Art. 7 
 
          Modifica dell'articolo 131-bis del codice penale 
 
  1. All'articolo 131-bis, secondo comma, secondo periodo, del codice
penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,  n.  1398,  le
parole  «di  un  pubblico  ufficiale  nell'esercizio  delle   proprie
funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «di un ufficiale  o  agente
di  pubblica  sicurezza  o  di  un  ufficiale  o  agente  di  polizia
giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e  nell'ipotesi  di
cui all'articolo 343».