Art. 4 
 
Disposizioni in materia di  accoglienza  dei  richiedenti  protezione
             internazionale e dei titolari di protezione 
 
  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Sistema di accoglienza). - 1. Il  sistema  di  accoglienza
per  richiedenti  protezione  internazionale  si  basa  sulla   leale
collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme
di coordinamento nazionale e regionale previste dall'articolo 16. 
  2. Le funzioni di prima assistenza sono assicurate  nei  centri  di
cui  agli  articoli  9  e  11,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
per le procedure di  soccorso  e  di  identificazione  dei  cittadini
stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale. 
  3.  L'accoglienza  dei  richiedenti  protezione  internazionale  e'
assicurata, nei limiti dei posti  disponibili,  nelle  strutture  del
Sistema di accoglienza e integrazione, di cui  all'articolo  1-sexies
del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»; 
    b) all'articolo 9: 
      1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
che tengono conto, ai fini della migliore gestione, delle esigenze di
contenimento della capienza massima»; 
      2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis.  Espletati
gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente e' trasferito,  nei
limiti  dei  posti  disponibili,  nelle  strutture  del  Sistema   di
accoglienza  e  integrazione  di  cui   all'articolo   1-sexies   del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformita'  a
quanto previsto dall'articolo 8, comma 3. Il richiedente che  rientra
nelle categorie di cui all'articolo 17, sulla base  delle  specifiche
esigenze di vulnerabilita', e' trasferito nelle strutture di  cui  al
primo periodo in via prioritaria.»; 
    c) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.
Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1 e nelle  strutture  di  cui
all'articolo  11,  devono   essere   assicurati   adeguati   standard
igienico-sanitari ed abitativi, secondo  i  criteri  e  le  modalita'
stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si
esprime  entro  trenta  giorni.  Sono  altresi'  erogati,  anche  con
modalita'  di  organizzazione  su  base  territoriale,   oltre   alle
prestazioni  di  accoglienza   materiale,   l'assistenza   sanitaria,
l'assistenza     sociale     e     psicologica,     la     mediazione
linguistico-culturale,  la  somministrazione  di  corsi   di   lingua
italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio,  secondo
le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di  gara  di  cui
all'articolo 12. Sono inoltre  assicurati  il  rispetto  della  sfera
privata, comprese le differenze di genere,  delle  esigenze  connesse
all' eta', la tutela della salute fisica e mentale  dei  richiedenti,
l'unita' dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti  entro
il primo  grado,  l'apprestamento  delle  misure  necessarie  per  le
persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17.
Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche
di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti
e del personale che opera presso i centri.»; 
    d) all'articolo 11,  comma  3,  le  parole  «nei  centri  di  cui
all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «nelle strutture  del
Sistema di accoglienza e integrazione, di cui  all'articolo  1-sexies
del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il  trasferimento
del richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17 e'
effettuato in via prioritaria»; 
    e) all'articolo 22-bis, comma 3, dopo la parola  «coinvolgimento»
sono inserite le seguenti: «dei richiedenti protezione internazionale
e»; 
  2. Le attivita' di cui al comma 1, lettere  b),  n.  1  e  c)  sono
svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  3. All'articolo 1-sexies del decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
39, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  dell'articolo  e'  sostituita  dalla   seguente:
«(Sistema di accoglienza e integrazione)»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1. Gli enti locali che  prestano  servizi  di  accoglienza  per  i
titolari di protezione internazionale e per i  minori  stranieri  non
accompagnati, che beneficiano del  sostegno  finanziario  di  cui  al
comma 2, possono accogliere nell'ambito  dei  medesimi  servizi,  nei
limiti  dei  posti  disponibili,  anche  i   richiedenti   protezione
internazionale e,  qualora  non  accedano  a  sistemi  di  protezione
specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per: 
    a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi  1  e  1.1
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi
per i quali siano  state  applicate  le  cause  di  esclusione  della
protezione internazionale, di cui agli  articoli  10,  comma  2,  12,
comma 1, lettere b) e c), e 16  del  decreto  legislativo19  novembre
2007, n. 251, per cure mediche, di  cui  all'articolo  19,  comma  2,
lettera d-bis), del decreto legislativo n. 286 del 1998; 
    b)  protezione  sociale,  di  cui  all'articolo  18  del  decreto
legislativo n. 286 del 1998; 
    c) violenza domestica, di cui  all'articolo  18-bis  del  decreto
legislativo n. 286 del 1998; 
    d) calamita', di cui all'articolo 20-bis del decreto  legislativo
n. 286 del 1998; 
    e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui  all'articolo  22,
comma 12-quater del decreto legislativo n. 286 del 1998; 
    f) atti di particolare valore civile, di cui all'articolo  42-bis
del decreto legislativo n. 286 del 1998; 
    g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9, decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2018, n. 132. 
  1-bis. Possono essere altresi' accolti, nell'ambito dei servizi  di
cui al precedente periodo, gli stranieri affidati ai servizi sociali,
al  compimento  della  maggiore  eta',  con  le  modalita'   di   cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.»; 
    c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis)  Nell'ambito
dei progetti di cui al comma 2, sono previsti: 
    a)  servizi  di  primo  livello,  cui  accedono   i   richiedenti
protezione internazionale, tra i quali  si  comprendono,  oltre  alle
prestazioni  di  accoglienza   materiale,   l'assistenza   sanitaria,
l'assistenza     sociale     e     psicologica,     la     mediazione
linguistico-culturale,  la  somministrazione  di  corsi   di   lingua
italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio; 
    b) servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione,  tra
cui  si  comprendono,  oltre  quelli  previsti  al   primo   livello,
l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui  accedono
le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1.». 
  4. La  definizione  di  «Sistema  di  protezione  per  titolari  di
protezione internazionale e per minori stranieri  non  accompagnati»,
di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
39, ovunque presente, in disposizioni di legge o di  regolamento,  si
intende sostituita dalla  seguente:  «Sistema  di  accoglienza  e  di
integrazione». 
  5.  Alla  legge  5  febbraio  1992,  n.  91,  l'articolo  9-ter  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli
5  e  9  e'  fissato  in  massimo  trentasei  mesi  dalla   data   di
presentazione della domanda.». 
  6. Il termine di cui al comma 4 trova applicazione per  le  domande
di cittadinanza presentate dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  7. L'articolo 14, comma 2, del decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018,  n.
132, e' abrogato.