Art. 11 
 
Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi  pubblici
                e ai locali di pubblico trattenimento 
 
  1. Al decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato  una  o  piu'
denunzie o condannate anche con sentenza  non  definitiva  nel  corso
degli ultimi tre anni per  la  vendita  o  la  cessione  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.
309, per fatti commessi all'interno o nelle  immediate  vicinanze  di
scuole, plessi scolastici,  sedi  universitarie,  locali  pubblici  o
aperti al pubblico, ovvero  in  uno  dei  pubblici  esercizi  di  cui
all'articolo 5 della legge 25  agosto  1991,  n.  287,  il  Questore,
valutati gli  elementi  derivanti  dai  provvedimenti  dell'Autorita'
giudiziaria  e  sulla  base  degli  accertamenti  di  polizia,   puo'
disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi
locali o a esercizi  analoghi,  specificamente  indicati,  ovvero  di
stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.»; 
      2) il comma 6 e' sostituito dal  seguente:  «La  violazione  di
divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 e' punita  con  la
reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da  8.000  a  20.000
euro.». 
    b) all'articolo 13-bis: 
      1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1. Fuori dei casi di cui  all'articolo  13,  nei  confronti  delle
persone denunciate, negli ultimi tre  anni,  per  reati  commessi  in
occasione di gravi disordini  avvenuti  in  pubblici  esercizi  o  in
locali di pubblico trattenimento  ovvero  nelle  immediate  vicinanze
degli stessi, o per delitti  non  colposi  contro  la  persona  o  il
patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice
penale, qualora dalla condotta possa  derivare  un  pericolo  per  la
sicurezza, il Questore puo' disporre il divieto di accesso a pubblici
esercizi  o   locali   di   pubblico   trattenimento   specificamente
individuati in ragione dei  luoghi  in  cui  sono  stati  commessi  i
predetti reati ovvero delle persone con  le  quali  l'interessato  si
associa, specificamente indicati. Il Questore puo' altresi' disporre,
per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei
confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva,
per taluno dei predetti reati. 
  1-bis. Il Questore puo' disporre il divieto di accesso ai  pubblici
esercizi  o  ai  locali  di  pubblico  trattenimento   presenti   nel
territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per
i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o  di
fermo  convalidato  dall'autorita'  giudiziaria,  ovvero  condannate,
anche con sentenza non definitiva. 
  1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi  dei
commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento  nelle
immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei  locali  di  pubblico
trattenimento ai quali e' vietato l'accesso.»; 
      2) al comma 2, le parole «al comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 
      3) al comma 3, le parole «al comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 
      4) al comma 4, le parole «dal comma 1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»; 
      5) al comma 6, le parole «del divieto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei divieti e delle prescrizioni» e le parole «da sei mesi
ad un anno e con la multa da 5.000 a  20.000  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «da sei mesi a due anni e con la  multa  da  8.000  a
20.000 euro».