Art. 10 Modifica dell'articolo 588 del codice penale 1. All'articolo 588 del codice penale: a) al primo comma la parola «309» e' sostituita dalla seguente: «2.000,00»; b) al secondo comma le parole «da tre mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a sei anni».