Art. 2 Numero dei senatori 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» e' sostituita dalla seguente: «duecento» e la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «quattro»; b) al terzo comma, dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o Provincia autonoma» e la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «tre»; c) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge: «Art. 57. Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi e' di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione o Provincia autonoma puo' avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.»