Art. 5 
 
                 Supporto a percorsi di integrazione 
 
  1. Per i beneficiari  di  misure  di  accoglienza  nel  Sistema  di
accoglienza  e  integrazione,  di  cui  all'articolo   1-sexies   del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla scadenza del
periodo di accoglienza previsto dalle  norme  sul  funzionamento  del
medesimo Sistema, sono avviati ulteriori percorsi di integrazione,  a
cura delle Amministrazioni competenti  e  nei  limiti  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
nei rispettivi bilanci. 
  2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al primo comma,  per
il biennio 2020-2021, il Piano  nazionale  di  cui  all'articolo  29,
comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  individua
le linee di intervento per realizzare forme di  effettiva  inclusione
sociale  volte  a  favorire  l'autonomia  individuale  dei  cittadini
stranieri beneficiari di protezione internazionale,  con  particolare
riguardo a: 
    a) formazione linguistica; 
    b)  informazione  sui  diritti  e  sui   doveri   individuali   e
sull'orientamento ai servizi; 
    c) orientamento all'inserimento lavorativo. 
  3. Il Tavolo di coordinamento nazionale  di  cui  all'articolo  29,
comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.  251,  formula
proposte  in  relazione  alle  iniziative  da  avviare,  in  tema  di
integrazione dei titolari di protezione internazionale.