Art. 12 
 
Ulteriori modalita' per il contrasto al traffico di stupefacenti  via
                              internet 
 
  1. Al fine di implementare le misure di prevenzione e contrasto dei
reati di cui al Titolo VIII del testo unico di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, commessi mediante
l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione  telematica
ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico,
l'organo  del  Ministero  dell'interno   per   la   sicurezza   delle
telecomunicazioni, di cui all'articolo 14, comma  2,  della  legge  3
agosto 1998, n. 269, forma un  elenco  costantemente  aggiornato  dei
siti web che, sulla base  di  elementi  oggettivi,  devono  ritenersi
utilizzati per l'effettuazione sulla rete  internet  di  uno  o  piu'
reati di cui al  presente  comma.  A  tal  fine,  ferme  restando  le
iniziative e le determinazioni dell'autorita'  giudiziaria,  l'organo
per   la   sicurezza   delle    telecomunicazioni,    su    richiesta
dell'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza  di  cui
all'articolo  1,  della  legge  15  gennaio  1991,  n.  16,  provvede
all'inserimento  nell'elenco  ed  a  notificare   ai   fornitori   di
connettivita' alla rete internet i siti web per i quali  deve  essere
inibito l'accesso. 
  2. I fornitori di  connettivita'  alla  rete  internet  provvedono,
entro il termine di  sette  giorni,  a  impedire  l'accesso  ai  siti
segnalati, avvalendosi degli strumenti di filtraggio e delle relative
soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati dal  decreto
del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio  2007,  recante  requisiti
tecnici  degli  strumenti  di   filtraggio   che   i   fornitori   di
connettivita' alla  rete  Internet  devono  utilizzare,  al  fine  di
impedire, con le modalita' previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai
siti  segnalati  dal  Centro  nazionale   per   il   contrasto   alla
pedopornografia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  23  del  29
gennaio 2007. 
  3. La violazione degli obblighi di cui al comma  2,  salvo  che  il
fatto costituisca reato, e' punita con  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro  50.000  a  euro  250.000.  All'irrogazione  della
sanzione provvedono gli Ispettorati territoriali del Ministero  dello
sviluppo  economico,  a  seguito   delle   comunicazioni   da   parte
dell'organo  del  Ministero  dell'interno  per  la  sicurezza   delle
telecomunicazioni di cui al comma 1, che ha accertato la  violazione.
Non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16,
della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  4. I proventi derivanti dalle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
sono versati ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato, per essere riassegnate,  in  egual  misura,  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero  dello
sviluppo economico destinati al finanziamento  delle  spese  connesse
all'acquisizione dei beni e servizi  necessari  all'attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 1 e al comma 3.