Art. 5 
 
              Ultrattivita' del decreto del Presidente 
             del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020 
 
  1.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del
Consiglio dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque  non  oltre  il  15  ottobre
2020, continuano ad applicarsi le misure  previste  nel  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  7   settembre   2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonche'
le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis),
del decreto-legge n.  19  del  2020,  come  introdotta  dal  presente
decreto, dell'obbligo di avere  sempre  con  se'  un  dispositivo  di
protezione delle vie respiratorie, nonche' dell'obbligo di indossarlo
nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e  in  tutti  i
luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche
del luogo o per le  circostanze  di  fatto,  sia  garantita  in  modo
continuativo la condizione  di  isolamento  rispetto  a  persone  non
conviventi, e comunque con salvezza  dei  protocolli  e  linee  guida
anti-contagio  previsti  per  le  attivita'  economiche,  produttive,
amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di
cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi: 
    a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva; 
    b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
    c) per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con
l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire  con  i
predetti versino nella stessa incompatibilita'.