Art. 3 
 
          Designazione dell'autorita' nazionale competente 
                  e del punto di contatto nazionale 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare  e'  designato  quale   autorita'   nazionale   competente   per
l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla  Convenzione  di  cui
all'articolo 1, nonche' quale punto  di  contatto  nazionale  per  lo
scambio delle informazioni, ai sensi dell'articolo 17,  paragrafo  4,
della Convenzione medesima. 
  2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e
con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano,  sono  stabilite  le  modalita'  per
assicurare il coordinamento delle attivita' di raccolta dei  dati  di
monitoraggio, ai  fini  della  piena  ed  efficace  attuazione  della
Convenzione di cui all'articolo 1.