Art. 5 
 
                     Durata dell'autorizzazione 
 
  1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 ha durata biennale ed  e'
rinnovabile su istanza dell'interessato secondo le medesime modalita'
previste all'articolo 4. 
  2. Se la nave, durante il periodo di validita' dell'autorizzazione,
e'  sottoposta  a  interventi  di  manutenzione  straordinaria  o  di
ristrutturazione   che   interessino   gli   impianti   del   carico,
l'autorizzazione deve essere rinnovata. 
  3. Il Ministero della salute, su richiesta motivata  del  Ministero
delle infrastrutture  e  dei  trasporti  o  a  seguito  di  richieste
motivate sulla base dei controlli di cui all'articolo 7, ha  facolta'
di disporre la verifica del mantenimento  dei  requisiti  dell'unita'
navale anche nel periodo di vigenza dell'autorizzazione, con oneri  a
carico delle predette amministrazioni.