Art. 6 
 
Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di  permanenza
                           per i rimpatri 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
  «7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza  alle  persone  o
alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei  centri
di cui al presente articolo o durante  la  permanenza  in  una  delle
strutture di cui all'articolo 10-ter, per i quali e'  obbligatorio  o
facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, quando non e'  possibile  procedere  immediatamente
all'arresto per ragioni  di  sicurezza  o  incolumita'  pubblica,  si
considera in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice
di  procedura  penale  colui  il   quale,   anche   sulla   base   di
documentazione video o fotografica,  risulta  l'autore  del  fatto  e
l'arresto e' consentito entro quarantotto ore dal fatto. 
  7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si procede sempre con
giudizio  direttissimo,   salvo   che   siano   necessarie   speciali
indagini.».