivi, vale a dire rifiuti che,
sottoposti a trattamento preliminare, ad esempio di
solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione, presentano un
comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative
nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica, che
hanno le caratteristiche individuate nella tabella 5a-bis
dell'Allegato 4 e che:
a) sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6 presentano
un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a
dell'Allegato 4;
b) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai
rifiuti non pericolosi biodegradabili;
c) sottoposti a idonee prove geotecniche dimostrano adeguata
stabilita' fisica e capacita' di carico. Per tale valutazione e'
possibile riferirsi ai criteri di accettazione WAC dell'Agenzia per
la protezione dell'ambiente del Regno Unito. Le modalita' operative e
i criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
approvato secondo il procedimento di cui all'articolo 16-bis;
d) sono sottoposti alla valutazione della capacita' di
neutralizzazione degli acidi, utilizzando i test di cessione secondo
i metodi Cen/Ts 14429 o Cen/Ts 14997. Le modalita' operative e i
criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
approvato secondo il procedimento di cui all'articolo 16-bis.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-ter, in
discarica per rifiuti non pericolosi, e' vietato il conferimento di
rifiuti che non rispettano i limiti di cui alla tabella 5-bis
dell'Allegato 4.
7. Possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche per
rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:
a) i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali,
indipendentemente dalla loro classificazione come pericolosi o non
pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali
artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in
celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo
tale da evitare la frantumazione dei materiali. Dette celle sono
realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche dei
rifiuti inerti. Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi che
prevedano la realizzazione di settori o trincee; sono spaziate in
modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la
frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali.
Entro la giornata di conferimento deve essere assicurata la
ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza
plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali
da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la
dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la
chiusura devono essere prese misure adatte ad impedire il contatto
tra rifiuti e persone. Tali rifiuti possono essere conferiti anche in
discariche o celle dedicate per i rifiuti contenenti amianto;
b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non
devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi
biodegradabili. I rifiuti collocati in discarica insieme ai materiali
a base di gesso devono avere una concentrazione in TOC non superiore
al 5 per cento ed un valore di DOC non superiore al limite di cui
alla tabella 5a dell'Allegato 4;
c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici
cementizie o resinoidi in conformita' con quanto stabilito nel
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 29
luglio 2004, n. 248, senza essere sottoposti a prove. Le discariche
che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati
all'allegato 4, paragrafi 4 e 5. In questo caso le prescrizioni
stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 possono essere ridotte
dall'autorita' territorialmente competente.
Art. 7-sexies (Sottocategorie di discariche per rifiuti non
pericolosi). - 1. Nel rispetto delle norme previste dal presente
decreto le autorita' territorialmente competenti possono autorizzare,
anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche
per rifiuti non pericolosi:
a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o
biodegradabile;
b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in
discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e
discariche per rifiuti organici pretrattati;
c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato
contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti
inorganici, con recupero di biogas.
2. I criteri di ammissibilita' per le sottocategorie di
discariche di cui al comma 1 sono individuati dalle autorita'
territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione.
I criteri sono stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di
sottocategoria, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti,
della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della
discarica e dell'idoneita' del sito e prevedendo deroghe per
specifici parametri, secondo le modalita' di cui all'Allegato 7. Le
autorizzazioni, motivando adeguatamente, ammettono nelle
sottocategorie di discariche anche rifiuti caratterizzati da
parametri DOC e TSD diversi da quelli della tabella 5 dell'Allegato
4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio di
cui all'Allegato 7.
3. Le informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse
nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discarica
per rifiuti non pericolosi sono riportate nell'Allegato 7.
4. Le autorita' territorialmente competenti possono, altresi',
autorizzare discariche monodedicate per rifiuti non pericolosi
derivanti da operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e da
operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del Titolo V della
Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 7-septies (Discariche per rifiuti pericolosi). - 1. Fatto
salvo quanto previsto all'articolo 16-ter, nelle discariche per
rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che hanno le
caratteristiche individuate nella tabella 6-bis dell'Allegato 4 e che
sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6 presentano un
eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 6
dell'Allegato 4. Ai fini della valutazione della capacita' di
neutralizzazione degli acidi i rifiuti sono sottoposti a test di
cessione secondo i metodi CEN/TS 14997 o CEN/TS 14429. Le modalita'
operative e i criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare approvato secondo il procedimento di cui all'articolo
16-bis.
2. Le analisi di controllo relative a PCB, diossine, furani e
inquinanti organici diversi possono essere disposte, con oneri a
carico del detentore dei rifiuti e del gestore della discarica,
dall'autorita' territorialmente competente qualora la provenienza del
rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei
limiti.
3. Le autorita' competenti possono autorizzare, all'interno di
discariche per rifiuti pericolosi, caso per caso, previa valutazione
del rischio, lotti identificati come sottocategorie di discariche per
rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7-sexies, purche' sia
garantita all'ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti
non pericolosi da quelli pericolosi.
Art. 7-octies (Criteri di ammissibilita' in depositi sotterranei).
- 1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti
non pericolosi e i rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelli
indicati al comma 3.
2. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei, e'
effettuata da parte del richiedente, la valutazione della sicurezza
conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell'Allegato 1. I
rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili con
tale valutazione.
3. Non possono essere collocati in depositi sotterranei i
rifiuti che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo
fisico, chimico o biologico dopo il deposito. Fra questi sono
compresi:
a) i rifiuti elencati all'articolo 6, comma 1;
b) i rifiuti e i loro contenitori, se suscettibili di reagire
a contatto con l'acqua o con la roccia ospitante nelle condizioni
previste per lo stoccaggio e subire quindi un cambiamento di volume,
una generazione di sostanze o gas autoinfiammabili o tossici o
esplosivi o qualunque altra reazione che possa rappresentare un
rischio per la sicurezza operativa e per l'integrita' della barriera;
c) i rifiuti biodegradabili;
d) i rifiuti dall'odore pungente;
e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica o
esplosiva e, in particolare, i rifiuti che provocano concentrazioni
di gas tossici per le pressioni parziali dei componenti e che in
condizioni di saturazione in un contenitore formano concentrazioni
superiori del 10 per cento alla concentrazione che corrisponde al
limite inferiore di esplosivita';
f) i rifiuti con un'insufficiente stabilita', tenuto conto delle
condizioni geomeccaniche;
g) i rifiuti autoinfiammabili o soggetti a combustione
spontanea nelle condizioni previste per lo stoccaggio, i prodotti
gassosi, i rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta
sotto forma di miscele non identificate.
4. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo,
e' effettuata, da parte del soggetto che richiede l'autorizzazione,
la valutazione dei rischi specifici per il sito in cui avviene il
deposito in questione, in conformita' a quanto previsto al punto 3
dell'Allegato 1. Tale valutazione deve accertare che il livello di
isolamento del deposito sotterraneo dalla biosfera e' accettabile.
5. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto
reciproco devono essere definiti e classificati in gruppi di
compatibilita' e i differenti gruppi di compatibilita' devono essere
fisicamente separati nella fase di stoccaggio.»;
i) all'articolo 8, comma 1:
1) le lettere c), d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
«c) l'indicazione della capacita' totale della discarica,
accompagnata dalla indicazione del volume effettivamente utile per il
conferimento dei rifiuti, nonche' del volume dei materiali utilizzati
per le coperture giornaliere; d) la descrizione del sito, ivi
comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche,
finalizzata alla identificazione della natura dei terreni e degli
ammassi rocciosi presenti nell'area e dello schema di circolazione
idrica del sottosuolo, corredata da un rilevamento geologico di
dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica, eseguita con
prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento
al decreto 11 marzo 1988 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988, nonche' della
valutazione di tutte le grandezze fisico-meccaniche che
contribuiscono alla scelta della localizzazione dell'opera, alla sua
progettazione e al suo esercizio come previsto dalle vigenti Norme
Tecniche per le Costruzioni; e) i metodi previsti per la prevenzione
e la riduzione dell'inquinamento, con particolare riferimento alle
acque superficiali, all'acqua di falda, al terreno di fondazione e
all'aria; f) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di
funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici
prescelti, in particolare per quanto riguarda i sistemi barriera,
secondo quanto indicato nell'Allegato 1.»;
2) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis)
accorgimenti progettuali previsti per garantire la stabilita' del
manufatto e del terreno di fondazione con riferimento alle diverse
fasi di vita dell'opera, facendo riferimento agli stati limite ultimi
e di esercizio previsti dalle vigenti norme tecniche per le
costruzioni sia in campo statico che sismico. Nel caso di barriere
composite, devono essere valutate le condizioni di stabilita' lungo
superfici di scorrimento che comprendano anche le interfacce tra i
diversi materiali utilizzati.»;
3) alla lettera i) dopo le parole «e controllo» sono inserite
le seguenti: «redatto secondo i criteri stabiliti dall'Allegato 2»;
dopo la parola «terreno», sono inserite le seguenti: «, alle misure
adottate al fine di evitare le emissioni fuggitive e diffuse di
biogas» e dopo le parole «dell'allegato 2» sono inserite le seguenti:
«nonche' le misure da adottare per la gestione delle non
conformita'»;
4) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) il piano
economico-finanziario, redatto secondo i criteri stabiliti
dall'Allegato 2 che preveda che tutti i costi derivanti dalla
realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi
connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui
all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonche' quelli di
gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano
coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto
conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di
post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione
ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento e del
Consiglio del 25 novembre 2009;»;
l) all'articolo 10, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: «c) l'indicazione della capacita' totale della discarica,
accompagnata dalla stima del volume effettivamente utile per il
conferimento dei rifiuti, nonche' del volume dei materiali utilizzati
per le coperture giornaliere;»
m) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Verifica in loco e procedure di ammissione). -1. Per
la collocazione dei rifiuti, il detentore deve fornire precise
indicazioni sulla composizione, sulla capacita' di produrre
percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche
generali dei rifiuti da collocare in discarica.
2. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se sottoposti alla
caratterizzazione di base e alla verifica di conformita' di cui agli
articoli 7-bis e 7-ter e se sono conformi alla descrizione riportata
nei documenti di accompagnamento, sulla base della verifica in loco
effettuata secondo le modalita' previste al comma 5.
3. I rifiuti smaltiti dal produttore in una discarica da lui
gestita possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione.
4. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica sono
prelevati campioni con cadenza stabilita dall'Autorita'
territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore
a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati presso
l'impianto di discarica e tenuti a disposizione dell'Autorita'
territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi.
I campioni dovranno essere prelevati su carichi in ingresso alla
discarica per ogni produttore e per ogni CER. Il criterio di scelta
casuale dei carichi da sottoporre a campionamento e analisi deve
essere preventivamente concordato con gli Enti di controllo.
5. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore
dell'impianto:
a) controlla la documentazione relativa ai rifiuti, compreso
il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, se previsti, i documenti di cui
al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
b) sottopone ogni carico di rifiuti ad ispezione visiva prima
e dopo lo scarico e verifica la conformita' delle caratteristiche dei
rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui
all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai criteri
di ammissibilita' previsti dal presente decreto;
c) annota nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte
le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai
quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e
della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalita'
previste dall'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve
contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare,
con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore
della discarica dove e' smaltito il rifiuto pericoloso;
d) sottoscrive le copie del formulario di identificazione dei
rifiuti trasportati;
e) comunica tempestivamente alla Regione ed alla Provincia
territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei
rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del
citato regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di
rifiuti.»;
n) all'articolo 12, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La
procedura di chiusura della discarica puo' essere attuata solo dopo
la verifica della conformita' della morfologia della discarica e, in
particolare, della capacita' di allontanamento delle acque
meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9,
comma 1, tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1,
lettere c), e) e f-bis).»;
o) all'articolo 13, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. La fine del periodo di gestione post - operativa deve essere
proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una
valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di
rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da
essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere
dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della
massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle
emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato deve
essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto e'
trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la
produzione del percolato e' annullata. Tali valutazioni debbono
essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata
ai sensi dell'Allegato 7 al presente decreto. Deve inoltre essere
verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire
il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche.»;
p) all'articolo 16:
1) al comma 1, dopo le parole «articolo 7, commi 1» le parole
«2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 7-quater e
all'articolo 7-quinquies, comma 1»;
2) al comma 2, le parole «all'articolo 7, comma 4» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 7-septies» e le parole «di
cui all'articolo 5» sono eliminate.
q) dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis (Adeguamento della normativa tecnica). - 1. Gli
Allegati da 3 a 8, sono modificati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Ai fini delle modifiche di cui al comma 1, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta una
richiesta di istruttoria tecnica a ISPRA indicando un termine, non
superiore a 120 giorni, entro il quale la richiesta deve essere
evasa. Entro il termine indicato, ISPRA trasmette al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una Relazione
tecnico-scientifica. In caso di inutile decorrenza di detto termine,
si procede ai sensi del comma 1.
Art. 16-ter (Deroghe). - 1. Sono ammessi valori limite piu'
elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 7-quater,
7-quinquies, 7-septies e 7-octies del presente decreto qualora:
a) sia effettuata una valutazione di rischio, secondo le
modalita' di cui all'Allegato 7, con particolare riguardo alle
emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i
parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non
esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;
b) l'autorita' territorialmente competente conceda
un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la
singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa
discarica e delle zone limitrofe;
c) fino al 30 giugno 2022, i valori limite autorizzati per la
specifica discarica non superino, per piu' del triplo, quelli
specificati per la corrispondente categoria di discarica e,
limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle
discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non
superi, per piu' del doppio, quello specificato per la corrispondente
categoria di discarica;
c-bis) a partire dal 1° luglio 2022 i valori limite
autorizzati per la specifica discarica non superino, per piu' del
doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di
discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc
nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non
superi, per piu' del 50 per cento, quello specificato per la
corrispondente categoria di discarica.
2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo
naturale dei terreni circostanti la discarica, l'autorita'
territorialmente competente puo' stabilire limiti piu' elevati
coerenti con tali concentrazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
seguenti parametri:
a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2,
5a e 6 dell'Allegato 4;
b) Btex e olio minerale di cui alla tabella 4 dell'allegato
4;
c) PCB di cui alla tabella 3 dell'Allegato 4;
d) carbonio organico totale (TOC) e PH nelle discariche per
rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e
non reattivi;
e) carbonio organico totale (TOC) nelle discariche per
rifiuti pericolosi.
4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e tutela
del territorio e del mare, nell'ambito degli obblighi di relazione
sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE, previsti dall'articolo 15
della medesima direttiva, invia alla Commissione europea una
relazione sul numero annuale di autorizzazioni concesse in virtu' del
presente articolo, sulla base delle informazioni ricevute
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(Ispra), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. La relazione e'
elaborata in base al questionario adottato con la decisione
2000/738/CE del 17 novembre 2000 della Commissione.»;
r) all'articolo 17, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. I limiti di cui alla tabella 5, nota lettera h),
dell'Allegato 4 si applicano, ai sensi dell'articolo 7-quinquies,
comma 4, a partire dal 1° gennaio 2024.»;
s) l'Allegato 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
e' sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto;
t) dopo l'Allegato 2 sono inseriti gli Allegati da 3 a 8 al
presente decreto.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione
cosi' recita:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art.
33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il testo dell'art. 15 della legge 4 ottobre 2019, n.
117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita:
«Art. 15 (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
- 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'art. 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) riformare il sistema dei criteri di ammissibilita'
dei rifiuti nelle discariche al fine di consentire il
pronto adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 1,
numero 4), della direttiva (UE) 2018/850 nonche' la
semplificazione del procedimento per la modifica degli
allegati tecnici;
b) adottare una nuova disciplina organica in materia
di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la
disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli
obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle
disposizioni di cui all'art. 1, numero 4), della direttiva
(UE) 2018/850, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) adeguare la normativa alle nuove conoscenze
tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;
2) considerare adeguatamente le pratiche gestionali
e operative del settore;
3) disciplinare la possibilita' di realizzare forme
innovative di gestione finalizzate specialmente al recupero
delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo;
4) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in
condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;
5) prevedere la redazione di specifici piani
regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque
reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei
rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi
nel rispetto dei principi di prossimita' e di
autosufficienza;
c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di
realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo
l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale;
d) definire le modalita', i criteri generali e gli
obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le
regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati
dalla direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali
massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia
e delle finanze, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo e della salute.».
- La direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile
1999, relativa alle discariche di rifiuti e' pubblicata
nella G.U.C.E. 16 luglio 1999, n. L 182. Entrata in vigore
il 16 luglio 1999.
- La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive e' pubblicata nella G.U.U.E. 22
novembre 2008, n. L 312.
- La direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e' pubblicata
nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.
- La direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e'
pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59, S.O., cosi'
recita:
«Art. 7 (Rifiuti ammessi in discarica). - 1. I
rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo
trattamento. Tale disposizione non si applica:
a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia
tecnicamente fattibile;
b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce
al raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1,
riducendo la quantita' dei rifiuti o i rischi per la salute
umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini
del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, i criteri
tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento
non e' necessario ai predetti fini (5).
2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere
ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i
criteri della normativa vigente.
3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi
possono essere ammessi i seguenti rifiuti:
a) rifiuti urbani;
b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra
origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti
previsti dalla normativa vigente;
c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che
soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di
cui al comma 5.
4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono
essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i
criteri fissati dalla normativa vigente.
5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome.».
- Il testo dell'art. 48 della legge 28 dicembre 2015,
n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell'uso
eccessivo di risorse naturali), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13, cosi' recita:
«Art. 48 (Rifiuti ammessi in discarica). - 1.
All'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, i
criteri tecnici da applicare per stabilire quando il
trattamento non e' necessario ai predetti fini".».
- Il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile 2020, n.
27 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, S.O., cosi'
recita:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020,
n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo
2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 2
marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16
settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Omissis).».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) soppressa;
b) soppressa;
c) soppressa;
d) soppressa;
e) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi che non
subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica
significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non
bruciano ne' sono soggetti ad altre reazioni fisiche o
chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto
con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da
provocare inquinamento ambientale o danno alla salute
umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale
inquinante globale dei rifiuti, nonche' l'ecotossicita' dei
percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non
danneggiare la qualita' delle acque, superficiali e
sotterranee;
f) "deposito sotterraneo": un impianto per il
deposito permanente di rifiuti situato in una cavita'
geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o
acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale;
g) "discarica": area adibita a smaltimento dei
rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel
suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei
rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del
produttore degli stessi, nonche' qualsiasi area ove i
rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per piu' di
un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in
cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati
per il successivo trasporto in un impianto di recupero,
trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in
attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a
tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in
attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;
h) "trattamento": i processi fisici, termici,
chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che
modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di
ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il
trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo
smaltimento in condizioni di sicurezza;
i) "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto che
per natura subisce processi di decomposizione aerobica o
anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti
dei giardini, rifiuti di carta e di cartone, rifiuti in
plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432
o EN 14995;
l) "gas di discarica": tutti i gas generati dai
rifiuti in discarica;
m) "percolato": qualsiasi liquido che si origina
prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei
rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia
emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa;
n) "eluato": la soluzione ottenuta in una prova di
eluizione in laboratorio;
o) "gestore" il soggetto responsabile di una
qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che
vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino
al termine della gestione post-operativa compresa; tale
soggetto puo' variare dalla fase di preparazione a quella
di gestione successiva alla chiusura della discarica;
p) soppressa;
q) "richiedente": il soggetto che presenta
richiesta di autorizzazione per una discarica;
r) "rifiuti liquidi": qualsiasi rifiuto sotto forma
liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti
fognarie ed esclusi i fanghi;
s) "autorita' territoriale competente": l'autorita'
responsabile dell'esecuzione degli obblighi previsti dal
presente decreto;
t) "centro abitato": insieme di edifici delimitato
lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e
fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento
continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari
o pedonali sulla strada.
1-bis. Ai fini del presente decreto si applicano,
inoltre, le definizioni di "rifiuto", "rifiuto pericoloso",
"rifiuto non pericoloso", "rifiuti urbani", "produttore di
rifiuti", "detentore di rifiuti", "gestione dei rifiuti",
"raccolta differenziata", "recupero", "preparazione per il
riutilizzo", "riciclaggio" e "smaltimento", di cui all'art.
183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 3 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano a tutte le discariche,
come definite dall'art. 2, comma 1, lettera g).
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle operazioni di spandimento sul suolo di
fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue
domestiche ed i fanghi risultanti dalle operazioni di
dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o
ammendanti;
b) all'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori
di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini di
costruzione nelle discariche;
c) al deposito di fanghi di dragaggio non
pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati
dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque
superficiali, compreso il letto e il sottosuolo
corrispondente;
d) abrogata.
3. La gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie
estrattive sulla terraferma, vale a dire i rifiuti
derivanti dalle attivita' di prospezione, estrazione,
compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e
stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle cave e'
esclusa dall'ambito di applicazione del presente decreto,
laddove rientri nell'ambito di applicazione del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 117.».
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 5 (Obiettivi di riduzione del conferimento di
rifiuti in discarica). - 1. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna
regione elabora ed approva un apposito programma per la
riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in
discarica ad integrazione del piano regionale di gestione
dei rifiuti di cui all'art. 199 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, allo scopo di raggiungere a livello di
ambito territoriale ottimale, oppure, ove questo non sia
stato istituito, a livello provinciale, i seguenti
obiettivi:
a) entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione i rifiuti urbani
biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per
abitante;
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili
devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
c) entro quindici anni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione i rifiuti urbani
biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per
abitante.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede in via
prioritaria la prevenzione dei rifiuti e, in subordine, il
trattamento dei medesimi conformemente alla gerarchia
fissata dalla normativa europea.
3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del
numero degli abitanti superiori al 10 per cento devono
calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi del
programma di cui al comma 1 sulla base delle effettive
presenze all'interno del territorio al momento del maggiore
afflusso.
4. I programmi e i relativi stati annuali di
attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che provvede a
darne comunicazione alla Commissione europea.
4-bis. A partire dal 2030 e' vietato lo smaltimento
in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al
recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad
eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in
discarica produca il miglior risultato ambientale
conformemente all'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. I criteri per la individuazione dei rifiuti
per i quali il collocamento in discarica produca il miglior
risultato ambientale, nonche' un elenco anche non esaustivo
dei medesimi, sono definiti dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare con decreto adottato
ai sensi dell'art. 16-bis. Le Regioni conformano la propria
pianificazione, predisposta ai sensi dell'art. 199 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di
garantire il raggiungimento di tale obiettivo. Le Regioni
modificano tempestivamente gli atti autorizzativi che
consentono lo smaltimento in discarica dei rifiuti non
ammessi, in modo tale da garantire che, al piu' tardi per
il giorno 31 dicembre 2029, i medesimi siano adeguati ai
sopra citati divieti di smaltimento.
4-ter. Entro il 2035 la quantita' di rifiuti urbani
collocati in discarica deve essere ridotta al 10per cento,
o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei
rifiuti urbani prodotti. Le Regioni conformano la propria
pianificazione, predisposta ai sensi dell'art. 199 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di
garantire il raggiungimento di tale obiettivo.».
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 8 (Domanda di autorizzazione). - 1. La domanda
di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una
discarica e' presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del
decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive
modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste
dagli articoli medesimi e deve altresi' contenere almeno i
seguenti dati e informazioni:
a) l'identita' del richiedente e del gestore, se
sono diversi;
b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi
totali dei rifiuti da depositare, indicando il Codice
dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
c) l'indicazione della capacita' totale della
discarica, accompagnata dalla indicazione del volume
effettivamente utile per il conferimento dei rifiuti,
nonche' del volume dei materiali utilizzati per le
coperture giornaliere;
d) la descrizione del sito, ivi comprese le
caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche,
finalizzata alla identificazione della natura dei terreni e
degli ammassi rocciosi presenti nell'area e dello schema di
circolazione idrica del sottosuolo, corredata da un
rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata
indagine stratigrafica, eseguita con prelievo di campioni e
relative prove di laboratorio con riferimento al decreto 11
marzo 1988 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988, nonche'
della valutazione di tutte le grandezze fisico-meccaniche
che contribuiscono alla scelta della localizzazione
dell'opera, alla sua progettazione e al suo esercizio come
previsto dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni;
e) i metodi previsti per la prevenzione e la
riduzione dell'inquinamento, con particolare riferimento
alle acque superficiali, all'acqua di falda, al terreno di
fondazione e all'aria;
f) la descrizione delle caratteristiche costruttive
e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi
tecnici prescelti, in particolare per quanto riguarda i
sistemi barriera, secondo quanto indicato nell'Allegato 1;
f-bis) accorgimenti progettuali previsti per
garantire la stabilita' del manufatto e del terreno di
fondazione con riferimento alle diverse fasi di vita
dell'opera, facendo riferimento agli stati limite ultimi e
di esercizio previsti dalle vigenti norme tecniche per le
costruzioni sia in campo statico che sismico. Nel caso di
barriere composite, devono essere valutate le condizioni di
stabilita' lungo superfici di scorrimento che comprendano
anche le interfacce tra i diversi materiali utilizzati;
g) il piano di gestione operativa della discarica,
redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel
quale devono essere individuati i criteri e le misure
tecniche adottate per la gestione della discarica e le
modalita' di chiusura della stessa;
h) il piano di gestione post-operativa della
discarica, redatto secondo i criteri stabiliti
dall'allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di
sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;
i) il piano di sorveglianza e controllo redatto
secondo i criteri stabiliti dall'Allegato 2, nel quale
devono essere indicate tutte le misure necessarie per
prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento
della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase
operativa che post-operativa, con particolare riferimento
alle precauzioni adottate a tutela delle acque
dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato
nel terreno, alle misure adottate al fine di evitare le
emissioni fuggitive e diffuse di biogas e alle altre misure
di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno
all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei
monitoraggi e la verifica delle attivita' di studio del
sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella
2, dell'allegato 2 nonche' le misure da adottare per la
gestione delle non conformita';
l) il piano di ripristino ambientale del sito a
chiusura della discarica, redatto secondo i criteri
stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere previste
le modalita' e gli obiettivi di recupero e sistemazione
della discarica in relazione alla destinazione d'uso
prevista dell'area stessa;
m) il piano economico-finanziario, redatto secondo
i criteri stabiliti dall'Allegato 2 che preveda che tutti i
costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e
dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla
costituzione della garanzia finanziaria di cui all'art. 14,
i costi stimati di chiusura, nonche' quelli di gestione
post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano
coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo
smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio
ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla
adozione di procedure di registrazione ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento e del
Consiglio del 25 novembre 2009;
n) le informazioni relative alla valutazione di
impatto ambientale, qualora la domanda di autorizzazione
riguardi un'opera o un'attivita' sottoposta a tale
procedura;
o) le indicazioni relative alle garanzie
finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia
equivalente, ai sensi dell'art. 14.».
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 10 (Contenuto dell'autorizzazione). - 1.
2. Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del
decreto legislativo n. 22 del 1997, il provvedimento di
autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica
indica almeno:
a) l'ubicazione della discarica, nonche' la
delimitazione dell'area interessata;
b) la categoria della discarica;
c) l'indicazione della capacita' totale della
discarica, accompagnata dalla stima del volume
effettivamente utile per il conferimento dei rifiuti,
nonche' del volume dei materiali utilizzati per le
coperture giornaliere;
d) l'elenco e il quantitativo totale dei tipi di
rifiuti che possono essere smaltiti nella discarica,
individuati con lo specifico Codice dell'Elenco Europeo dei
Rifiuti e la descrizione della tipologia;
e) l'esplicita approvazione del progetto definitivo
dell'impianto e dei piani di cui all'art. 8, comma 1,
lettere g), h), i) e l);
f) le prescrizioni tecniche riguardanti la
costruzione degli impianti e i mezzi tecnici utilizzati;
g) le prescrizioni per le operazioni di
collocamento in discarica e per le procedure di
sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni
analitiche sui rifiuti conferiti;
h) le prescrizioni provvisorie per le operazioni di
chiusura e di gestione successiva alla chiusura;
i) la durata della gestione post-operativa e le
modalita' di chiusura al termine della gestione operativa;
l) l'obbligo per il gestore di presentare, almeno
una volta all'anno, alla Regione una relazione in merito ai
tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati
del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati
relativi sia alla fase operativa che alla fase
post-operativa;
m) l'obbligo del gestore di eseguire il piano di
ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli lotti
della discarica, con le modalita' previste nell'allegato 2;
n) le indicazioni relative alle garanzie
finanziarie di cui all'art. 14, sulla base di quanto
previsto dall'art. 8, comma 1, lettera m);
o) le procedure di ammissione dei rifiuti in
discarica.
3. L'autorizzazione all'esercizio della discarica e'
rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della Regione
delle garanzie finanziarie di cui all'art. 14. Qualora la
Regione rilasci l'autorizzazione all'esercizio per singoli
lotti, fermo restando che la garanzia finanziaria relativa
alla post-chiusura finale deve coprire la capacita' totale
della discarica come definita al comma 1, lettera c), la
garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione della
discarica e' prestata per i singoli lotti autorizzati.
4.
5. In deroga a quanto previsto dall'art. 28, comma 3,
del decreto legislativo n. 22 del 1997, nel caso in cui un
impianto risulti registrato ai sensi del regolamento n.
761/01/CE, il rinnovo dell'autorizzazione e' effettuato
ogni 8 anni.
6. La Regione assicura che l'autorizzazione
rilasciata ai sensi del presente decreto sia comprensiva
anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in
atmosfera, scarichi idrici e prelievo delle acque.».
- Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 12 (Procedura di chiusura). - 1. La procedura
di chiusura della discarica o di una parte di essa e'
avviata:
a) nei casi, alle condizioni e nei termini
stabiliti dall'autorizzazione;
b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene
apposita autorizzazione della regione competente per
territorio;
c) sulla base di specifico provvedimento
conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni
all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente
competente per territorio.
2. La procedura di chiusura della discarica puo'
essere attuata solo dopo la verifica della conformita'
della morfologia della discarica e, in particolare, della
capacita' di allontanamento delle acque meteoriche, a
quella prevista nel progetto di cui all'art. 9, comma 1,
tenuto conto di quanto indicato all'art. 8, comma 1,
lettere c), e) e f-bis).
3. La discarica, o una parte della stessa, e'
considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente
territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di
cui all'art. 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito,
ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai
sensi dell'art. 10, comma 1, lettera l), e comunicato a
quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito
dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore
responsabilita' per il gestore relativamente alle
condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la
chiusura definitiva della discarica, il gestore e'
responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del
controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto
il tempo durante il quale la discarica puo' comportare
rischi per l'ambiente.».
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 13 (Gestione operativa e post-operativa). - 1.
Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono
essere rispettati i tempi, le modalita', i criteri e le
prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di
gestione operativa, post-operativa e di ripristino
ambientale di cui all'art. 8, comma 1, lettere g), h) e l),
nonche' le norme in materia di gestione dei rifiuti, di
scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in
atmosfera, di rumore, di igiene e salubrita' degli ambienti
di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve,
inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e
straordinaria di tutte le opere funzionali ed
impiantistiche della discarica.
2. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli
della discarica devono essere assicurati anche nella fase
della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'ente
territoriale competente accerti che la discarica non
comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare,
devono essere garantiti i controlli e le analisi del
biogas, del percolato e delle acque di falda che possano
essere interessate.
3. I rifiuti pericolosi devono essere depositati in
appositi settori, celle o trincee della discarica,
individuati con apposita segnaletica dalla quale devono
risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei
rifiuti smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle o
trincee.
4. Il gestore della discarica e' responsabile della
corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2
e 3.
5. Al fine di dimostrare la conformita' della
discarica alle condizioni dell'autorizzazione e di fornire
tutte le conoscenze sul comportamento o dei rifiuti nelle
discariche, il gestore deve presentare all'ente
territoriale competente, secondo le modalita' fissate
dall'autorizzazione, la relazione di cui all'art. 10, comma
1, lettera l), completa di tutte le informazioni sui
risultati della gestione della discarica e dei programmi di
controllo e sorveglianza, nonche' dei dati e delle
informazioni relativi ai controlli effettuati. In
particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti
elementi:
a) quantita' e tipologia dei rifiuti smaltiti e
loro andamento stagionale;
b) prezzi di conferimento;
c) andamento dei flussi e del volume di percolato e
le relative procedure di trattamento e smaltimento;
d) quantita' di biogas prodotto ed estratto e
relative procedure di trattamento e smaltimento;
e) volume occupato e capacita' residua nominale
della discarica;
f) i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti
conferiti ai fini della loro ammissibilita' in discarica,
nonche' sulle matrici ambientali.
6. Il gestore deve, inoltre, notificare all'autorita'
competente anche eventuali significativi effetti negativi
sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di
sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione
dell'autorita' competente sulla natura delle misure
correttive e sui termini di attuazione delle medesime.
6-bis. La fine del periodo di gestione post -
operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere
ampiamente documentata con una valutazione del responsabile
tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica,
con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte
(percolato e biogas). In particolare, deve essere
dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli
assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale
(anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas. Per
quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il
potere inquinante del percolato estratto e' trascurabile,
ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione
del percolato e' annullata. Tali valutazioni debbono essere
effettuate attraverso apposita analisi di rischio
effettuata ai sensi dell'Allegato 7 al presente decreto.
Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze
adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale
diffuso delle acque meteoriche.».
- Il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 16 (Sanzioni). - 1. Chiunque viola i divieti di
cui all'art. 7, commi 1, all'art. 7-quater e all'art.
7-quinquies, comma 1, e' punito con la sanzione prevista
dall'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del
1997. La stessa sanzione si applica a chiunque viola le
procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui
all'art. 11.
2. Chiunque, in violazione del divieto di cui
all'art. 7-septies, diluisce o miscela i rifiuti, al solo
fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilita', e'
punito con la sanzione di cui all'art. 51, comma 5, del
decreto legislativo n. 22 del 1997.».
- Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
discariche gia' autorizzate alla data di entrata in vigore
del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al
31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate.
2. Fino al 31 dicembre 2006 e' consentito lo
smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle
condizioni e dei limiti di accettabilita' previsti dalla
Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'art. 6
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, nonche' dalle
deliberazioni regionali connesse, relativamente:
a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti
precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo
A;
b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai
rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima
categoria e di II categoria, tipo B;
c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai
rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II
categoria tipo C e terza categoria.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al
comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica,
presenta all'autorita' competente un piano di adeguamento
della discarica alle previsioni di cui al presente decreto,
incluse le garanzie finanziarie di cui all'art. 14.
4. Con motivato provvedimento l'autorita' competente
approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la
prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i
lavori di adeguamento, le modalita' di esecuzione e il
termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non puo'
in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel
provvedimento l'autorita' competente prevede anche
l'inquadramento della discarica in una delle categorie di
cui all'art. 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore
dell'autorita' competente concorrono alla prestazione della
garanzia finanziaria.
4-bis. Il provvedimento con cui l'autorita'
competente approva i piani di adeguamento, presentati ai
sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi
e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e
fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per
l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non puo'
essere successivo al 1° ottobre 2008.
4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al
comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di
adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale
per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al
1° ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1°
ottobre 2008.
5. In caso di mancata approvazione del piano di cui
al comma 3, l'autorita' competente prescrive modalita' e
tempi di chiusura della discarica, conformemente all'art.
12, comma 1, lettera c).
6. Sono abrogati:
a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo
stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata
delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale; ai
fini di cui al comma 2, restano validi fino al 31 dicembre
2006 i valori limite e le condizioni di ammissibilita'
previsti dalla deliberazione;
b) il decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141
del Ministro dell'ambiente;
c) l'art. 5, commi 6 e 6-bis, e l'art. 28, comma 2,
del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive
modificazioni;
d) l'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 1994.
7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla
presente disciplina.
7-bis. I limiti di cui alla tabella 5, nota lettera
h), dell'Allegato 4 si applicano, ai sensi dell'art.
7-quinquies, comma 4, a partire dal 1° gennaio 2024.».