Art. 2 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.   Le   pubbliche    amministrazioni    interessate    provvedono
all'attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto  nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.