Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a  euro  482.660
per l'anno 2020, a euro 440.000 ad anni alterni a decorrere dall'anno
2021 e a euro 452.660 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Le eventuali risorse a beneficio dei Paesi in via  di  sviluppo,
ai sensi e per l'attuazione  dell'articolo  14,  paragrafo  3,  della
Convenzione di cui all'articolo  1,  sono  destinate  nei  limiti  di
quanto disponibile a legislazione vigente sul pertinente capitolo  di
spesa  del  bilancio  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale finalizzato ad iniziative di cooperazione
allo sviluppo. 
  4. Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  1,  le  amministrazioni
interessate   provvedono   all'attuazione   della   presente    legge
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.