Art. 15 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere  a),  e)
ed f) si applicano  anche  ai  procedimenti  pendenti  alla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  avanti  alle  commissioni
territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali,
con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma  2  del
codice di procedura civile; 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere  a),  b,
c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  avanti  alle  commissioni
territoriali.