Art. 3 
 
                           Senatori a vita 
 
  1.  All'articolo  59  della  Costituzione,  il  secondo  comma   e'
sostituito dal seguente: 
    «Il Presidente della Repubblica puo'  nominare  senatori  a  vita
cittadini che hanno illustrato la Patria  per  altissimi  meriti  nel
campo  sociale,  scientifico,  artistico  e  letterario.  Il   numero
complessivo dei senatori in  carica  nominati  dal  Presidente  della
Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 59 della  Costituzione,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 59. E' senatore di  diritto  e  a  vita,  salvo
          rinunzia, chi e' stato Presidente della Repubblica. 
                Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori
          a  vita  cittadini  che  hanno  illustrato  la  Patria  per
          altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,  artistico
          e letterario. Il numero complessivo dei senatori in  carica
          nominati dal Presidente della Repubblica non puo' in  alcun
          caso essere superiore a cinque.»