Art. 5 Durata dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 ha durata biennale ed e' rinnovabile su istanza dell'interessato secondo le medesime modalita' previste all'articolo 4. 2. Se la nave, durante il periodo di validita' dell'autorizzazione, e' sottoposta a interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione che interessino gli impianti del carico, l'autorizzazione deve essere rinnovata. 3. Il Ministero della salute, su richiesta motivata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o a seguito di richieste motivate sulla base dei controlli di cui all'articolo 7, ha facolta' di disporre la verifica del mantenimento dei requisiti dell'unita' navale anche nel periodo di vigenza dell'autorizzazione, con oneri a carico delle predette amministrazioni.