Art. 4 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'onere derivante dall'attuazione  della  Convenzione  di  cui
all'articolo 1, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno
2019,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Gli eventuali oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi
finanziari di cui all'articolo 17 della Convenzione sono  autorizzati
con appositi provvedimenti normativa.