Art. 10 
 
            Modifica dell'articolo 588 del codice penale 
 
  1. All'articolo 588 del codice penale: 
    a) al primo comma la parola «309» e' sostituita  dalla  seguente:
«2.000,00»; 
    b) al secondo comma le parole «da tre mesi a  cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a sei anni».