La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
  Il referendum indetto in data 17  luglio  2020  ha  dato  risultato
favorevole; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge costituzionale: 
 
                               Art. 1 
 
                         Numero dei deputati 
 
  1. All'articolo 56 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al secondo comma, la parola:  «seicentotrenta»  e'  sostituita
dalla seguente: «quattrocento» e la parola:  «dodici»  e'  sostituita
dalla seguente: «otto»; 
    b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto»  e'  sostituita
dalla seguente: «trecentonovantadue». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 56 della  Costituzione,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 56. 
                La  Camera  dei  deputati  e'  eletta   a   suffragio
          universale e diretto. 
                Il numero dei deputati e' di quattrocento,  otto  dei
          quali eletti nella circoscrizione Estero. 
                Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel
          giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni  di
          eta'. 
                La ripartizione  dei  seggi  tra  le  circoscrizioni,
          fatto  salvo   il   numero   dei   seggi   assegnati   alla
          circoscrizione Estero,  si  effettua  dividendo  il  numero
          degli abitanti della Repubblica, quale risulta  dall'ultimo
          censimento     generale     della     popolazione,      per
          trecentonovantadue e distribuendo i  seggi  in  proporzione
          alla popolazione di ogni  circoscrizione,  sulla  base  dei
          quozienti interi e dei piu' alti resti.»