Art. 3 Senatori a vita 1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 59 della Costituzione, come modificato dalla presente legge: «Art. 59. E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi e' stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque.»