Art. 3 
 
                 Misure attuative della Convenzione 
 
  1. Per l'attuazione delle finalita' previste dalla  Convenzione  di
cui all'articolo 1 e' autorizzata la spesa annua  di  un  milione  di
euro  a  decorrere  dall'anno  2019.   Con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con  i
Ministri per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite  le
modalita'   di   attuazione   della   Convenzione,   prevedendo,   in
particolare, l'elaborazione  di  un  programma  triennale,  entro  il
limite della spesa annua di cui al periodo precedente, di  iniziative
dirette al perseguimento delle linee  di  intervento  previste  dalla
Convenzione,  assicurando  su  base   pluriennale,   anche   mediante
l'alternanza tra le diverse misure, il  perseguimento  di  tutti  gli
ambiti di azione previsti dalla Convenzione. 
  2. Dall'applicazione della Convenzione di cui  all'articolo  1,  da
realizzare anche mediante la salvaguardia delle figure  professionali
coinvolte nel settore, non possono derivare limitazioni  rispetto  ai
livelli  di  tutela,  fruizione  e  valorizzazione   del   patrimonio
culturale garantiti dalla Costituzione e dalla  vigente  legislazione
in materia.